COMUNICAZIONE AI MEMBRI



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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le petizioni 27.05.2014 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 436/2012, presentata da Mark Walker, cittadino britannico, sulla consulenza legale transfrontaliera 1. Sintesi della petizione Il firmatario è un avvocato inglese e rappresenta un cliente britannico che ha vissuto per un periodo in Svezia rimanendo coinvolto in un incidente. Il cliente era coperto da un'assicurazione svedese per le spese legali. La compagnia assicurativa, tuttavia, invoca una clausola del contratto che limita la copertura agli avvocati ammessi all'ordine professionale svedese. Il firmatario sostiene che tale restrizione è contraria alla libera prestazione dei servizi e non dovrebbe essere tollerata dall'autorità svedese regolatrice in materia di assicurazioni; aggiunge, inoltre, che potrebbe configurarsi una violazione della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 19 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012 "Il firmatario è un avvocato inglese e rappresenta un cliente britannico che ha vissuto per un periodo in Svezia rimanendo coinvolto in un incidente. Il cliente era coperto da un'assicurazione svedese per le spese legali. La compagnia assicurativa, tuttavia, invoca una clausola del contratto che limita la copertura agli avvocati ammessi all'ordine professionale svedese. Il firmatario sostiene che tale restrizione è contraria alla libera prestazione dei servizi CM\1029824.doc PE500.692v02-00 Unita nella diversità

e non dovrebbe essere tollerata dall'autorità svedese regolatrice in materia di assicurazioni; aggiunge, inoltre, che potrebbe configurarsi una violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 1, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria, in quanto le polizze assicurative tutela giudiziaria svedesi contengono clausole che impongono a un assicurato di essere rappresentato esclusivamente da avvocati con titolo professionale svedese per questioni per le quali è possibile adire un organo giuridico di un altro Stato membro (in questo caso il Regno Unito). Per quanto concerne la copertura relativa all'assicurazione tutela giudiziaria e i diritti del cliente, tali questioni sono disciplinate dalla suddetta direttiva 87/344. Come stabilisce l'articolo 1, l'obiettivo della direttiva è il coordinamento delle disposizioni relative all'assicurazione tutela giudiziaria, allo scopo di facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento e di evitare ogni conflitto di interessi in particolare per il fatto che l'assicuratore copre un altro assicurato tanto per le spese legali quanto per un'altra tutela assicurativa. Considerando quanto sopraesposto, la direttiva 87/344 non costituisce un'armonizzazione bensì un semplice strumento giuridico di coordinamento. Ciò viene in particolare sottolineato dal testo dell'articolo 3. L'articolo 3 della direttiva 87/344/CEE ha l'obiettivo di evitare i conflitti di interesse. Gli assicuratori hanno a disposizione tre diverse opzioni per risolvere tali conflitti: l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva stabilisce, in primo luogo, che gli assicuratori possono impiegare personale diverso all'interno della propria società per la gestione dei sinistri (articolo 3, paragrafo 2, lettera a)); in secondo luogo, che gli assicuratori possono affidare la gestione dei sinistri a un'impresa giuridicamente distinta (articolo 3, paragrafo 2, lettera b)); in terzo luogo, che gli assicuratori possono decidere di prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta (articolo 3, paragrafo 2, lettera c)). Gli assicuratori sono obbligati ad applicare una delle tre soluzioni elencate, ciascuna delle quali garantisce allo stesso modo gli interessi di quanti hanno stipulato un'assicurazione tutela giudiziaria. Spetta a ciascun Stato membro far sì che le società di assicurazione con sede nel proprio territorio abbiano adottato almeno una delle soluzioni alternative. Lo Stato membro può imporre una di esse o concedere libertà di scelta tra una serie di soluzioni alternative. Tali interpretazioni sono state confermate nella causa Eschig (C-199/08) dalla Corte di giustizia dell'unione europea. Il firmatario ha invocato una presunta violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344/CEE che garantisce all'assicurato la libertà di scegliere un avvocato in base alla legislazione nazionale qualora venga dato il via a un'inchiesta. L'articolo 4, paragrafo 1, differisce nella forma e nella sostanza dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) che risulta universalmente applicabile. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (causa Stark, C-293/10), la libertà di scelta di un avvocato non comporta quindi l'obbligo per gli Stati membri di imporre agli assicuratori, in ogni caso, la copertura integrale delle spese sostenute 1 GU L 185 del 4.7.1987, pagg. 77-80. PE500.692v02-00 2/5 CM\1029824.doc

