dott.ssa Valeria Tarroni



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dott.ssa Valeria Tarroni

Imola 14 maggio 2014

dott.ssa Valeria Tarroni responsabile del Servizio Edilizia privata e Ambiente del Comune di Imola La e la con inizio lavori differiti I controlli sulle La disciplina delle varianti in corso d'opera: Varianti soggette a nuovo titolo abilitativo o a di fine lavori

La semplificazione della disciplina dell edilizia nella L.R.15 del 2013 e l attuazione attraverso atti di coordinamento tecnico Relatrice: Dottoressa Valeria Tarroni

LA, LA CON INIZIO LAVORI DIFFERITO: EFFICACIA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER EFFETTUARE L INTERVENTO PROVVEDIMENTI INIBITORI

Normativa statale: Art. 19 L. 241/1990 la ha sostituito la D.I.A. con le modifiche apportate da: DL 31/5/2010 n. 78 conv. in L. 30/7/2010 n. 122 DL 13/5/2011 n. 70 conv. in L. 12/7/2011 n. 106 (l art. 5, c. 2 lett. c) ha disposto l estensione all edilizia (escluso Super D.I.A.) DL 13/8/2011 n.138 conv. in L.14/9/2011 n. 148 DL 22/6/2012 n. 83 conv. In L. 7/8/2012 n. 134

D.L. 21/6/2013 n. 69 (c.d. Decreto del Fare) convertito L. 9/8/2013 n. 98 (in vigore dal 21/8/2013) ha inserito nel TUE l art. 23 bis che coordina la presentazione della e l acquisizione dei pareri. Normativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA L.R.30/7/2013 n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia (in vigore dal 28/9/2013) recepisce le riforme statali sulla disciplina edilizia dal 2010 e quindi anche la per l edilizia residenziale

per attività produttive (art. 5 L.R.15/2013) La per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi non è disciplinata dalla L.R.15 del 2013 ma dal DPR 160/2010. Nei Comuni dove non c èuna struttura unica, il procedimento èdi competenza del SUAPe non del SUE.

La non sostituisce: gli atti di assenso inerenti: vincoli ambientali vincoli paesaggistici vincoli storici costruzioni in zone sismiche

La NATURA GIURIDICA La (ed ancor prima la DIA) non èun provvedimento amministrativo a formazione tacita. E un ATTO PRIVATO (CdS, Ad. Plen. n. 15/2011). E IL TITOLO PER REALIZZARE tutti gli interventi che non siano di attivitàedilizia libera o soggetti a pdc(art. 13, comma 1). Per la N.C. èammessa la alternativa al pdc (art. 13 comma 2) nei casi in cui la normativa lo prevede

Comma 1 Interventi soggetti a (art. 13 commi 1 e 2) a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne (che non ricadono nella CILA) b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche (che non ricadono nella CILA) c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo; d) gli interventi di ristrutturazione edilizia nuova definizione, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico; f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22; h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari (art. 9 L. 122/89) i) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'allegato;

Interventi soggetti a (art. 13 commi 1 e 2) l) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta; m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2; n) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi; o) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione. p) i significativi movimenti di terra Comma 2 c.d. Super nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una.

Validitàdella (art. 16) I lavori devono aver inizio entro 1 anno e termine entro 3 dall efficacia della I termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati con comunicazione prima della scadenza; il progettista assevera che non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche per presentate e valide al 31/7/2013 proroga opelegis art. 55

Presentazione ed efficacia: Opzioni per il privato: CON INIZIO LAVORI IMMEDIATO (art. 14) 1 - Deposita la completa di documentazione/dichiarazioni/atti assenso èefficace dopo 5 gg. lavorativi, se il controllo formale èfavorevole CON INIZIO LAVORI DIFFERITO (art. 15) 2 - Deposita la e dichiara che l inizio lavori avverrà terminato il controllo di merito (gg. 5 lav.+30) è efficace dalla conclusione positiva del controllo di merito 3 - Deposita la e dichiara una data successiva di inizio lavori (entro 1 anno dalla presentazione) èefficace dalla data indicata 4-Deposita la e contestualmente chiede allo S.U. di acquisire i pareri/atti di assenso. è efficace dalla data di acquisizione pareri; da tale data inizia controllo di merito N.B.: l efficacia della èsospesa in assenza di DURC, piano sicurezza, notifica preliminare (art. 9 c. 6 LR 15 che richiama il c. 10 art. 90 D.lgs81/2008

Ulteriore caso di differita Scia con inizio lavori differito a 30 gg. dal deposito, nelle aree del Centro Storico dove è ammessa la ristrutturazione con modifica della sagoma, che sono state individuate con delibera Consiglio Comunale assunta entro il 30/6/2014 (art. 23, comma 4 DPR 380 successivo all art. 13, comma 4 L.R.15/2013 che indicava il 31/12/2013)

Documentazione documentazione essenziale (art. 14 comma 1) Tra cui elaborati di progetto e dichiarazione asseverata del progettista Documentazione che può essere presentata a fine lavori (art. 14 comma 3) Deve essere definita con atto di coordinamento tecnico

