CONSORZIO DI BONIFICA



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LOTTO 2 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA Capitolato speciale dell assicurazione CVT (Corpi Veicoli Terrestri) DANNI A VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER CONTO DELL ENTE Durata del contratto dalle ore 24 del: 31.07.2014 alle ore 24 del: 31.07.2018

DEFINIZIONI Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato: Compagnia o Società L Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste) Contraente Il Consorzio di Bonifica della Romagna Via A. Mariani, 26-48121 Ravenna (C.F. 92071350398) Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata l assicurazione. Polizza Il contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta alla Società. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. Indennizzo / Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Scoperto Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato. Franchigia Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato. Primo Rischio Assoluto Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Periodo assicurativo annuo L intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell assicurazione. Broker incaricato Assiteca BSA Srl (intermediario iscritto R.U.I. sezione B n. 163861), mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005. 1

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 Prova del contratto L assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato. 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all art. 1901 C.C. - avvenga entro i 45 giorni successivi. In caso contrario l assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45 giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi possono essere pagati alla Società anche tramite del Broker incaricato. Qualora da verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare n. 22 del 29/07/2008 del Ministero dell Economia e delle Finanze, si evidenziasse un inadempimento a carico della Società, questa si impegna a ritenere in copertura il rischio di cui si tratta, a fronte della presentazione - da parte del Contraente - di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio direttamente all Agente di Riscossione in osservanza delle disposizioni contenute nei sopra richiamati Decreto e Circolare ministeriali. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all ultima scadenza di premio. A parziale deroga all Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C. 1.4 Durata del contratto - Rescindibilità Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l espletamento della procedura per l aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s impegna tuttavia a prorogare l assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. 1.5 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. 2

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte. 1.6 Oneri fiscali Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società. 1.7 Foro competente Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto il Foro competente è esclusivamente quello del luogo dove ha sede legale il Contraente. 1.8 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall una all altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e.mail. 1.9 Rinvio alle norme di legge Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge. 1.10 Clausola broker Il Contraente si avvale, per la gestione e l esecuzione del presente contratto dell assistenza e della consulenza del Broker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell incarico di brokeraggio, con l impegno del Contraente a comunicarne alla Società l eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente. Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 7 (sette) % del premio imponibile dell assicurazione. 1.11 Coassicurazione e delega Se l assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all art. 1911 del Codice Civile; tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il 3

pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. 1.12 Interpretazione del contratto Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato. 1.13 Informazione sinistri La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l elenco dei sinistri denunciati, recante: numero del sinistro della Società; data di accadimento; tipologia del danno; stato del sinistro ( in trattativa, liquidato e chiuso senza seguito ); importo liquidato e relativa data della liquidazione; importo riservato; La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 1.14 Rescissione automatica Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto. 1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, pena la nullità assoluta del presente contratto e le conseguenze ivi previste. 4

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI 2.1 Oggetto dell'assicurazione Premesso che l assicurazione vale per i veicoli cui si riferisce la Scheda Tecnica che forma parte integrante della presente assicurazione, per l utilizzo dei medesimi per conto e nell interesse del Contraente da parte dei soggetti designati nella stessa Scheda Tecnica, che devono pertanto intendersi Assicurati, la Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall Assicurato, per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta), sia su area pubblica che su area privata, conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni: - Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine; - Furto - totale o parziale - e rapina - consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti al veicolo dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi; - Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata; - Eventi socio - politici - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo; - Eventi naturali - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere e tempeste - compresi i danni causati da cose cadute o trascinate per la forza del vento quando questa abbia prodotto danni a più enti, assicurati o meno - alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche; - Eventi diversi - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate. L assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purchè ai medesimi incorporati e validamente fissati, fatta eccezione per la garanzia kasko, per la quale tali danni sono assicurati esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza. 2.2 Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; b) provocati o agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge, mentre sono viceversa compresi i danni riconducibili a colpa grave; c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove. Limitatamente alla garanzia Kasko l assicurazione non è inoltre operante: d) per i danni a parti meccaniche e/o elettriche nonché alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; e) per i danni subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano ovvero di traino che non riguardi rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada; f) se al momento del sinistro il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo sia munito di patente idonea ma scaduta e della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo. Ricorrendo tale ultimo caso, l assicurazione è valida alla condizione che la patente scaduta venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro nonché nel caso in cui l eventuale mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso; g) in caso di sinistro per il quale il conducente del veicolo assicurato sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (Guida in stato di ebbrezza) o dell art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni. 2.3 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio dell Europa intera. 5

2.4 Forma della garanzia - Massimale assicurato La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza del massimale indicato, per veicolo assicurato, nella Scheda Tecnica che forma parte integrante della presente assicurazione, fermo quanto previsto dalla norma 2.7 Determinazione dell ammontare del danno. 2.5 Veicoli assicurati - Esonero dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati Il Contraente è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità degli Assicurati. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla specifica dichiarazione del Contraente attestante: - che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per adempimenti connessi al mandato o servizio svolti dall Assicurato per conto del Contraente; - i dati anagrafici dell Assicurato e le funzioni da questi svolte per conto del Contraente; - la data del sinistro e la descrizione della missione o adempimento di mandato o servizio durante il cui svolgimento si è verificato il sinistro; - gli estremi identificativi del veicolo utilizzato. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. 2.6 Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie e i documenti relativi al sinistro. Per i danni derivanti da fatto costituente reato (furto, rapina, atto vandalico e doloso), l'assicurato è tenuto a presentare denuncia all'autorità competente e a trasmetterne copia alla Società. 2.7 Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà comunque essere superiore al valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro. 2.8 Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle Parti - sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente. Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo. 2.9 Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro. 6