nell'ambito della difesa di un assicurato indipendentemente dal luogo in cui è stabilita la persona che esercita professionalmente la sua rappresentanza legale (Stark, paragrafo 33). Occorre inoltre sottolineare che il caso in questione riguarda le clausole di contratti privati. In linea di principio, le direttive non sono applicabili ai singoli. In base all'attuale legislazione dell'ue, gli Stati membri rimangono liberi di definire le norme applicabili a tali contratti, esercitando però i loro poteri in conformità del diritto dell'unione e, in particolare, con l'articolo 4 della direttiva 87/344/CEE (Eschig, paragrafi 59 e 67). Pertanto, in questa fase preliminare i servizi della Commissione non ravvisano alcuna violazione della direttiva 87/344/CEE, sebbene sia necessaria un'ulteriore analisi della situazione. Occorre inoltre stabilire l'eventuale violazione della restante legislazione dell'unione. Riguardo alla libertà di circolazione degli avvocati, il firmatario non desidera fornire i propri servizi al di fuori del Regno Unito, dove è iscritto all'ordine degli avvocati, ma vorrebbe rappresentare il suo cliente nei tribunali nazionali. Pertanto, l'acquis nell'ambito della libera circolazione dei professionisti potrebbe non avere alcun fondamento in questo caso. Tuttavia, i servizi della Commissione devono esaminare l'eventuale violazione del diritto dell'ue da parte della legge svedese, laddove essa prevede l'appartenenza all'ordine degli avvocati svedese per il rappresentante legale e quindi, indirettamente, implica che la copertura assicurativa ha valore solo nei casi trattati dai tribunali svedesi. I servizi della Commissione dubitano altresì della conformità del suddetto contratto svedese rispetto alla direttiva sui servizi, al principio di non discriminazione, di libera circolazione delle persone e della libertà di fornire servizi ai sensi del trattato. Dopo aver analizzato i fatti, i servizi della Commissione ritengono che siano necessarie ulteriori indagini. Conclusione In base alle considerazioni sopraccitate, la Commissione non ravvisa alcuna violazione della direttiva 87/344 in questa fase preliminare, sebbene sia necessaria un'ulteriore analisi della situazione. I servizi della Commissione dubitano della conformità della suddetta disposizione svedese rispetto alla legislazione dell'ue, soprattutto per quanto concerne l'imposizione di limitazioni ingiustificate alla libertà di fornire servizi ai sensi dei relativi articoli del trattato. In particolare, i servizi della Commissione dubitano tuttora della proporzionalità delle misure in questione. Essi chiederanno alla Svezia di esprimere il suo parere sul caso e aggiorneranno la commissione per le petizioni al momento opportuno." 4. Risposta della Commissione (RIV), ricevuta il 27 maggio 2014 CM\1029824.doc 3/5 PE500.692v02-00

