1. Premesse S:\ORDINE\2013\articolipersito\ opinamento A COSA SERVE L OPINAMENTO DELLE PARCELLE PROFESSIONALI Premetto che, seppure a fasi alterne, forse anche a causa del periodo di stagnazione economica che stiamo vivendo, le richieste di opinamento parcelle sono aumentate e non di poco. A differenza del passato, dove il parere spesso era richiesto per la semplice verifica di un corretto conteggio, ora invece le richieste di liquidazione sono praticamente tutte correlate a situazioni di contenzioso in essere, anche se non ancora in fase di giudizio. La Commissione Opinamento Parcelle ha funzione consultiva ovvero dà i propri pareri al Consiglio dell Ordine, essendo questo ultimo l Organo avente il potere di emettere l opinamento. 2. A cosa serve l opinamento Va prima di tutto detto che il legislatore ha voluto proteggere il credito del professionista, grazie all art. 2751-bis del Codice Civile. Un più significativo grado di tutela del credito professionale è offerto dalle disposizioni di cui agli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile che consentono il ricorso al procedimento di ingiunzione grazie al parere (cosiddetto opinamento) del competente Consiglio dell Ordine Professionale (art. 636 c. p. c.) Grazie dunque all opinamento della parcella del professionista e attraverso apposita istruttoria curata dall avvocato di fiducia il Giudice emette apposito decreto ingiuntivo, in pratica emette un ordine, rivolto al debitore, di pagare la somma indicata in parcella, come ritenuta congrua dal Consiglio dell Ordine. 3. Cosa è l opinamento La legge n. 1395/1923, ovvero la legge istitutiva dell Ordine degli Ingegneri prevede in capo al Consiglio dell Ordine il riconoscimento di una funzione consultiva in materia di liquidazione di onorari e competenze. Ed infatti l art. 5 recita: 1
Il Consiglio dell Ordine... dà, a richiesta parere sulla liquidazione di onorari e spese, parere grazie al quale può essere emesso un decreto ingiuntivo, come già detto al punto precedente. 4. Funzionamento e obiettivi della Commissione Opinamento Parcelle 4.1) Prima della Riforma (22 agosto 2012) Come noto il cosiddetto Decreto Bersani (L. 248/2006) ha abrogato i minimi tariffari. Peraltro la stessa legge all art. 2, comma 2 recita...il Giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale... Dopo varie interpretazioni contraddittorie una sentenza della Cassazione finalmente fa chiarezza nel merito. La Corte di Cassazione, con Ordinanza 7293 del 30 marzo 2011 ha sancito espressamente...che l eliminazione dei minimi tariffari disposta dall art. 2 del Dl n. 223 del 2006 opera tra cliente e professionista, ma non anche in sede di liquidazione da parte del Giudice in ossequio al principio della soccombenza... RACCOLTA TARIFFARIA Di recente è stata aggiornata la nostra raccolta tariffaria, cui si attiene la Commissione per emettere i propri pareri, che è disponibile in chiavetta (gratis per gli iscritti) presso la segreteria dell Ordine oppure scaricabile dal nostro sito. Per chi è completamente a digiuno delle tariffe professionali ricordo che le prestazioni fra privati sono regolate dai primi articoli della L.143/1949 e successive mm. ii. e possono determinarsi nei seguenti modi: a) a percentuale, ossia in ragione dell importo dell opera; b) a quantità ossia in ragione dell unità di misura; c) a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; d) a discrezione, ossia a criterio del professionista. 2
Per tornare alla nostra raccolta tariffaria essa è distinta essenzialmente in tre capitoli. La prima parte raccoglie normative nazionali in vari settori e delibere interpretative cui si attiene la commissione per esprimere i propri pareri. La seconda parte contiene esempi atti a comprendere la corretta applicazione in vari casi. La terza parte raccoglie delibere e pareri espressi dal Consiglio Nazionale Ingegneri. 4.2) Dopo la Riforma (22 agosto 2012) (Art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011; Art.10 della L.183/2011; Art.9 del D.L. n. 1/2012) I punti salienti: Principi fondanti l attività professionale; Requisiti di accesso; Obbligo di formazione continua ; Tirocinio ; ABROGAZIONE TARIFFE PROFESSIONALI E PREVENTIVO; Copertura assicurativa; Distinguo fra «organi» disciplinari e «amministrativi» Liberalizzazione della pubblicità informativa Società tra professionisti. ABROGAZIONE TARIFFE PROFESSIONALI E PREVENTIVO; Come noto la recente Riforma delle professioni HA DI NUOVO abrogato i minimi tariffari. (art.9, commi 1,2,3,4 D.L. 1/2012 che abroga precedenti disposizioni art.3, comma 5, lettera d) D.L. 138/2011: SI LASCIANO IN EVIDENZA LE PARTI CANCELLATE CHE RIPORTANO GLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO -ATTO SENATO 3110). Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista é determinato con riferimento a parametri stabiliti con D.M. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. del 22 agosto 2012, n.195. 3
