IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore



Похожие документы
Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio. Commissione di studio Area Giudiziale Sottocommissione alle CTU

Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza

PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT

L avvocato può trovare la strada giusta (?)

Avv. Andrea Ricuperati. (ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015)

PROCESSO CIVILE TELEMATICO FALLIMENTARE E GIUDIZIARIO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA COMMISSIONE INFORMATICA LE NOTIFICHE VIA PEC. Avv. Carolina Brunazzetto

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE

Processo civile telematico. Nozioni di base e decreto ingiuntivo

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

Cristina Ferrari. Assistente Studi Professionali Tel/Fax Cell

Progetto di formazione sul Processo Telematico DECRETI INGIUNTIVI ESECUZIONI IMMOBILIARI ATTI ENDOPROCESSUALI ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

PCT E PROCESSO ESECUTIVO

IL DUPLICATO INFORMATICO e la sua notifica via pec. RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli

Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT)

Processo Civile Telematico per Procedure Concorsuali ed Esecutive. 30 Giugno 2014 LE NOVITA

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Vers.2

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE PCT TRIBUNALE DI FIRENZE

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

Si fa presente che la cancelleria non stamperà in nessun caso copia cartacea degli atti e dei documenti depositati

L ABC DEL PCT. Notizie sul Processo Civile Telematico applicato alle procedure concorsuali.

La Digitalizzazione del processo: dalla buona pratica, all obbligo.

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT

Processo civile telematico: obiettivi, funzioni e prospettive

PCT E NOTIFICHE A MEZZO PEC UN ANNO DOPO: STATO DELL'ARTE, NOVITÀ E PROBLEMATICHE

IL PCT: PROCESSO CIVILE TELEMATICO

LEGGE 6 AGOSTO 2015 N. 132

Ordine Avvocati Corte di Cassazione

NAPOLI, 12 giugno 2013

Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo

Introduzione al PCT. Vincenzo Gunnella. Roma 3 aprile 2014

Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 25 giugno 2014)

TRIBUNALE DI FIRENZE

Le attestazioni di conformità dopo il d.l. 83/2015 e l. conv. 132/2015. Avv. Mirco Minardi Ancona, 25/09/2015

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ALL ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 132/2015 ASPETTI PRATICI

TRASMISSIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI TELEMATICI

Dr.ssa Anna Rita Bardini Coordinatore cancellerie civili Tribunale di Milano. L esperienza del Tribunale di Milano

Il Momento Legislativo

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

Sistema Notifiche Penali

LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO. Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014

Posta Elettronica Certificata

Come accedere a polisweb PCT con la propria firma digitale. a cura di Nicola Gargano

La notifica eseguita dall avvocato tramite PEC

VADEMECUM PER IL DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Corso di aggiornamento PROCESSO CIVILE TELEMATICO, INFORMATIZZAZIONE DELLO STUDIO E RICERCA GIURIDICA ONLINE. 31 gennaio 2014 Ivrea (TO)

NOTIFICHE A MEZZO PEC AVV. ROBERTO DI PIETRO AVV. PIERLUIGI ODDI

La notificazione degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata Legge 21 gennaio 1994, N. 53 Istruzioni per l uso

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

BREVE VADEMECUM LE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC A CURA DELL AVV. DARIO OBIZZI

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Esecuzione delle notifiche a posta elettronica certificata P.E.C.

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

Introduzione Requisiti Istruzioni... 2

Ministero della Giustizia

PROCESSO CIVILE TELEMATICO GUIDA RAPIDA AGLI ADEMPIMENTI

V GRUPPO Processo civile telematico

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE STAFF PCT

Il software per gli ausiliari del Giudice. per esecuzioni e fallimenti

Vademecum Professionisti ausiliari del Giudice

LA NOTIFICA A MEZZO PEC GUIDA OPERATIVA

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Sin Professionisti Gold. per

Progetto di formazione sul Processo Telematico PUNTO DI ACCESSO PORTALE SERVIZI TELEMATICI - APP CONSOLLE AVVOCATO PAGAMENTI TELEMATICI

AVVOCATI: NOTIFICAZIONI IN PROPRIO A MEZZO PEC EX L. 53/1994 POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ' aggiornato al 09/01/2016

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il Processo Civile Telematico. 2 Round

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG:

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

Ministero della Giustizia

La piattaforma web per il Processo Civile Telematico

Legalmail. La Posta Elettronica Certificata con valore legale

Guida per il deposito telematico dell Atto di pignoramento IMMOBILIARE. (NUOVO RITO vers. 31/03/2015)

La PEC come domicilio digitale del cittadino e dell impresa tra rischi e opportunità

F.A.Q. & STEP COMUNICAZIONI E BIGLIETTI DI CANCELLERIA ON-LINE (ART. 51 D.L. 112/08 CONV. L. 133/08)

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO

Il software per Professionisti Delegati e Custodi nell ambito del PCT

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Servizio PCT. Guida all uso. PROCESSO CIVILE TELEMATICO

IL PCT: PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di ((Giustizia digitale));

39 TITOLO IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO NELLA PRATICA E NELLA QUOTIDIANITA. #pctino - l assistente telematico

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

P.C.T. Il Processo Civile Telematico Guida operativa all utilizzo del sistema GEO-C.T.U. (GEOWEB-LEXTEL) Versione 28 Giugno 2014 Release 2.0.

