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Sintetica descrizione dei contenuti del Decreto SBLOCCA CANTIERI Dopo una seconda approvazione in Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile il c.d. Decreto Sblocca Cantieri (Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32). Il decreto interviene, tra le altre materie, su diversi articoli del Codice dei Contratti Pubblici, anticipando anche parte della riforma che doveva essere approvata a valle della legge delega presentata da poco in Parlamento (DDL del Governo n. 1162 depositato in Senato). In particolare, numerose materie fino ad oggi oggetto di Linee Guida ANAC e di provvedimenti ministeriali sono rinviate ad un nuovo Regolamento Unico (articolo 216, comma 27-octies), che dovrà essere approvato entro 180 giorni dall entrata in vigore del decreto e riguarderà: 1. Livelli di progettazione (decreto previsto dall articolo 23, comma 3 e non ancora emanato) 2. Requisiti dei prestatori dei servizi di ingegneria e architettura (DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263); 3. Disciplina del RUP (PROVVEDIMENTO ANAC 11 ottobre 2017); 4. Disciplina delle procedure di affidamento sottosoglia (LG n. 4 dell ANAC); 5. Requisiti di qualificazione degli operatori economici nei lavori pubblici (decreto non ancora emanato); 6. Requisiti delle SOA e loro vigilanza (decreto non ancora emanato); 7. Individuazione e requisiti per le lavorazioni specialistiche (DM 10 novembre 2016, n. 248); 8. Disciplina del collaudo (decreto non ancora emanato); 9. Disciplina della Direzione dei lavori e dell esecuzione del contratto di servizi e forniture (DM 49/2108); 10. Requisiti di qualificazione degli operatori economici nei lavori sui beni culturali e definizione dei livelli di progettazione (DM 22 agosto 2017, n. 154); 11. Sistema di qualificazione del contraente generale (decreto non ancora emanato). In ogni caso i diversi provvedimenti esistenti rimarranno in vigore fino all entrata in vigore del Regolamento. Di seguito e per argomenti, si segnalano le principali modifiche apportate al Codice dei Contratti Pubblici contenute negli articoli 1 e 2 del Decreto, indicando l articolo del codice modificato. ENTRATA IN VIGORE Come sempre in questi casi, le disposizioni introdotte dal decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (giorno successivo alla pubblicazione in GU), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. PROGETTAZIONE Vengono stabilizzate e semplificate le norme presenti nella disciplina transitoria per la progettazione nei lavori di manutenzione ordinaria, estendendole contestualmente a quella straordinaria; pertanto le 1

stazioni appaltanti potranno affidare i lavori sulla base di un progetto definitivo (e non di quello esecutivo) per interventi di manutenzione; il progetto dovrà contenere, tra le altre cose, una relazione generale, un elenco prezzi e un computo metrico e un piano sicurezza (articolo 23, comma 3-bis). Da sottolineare anche che il progetto esecutivo può non essere redatto per l esecuzione delle opere in oggetto. Viene rivista la disciplina dei livelli di progettazione, con riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica, prevedendo che, solo nei lavori sopra soglia nonché per l espletamento delle procedure di dibattito pubblico e per i concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (articolo 23, comma 5). È comunque fatta salva la possibilità da parte della Stazione Appaltane di richiedere il documento di fattibilità anche per lavori sotto soglia. Viene temporaneamente ripristinato (per i lavori la cui progettazione definitiva sia approvata entro la fine del 2020) l affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori (articolo 216, comma 4-bis). E stata reinserita la possibilità, contenuta nel Codice De Lise, di partecipare agli appalti integrati utilizzando la qualificazione SOA per progettare ed eseguire, ovvero indicando o associando un progettista qualificato (articolo 59, comma 1-bis). Viene prevista la corresponsione diretta del compenso al progettista in caso di affidamento congiunto (articolo 59, nuovo comma 1-quater). Infine, viene ripristinato l utilizzo dell incentivo del 2% al personale tecnico della PA anche per le attività di progettazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione (articolo 113, comma 2). INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE E AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA Viene adeguata la normativa (articolo 35) alle richieste contenute nella procedura di infrazione della Commissione Europea in materia di individuazione delle soglie, con riferimento alla suddivisione in lotti, per lavori, servizi e forniture (commi 9, 10). Viene rivista la disciplina degli affidamenti sottosoglia prevedendo in particolare (articolo 36): i) Il mantenimento della prima soglia (infra 40.000 euro), con affidamento diretto, senza consultazione di operatori (comma 2, lettera a); ii) per i lavori, l innalzamento della seconda soglia da 150 mila euro a 200 mila, con consultazione di tre operatori (comma 2, lettera b); iii) l applicazione, fino a 5 milioni della procedura aperta (comma 2, lettere c) e d); iv) la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare l inversione delle fasi procedimentali ossia prima valutazione dell offerta tecnica ed economica e poi dei requisiti di partecipazione sul solo miglior offerente; tale facoltà dovrà essere prevista nel bando, che dovrà altresì prevedere anche le modalità di verifica a campione sugli altri concorrenti; gli esiti della verifica determinano l eventuale ridefinizione della soglia di anomalia (comma 5); v) la verifica a campione sugli operatori economici ai fini dell ammissione e della permanenza degli operatori ai mercati elettronici da parte del responsabile del procedimento dell esistenza di motivi di esclusione (comma 6-bis); vi) la verifica, nell ambito dei mercati elettronici, dei requisiti di ammissione sul solo aggiudicatario (comma 6-ter); 2