Procedimento in capo al SUE COMPLETA: Il Resp. di procedimento: Opera il controllo formale (5 gg. lav. dal deposito) Negativa Esito verifica: Positiva Comunicazione Comunicazione Inefficacia o Archiviazione silenzio assenso EFFICACE CON ISTANZA PER ATTI DI ASSENSO: Il Resp. di procedimento SEèpresentata con l istanza di acquisizione atti di assenso: - predispone richiesta per Enti/Uffici competenti - convoca la Conferenza di Servizi (se non ha ottenuto pareri/assensi nei termini) - comunica al titolare l acquisizione dei pareri/assensi e l efficacia della ed inizia Controllo di merito

Controllo di merito (art. 14 commi 5, 6, 7, 8) Consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici e territoriali per effettuare l intervento. Va svolto entro il termine perentorio di 30 gg. dall efficacia della.

Controllo sulle Il controllo di merito è privo di discrezionalità; consiste nel verificare se quanto dichiarato è previsto dalla normativa per l intervento. L autoresponsabilitàdel privato ha comportato conseguenze penali piùrigoroseper le dichiarazioni false: reclusione da 1 a 3 anni (Art. 19 comma 6 L. 241/1990)

Dal controllo di merito può conseguire(art. 14 commi 6, 7, 8): A Controllo con esito positivo B Sospensione del termine di controlloper richiesta chiarimenti ed integrazioni documentazione Riprende per periodo residuo C Controllo con esito negativo 1 Violazioni conformabili ordine di presentare variazioni al progetto (max. 60 gg.) con sospensione termine controllo. 2 Violazioni non conformabili ordinaria differita divieto prosecuzione attivitàe Ordinanza di non dare ripristino avvio ai lavori

Controllo: modalità Modalitàe criteri sono definiti nell atto di coordinamento tecnico regionale DGR 27/1/2014 n. 76(BUR 39/2014) Va recepito dai Comuni entro il 26/7/2014 Può essere immediatamente applicatodai Comuni che non hanno disposizioni di regolamento o amm.ve contrastanti

Controllo sulle (art. 14 c. 5 e atto coord. tecnico) di norma deve essere sistematico; in via straordinaria, nel solo caso in cui le risorse del Comune non siano sufficienti può essere a campione su almeno il 25% delle scia; in via eccezionale e per un periodo limitato in presenza di straordinarie problematiche organizzative può essere inferiore al 25% La % del campione è fissata dall atto di coord. tecnico (punto 2.2)

Controllo a campione Se il Comune opera il controllo a campione deve necessariamentecontrollare: nuova costruzione (c.d. Super); Ristrutturazione edilizia con cambio d uso + C.U.; eliminazione barriere architettoniche in deroga a parametri dell edificio; altri casi che può stabilire il Comune

Vanno a sorteggio Le seguenti vanno inserite nell elenco due volte: a) ristrutturazioni edilizie che non comportino mutamento della destinazione d'uso con aumento del carico urbanistico; b) interventi con funzione abitativa di restauro e risanamento conservativo di edifici di valore storico architettonico di cui all'art. A-9, comma 1 e 2, della L.R.n. 20 del 2000; c) per VCO art. 22 LR 15 presentate prima della fine dei lavori che presentino i requisiti delle variazioni essenziali art. 14-bis LR n. 23/2004 d) altre categorie di interventi che può individuare il Comune CONTROLLO

Modalitàdi formazione del campione delle da sorteggiare Si forma elenco: alcune tipologie (individuate nell atto coord. tecnico al punto 5.3) vanno inserite due volte Il sorteggio va effettuato ogni settimana (nello stesso giorno che decide il Comune) sulle pratiche efficaci Il sorteggio èeffettuato su un n. di pratiche pari alla differenza tra il campione da controllare (min. 25%) e quelle che vanno a controllo obbligatorio ES. Pratiche presentate: 20; Pratiche controllo obbligato: 3; Pratiche a sorteggio: 20*25% - 3= 2 Si effettua il sorteggio mediante il generatore di numeri casuali del sito web della Regione o altra applicazione con lo stesso algoritmo. Si fa il verbale Non occorre la comunicazione di sottoposizione al controllo CONTROLLO

Poteri delle P.A. Dopo il termine per il controllo di merito (art. 14 commi 9, 10, 11, 12) In caso di: 1. Dichiarazioni sostitutive, certificazioni, atti notorietà, asseverazioni false o mendaci 2. Pericolo di un danno al patrimonio storico artistico, culturale, per ambiente, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale, nel caso in cui non sia possibile la conformazione dell intervento 3. carenze progettuali preclusive al rilascio CCEA 4. Contrasto con la disciplina vigente (provvedimenti in autotutela)

Poteri dell Amministrazione art. 14 comma 9 L.R.15/2013 Senza limiti di tempo In caso di: asseverazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà false o mendaci Lo S.U. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione attivitàe rimozione effetti

Poteri dell Amministrazione art. 14 comma 10 L.R.15/2013 Dopo 30 gg. da presentazione la P.A. può intervenire... Solo se sussistono le seguenti due condizioni: 1) pericolo di un danno per patrimonio artistico e culturale, ambiente salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale; 2) impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell'attività La Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 16/7/2012 che ha finalità interpretativa ha chiarito che la disposizione contenuta nel comma 4 art. 19 L. 241/1990 (ripreso dall art. 14, c.10, L.R. 15/2013) va letto nel senso che non priva l amministrazione del potere di ricorrere all autotutela ma anzi aggiunge un potere ulteriore.

