TERZO SETTORE
Ovvero: Azione Volontaria, Terzo Sistema, Economia Civile, Terza Dimensione, Privato Sociale, Settore Non Profit
E l insieme di soggetti organizzativi di natura privata volti alla produzione di beni e servizi a valenza pubblica o collettiva:
Cooperative Sociali Associazioni di Promozione sociale (APS) Associazioni di Volontariato ONG
All interno del sistema economico tutte queste istituzioni si collocano tra lo Stato e il Mercato (in posizione terza, da cui il nome), non essendo però riconducibili né all uno né all altro
Possono avere caratteristiche peculiari molto differenti, ma hanno sempre in comune:
l assenza di distribuzione dei profitti la natura giuridica privata (anche se alcune organizzazioni, come le IPAB, continuano ad avere un forte controllo pubblico)
la disposizione di un atto di costituzione formale oggetto di un contratto o di un accordo esplicito fra gli aderenti l essere basate sull autogoverno
una certa quota di lavoro volontario l avere una base democratica (elezione delle cariche e partecipazione effettiva degli aderenti)
Dal punto di vista operativo il Terzo Settore ha assunto una capacità di azione sempre più professionale, specializzata e diversificata, in grado di rispondere al mutare dei bisogni e alla personalizzazione degli interventi rivolti ai destinatari.
Questi ultimi saranno soggetti a rapidi mutamenti, a causa - ad esempio - dell incremento della componente straniera, l invecchiamento della popolazione, l aumento del numero di persone che si rivolgono ai Servizi di Salute Mentale.
In tale contesto mutevole, lo psicologo può cercare una collocazione lavorativa in forza delle proprie competenze: da una parte acquisite nel percorso formativo universitario e post-universitario, dall altra maturate con l esperienza sul campo.
In quest ottica il Terzo Settore può aiutare l inserimento lavorativo dello psicologo attraverso lo svolgimento del tirocinio durante o dopo la laurea, di uno stage, o anche con la modalità del volontariato - su cui si regge -.
Dal punto di vista occupazionale il Terzo Settore impiega un numero rilevante di persone: secondo il censimento Istat sul Non Profit italiano del 2001 il settore occupava 629.412 lavoratori retribuiti
(più del 3% sul totale dei lavoratori in Italia più del settore new-economy )
Secondo i dati emersi da una ricerca svolta presso l Università di Ferrara nel 2005 su un campione di cooperative sociali e APS, le percentuali di lavoratori e volontari sono rispettivamente:
Cooperative sociali 76% lavoratori subordinati o parasubordinati 24% volontari
APS 19% lavoratori subordinati o parasubordinati 81% volontari
Va qui sottolineato come l instaurazione di rapporti di lavoro, sia subordinato che parasubordinato, pongano in capo alle associazioni l obbligo alla tassazione IRAP, anche nel caso in cui l associazione non svolga nessun tipo di attività commerciale:
Gli elevati costi contributivi riconducibili al lavoro subordinato, nonché lo sviluppo di una modalità di lavoro per progetti, negli ultimi anni hanno reso diffuso l utilizzo di contratti di lavoro parasubordinato o l utilizzo di lavoratori autonomi (con P.IVA)...
... generando fenomeni distorsivi e di precarietà diffusa anche nel contesto del mercato del lavoro nel Terzo Settore.
I lavoratori con Partita Iva, ovvero coloro i quali svolgono un attività professionale senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, non pongono alcuna difficoltà od obbligo fiscale alle associazioni,
che sono semplicemente tenute al pagamento della fattura, a fronte della prestazione ricevuta, e alla contabilizzazione della stessa negli strumenti di bilancio e rendicontazione.
Le modalità di rapporto lavorativo più utilizzate nel Terzo Settore sono le Prestazioni Occasionali (contratto di lavoro occasionale), il Contratto di lavoro a Progetto (co.co.pro., collaborazione coordinata a progetto), il Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.)
Di seguito una breve presentazione delle organizzazioni che compongono il Terzo Settore.
COOPERATIVE SOCIALI Sono una speciale categoria di cooperative di lavoro, regolate dalla Legge n. 381/1991, caratterizzate dal fatto di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
In materia contrattuale, il contratto collettivo di lavoro (stipulato da LEGACOOP, Confcooperative, AGCI Solidarietà, Funzione Pubblica CGIL, F.P.S. CISL, FISASCAT-CISL e UIL FPL in data 26/05/2004) prevede che lo psicologo, come profilo professionale, sia inquadrato ai livelli VIII e IX.
Oltre a ciò la Nota 2 del contratto collettivo prevede che ai livelli 7 e 8 gli specifici inquadramenti del personale sono demandati al rapporto tra le parti in sede aziendale in relazione alla natura semplice o complessa delle struttura operative.
Tale nota consente alle cooperative sociali di assumere gli psicologi ad un livello differente di inquadramento professionale.
In alternativa lo psicologo può operare in quanto socio lavoratore di cooperativa: le disposizioni della legge 142/2001 disciplinano il lavoro dei soci di cooperative che hanno quale scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci.
Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Dal rapporto di lavoro derivano diritti e doveri legati allo specifico contratto di lavoro stipulato con la cooperativa. Tuttavia, in mancanza dell'adozione del regolamento interno le cooperative non potranno inquadrare i soci con un rapporto diverso da quello subordinato.
Si evidenzia, comunque, che per il rapporto di lavoro subordinato: - la retribuzione del socio non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi del settore o delle categorie affini
- si applica lo Statuto dei Lavoratori tranne l'art. 18. Infatti, in caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso) cessa anche il rapporto di lavoro: il socio escluso senza giusta causa o giustificato motivo non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro
- i diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori possono essere esercitati solo in seguito alla stipulazione di un accordo collettivo tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Inoltre per il rapporto di lavoro autonomo o in altra forma: - in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si deve fare riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo
- si applicano le disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative a libertà di opinione, divieto di indagine sulle opinioni, diritto di associazione e attività sindacale, divieto di atti discriminatori - anche in questo caso si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) Questo tipo di organizzazioni sono disciplinate dalla Legge n. 383/2000. Sono considerati APS quei soggetti che hanno lo scopo di svolgere attività di utilità sociale per gli associati o per terzi, senza finalità di lucro.
Si costituiscono con atto scritto. Non possono essere considerati APS tutti quegli enti che pongono discriminanti all ingresso di nuovi soci, né i sindacati e i partiti politici, né le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro.
Le APS possono avere carattere nazionale (e svolgere quindi attività in almeno 5 Regioni e 20 Province del territorio nazionale), o carattere regionale o provinciale.
Nel primo caso devono essere iscritte in un registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel secondo caso invece negli appositi registri regionali o provinciali.
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Le associazioni di volontariato sono regolate dalla Legge n. 266/1991.
L attività di volontariato su cui questo tipo di organizzazioni si basa deve essere svolta senza fini di lucro e con fini di solidarietà, a titolo gratuito. Lo statuto di questi enti deve prevedere l assenza di fini di lucro e una struttura democratica, garantita da cariche associative elettive e gratuite.
Queste organizzazioni per godere delle agevolazioni fiscali previste devono essere iscritte negli appositi registri del volontariato istituiti dalle Regioni o dalle Province del territorio in cui l ente ha sede.
Le organizzazioni di volontariato hanno l obbligo di avvalersi in maniera preponderante di prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Ciò non esclude la possibilità per l ente di ricorrere a lavoratori dipendenti, purché ciò avvenga solo nei limiti necessari a regolare il funzionamento dell organizzazione o in quanto rapporti di lavoro necessari a qualificare o specializzare l attività svolta.
Chi svolge attività di volontariato per l ente non può avere nessun tipo di contratto con questo, ma può ricevere un rimborso spese determinato secondo i criteri fissati nello statuto dell organizzazione.
L iscrizione all albo regionale del volontariato per la Regione Veneto è disciplinata dalla LR n. 40/1993 che stabilisce i requisiti di ammissione.
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) Queste organizzazioni sono regolate dalla Legge n. 49/1987, in materia di cooperazione tra l Italia e i cosiddetti Paesi del Sud del mondo.
Il loro fine è quello di realizzare attività in favore delle popolazioni del Sud del mondo e di destinare eventuali proventi raccolti in progetti di cooperazione.
Sono soggetti che operano senza finalità di lucro e non possono nemmeno avere rapporti con enti pubblici o privati aventi finalità di lucro.
Per ottenere il riconoscimento dal Ministero degli Affari Esteri le Ong devono rispettare alcune specifiche condizioni, che sono definite nell art. 28 della Legge n. 49/1987.
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) ONLUS è uno status fiscale, non una forma giuridica:
possono infatti essere identificate come ONLUS le associazioni siano esse riconosciute o meno, le società cooperative e altri enti di natura privata con o senza personalità giuridica.
La qualifica di ONLUS può essere data per diritto o per scelta, ma in questo secondo caso solo se le organizzazioni svolgono le attività indicate dall art 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997.
Sono considerate ONLUS di diritto le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi albi, le ONG riconosciute idonee ai sensi della Legge n. 49/1887, le cooperative sociali iscritte negli appositi albi, i consorzi formati al 100% da cooperative sociali.
Tutti questi enti sono automaticamente ONLUS e non hanno neppure l obbligo di iscriversi all anagrafe unica delle ONLUS. Possono invece diventare ONLUS per scelta le associazioni riconosciute e non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti senza finalità di lucro.
Questi soggetti per essere riconosciuti come ONLUS devono iscriversi all anagrafe unica delle ONLUS presso le Direzioni Regionali o Provinciali e devono redigere o adeguare il loro statuto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.
Non possono diventare ONLUS: gli enti pubblici, le società commerciali non cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti, i sindacati, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria e gli enti non residenti in Italia.
Per ulteriori informazioni: www.camera.it/parlam/leggi/ it.wikipedia.org www.csvnet.it