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Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480 Categoria Massima: Trasparenza / Comunicazioni periodiche alla clientela, Trasparenza / Consegna di copia della documentazione Parole chiave: Applicabilità, Art. 119 TUB, Comunicazioni periodiche alla clientela, Richiesta di copia delle documentazione, Trasparenza L art. 119, D.lgs. n. 385/1993 (Comunicazioni periodiche alla clientela), secondo cui il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, fa riferimento anche a situazioni soggettive che, seppur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della Banca ed al suo successore prescindendo dall attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce. Infatti, il diritto del cliente ad ottenere dall istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell ultimo decennio si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, dovendosi escludere che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale con l istituto di credito (ben potendo, per esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della Banca). Testo sentenza: IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente) Pagina 1 di 5

- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d Italia Estensore) - Dott. Comm. Domenico Posca (Membro designato dalla Banca d Italia) - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario) - Avv. Roberto Manzione (Membro designato dal C.N.C.U.) nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato - il ricorso e la documentazione allegata; - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; - la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorso ha origine da una controversia insorta nel 2004, tra il ricorrente ed un terzo, relativamente alla mancata esecuzione di un bonifico bancario a favore del terzo, in seguito alla quale vi è in corso un procedimento in sede penale ed uno in sede civile. Tali procedimenti sarebbero la conseguenza di dichiarazioni mendaci rese dalla Banca convenuta in relazione alla ricezione del predetto ordine di bonifico; a seguito delle quali vi sarebbe stata l emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente. In conseguenza di ciò il ricorrente, con reclamo del 18.12.2009, ha chiesto alla Banca di verificare la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese all avvocato di controparte il 18.08.2009, in quanto reputate contrastanti rispetto a quelle rese alla Guardia di Finanza il 31.03.2005, dal direttore della filiale pro tempore, il quale, in particolare, riferiva che all interno del fascicolo personale del ricorrente, esibito, non risultava un ordine di bonifico ed anche che, ove mai ci fosse stato, sul conto non vi erano comunque le disponibilità per effettuare tale pagamento. Il ricorrente ha chiesto ancora alla Banca di verificare a che titolo l allora direttore della filiale aveva rilasciato, il 18.03.2004, a controparte la copia conforme all originale di una lettera contenente un ordine di bonifico, che però non era stata rinvenuta nel fascicolo personale; ed, ancora, di consegnare copia conforme all originale dell ordine di bonifico che sarebbe stato in possesso della Banca. Quest ultima, con nota del 22.02.2010, ha fornito riscontro al reclamo, successivamente alla presentazione del ricorso, precisando che la dichiarazione in contestazione era stata resa a seguito di richiesta dell avvocato di controparte a ciò autorizzato dal giudice istruttore Pagina 2 di 5

nell udienza del 03.04.2009, nell ambito del procedimento pendente dinanzi al locale Tribunale civile; che in data 18.03.2004, l allora direttore della filiale locale, aveva rilasciato al beneficiario del bonifico soltanto mera ricevuta dell avvenuta consegna da parte sua di due lettere, entrambe datate 08.03.2004, di identico contenuto, a firma del ricorrente, con le quali veniva richiesta l esecuzione in data e con valuta 22.03.2004, di un bonifico bancario di 45.000,00. Per quanto riguarda il diritto di accesso, la Banca richiama l inapplicabilità della l. 241/90, in quanto gli istituti di credito sono sottoposti invece al rispetto dell art. 119 del d.lgs. 385/93 in base al quale il cliente può richiedere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il ricorrente quindi ha inoltrato il ricorso all ABF chiedendo di verificare la dichiarazione resa dalla Banca il 10.08.2009 all avvocato di controparte. A sostegno della domanda ha precisato di avere chiesto più volte alla banca nel corso del 2009 di prendere visione ed estrarre copia dell originale della disposizione di bonifico ed, inoltre, di aver chiesto il rilascio di copia conforme all originale ma senza alcun riscontro. Tali richieste erano finalizzate alla dimostrazione che il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti è basato su dichiarazioni false. Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria tecnica al ricorrente con nota 284664 del 14.04.2010, curando la stessa Segreteria altresì la comunicazione alla banca delle ulteriori osservazioni formulate dal cliente. DIRITTO Il Collegio deve esaminare il ricorso alla luce della disciplina di cui all art. 4 delle Disposizioni della Banca d Italia del 18.06.09, emanate in applicazione della Delibera CICR 275/2008, secondo cui, relativamente a operazioni e servizi bancari e finanziari, all ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l accertamento di diritti, obblighi e facoltà, con l esclusione di ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all autorità giudiziaria. Con riguardo a tale disciplina, è da rilevare, innanzitutto, come il ricorso si presenti ricevibile, in quanto la controversia che risulta pendente dinanzi all autorità giudiziaria concerne i rapporti tra il cliente ed un terzo (parti della relativa procedura). Nel merito, il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione resa dalla banca il 10.08.2009, rilasciata a seguito di una Pagina 3 di 5

autorizzazione del G.I. nell ambito dell accennata procedura, con la quale veniva confermato che la disposizione di bonifico in contestazione non era stata eseguita per mancanza di provvista sul conto dell ordinante. La richiesta su cui il Collegio ritiene di potersi esprimere è quella concernente la documentazione relativa al bonifico in contestazione (così come individuata, del resto, dal ricorrente quale oggetto del ricorso nel modulo con cui si è rivolto all Arbitro). Essa è stata fondata dal ricorrente, già nel reclamo, ai sensi della L. 241/1990, evidentemente inapplicabile al rapporto dedotto. Tuttavia, la posizione negativa della banca resistente appare, sul punto, eccessivamente formalistica, in quanto, sulla base di una ragionevole interpretazione del petitum, alla luce dei relativi poteri del giudicante, la richiesta può essere ritenuta da prendere legittimamente in considerazione sul fondamento della specifica legislazione di settore. Infatti, a tal fine si richiama l art. 119, D.lgs. n. 385/1993 (Comunicazioni periodiche alla clientela), per il quale il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale articolo risulta riportato (nel riscontro al reclamo del ricorrente), anche dalla Banca che però, erroneamente indica che il cliente può richiedere entro novanta giorni, travisando così il reale significato della norma, che invece prevede che il cliente ha diritto di ottenere entro novanta giorni. In proposito, la giurisprudenza, dopo avere precisato che la disciplina accennata si riferisce anche a situazioni soggettive che, seppur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della Banca ed al suo successore prescindendo dall attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce (Cass. 11004/2006), ha evidenziato che il diritto del cliente ad ottenere dall istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell ultimo decennio si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale (Trib. Palmi 17.10.2005), dovendosi escludere che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale con l istituto di credito (ben potendo, per esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della Banca), (Cass. 11733/1999). Il caso qui in esame, quindi, pare senz altro rientrare nel così delineato ambito di operatività dell art. 119 del D.lgs. n. 385/1993. Dato che, inoltre, risulta come incontestato dalla resistente Pagina 4 di 5

e, anzi, presentandosi quale presupposto della sua affermazione concernente la relativa mancata esecuzione per carenza di provvista il fatto della sussistenza di una disposizione di bonifico da parte del ricorrente, la richiesta di quest ultimo deve considerarsi fondata. P.Q.M. Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara la banca tenuta a rilasciare ladocumentazione richiesta. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE Enrico Quadri Pagina 5 di 5