CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Ordinanza - ingiunzione ai sensi dell art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del sig. BARRA Arcangelo. Reg. Sanz. 32/11 IL DIRIGENTE Visto il verbale di accertamento e di contestazione n. 231/SAE/11 elevato in data 21.1.2011 dalla Polizia Provinciale di Napoli Nucleo Polizia Amministrativa a carico del sig. BARRA Arcangelo, titolare dell omonima impresa individuale; Preso atto dell avvenuta contestazione della violazione in data 21.1.2011; Constatato che la contestazione ha ad oggetto l incompleta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, in violazione dell art. 190 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Sentito in data 21.9.2012 l avv. Catello Alfano, delegato del sig. Barra Arcangelo; Valutata tutta la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Considerato che per l addebito, ritualmente contestato, non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della stessa l. 689/81; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; --------------------------------------------------------------------------------- Piazza Matteotti, 1 80133 Napoli telefono 0817946790; indirizzo pec: cittametropolitana.na@pec.it
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; Visti i decreti del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, nn. 145 e 148; Vista la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; ORDINA al sig. BARRA Arcangelo, nato a Cardito (NA) il 9.1.1949, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 3 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nella misura complessiva di euro 4.144,33 (quattromilacentoquarantaquattro/33), comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI In data 21.1.2011, operatori della Polizia Provinciale di Napoli - Nucleo Polizia Amministrativa si recavano presso la sede della ditta individuale BARRA ARCANGELO, sita in Cardito (NA), alla via S. Eufemia ang. Corso Italia, ove visionavano la documentazione in materia ambientale detenuta dell impresa. Dall esame del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi emergevano alcune irregolarità: in particolare veniva riscontrata l assenza di registrazioni di carico relativamente ai rifiuti codici CER 160103, 160119, 160120, 160601* e l omessa registrazione di circa 100 unità di pneumatici fuori uso (CER 160103) e di n. 8 pezzi di batterie al piombo (CER 160601*) rinvenuti nel piazzale di pertinenza dell azienda. Rilevata nella fattispecie l incompletezza del registro rifiuti, l organo accertatore elevava verbale di contestazione n. 231/SAE/11 a carico del titolare della ditta. Alla violazione veniva ritenuta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.070,00 ad euro 12.400,00, prevista dall art. 258 comma 3 del d. lgs. 152/06. L organo accertatore trasmetteva a questo Ufficio, oltre al verbale di accertamento e contestazione n. 231/SAE/11 ed al rapporto di servizio datato 26.1.2011, copia del registro di carico e scarico rifiuti vidimato in data 21.5.2010 (prot. n. 3226) e copia di quello vidimato dall Agenzia delle Entrate in data 11.12.2006. In sede di audizione, l avvocato Catello Alfano produceva relazione tecnica a firma dell ing. Marcello Toscano contenente osservazioni in merito alle contestazioni elevate; nella medesima il tecnico incaricato precisava che le operazioni di scarico dei rifiuti prodotti all interno 2
dell impianto, e derivanti dall attività di autodemolizione, venivano registrate sulla stessa riga delle operazioni di carico, avvenendo le due operazioni contestualmente nella stessa giornata. In riferimento agli pneumatici fuori uso ed alle batterie al piombo rinvenuti presso l impianto, chiariva che gli stessi erano in buono stato di utilizzo e destinati alla rivendita, quindi automaticamente esclusi dalle norme sullo stoccaggio dei rifiuti. Quanto eccepito dalle parte non esclude la sussistenza dell illecito contestato. Preliminarmente si evidenzia che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata...fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti... (ex multis Cass. Civ. Sez. II, 28.4.2006, n. 9919). Tanto premesso, va delineata la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame. L'art. 190 comma 1 del D. Lgs. 152/06 stabilisce che i soggetti di cui all'art. 189 comma 3, tra cui rientrano enti o imprese che svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) d. lgs. 152/06 (ossia derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali o da attività di recupero o smaltimento rifiuti ecc.), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare, entro precise scadenze temporali, alcune informazioni relative ai rifiuti gestiti o prodotti. In particolare i soggetti dalla cui attività derivano rifiuti, devono, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, ossia dal momento della venuta ad esistenza dello stesso, eseguire la registrazione di carico indicando (secondo quanto disposto dal punto III dell allegato C al d.m. 1 aprile 1998, n, 148, cui rimanda l art. 190 comma 7 d. lgs. 152/06) numero progressivo della registrazione, data, caratteristiche del rifiuto (codice CER del rifiuto, descrizione, stato fisico, classi di pericolo) e quantitativo prodotto. Parimenti, entro dieci giorni dallo scarico, ossia dall'uscita dei rifiuti dall'impianto, devono eseguire l'apposita registrazione riportando i dati previsti per le registrazioni di carico oltre al numero del formulario, data di effettuazione del trasporto, riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce, destinazione del rifiuto con indicazione del codice di attività di cui agli allegati B e C del d. lgs. 152/06 (attività di recupero o di smaltimento). Le due registrazioni, da eseguirsi secondo le esposte modalità, sono distinte, sebbene complementari, ed assolvono a diverse ed imprescindibili funzioni: la prima (quella di carico) documenta la fase di produzione del rifiuto, ossia quella in cui esso viene giuridicamente ad esistenza, con conseguente possibilità di accertare, tramite una verifica incrociata con le 3
