CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO



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CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE POLIZZA PREMIO RISCHIO SINISTRO SOCIETÀ il Soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione: Il COMUNE il Contratto di assicurazione (polizza) Società alla quale è affidata l esecuzione e la gestione della polizza il Comune che stipula l assicurazione in nome proprio, nell interesse proprio a copertura del rischio di assunzione/accollo delle spese legali riguardanti i procedimenti insorti a carico dei suoi funzionari I titolari delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrative: Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, I titolari delle funzioni di gestione: Dirigenti, A.P.O, il Segretario Comunale, il Direttore Generale nonchè tutte le persone alle dipendenze del contraente, il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale vigente. la somma dovuta dalla Società all'assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro la somma massima dovuta dalla Società il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale; il Documento che prova e regolamenta l'assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da Essa prestate a termini della presente assicurazione; la probabilità che si verifichi il sinistro il momento nel quale il funzionario viene a conoscenza, attraverso il ricevimento una notificazione/comunicazione scritta, dell avvio di una procedura giudiziaria a suo carico e/o della richiesta di risarcimento danni avanzata e/o depositata nei suoi confronti in sede giudiziaria. la Compagnia assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo / Risarcimento e la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile. Tuttavia l omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempre che tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano dal dolo dell Assicurato. 2) Altre Assicurazioni Il Contraente, o l Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall assicuratore insolvente, superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell Indennizzo / Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 3) Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, tramite il Broker che gestisce la polizza. Se il Contraente, o l Assicurato, non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Si conviene, a parziale modifica dell art. 1901 del Codice Civile, di prorogare a 60 giorni i termini di pagamento del premio. 4) Frazionamento del Premio Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 60 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. 5) Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) Termini di denuncia dei sinistri Si conviene che i termini per la presentazione delle denuncie di sinistro, vengono elevati a gg. 60 decorrenti dal momento in cui l Assicurato è venuto a conoscenza del sinistro stesso. 7) Durata di polizza La polizza ha durata 3 ANNI (dalle ore 24,00 del 31/12/2009 alle ore 24.00 del31/12/2012) e non è rinnovabile tacitamente. Alla scadenza è facoltà del contraente chiedere il rinnovo per pari periodo alle stesse condizioni contrattuali in corso; qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa è impegnata a prorogare l assicurazione, su richiesta del contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 ( centoventi ) giorni. 8) Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell Indennizzo / Risarcimento le parti possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 120gg. In tal caso la Società entro 15 gg dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso. 9) Deroga al Foro competente Si conviene che il Foro competente è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria dove ha sede l Assicurato e/o Contraente.

POLIZZA DANNI ACCIDENTALI AUTOVETTURE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTI PUBBLICI Condizioni Generali di Assicurazione 1) Oggetto dell Assicurazione a) La Compagnia di Assicurazione si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali subiti dalle autovetture intestate al P.R.A. ai dipendenti della contraente, lavoratori parasubordinati così come disciplinati dal D.Lgs. 38/2000 e/o loro familiari conviventi, autorizzati a servirsi, in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio fuori dall ufficio, del mezzo di trasporto sopra richiamato, limitatamente al tempo strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio ( art. 6 del DPR 23.08.1988 n 395, art. 23 DPR 333/1990 e CCNL integrativo 14.09.2000 art.43 ) in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione. b) La garanzia del punto 1, lettera a), è estesa alle autovetture di proprietà degli amministratori e del Segretario Comunale e/o Direttore Generale nel caso in cui lo stesso non risulti alle dipendenze dell Ente e/o loro familiari conviventi, utilizzate per missioni o per adempimenti di servizio ( art. 23 Legge 27.12.1985 n 816 e art. 86 comma 5 del DLgs n 267 del 18.08.2000 Legge 03.08.1999 n 265 ). 2) Delimitazione dell assicurazione Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo di euro 20.000,00 e con l applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro. Non sono comunque risarcibili i danni : subiti durante la circolazione fuoristrada; conseguenti a furto o rapina ( consumati e tentati ) del mezzo e derivanti da incendio, salvo che quest ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada; alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori ed altri componenti del genere; derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione. 3) Individuazione degli assicurati Il contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture; per l identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri ufficiali o altri documenti equipollenti del Contraente, nonché alle risultanze del P.R.A.

4) Determinazione dell ammontare dei danni A deroga delle condizioni generali di assicurazione, il danno sarà valutato in base al valore a nuovo dei pezzi di ricambio al momento del sinistro, tenendo conto anche della incidenza dell IVA, qualora l Assicurato la tenga a suo carico, con il limite del massimo risarcimento pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermo il limite di euro 15.000,00. Rimane comunque inteso che in caso di perdita totale, la Società non risarcirà importo superiore al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, sempre con il limite del massimo risarcimento di euro 20.000,00. 5) Colpa Grave L Assicurazione copre anche i danni determinati e/o agevolati da colpa grave del Contraente e/o delle persone incaricate della guida delle autovetture assicurate. 6) Rinuncia all azione di rivalsa La Compagnia rinuncia all azione di rivalsa nei confronti del conducente dell autovettura danneggiata. 7) Regolazione del premio Il premio anticipato, comprensivo di imposte, presupponendo una percorrenza annua di km 10.000 viene provvisoriamente stabilito in euro salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio effettivamente percorso e sulla base di un premio al km di euro per ogni chilometro di eccedenza rispetto al preventivato. La contraente si impegna a segnalare alla Società, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre 90 gg dalla scadenza del contratto, l ammontare annuo complessivo dei km effettuati dalle autovetture di cui al punto 1) lettere a) e b), durante l attività di servizio, quali risultano dai documenti contabili della Contraente. Tali documenti, in caso di richiesta, dovranno essere esibiti alla Società richiedente. Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall Assicurato entro 90 gg dalla data di ricevimento della relativa appendice. 8) Condizioni Aggiuntive richieste - Atti vandalici ed Eventi socio-politici : A parziale deroga dell Art.2 delle Condizioni di Polizza, la Società risponde dei danni e della perdita totale del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo in genere. - Eventi naturali : A parziale deroga dell Art.2 delle Condizioni di Polizza, la Società risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di frane, smottamenti, uragani, trombe d aria, inondazioni, alluvione, grandine, ancorchè detti danni siano ocorsi durante la circolazione. - Incendio : La società risponde dei danni da incendio sviluppatosi a qualsiasi titolo.

- Furto : La società risponde del furto totale e/o parziale e dei danni provocati all autovettura in conseguenza del furto o tentato furto. Clausola Broker Resta inteso fra le Parti che alla B C & I Insurance Broker SrL, in qualità di Broker di assicurazione del Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza. Si dà inoltre atto che ai fini dell Articolo 1901 del Codice Civile il pagamento dei premi effettuato alla B C & I Insurance Broker SrL si intenderà come ricevuto dalle Compagnie. Del pari, le comunicazioni ricevute dalla B C & I Insurance Broker SrL, si intendono come ricevute dalle Compagnie anche ai fini dell Articolo 1913 del Codice Civile. Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni di assicurazione: art.2 delle Norme che regolano l Assicurazione, Assicurazione presso diversi assicuratori; art. 8 delle Norme che regolano l Assicurazione, recesso in caso di sinistro.