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Transcript:

O R I G I N A L E VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 1^ CONVOCAZIONE Verbale letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Lobascio Giuseppe dr.ssa M. Rosaria Campanella OGGETTO: MODIFICA DELL ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE VIGENTE. Reg. Pubbl. N. REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale on line per 15 giorni consecutivi. dal 15.12.2014 al 30.12.2014 addì 15.12.2014 dr.ssa Maria Rosaria Campanella CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni e reclami, è divenuta ESECUTIVA il L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 11671 in data 19.11.2014 tempestivamente consegnati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano: Presenti Assenti Giust. Ing. VEZZARO FRANCESCO LOBASCIO GIUSEPPE ZATTARIN DEMETRIO BOSCHELLO MORENO SCOTTON VALERIO NAZARI MAURIZIO ZANOVELLO LISA PENELLO MASSIMO CALLEGARO FABRIZIO ROSSI VITTORIO GIUFFRIDA DANIELE BUREI CESARE ZORDAN ADOLFO PAVANETTO ENRICO MASCHIO RINALDO ZANOVELLO ROBERTO GIACOMETTI FABIO Addi dr.ssa Maria Rosaria Campanella Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario Comunale. Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Zordan Adolfo. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al n. 10 dell'ordine del giorno.

Il Presidente, cede la parola al Consigliere Zattarin, che illustra l argomento posto all ordine del giorno (verbale allegato). IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 42 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO la legge 30 marzo 2001, n.130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 con il quale è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria; CONSIDERATA la legge Regionale del Veneto n. 18 del 04/03/2010 ; VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2010; RITENUTO necessario poter garantire, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, la tumulazione in loculi od ossari già occupati da salme o resti mortali o ceneri, sino alla capienza degli stessi, dei resti mortali e delle ceneri di parenti ed affini sino al 6 grado ( nipoti, cognati, suoceri, cugini) di chi è già sepolto. VISTO il parere favorevole espresso in data odierna dal responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; VISTO l art. 97, comma 2 del D. Lgs 267/2000; UDITI gli interventi dei Consiglieri (verbale allegato); ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità; CON voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente, d e l i b e r a 1) di aggiungere all art. 29, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria il comma 4 bis con le seguenti parole: 4 bis) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti e tumulati in loculi od ossari già occupati da salme o resti mortali o ceneri, sino alla capienza degli stessi, i resti mortali e le ceneri di parenti ed affini sino al 6 grado (nipoti, cognati, suoceri, cugini) di chi è già sepolto; 2) di dare atto che ai sensi dell art. 6 dello statuto comunale tale strumento normativo, dopo l esecutività della presente deliberazione di approvazione, sarà pubblicato per 15 giorni all albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione. 1 DCC n. 48/2014

L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta. OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE VIGENTE PARERI, RESI AI SENSI DELL ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Rapporti con il cittadino) Il sottoscritto Dott.Ssa Vania Carolo Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. Lì 17.11.2014 Il Responsabile del Settore Rapporti con il cittadino Dott.Ssa Vania Carolo Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. Lì 20.11.2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Vasco Saretta La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell art. 12, comma 5 del Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità sulla proposta di deliberazione Lì 25.11.2014 Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosaria Campanella Approvato il (verbale n. )