vii) viii) la possibilità per i soggetti che gestiscono mercati elettronici o sistemi dinamici di acquisizione di sostituire il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con formulari standard; il DGUE sarà utilizzato in fase di confronto competitivo per richiedere eventuali ulteriori informazioni (comma 6-quater); che, ad eccezione dei servizi di cui all articolo 95, comma 3 (servizi ad alta intensità di manodopera), il criterio da utilizzare preferenzialmente sia quello del minor prezzo (nuovo comma 9-bis). Le stazioni appaltanti, seppur previa motivazione, potranno usare anche il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Viene infine abrogata la disciplina transitoria contenuta all articolo 1, comma 912 della legge di Bilancio 2019. DISCIPLINA DEI CONSORZI Viene rivisitata la disciplina per la qualificazione dei consorzi stabili, attraverso l eliminazione della necessità di avvalimento con i consorziati non esecutori per utilizzare i loro requisiti. Viene inoltre rinviata al regolamento la definizione della disciplina di qualificazione di quelli operanti nei lavori pubblici (articolo 47, comma 2). Inoltre, per quelli operanti nei servizi e nelle forniture, vengono definite apposite modalità di qualificazione in gara e di utilizzo dei requisiti in caso di scioglimento del consorzio (articolo 47, nuovo comma 2-bis). Viene, infine, chiarito che, nei consorzi stabili, cooperativi e artigiani, l assegnazione al consorziato non costituisce subappalto, recuperando la disposizione dell articolo 170, comma 4, del DPR 207/10 (articolo 47, comma 2). STAZIONI APPALTANTI E COMUNICAZIONI ALLE IMPRESE Vengono apportate le modifiche necessarie al coordinamento con la soppressione del c.d. rito super accelerato per gli appalti (articolo 29, comma 1) Viene trasformato in facoltà l obbligo di rivolgersi ad una centrale di committenza per le stazioni appaltanti appartenenti a città non capoluogo (articolo 37, comma 4). Viene prevista un ulteriore modalità di comunicazione delle ammissioni e delle esclusioni, secondo i criteri del Codice dell Amministrazione Digitale (articolo 76, nuovo comma 2-bis). Viene prevista la possibilità di utilizzo dei commissari di gara indicati dalla stazione appaltante e non estratti dall albo dell ANAC, in caso di insufficienza o indisponibilità degli iscritti a tale albo (articolo 77, nuovo comma 3-bis). REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Viene rivista la disciplina delle clausole di esclusione (articolo 80) prevedendo: 1. il coordinamento con l articolo 34-bis del codice antimafia in merito all impresa sottoposta al nuovo istituto del controllo giudiziario (comma 2); 2. In attuazione delle richieste della Commissione Europea nella procedura di infrazione, la possibilità di esclusione in caso di mancato pagamento di contributi e imposte, anche in caso di contenziosi 3

