CLASSIFICAZIONE RIFIUTI
Decreto legislativo n. 152/2006 parte IV gestione dei rifiuti la Parte quarta del d. lgs. n. 152/2006 è una sorta di rivisitazione del d.lgs. n. 22/1997 che, senza nemmeno alterarne la struttura, lo riscrive con una serie di modifiche ed integrazioni il Titolo I riguarda la Gestione dei rifiuti e in particolare contiene: la definizione di rifiuto e la distinzione tra rifiuto e non rifiuto la classificazione dei rifiuti gli adempimenti formali per la corretta gestione dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario e denuncia annuale) il sistema di autorizzazioni ed iscrizioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti
NOZIONE DI RIFIUTO
definizione di rifiuto art. 183 comma 1 lett. a) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che: rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (elenco delle categorie di rifiuti da Q1 a Q16) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. Categorie di rifiuti (all. A della parte 4^): Q1: residui di produzione e di consumo; Q2: prodotti fuori norma; Q3: prodotti scaduti; Q4: sostanze accidentalmente riversate, perdute Q6: elementi inutilizzabili (a es. batterie fuori uso, ) Q7, Q8. Q16: qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.
Non rientrano nel campo di applicazione della parte 4^ (gestione dei rifiuti): a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell atmosfera; b) In quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: Le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; I rifiuti radioattivi; I materiali esplosivi in disuso; Esclusioni art. 185 I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; Le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell attività agricola; c) I materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
segue esclusioni: Materie prime secondarie Sottoprodotti Terre e rocce da scavo Materie prime secondarie:(art. 181 bis) Non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari che rispettano di quanto segue: 1. siano prodotti da un operazione di riutilizzo, riciclo o recupero di rifiuti; 2. siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; 3. siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; 4. siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all ambiente e alla salute derivanti dal loro utilizzo; 5. abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
segue: materie prime secondarie Le definizioni delle materie prime secondarie saranno fissate con (futuri) decreti ministeriali. Sino all emanazione dei previsti decreti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al: D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per i rifiuti pericolosi D.M. 17 novembre 2005, n. 269 per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi
Sottoprodotto: (art. 183, comma 1, lettera p) Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5. abbiano un valore economico di mercato.
segue: sottoprodotto Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1, dell art. 183: Materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas; Materiali litoidi o terre di coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti da pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi; eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
Terre e rocce da scavo: (art. 186) Le terre e rocce da scavo rientrano nella definizione di sottoprodotto solo se: destinate all impiego in processi industriali, in sostituzione di materiali da cava: rispettano tutte le condizioni previste per i sottoprodotti previste dall art. 183, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 1522006. utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati: rispettano tutte le condizioni previste dall art. 186, comma1, lettere da a) a g).
segue: terre e rocce da scavo: Pertanto, se le terre e rocce da scavo sono utilizzate in processi industriali, in sostituzione di materiali da cava (fornaci, impianti di lavorazione sabbie e ghiaie, ecc.) devono rispettare le condizioni dei sottoprodotti: 1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5. abbiano un valore economico di mercato.
segue: terre e rocce da scavo: se le terre e rocce da scavo sono utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati devono rispettare le 7 condizioni relative a: 1. impiego diretto preventivamente definito; 2. certezza dell integrale utilizzo sin dalla fase della produzione; 3. assenza della necessità di preventivo trattamento o trasformazione preliminare ai fini del soddisfacimento dei requisiti merceologici e di qualità ambientale; 4. elevato livello di tutela ambientale; 5. non provenienza da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica (il comma 6 prevede che tale accertamento venga effettuato a cusa e spese del produttore); 6. assenza di rischio per la salute e le matrici ambientali compatibilità del materiale con il sito di destinazione; 7. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
segue: terre e rocce da scavo: Per le terre e rocce da scavo provenienti da opere sottoposte a VIA o AIA, la sussistenza dei requisiti nonché i tempi dell eventuale deposito in attesa di utilizzo deve risultare da apposito progetto approvato dall autorità; Quando si tratta di opere soggette a permesso di costruire o Dia, gli stessi requisiti vanno dimostrati e verificati nell ambito delle rispettive procedure; Quando si tratta di lavori pubblici non sottoposti a VIA, permesso di costruire o Dia, infine, il loro rispetto dovrà risultare da idoneo allegato al progetto dell opera sottoscritto dal progettista. Al di fuori delle predette condizioni, le terre e rocce da scavo sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti. Per approfondire sull argomento si segnala: Regione Veneto Allegato A Dgr N. 2424 dell 08.08.2008 relativa a Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