registrazioni di scarico, il rispetto delle condizioni di legge per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione; la seconda (quella di scarico), descrive la fase in cui i rifiuti prodotti (e già "caricati" sul registro) vengono conferiti al soggetto incaricato del trasporto finalizzato al successivo smaltimento o recupero. Nel caso di specie, dalle verifiche compiute al momento del sopralluogo e dalla documentazione nell occasione acquisita, è emerso che per quattro diverse tipologie di rifiuto ( CER 160103 pneumatici fuori uso; CERC 160119 plastica; CER 160120 vetro; CER 160601* - batterie al piombo) erano state effettuate le sole registrazioni di scarico, senza che fossero eseguite le corrispondenti (e necessarie) registrazioni di carico [vedasi, a titolo esemplificativo, la registrazione di scarico n. 25 del 27.10.2010 (pag. 09 del registro prot. n. 3226 del 21.5.2010), relativa al rifiuto CER 160601*, contenente un riferimento ad operazione di carico n. 25. in realtà mai annotata; la registrazione di scarico n. 24 del 26.10.2010 (pag. 08 del registro prot. n. 3226 del 21.5.2010), relativa al rifiuto CER 160119, contenente un riferimento ad operazione di carico n. 24. in realtà mai annotata; la registrazione di scarico n. 23 del 26.10.2010 (pag. 08 del registro prot. n. 3226 del 21.5.2010), relativa al rifiuto CER 160103, contenente un riferimento ad operazione di carico n. 23, in realtà mai annotata; la registrazione di scarico n. 283 del 31.3.2010 (pag. 96 del registro vidimato dalla Agenzia delle Entrate in data 11.12.2006), relativa al rifiuto CER 160601*, contenente un riferimento ad operazione di carico n. 283. in realtà mai annotata; la registrazione di scarico n. 277 del 24.3.2010 (pag. 94 del registro vidimato dalla Agenzia delle Entrate in data 11.12.2006), relativa al rifiuto CER 160103, contenente un riferimento ad operazione di carico n. 277. in realtà mai annotata; la registrazione di scarico n. 276 del 24.3.2010 (pag. 94 del registro vidimato dalla Agenzia delle Entrate in data 11.12.2006), relativa al rifiuto CER 160119, contenente un riferimento ad operazione di carico n. 276 in realtà mai annotata; la registrazione di scarico n. 275 del 24.3.2010 (pag. 94 del registro vidimato dalla Agenzia delle Entrate in data 11.12.2006), relativa al rifiuto CER 160120, contenente un riferimento ad operazione di carico n. 275. in realtà mai annotata]. Dagli atti del procedimento è inoltre emerso che la ditta verbalizzata non aveva effettuato le prescritte annotazioni di carico e di scarico degli ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi (CER 160601* e 160103) rinvenuti nel corso del sopralluogo dall organo accertatore. A tale riguardo non può essere presa in considerazione, in quanto priva di riscontro probatorio ed in contrasto con quanto accertato dalla Polizia Provinciale, la dichiarazione di parte secondo la quale le batterie al piombo e gli pneumatici fuori uso rinvenuti durante il sopralluogo non erano rifiuti, bensì materiali destinati al riutilizzo. 4
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell istruttoria procedimentale, deve ritenersi accertata la violazione dell art. 190 del d. lgs. 152/06. La sanzione prevista dall'art. 258 comma 3 d. lgs. 152/06 per il caso di incompleta tenuta di registro di carico e scarico relativo a rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da imprese con meno di 15 dipendenti, va irrogata in misura pari ad un terzo del massimo edittale (cfr. Cass. 21.7.1993, n. 8143). INGIUNGE al medesimo di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento potrà essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale n. 58537531, oppure tramite bonifico con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli ( già Provincia di Napoli ) - Direzione Sanzioni IBAN: IT 13 A 07601 03400 000058537531 Causale: "Sanzioni amministrative in materia ambientale. Reg. sanz. 32/11" Copia dell attestato del versamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via e-mail, al seguente indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it, indicando come destinataria del pagamento la Direzione Sanzioni oppure via fax ad uno dei seguenti recapiti: Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni - fax n. 081/7949933 o n. 081/7949575 Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, l. 689/81. Si rammenta, inoltre, che l interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con apposito modello, all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa ai sensi dell art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5
Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della l. 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall art. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del d. lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. IL FUNZIONARIO Dott. Francesco Tanda IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Gambardella 6