Con Emendamento del Governo, Atto Senato3110 è stato introdotto il comma 2 bis in cui si scrive che le «tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali ( )» L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. (Eliminato con Emendamento del Governo, Atto Senato3110). OBBLIGO DI REDIGERE IL PREVENTIVO Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista(eliminato con Emendamento del Governo, Atto Senato3110). Nel testo emendato al comma 3, del nuovo art.9 è stato aggiunto questo periodo, che va a sostituire il testo originario: «In ogni caso la misura del compenso, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all importanza dell opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». 4
5. Costi per l opinamento Il contributo da versare all Ordine, proporzionale all importo lordo totale di tutte le spettanze e spese, così come sono state liquidate nella parcella opinata, è il seguente: 1% fino a 5.164,57 (minimo 16,00); 0,5% sul più fino a 516.457,00; 0,25% sul più. Il Consiglio può esonerare dal contributo nel caso sia prodotta dal Collega documentazione probante il fallimento del Committente. 6. Compensi nei Lavori Pubblici Ai fini della determinazione degli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come convertito dalla legge n. 134/2012, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento ai parametri che saranno individuati con apposito decreto adottato dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'emanazione di tale decreto, le stazioni appaltanti potranno continuare a fare riferimento alle «tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012", e questo" ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell individuazione delle prestazioni professionali'. 5
Ne deriva che, per prestazioni eseguite nell'ambito dei lavori pubblici, i Consigli degli Ordini, nell'esercizio delle loro funzioni di opinamento, potranno verificare il rispetto di questi ultimi criteri, così come individuati dalla stazione appaltante nel bando di gara. Allo stato attuale, pertanto, in attesa del nuovo decreto ministeriale sui parametri per le opere pubbliche, vi è uno spazio per l'applicazione della vecchia tariffa di cui al DM 4 aprile 2001 e, limitatamente alla classificazione delle prestazioni professionali, dell'art. 14 della legge n.143/1949 (classi e categorie), per quanto riguarda gli appalti pubblici. 7. I lavori della Commissione I membri della Commissione sono professionisti con diverse competenze e specializzazioni che coprono vari settori quali quello edile urbanistico ambientale, strutturale, impiantistico, meccanico, informatico, ecc. La Commissione si riunisce indicativamente una volta al mese, salvo urgenze, per poi passare il proprio lavoro al Consiglio Direttivo (che si riunisce una volta al mese). Ai Componenti la Commissione va il ringraziamento mio personale e del Consiglio dell Ordine per lo spirito di abnegazione sempre dimostrato oltre perché no? - ad un piacevole rapporto di estrema simpatia che motiva tutti i Colleghi. Il Presidente Commissione Opinamento Parcelle Dott. Ing. Giovanni Gasparini 6
LE NUOVE TARIFFE PROFESSIONALI Si illustra ora sinteticamente la nuova legge sulle tariffe (più precisamente parametri giudiziali ): REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DEI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27. (ESTRATTO) Art. 34 (Parametri generali per la liquidazione del compenso) 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l opera, definito parametro «P»; c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q». 7
Articolo 35 (Costo economico dell opera) 1.Il costo economico dell opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata. 2. Il parametro base «P» è determinato mediante l espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata. Art. 36 (Complessità della prestazione) 1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata. 2. In considerazione, altresì, della natura dell opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione, l organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 8
Art. 37 (Specificazione delle prestazioni) 1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi : a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi. 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica. 3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l opera come indicato nella tavola Z- 2 allegata. 4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia. Art. 38 (Consulenze, analisi ed accertamento) 9
1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell impegno del professionista e dell importanza della prestazione. Art. 39 (Determinazione del compenso) 1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l espressione che segue: CP=V G Q P Definito il valore dell opera suddiviso nelle categorie d opera che la compongono si procede come segue: (art.35) : costo economico dell Opera V suddiviso per categorie : sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro P (art.35) CON LA FORMULA P = 0,03 +10/V 0,4 in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità G (art.36) all interno della fase prestazionale considerata: vengono individuate le prestazioni professionali affidate cui corrispondono specifiche incidenze Q (art.37) il compenso, al netto di spese, viene stabilito sommando i compensi parziali ottenuti dalla espressione riportata: CP= V*P*G*ΣQ (art 39). TALE PROCEDURA DI CALCOLO VA RIPETUTA PER OGNI PRESTAZIONE SVOLTA DAL PROFESSIONISTA. SEGUONO ESEMPI. Il Presidente Commissione Opinamento Parcelle Dott. Ing. Giovanni Gasparini 10
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