Allegato B alla deliberazione n. 42 del DISCIPLINARE PER L ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO Terre di Riso, d Acqua, di Qualità

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Transcript:

Allegato B alla deliberazione n. 42 del 17.04.2014. DEL MARCHIO COLLETTIVO

ART. 1 SCOPO DEL DISCIPLINARE Scopo del presente disciplinare è quello di definire le condizioni e i requisiti che deve rispettare il prodotto al fine di essere immesso in commercio con il marchio collettivo "Terre di Riso, d Acqua, di Qualità". ART. 2 DESCRIZIONE E ORIGINE DEL PRODOTTO La denominazione "Terre di Riso, d Acqua, di Qualità" è riferita al prodotto ottenuto dal risone, proveniente da sementi certificate C.R.A. (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura) lavorato e coltivato all interno del territorio delle province di Biella, Novara e Vercelli e rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente Disciplinare previa verifica documentale, ispettiva e analitica. ART. 3 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 3.1 Caratteristiche chimico-fisiche Il prodotto, al momento della vendita, deve avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: umidità < 14%; amilosio secondo i seguenti parametri: gruppo comune 16% gruppo semifino 17% gruppo fino 15% gruppo superfino 17% gruppo indica 21% 3.1 Caratteristiche merceologiche Il prodotto, al momento della vendita, deve avere le seguenti caratteristiche merceologiche: 1) rotture 2,5% 2) grani striati rossi 1,5% Pagina 2 di 5

3) grani deformi 3% 4) grani di altro gruppo merceologico 1% 5) grani gessati 2,5% 6) grani danneggiati 2% 7) grani danneggiati dal calore ASSENTI 8) corpi estranei ASSENTI È ammessa una tolleranza del 20%, rispetto alle caratteristiche sopra riportate, per massimo di 2 dei difetti di cui ai punti da 1 a 6. Non sono ammesse tolleranze per i difetti di cui ai punti 7 e 8. Nel caso in cui il riso per il quale si richiede l'attribuzione del marchio collettivo fosse commercializzato come riso semigreggio o riso semi-lavorato (vedi UNI ISO 7301:2013) verranno determinati solo i parametri relativi a umidità, rotture e corpi estranei. ART. 4 CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA 4.1 Confezionamento Il prodotto può essere commercializzato in contenitori (quali sacchi, sacchetti, scatole) di peso compreso tra 0,25 e 25 kg. 4.2 Etichettatura La confezione del prodotto reca obbligatoriamente a caratteri chiari e leggibili, oltre e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni: il nome "Terre di Riso, d Acqua, di Qualità"; il nome, la ragione sociale, la sede dell azienda produttrice o confezionatrice; il logo del marchio collettivo, consistente in tre chicchi di riso stilizzati, che identificano le tre province (Vercelli, Biella, Novara) e si trasformano in tre gocce d acqua trasparenti. La disposizione dei chicchi evoca quella di un fiore che sboccia. I chicchi sono di colore giallo, verde e azzurro e sono racchiusi entro un cerchio costituito da una linea gialla Pagina 3 di 5

sottile e da una linea marrone più spessa. La scritta è marrone. Il carattere tipografico utilizzato è il Miso. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. I riferimenti del colore espressi in pantone sono i seguenti: il giallo del cerchio corrisponde al pantone 606U; il marrone al pantone 476U; il verde al pantone 375U; il giallo del chicco al pantone 458U; l azzurro al pantone 318U. E vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E tuttavia ammesso l utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. Pagina 4 di 5

ART. 5 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ Gli elementi che comprovano la tracciabilità del prodotto sono costituiti dall iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto ed aggiornato dal Titolare del marchio. Il prodotto dovrà essere identificabile durante tutte le fasi di lavorazione e accompagnato da idonea documentazione attestante la sua provenienza, in accordo a quanto definito nel dispositivo dei controlli. ART. 6 CONTROLLI Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dal Titolare del marchio secondo le modalità definite nel dispositivo dei controlli. Pagina 5 di 5