Poteri dell Amministrazione art. 14 comma 11 L.R.15/2013 Dopo 30 gg. da presentazione lo S.U. segnala eventuali carenze progettuali preclusive al rilascio del CCEA

Poteri di autotutela dell Amministrazione art. 14 comma 12 L.R.15/2013 Istituto estraneo all'edilizia Revoca (art. 21 quinquies L. 241/1990) 1. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 2. mutamento situazione di fatto 3. Nuova valutazione dell'interesse pubblico originario Entro un termine ragionevole Annullamento (art. 21 nonies L. 241/1990) 1. Illegittimità del provvedimento 2. Sussistenza di ragioni di pubblico interesse prevalenti su quelle del privato.

La Disciplina delle VARIANTI IN CORSO D OPERA VARIANTI SOGGETTE A NUOVO TITOLO ABILITATIVO VARIANTI SOGGETTE A DI FINE LAVORI VARIANTI

VARIANTI IN CORSO D OPERA Regime della LR 31/2002 (artt. 18, 19, 23): 1) varianti minori (scia a fine lavori); 2) varianti essenziali (titolo ante opere) Erano distinte in modo oggettivo sulla base di modifiche quali/quantitative al progetto La LR 15/2013 muta radicalmente il regime previgente VARIANTI

VARIANTI IN CORSO D OPERA (VCO) Nuovo regime (L.R. 15/2013): ART. 22 Varianti in corso d opera L.R. 15/2013 ART. 14-BIS Variazioni essenziali modificato da art. 41 L.R.15 e inserito nella L.R. 23/2004. ORA disciplina le varianti ai soli fini sanzionatori VARIANTI

Varianti: Nuovo titolo OCCORRE NUOVO TITOLO ABILITATIVO quando (art. 22 comma 1) rispetto al progetto iniziale le varianti comportano: a) la modifica della tipologia dell intervento edilizio; b) un intervento totalmente diversoper caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione; c) incrementi di volumiche diano luogo ad un organismo o parte di esso autonomo. VARIANTI

Varianti: Nuovo titolo Occorre quindi un nuovo titolo prima di effettuare le opere, quando: L insieme delle modificheche la variante apporta al progetto, dal punto di vista qualitativo,non rende piùriconoscibile il progetto originario e ne spezza del tutto il collegamento e dunque è un progetto nuovo. VARIANTI

Varianti: Nuovo titolo Il nuovo titolo riguarda un progetto nuovo, radicalmente diverso da quello originario; Il nuovo titolo sostituisce quello originario; per il principio tempus regit actum, l intervento si valuta con la disciplina vigente al momento della formazione titolo in variante VARIANTI

Varianti in corso d opera Le variazioni essenziali di cui all art. 14-bis, comma 1, L.R.23/2004 sono legittimabili con un unica a fine lavori. DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA DISCIPLINA DELL ATTIVITA EDILIZIA ATTENZIONE: se i lavori riguardano beni soggetti a vincolosismico, paesaggistico, artistico, archeologico, idrogeologico, le autorizzazioni vanno chieste prima di effettuare i lavori (art. 14-bis comma 2) VARIANTI

Variazioni essenziali Art. 14-bis L.R.23/2004 come da modifiche art. 41 L.R. 15/2013 1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originariocome integrato dalla di fine lavori: a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanisticodi cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale in materia edilizia; b) gli aumenti di entitàsuperiore al 20 per centorispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per centodella sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 20 per centodelle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietàanche a diversi livelli di altezza; c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 metri cubi, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, cosìcome definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali; d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 metri quadrati; e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica; f) ogni intervento difformerispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonchéeffettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettonicheda leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformitàdall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora venga accertata la compatibilitàpaesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo. VARIANTI

Varianti in corso d opera La per VCO èparte integrante del titolo originario; può comportare il conguaglio del contributo di costruzione La mancata presentazione o l inefficacia della comporta le sanzioniper opere realizzate in difformità dal titolo (L.R. 23/2004) I Comuni accertano le variazioni utilizzando le definizioni tecniche uniformi della Regione (DGR n. 279/2010) VARIANTI

Varianti in corso d opera: controlli Gli interventi per i quali vengono presentate varianti in corso d opera che ricadono nelle variazioni essenzialidi cui all art. 14-bis LR 24/2004 sono sottoposti necessariamente a controllo in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità (punto 4.3 atto di coord. tecnico regionale DGR 76/2014) VARIANTI