CLASSIFICAZIONE I rifiuti sono classificati: secondo l origine, in: RIFIUTI URBANI RIFIUTI SPECIALI secondo le caratteristiche di pericolosità, in: RIFIUTI NON PERICOLOSI RIFIUTI PERICOLOSI
classificazione: rifiuti urbani sono urbani : a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell art. 198, comma 2, lett. g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
classificazione: rifiuti speciali sono speciali : a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 186 c) i rifiuti da lavorazioni industriali d) i rifiuti da lavorazioni artigianali e) i rifiuti da attività commerciali f) i rifiuti da attività di servizio
classificazione: rifiuti speciali sono speciali : g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti m)il combustibile derivato da rifiuti n) [abrogato dal D. Lgs. 4/2008] i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
classificazione: rifiuti urbani per assimilazione..sono urbani : a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; L art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008) dispone che: è competenza dello Stato determinare i criteri qualitativi e quantitativi per l assimilazione, ai fini della raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; sono esclusi dalla possibilità di assimilazione: I rifiuti prodotti nelle strutture di vendita con superfici > di 450 mq in Comuni fino a 10.000 abitanti e > di 750 mq. in Comuni con oltre 10.000 abitanti; I rifiuti derivanti da aree produttive compresi i magazzini, salvo i tratti di rifiuti prodotti da uffici, mense, bar, ecc.
classificazione: rifiuti urbani per assimilazione Con decreto del Ministro dell Ambiente d intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l assimilabilità ai rifiuti urbani. Nel frattempo, si fa riferimento ai regolamenti comunali che nell ambito della gestione dei rifiuti urbani, stabiliscono l assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
classificazione: rifiuti pericolosi sono pericolosi : i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell elenco europeo dei rifiuti (cosiddetto CER). Per esempio: 16 01 07 * filtri dell olio però: nel caso in cui la descrizione del rifiuto contenga un riferimento specifico (p. es. contenente mercurio ) o generico (p. es. contenente sostanze pericolose ) alla presenza di sostanze pericolose, il rifiuto sarà pericoloso solo se tali sostanze sono presenti in quantità superiori ai valori limite previsti dalla Direttiva sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose.
classificazione: rifiuti pericolosi accertamento analitico del rifiuto in determinati casi (ma solo in quelli) ai fini della classificazione è necessario l accertamento analitico anche per questi casi però la corretta ricerca del codice resta fondamentale ai fini della classificazione
CODIFICA Come attribuire il corretto codice CER ad un rifiuto?
CODIFICA L elenco europeo dei rifiuti (CER) si applica a tutti i materiali che rientrano della definizione di rifiuto. Il CER costituisce una nomenclatura di riferimento comune per la Comunità europea, ed ha lo scopo di coordinare e migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.
Il CER è un elenco: CODIFICA non esaustivo,, soggetto a revisione periodica ed eventualmente a modifica da parte della Commissione europea; il CER attualmente in uso, è in vigore dal 1 gennaio 2002; è un elenco unificato,, cioè contempla sia i rifiuti non pericolosi, sia quelli pericolosi; l identificazione dei rifiuti pericolosi è improntata su 2 criteri fondamentali: criterio dell origine del rifiuto; criterio del contenuto di sostanze pericolose: : in tal modo ci si riferisce anche alla composizione effettiva dei rifiuti e ai valori di concentrazione delle sostanze pericolose.
CODIFICA I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, c suddivisi in tre coppie di cifre. Per es.: 03.03.01 scarti di corteccia e legno Le prime 2 cifre individuano le attività generatrici del rifiuto 20 famiglie o capitoli: Per es. 03 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone La seconda coppia di cifre individua i sottoprocessi relativi all attività generatrice del rifiuto: Per es. 03.03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone La terza coppia di cifre individua i rifiuti generati: Per es.: 03.03.01 scarti di corteccia e legno calcio 03.03.09 fanghi di scarto contenenti carbonato di
Per identificare il codice corretto di un determinato rifiuto si deve: individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i 20 capitoli del catalogo. Procedendo in questo modo: CODIFICA Identificare il settore economico tra i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire poi al codice a 6 cifre del rifiuto in questione, escludendo i codici che terminano con le cifre 99 (xx( xx.xx.99 rifiuti non specificati altrimenti). Se nessuno dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre prendere in considerazione il capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti nell elenco); Se il rifiuto non è classificabile neanche con il cap. 16 si deve rifare il percorso utilizzando anche i codici 99.