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Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Allegato III - MODULO B Esame UE del tipo tipo di progetto Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PR PART ON/PED/B_PRG Rev. 0 del 19/07/2016 IMQ S.p.A. Funzione FP

Indice ART. 1. PREMESSA... 3 ART. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 2.1. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE... 3 2.3. CERTIFICAZIONE CE/UE... 3 2.4. ESITO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ... 3 ART. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ... 4 4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA... 4 4.2. ESAME CE/UE DEL TIPO... 4 4.2.1. Documentazione richiesta... 4 4.2.4. Prove e controlli... Errore. Il segnalibro non è definito. 4.2.5. Esito della valutazione... 5 4.5. RIESAME E DECISIONE FINALE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE... 5 ART. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI... 6 7.1. MARCATURA CE... 6 Pagina 2 di 6

Art. 1. PREMESSA Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito all Art. 2.2 del Regolamento Generale per la valutazione della conformità ai sensi delle Direttive Comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato N. 0051 (nel seguito riferito come Regolamento Generale ), ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ S.p.A. dei pertinenti documenti di attestazione della conformità previsti dalla specifica direttiva applicabile. Nel testo che segue, sono riportate le sostituzioni, aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento Generale, ripetendone la numerazione. Gli articoli del Regolamento Generale non riprodotti nelle presenti Prescrizioni Particolari si intendono applicabili integralmente, esclusi gli articoli 4.2.3, 4.2.4, 4.3 e 4.4. Le presenti Prescrizioni Particolari sono riferite alla procedura di valutazione della conformità di cui all Allegato III Modulo B Esame UE del tipo tipo di produzione, secondo quanto previsto dall Articolo 14 della direttiva 2014/68/UE. Art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2.1. Valutazione della Conformità ai sensi delle direttive comunitarie Il presente Regolamento si applica alle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar richiamate nell Articolo 1, comma 1 della Direttiva 2014/68/UE, e oggetto dell accreditamento IMQ (qui di seguito i "prodotti"). 2.3. Certificazione CE/UE Il Committente affida a IMQ, che accetta, in qualità di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/68/UE (nel seguito, per brevità, Direttiva ) l attività di Esame UE del tipo tipo di progetto, così come previsto dall Allegato III - Modulo B della Direttiva. 2.4. Esito della valutazione di conformità A conclusione del Servizio, IMQ rilascia al Committente il Certificato di Esame UE di tipo tipo di progetto (che riporta il nome e l indirizzo del Fabbricante). In caso di esito negativo, IMQ rilascia al Committente apposita comunicazione con la descrizione delle non conformità riscontrate. Pagina 3 di 6

Art. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 4.1. Presentazione della Domanda Variante (2 Capoverso, 1 a alinea) generalità del Fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.) e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l indirizzo di quest ultimo; Per le spedizioni di documenti a mezzo posta (o corriere), utilizzare il seguente indirizzo: IMQ S.p.A. Via Quintiliano, 43 I-20138 Milano c.a. : Funzione Prodotto - Area Certificazione - Settore Direttive indicando nell oggetto Documentazione tecnica. 4.2. Esame CE/UE del Tipo 4.2.1. Documentazione richiesta Il Committente è tenuto a fornire la documentazione relativa al progetto (Documentazione Tecnica) completa di quanto previsto al punto 3.2, comma 3 dell Allegato III - MODULO B della Direttiva. La documentazione deve essere fornita in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta. Pagina 4 di 6

4.2.5. Esito della valutazione Qualunque sia l'esito dell'esame, IMQ conserva una copia della documentazione relativa al progetto e degli altri documenti allegati alla domanda. 4.5. Riesame e decisione finale sul rilascio della Certificazione Il Certificato di Esame UE del tipo tipo di progetto ha validità di dieci (10) anni a decorrere dalla data di rilascio, salvo che non intervengano eventuali modifiche nei requisiti normativi di riferimento o nelle caratteristiche del prodotto, e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni. Pagina 5 di 6

Art. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI 7.1. Marcatura CE La marcatura CE può essere apposta sui prodotti solo dopo aver superato positivamente la procedura di valutazione della conformità oggetto di questo Regolamento e dopo aver espletato positivamente una delle procedure di Valutazione della Conformità riferite nell Articolo 14 della Direttiva, ovvero: Modulo D : Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione; Modulo F : Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione. Premesso quanto sopra, il Fabbricante dovrà: redigere una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di attrezzatura a pressione, tenendola a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato; la dichiarazione di conformità UE identifica il modello di attrezzatura a pressione per cui è stata compilata; una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. La marcatura CE deve essere seguita dal numero identificativo di IMQ (0051) limitatamente ai casi in cui IMQ intervenga nella fase di sorveglianza della produzione, vale a dire quando è incaricato dal Committente di svolgere anche le attività previste dalle procedure di cui sopra. È vietato apporre sui prodotti marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marcatura CE. Il Committente dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marcatura CE da quelli che non ne sono provvisti. Pagina 6 di 6