Verbale allegato DCC n. 48/2014 ASSESSORE ZATTARIN. Do per letto il testo della delibera, che riassumo in pochissimi passaggi, nel contenuto che adesso passo a descrivervi. Il problema si pone e ci è stato posto da un nostro cittadino, a cui di recente è mancato un congiunto. Noi oggi abbiamo un regolamento di polizia mortuaria che impedisce, di fatto, che all interno dei loculi di una determinata persona non possano essere ospitate urne cinerarie, se non appartenenti a congiunti sino al secondo grado. Mi corregga Segretario se sbaglio. Questo che cosa significa? Significa che nel caso specifico era morto il nipote di questa persona, che ovviamente ha un livello di parentela con il nonno che è oltre il secondo grado. Il desiderio forte era, anche perché tutto il ceppo di questa famiglia è tumulato in quel di Terraglione, da parte dei familiari di questo ragazzo, ci fosse la possibilità di ricongiungersi ai propri parenti, in particolare al nonno. Abbiamo ritenuto di proporre questa modifica, che riteniamo di buon senso, che è una modifica che spinge la possibilità di ospitare resti mortali, quindi ceneri, assolutamente e solamente ceneri, sino al sesto grado di parentela. Questo perché? Perché all interno dei loculi, che già ospitano salme delle persone, possono aggiungersi o possono essere ospitate più di una o due urne cinerarie. Tra l altro questa è un operazione che non comporta e non comporterà, per l Amministrazione comunale, una sofferenza di nessun genere. Anzi, andrà a salvaguardare quella che è la dotazione di posti di cui oggi disponiamo ad ossari, appena incrementati un anno e mezzo fa, due, se ricorderete, con la creazione di nuovi, qui nel cimitero del capoluogo, che in un certo qual modo si presta a poter accontentare i desideri di parentele di questo grado e non va a sottrarre spazi dedicati esclusivamente ad ossari. È un operazione che si fa in moltissimi altri Comuni, in moltissimi altri cimiteri. Noi abbiamo ritenuto di buon senso proporla all attenzione di questo Consiglio. PRESIDENTE. Grazie. Ci sono degli interventi? Enrico. CONSIGLIERE PAVANETTO. Se posso fare una domanda. Mi chiedevo come mai la scelta di arrivare fino al sesto grado di parentela. Questo lo chiedo perché, pur consapevole, anche come battaglia storica, che la famiglia è costituita da uomo e donna, e magari sposati, ma capita molto spesso, e mi è stato segnalato qualche caso, di coppie anziane già sposate in passato, ormai rimaste vedove o vedovi, che poi decidono di passare magari gli ultimi anni insieme, che sono comunque una coppia di per sé e che avrebbero avuto questo tipo di desiderio. Potrebbe anche essere superata da parte mia, pur nella consapevolezza che anche ad oggi magari molti, anche ragazzi più giovani e quant altro non si sposano ma decidono per una convivenza, di poter trovare aperta comunque questo tipo di strada, eliminando quindi anche il sesto grado di parentela. Al limite mettendo come limite la dichiarazione antecedente la morte da parte della coppia. PRESIDENTE. Ci sono altre osservazioni? Nessuna. 1

ASSESSORE ZATTARIN. Noi, Enrico, ci siamo limitati, e se vuoi puoi anche ritenerlo in maniera riduttiva, ma non credo, a tessere quello che è un legame di natura proprio sanguigna. Questo non significa che non siamo aperti anche ad altre operazioni. Il caso è specifico, anzi era più di uno, e in questa occasione abbiamo ritenuto di affrontare nello specifico fino a questo grado di livello, che è il più ampio, non esiste oltre il sesto grado parentela, finisce là. Siccome non abbiamo mai avuto, almeno il nostro ufficio non ci ha mai segnalato l esigenza che tu ci fai presente questa sera, ma non credo. Io parlo ovviamente da uno dei membri di maggioranza, ma credo che non ci sarebbero difficoltà neanche ad affrontare queste necessità, qualora si presentassero però. In questo caso abbiamo un problema di carattere tecnico, perché sai che il parere di regolarità tecnica viene dato su questo testo di delibera. CONSIGLIERE PAVANETTO. Se siamo d accordo, si può mettere fatto salvo il parere di regolarità tecnica.. ASSESSORE ZATTARIN. Lo capisco. Facciamo un passo alla volta, stasera siamo qui e intanto liberiamo queste maglie, poi, eventualmente, le integriamo. Tanto vedi che è molto facile arrivare in Consiglio comunale con questo tipo di richieste. Cogliamo comunque la tua osservazione, che è assolutamente sensata. 2