"Riguardo alla libertà di circolazione degli avvocati, il firmatario non desidera fornire i propri servizi al di fuori del Regno Unito, dove è iscritto all'ordine degli avvocati, ma vorrebbe rappresentare il suo cliente nei tribunali nazionali. Pertanto, l'acquis nell'ambito della libera circolazione dei professionisti non ha alcun fondamento in questo caso. È necessario esaminare se i termini del contratto di assicurazione che stabiliscono l'obbligo per il rappresentante legale di appartenere all'ordine degli avvocati svedese e quindi, indirettamente, implicano che la copertura assicurativa ha valore solo nei casi trattati dai tribunali svedesi sono conformi al requisito della direttiva che garantisce il diritto di scegliere un avvocato ai sensi dell'articolo 4. Per quanto concerne l'assicurazione tutela giudiziaria e i diritti del cliente, tali questioni sono disciplinate dalla suddetta direttiva 87/344. Come stabilisce l'articolo 1, l'obiettivo della direttiva è il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria allo scopo di facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento e di evitare per quanto possibile ogni conflitto di interessi tra l'assicuratore e l'assicurato in particolare per il fatto che l'assicuratore copre un altro assicurato tanto per le spese legali quanto per un'altra tutela assicurativa. Alla luce di quanto sopra, la direttiva 87/344 è uno strumento giuridico di mero coordinamento e non di armonizzazione, che definisce l'impostazione giuridica e le norme minime comuni in materia di assicurazione tutela giudiziaria nell'ue. Ciò viene in particolare sottolineato dal testo dell'articolo 3. L'articolo 3 della direttiva 87/344/CEE ha l'obiettivo di evitare i conflitti di interesse. Gli assicuratori hanno a disposizione tre possibili opzioni per risolvere i conflitti di interesse nel caso in cui un assicuratore assicuri una persona sia per le spese legali sia per altre classi di carattere organizzativo e contrattuale. L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva stabilisce, in primo luogo, che gli assicuratori possono impiegare personale diverso all'interno della propria società per la gestione dei sinistri (articolo 3, paragrafo 2, lettera a)); in secondo luogo, che gli assicuratori possono affidare la gestione dei sinistri a un'impresa giuridicamente distinta (articolo 3, paragrafo 2, lettera b)); in terzo luogo, che gli assicuratori possono decidere di prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta (articolo 3, paragrafo 2, lettera c)). Gli assicuratori sono obbligati ad applicare una delle tre soluzioni elencate, ciascuna delle quali garantisce allo stesso modo gli interessi di quanti hanno stipulato un'assicurazione tutela giudiziaria. Spetta a ciascuno Stato membro far sì che le società di assicurazione con sede nel proprio territorio abbiano adottato almeno una delle soluzioni alternative. Lo Stato membro può imporre una di esse o concedere libertà di scelta tra una serie di soluzioni alternative. Tali interpretazioni sono state confermate nella causa Eschig (C-199/08) dalla Corte di giustizia dell'unione europea. Il firmatario ha invocato una presunta violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) differisce nella forma e nella sostanza dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), che risulta universalmente applicabile. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (causa Stark, C-293/10), la libertà di scelta, nei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344, non comporta l'obbligo per gli Stati membri di imporre agli assicuratori, in ogni caso, la copertura integrale delle spese sostenute nell'ambito della difesa di un assicurato, indipendentemente dal luogo in cui è stabilita la persona che esercita professionalmente la sua rappresentanza legale (Stark, paragrafo 33). Inoltre, la Corte di giustizia europea ha rilevato che la direttiva 87/344 non mira ad PE500.692v02-00 4/5 CM\1029824.doc

armonizzare completamente i contratti di assicurazione tutela giudiziaria degli Stati membri, a causa del suo carattere di armonizzazione minima. In base all'attuale legislazione dell'ue, gli Stati membri rimangono liberi di definire le norme applicabili a tali contratti. Va, inoltre, osservato che spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni del diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva 87/344 (Eschig, paragrafi 59 e 67). Va, inoltre, osservato che, secondo la sentenza pronunciata nella causa Stark, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che dà la possibilità agli Stati membri di definire le condizioni in cui può essere convenuto che l'assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l'autorità giudiziaria competente, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell'assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l'estensione della copertura, da parte dell'assicuratore, delle spese connesse all'intervento di un rappresentante. Un elemento per farlo consiste nel limitare la copertura assicurativa soltanto ai casi trattati in uno specifico Stato membro, ad esempio la Svezia. A tal fine, la Corte ha stabilito che gli Stati membri non sono tenuti a imporre agli assicuratori, in ogni caso, la copertura integrale delle spese sostenute nell'ambito della difesa di un assicurato, indipendentemente dal luogo in cui è stabilita la persona che esercita professionalmente la sua rappresentanza legale. Da un'analisi dei fatti, i servizi della Commissione sono del parere che il presente caso possa rientrare fra le eccezioni al diritto di scegliere liberamente un avvocato, in quanto il firmatario può scegliere solo tra avvocati ammessi all'ordine professionale svedese, ma non svuota della sua sostanza tale libertà di scelta purché detta restrizione sia da intendersi come una volontà di limitare i costi di intervento di un avvocato ai costi che un avvocato svedese avrebbe il diritto di richiedere. Conclusione In base alle considerazioni sopraccitate, la Commissione non ravvisa alcuna violazione della direttiva. Le autorità svedesi confermano che la direttiva è stata attuata nel diritto svedese dalla Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring. 3. Tuttavia, come indicato in precedenza, la direttiva non disciplina i termini e le condizioni specifiche del contratto assicurativo in questione. Il firmatario è, quindi, libero di mettere in discussione tali termini e condizioni in un tribunale svedese e di stabilire se violano la legge 1993:1303." CM\1029824.doc 5/5 PE500.692v02-00