Транскрипт:

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO Avv. Daniela Muradore

LA PEC D.l. n. 185/2008 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni art. 16 comma 7 art. 16 comma 7-bis I professionisti hanno l obbligo di comunicare la PEC al proprio ordine o collegio Sono previste conseguenze per gli ordini o i collegi inadempienti ART. 125 C.P.C. Indicazione sugli atti del SOLO n. di FAX (l. 114/2014) MANCATA INDICAZIONE + 50% del C.U. - Manovra finanziaria del luglio 2011

Obblighi e modalità operative per Avvocati e Cancellerie alla luce del D.L. 179/2012 art. 16 comma 4: CANCELLERIA COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI Obbligo delle comunicazione e notificazioni a mezzo PEC COSA SUCCEDE se - Non comunico l indirizzo PEC? - La mia PEC è piena o scaduta? AVVOCATI e altri causa imputabile al destinatario IL DOMINIO GIUSTIZIA: causa NON imputabile al destinatario art. 16 comma 6 esclusivamente con il deposito in cancelleria art. 16 comma 8 art. 136 e 137 ss. cpc

DOMICILIO DIGITALE Art. 16-sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014 Salvo quanto previsto per il ricorso in Cassazione (art. 366 c.p.c.), quando la legge prevede che la notificazione degli atti in materia civile al difensore sia eseguita, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall INI PEC e dal REGINDE.

IL FLUSSO del deposito degli ATTI via PEC I termini e la visibilità effettiva

DM 44/2011 Art. 13 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la RICEVUTA di AVVENUTA CONSEGNA (RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l avvenuto deposito dell atto o del documento presso l ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata DOPO le ore 14 il deposito si considera effettuato il GIORNO FERIALE immediatamente SUCCESSIVO La RAC L. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012 così come modificato dal D.L. 90/2014 Art. 16 bis 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la RAC è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni dell art. 155 quarto e quinto comma c.p.c.

DEPOSITO E VISIBILITÀ DEPOSITO = RAC L'attestazione di deposito è conferita dalla RAC (ricevuta di avvenuta consegna) generata dal gestore di PEC del Ministero della Giustizia (GiustiziaCert) così come previsto dall art. 16 bis Decreto sviluppo 2012 come modificato dalla legge di stabilità 2013 VISIBILITÀ CANCELLIERE L'atto diventerà visibile a tutte le parti costituite solo dopo l'accettazione da parte del cancelliere

Data evento e data registrazione

IL DECRETO SVILUPPO D.L. 179/2012 modificato dal D.L. 90/2014 (in vigore dal 25 giugno 2014) conv., con mod., dalla L. n. 114/2014

APPUNTAMENTO con L OBBLIGATORIETÀ UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI DAI TRIBUNALI art. 16 bis comma 6 Necessità negli Uffici Giudiziari diversi dal Tribunale di appositi DECRETI del Ministero della Giustizia CORTE D APPELLO art. 16 bis comma 9 ter a decorrere dal 30 GIUGNO 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione OBBLIGATORIETÀ del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente COSTITUITE anche i soggetti NOMINATI o DELEGATI dall AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ovvero dalle PARTI

ALTRI DEPOSITI TELEMATICI «FACOLTATIVI» IL PST E L INTERDEPOSITABILITÀ

DEPOSITI TELEMATICI FACOLTATIVI D.M. n. 44/2011 REGOLE TECNICHE (ai sensi dell art. 4, c. 1, d.l. n. 193/2009) Nelle ipotesi non previste dall art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 art. 35 comma 1 Necessità del decreto dirigenziale per la trasmissione di documenti informatici nel singolo ufficio

Giurisprudenza INAMMISSIBILITA della costituzione in giudizio telematica Lettura dell art. 16 bis come NON OBLIGATORIO = SOLO CARTACEO AMMISSIBILITA della costituzione in giudizio telematica Lettura dell art. 16 bis come NON OBLIGATORIO = FACOLTA TELEMATICO

Cosa fare per i depositi superiori ai 30 MB consentiti? Art 16 bis comma 7 come modificato dall art 51 DL 90/2014 Laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.

IL DECRETO SVILUPPO: POTERI DI AUTENTICA DI DIFENSORI E AUSILIARI D.L. 179/2012 modificato dal D.L. 90/2014 (in vigore dal 25 giugno 2014)

D.L. 179/2012 convertito con modifiche dalla L.221/2012 ART. 16 bis, comma 9-bis (*) EQUIVALENZA all ORIGINALE delle COPIE INFORMATICHE, anche per immagine, di ATTI PROCESSUALI di parte e degli ausiliari del giudice, di PROVVEDIMENTI del GIUDICE presenti nei FASCICOLI INFORMATICI dei procedimenti anche se prive della firma digitale del cancelliere (*) Nuovo testo Legge 114/2014