3.0 NORME PARTICOLARI (Sempre operanti) 3.1 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in base a elementi di rischio variabili - in particolare alla percorrenza chilometrica coperta per conto del Contraente dai veicoli assicurati - lo stesso viene anticipato dal Contraente in via provvisoria, come risulta nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso, inteso che per ciascun periodo assicurativo annuo è stabilito un premio minimo calcolato sulla base del 75% della percorrenza preventivata, con il minimo assoluto di 10.000 chilometri. Ciò premesso, ai fini della regolazione annuale: a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili considerati per il conteggio del premio. La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice nei 45 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente. Fermo il premio minimo stabilito per ciascun periodo assicurativo annuo, il rimborso dovuto - in caso di regolazione passiva - verrà pagato dalla Società al netto delle imposte. b) Inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 3.2 Traino e recupero a seguito di sinistro Qualora, in conseguenza di un sinistro indennizzabile, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non potere circolare autonomamente, la Società rimborsa - purché documentate ed entro il limite di euro 1.000,00 - le spese per il recupero e/o traino del veicolo, fino al più vicino punto di assistenza in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza dell Assicurato o fino al punto di assistenza di fiducia. 3.3 Rottura cristalli L assicurazione è estesa alle spese sostenute dall Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi, verificatasi durante l utilizzo per ragioni di mandato o servizio, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l evento non sia indennizzabile con altra garanzia prevista dalla polizza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con applicazione della franchigia contrattuale. 3.4 Ripristino airbag La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa - entro un limite di euro 500,00 per sinistro - le spese sostenute dall Assicurato per il ripristino del/degli airbag, reso necessario a seguito dell attivazione dovuta a incidente da circolazione. 3.5 Franchigia Per ciascun sinistro indennizzabile l assicurazione è prestata con l applicazione di una franchigia di euro 77,47, restando tuttavia convenuto che la Società provvederà alla gestione e liquidazione anche dei danni il cui importo rientri totalmente o parzialmente nella franchigia suindicata, importo che il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società 7

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di quest ultima. Ciò premesso, resta tuttavia convenuto che, in relazione alla specifica previsione del CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica e del CCNL per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica, limitatamente ai sinistri riguardanti Dirigenti ovvero Dipendenti del Contraente, il pagamento dell indennizzo dovuto verrà eseguito dalla Società al netto della franchigia. 3.6 Ricorso terzi La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di euro 250.000,00, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimite del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo. La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni: a) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici. Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. Qualora per il veicolo assicurato sia resa operante in caso di sinistro la garanzia Ricorso terzi da incendio a complemento dell assicurazione RCA obbligatoria, la presente estensione si intenderà operante ad integrazione e in eccedenza rispetto al massimale assicurato con la richiamata altra assicurazione. La Società Il Contraente ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 8

SCHEDA TECNICA Contraente: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA Via A. Mariani, 26-48121 Ravenna codice fiscale n. 92071350398 durata del contratto: anni 4, con effetto dal: 31/07/2014 scadenza il: 31/07/2018 scadenza prima rata il: 31/07/2015 Descrizione del rischio / Veicoli assicurati: L assicurazione vale per i veicoli - esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso - utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati: 1. Amministratori del Contraente; 2. Direttore, Dirigenti e Dipendenti del Contraente nonché - se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell esercizio dell attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati); e per la cui identificazione fanno fede le evidenze amministrative del Contraente. Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 1, l assicurazione vale per i rischi derivanti dall uso dei medesimi per conto e nell interesse del Contraente, in occasione di trasferte, missioni o trasferimenti connessi con l espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dal domicilio, dimora o sede di lavoro, alla sede nella quale sia previsto lo svolgimento dell attività di mandato e viceversa. Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 2, l assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per gli spostamenti necessari allo svolgimento delle loro funzioni di servizio per conto e nell interesse del Contraente, compreso il rischio in itinere quando, per lo svolgimento della funzione di servizio, sia stato autorizzato l utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio. Massimale assicurato a primo rischio assoluto per ciascun veicolo: euro 30.000,00 Franchigia: euro 77,47 per sinistro. Elementi per il conteggio del premio: Il premio annuo lordo è determinato con riferimento alla percorrenza complessivamente coperta dai veicoli assicurati per l uso sopra descritto. A tale fine viene anticipato dal Contraente nella misura sotto indicata - in base alla percorrenza annua presunta - e sarà regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, nei termini previsti dalla norma regolazione premio, sulla scorta della percorrenza registrata a consuntivo e del premio pattuito per Km. Preventivo percorrenza annua : km 80.000 Premio lordo unitario : Premio lordo annuo anticipato euro per Km euro La Società Il Contraente ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 9