non conclusi: la norma dovrà ovviamente tenere conto della disciplina vigente in materia di documentazione della regolarità contributiva e fiscale delle imprese (comma 4); 3. La revisione della durata dell esclusione dell impresa dal mercato, anche in coordinamento con disciplina di cui alla c.d. legge Spazzacorrotti (commi 10 e 10-bis). Vengono previsti, ai fini della qualificazione nei lavori pubblici, l innalzamento fino a 15 anni della durata dei certificati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti (articolo 84, comma 4, lettera b) e nuovi criteri di indipendenza per le SOA (articolo 84, comma 1). CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE Viene prevista: 1. la rivisitazione dei casi per i quali è possibile usare il minor prezzo (articolo 95 commi 3 e 4); 2. la soppressione del limite del 30% al peso del prezzo in caso di utilizzo del metodo dell OEPV nella versione rapporto qualità/prezzo (articolo 95, comma 10-bis). 3. la revisione della disciplina dell anomalia delle offerte in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo (articolo 97) attraverso: a. la ridefinizione del metodo per l individuazione dell anomalia, distinguendo tra gare con 15 o più offerte ammesse (comma 2) e gare con meno di 15 offerte ammesse (nuovo comma 2-bis), prevedendo che il Ministero delle Infrastrutture potrà, con proprio decreto, modificare la modalità di calcolo per l individuazione della soglia (nuovo comma 2-ter); b. l obbligo dell utilizzo dell esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sottosoglia che non abbiano interesse transfrontaliero, nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo e se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a dieci (comma 8). SUBAPPALTO Revisione della disciplina del subappalto (articolo 105) in riferimento a: 1. facoltà per la stazione appaltante di stabilire che venga affidata in subappalto una quota fino al 50 per cento dell importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, dei lavori, nel rispetto comunque di quanto stabilito per le opere specialistiche (comma 2); 2. Soppressione del divieto di assegnazione di subappalti a partecipanti alla gara (comma 4, lettera a); 3. Soppressione dell obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori in gara (comma 6) e, conseguentemente, dell onere in capo all offerente di dimostrare il possesso dei requisiti del subappaltatore (articolo 80, comma 1 e articolo 105, comma 4, lettera d); 4. Soppressione dell obbligo di pagamento diretto in caso di micro e piccola impresa e contestuale eliminazione delle limitazioni al pagamento diretto del subappaltatore nel caso in cui ne faccia richiesta (comma 13, lettere a) e c). CONCESSIONI E CONTRAENTE GENERALE Viene previsto che i Fondi Immobiliari e gli istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e Prestiti) potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai programmi di lavori pubblici delle PA (articolo 183, nuovo comma 17-bis). 4

Viene eliminata l obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori anche nelle concessioni (articolo 174, comma 2) Viene modificata la disciplina del contraente generale prevedendo: 1. l abolizione dell albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori ad hoc (articolo 196, commi 3 e 4); 2. che l individuazione dei requisiti per l iscrizione all elenco dei contraenti generali, che sarà gestito dal Ministero delle Infrastrutture (articolo 197, comma 4), è attribuita al regolamento unico (articoli 197, commi 1 e 3 e 199, commi 2 e 4). CRISI D IMPRESA (articolo 2) Viene anticipata l entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell articolo 110 contenute nel Codice della crisi d impresa. Le principali differenze con il regime vigente riguardano: 1. la cancellazione della possibilità che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare o essere affidataria di contratti come subappaltatore (comma 3; 2. Il chiarimento sulla possibilità di partecipazione alle gare per le imprese che abbiano presentato richiesta di concordato riservandosi di presentare il piano di risanamento in un momento successivo (c.d. concordato in bianco), seppure dietro presentazione di adeguate garanzie da parte di un altro operatore economico (comma 4). ALTRE MATERIE Viene soppresso il rito super accelerato per il contenzioso nei contratti pubblici introdotto con il nuovo Codice (articolo 204). Viene ridotto, da 90 a 60 giorni, il termine per il rilascio dei pareri obbligatori da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 215, comma 5). L'anticipazione prezzo del 20% viene esteso a ogni tipo di appalto, dunque anche ai servizi e forniture, mentre prima era prevista solo nei lavori pubblici (articolo 35, comma 18). DISCIPLINA TRANSITORIA Modifica della disciplina transitoria del Codice con riferimento a: 1. Modifica della disciplina delle varianti per le opere da approvare al CIPE con la possibilità che quelle di valore fino al 50 per cento del progetto possano essere approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore, mentre per quelle di valore superiore continua a intervenire il CIPE (articolo 216, nuovo comma 1-ter); 2. Proroga del termine di scadenza del periodo transitorio (al 31 dicembre 2019) per l affidamento dei lavori delle concessionarie autostradali (articolo 177, comma 2). 5

COMMISSARI STRAORDINARI (articolo 4) Infine, per ciò che qui rileva, il decreto istituisce la figura dei Commissari straordinari, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Tali Commissari sono individuabili anche nell ambito delle Società a prevalente capitale pubblico. L approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, i cui termini vengono notevolmente ridotti. Per l esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. 6