Da quando si può notificare? Le NUOVE NORME sulla FACOLTA per gli avvocati di procedere alla notificazione a mezzo PEC sono efficaci dal 24 maggio 2013 Data dell entrata in vigore del Decreto n. 48 del 3.4.2013 Regolamento recante modifiche al DM n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione in attuazione dell art. 16 quater DL 18.10.2012 n.179. Dal 25 giugno 2014 tutti gli avvocati possono eseguire notifiche in proprio via PEC (art. 46 D.L. 90/2014) senza alcuna necessità di autorizzazione da parte del proprio Consiglio dell Ordine (art. 1 Legge n.53 del 1994 così come modificato dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, entrata in vigore il 19 agosto 2014)

PREREQUISITI L avvocato può notificare a mezzo PEC se sussistono queste condizioni: 1. INDIRIZZO PEC del NOTIFICANTE risultante da PUBBLICI ELENCHI (indirizzo comunicato all Ordine L. n. 2/2009) 2. eventuale PROCURA ALLE LITI rilasciata ex art. 83 c.p.c. 3. INDIRIZZO PEC del DESTINATARIO tratto da PUBBLICI ELENCHI 4. dispositivo di FIRMA DIGITALE art.3 bis, comma 1, L.53/94 La notificazione può essere eseguita ESCLUSIVAMENTE utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del NOTIFICANTE risultante da PUBBLICI ELENCHI art.3, comma 3 bis, L.53/94 La NOTIFICA è effettuata a mezzo della PEC SOLTANTO se l indirizzo del DESTINATARIO risulta da PUBBLICI ELENCHI

LA PREDISPOSIZIONE DELLA NOTIFICA Preliminarmente, per poter procedere alla notifica è necessario: predisporre: - l ATTO o gli atti da NOTIFICARE Secondo l art. 1 L.53/94 si possono notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. - la RELAZIONE di NOTIFICAZIONE - la PROCURA ALLE LITI (se necessaria) - l ATTESTAZIONE di CONFORMITA ex art. 16-bis, c. 9-bis, d.l. 179/2012 (se necessaria) Art. 3 bis, comma 2, L.53 del 1994 La notifica si esegue mediante ALLEGAZIONE dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata

Art. 18, c. 1, D.M. n. 44/2011 Notificazione per via telematica eseguite dagli avvocati L avvocato che procede alla NOTIFICAZIONE con modalità TELEMATICHE ai sensi dell art.3-bis L.53/94 ALLEGA al messaggio di posta elettronica certificata i DOCUMENTI INFORMATICI o COPIE INFORMATICHE, anche per immagine, di documenti analogici (o informatici) privi di elementi attivi e REDATTI nei FORMATI CONSENTITI dalla SPECIFICHE TECNICHE STABILITE ai sensi dell art. 34 DM 44/2011 FORMATI AMMESSI Art. 19-bis Specifiche tecniche (Provvedimento 16 aprile 2014): PDF (testo o immagine) Privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili MODALITA NOTIFICA

Il TEMPO delle NOTIFICAZIONI con MODALITA TELEMATICHE art. 16 septies D.L. 179/2012 convertito con modifiche dalla L.221/2012 La disposizione dell art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo Il tempo delle notifiche telematiche rimane fissato a ore 7.00-21.00 Se la notifica è effettuata dopo le ore 21.00 si considera perfezionata il giorno successivo

COSA POSSO NOTIFICARE? DOCUMENTI INFORMATICI dell AVVOCATO (art. 21 CAD) documenti CREATI direttamente dall avvocato in FORMA ELETTRONICA (es: ATTO di CITAZIONE, PRECETTO, OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.. ) nel formato previsto dalla Specifiche Tecniche che devono essere SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE con le apposite utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card ovvero chiavetta USB) Il file FIRMATO DIGITALMENTE (normalmente con estensione del nome file.p7m) deve ESSERE ALLEGATO al MESSAGGIO di INVIO DELLA NOTIFICA

COSA POSSO NOTIFICARE? COPIE INFORMATICHE di PROVVEDIMENTI ANALOGICI si provvede ad effettuare la SCANSIONE DELL ORIGINALE CARTACEO (es. sentenza/decreto ingiuntivo in copia autentica/ esecutiva cartacea) che si allega al messaggio di notifica a mezzo PEC avendo cura di inserire nella relazione di notificazione l ASSEVERAZIONE di CONFORMITÀ della copia telematica all originale cartaceo (artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94, dell art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.)

COSA POSSO NOTIFICARE? COPIE INFORMATICHE di ATTI e PROVVEDIMENTI contenuti nel FASCICOLO INFORMATICO Si provvede ad estrarre DIRETTAMENTE dal FASCICOLO INFORMATICO COPIE INFORMATICHE del provvedimento, allegando al messaggio di notifica a mezzo PEC il file.pdf estratto. In questo caso è necessario allegare su un distinto file firmato digitalmente la DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ della presente copia informatica all originale depositato nel fascicolo informatico stesso (art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/2012)

Marzo 2015

Il duplicato informa<co

Estrazione

Verifica della firma

Le esecuzioni telema<che

Nota di iscrizione a ruolo

Allega<.