I RAPPORTI TRA COOPERATIVA E SOCIO



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I RAPPORTI TRA COOPERATIVA E SOCIO REQUISITI DEI SOCI La persona del socio è l elemento fondamentale dell impresa cooperativa, che nasce ed opera in funzione degli obiettivi che i soci si pongono e con lo scopo mutualistico di raggiungere un vantaggio economico e sociale per le persone dei soci stessi. A differenza delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata) l elemento personale assume quindi nelle cooperative una particolare rilevanza. I soci possono essere persone fisiche o persone giuridiche, siano esse pubbliche che private. Nelle cooperative di produzione e lavoro non è generalmente ammessa la presenza di persone giuridiche (se non con la qualifica di soci sovventori o finanziatori come si vedrà di seguito) per l esplicito disposto dell articolo 23 della legge Basevi (DLCPS 1577/47). I soci si suddividono in due grandi categorie : soci cooperatori e soci finanziatori (categoria che ingloba i soci sovventori). SOCI COOPERATORI: sono i soci che partecipano allo scambio mutualistico, cioè all attività della cooperativa, attraverso le proprie prestazioni o l utilizzo dei beni o servizi offerti dalla cooperativa. Spetta allo statuto della cooperativa prevedere i requisiti che devono essere in possesso dei soci cooperatori al fine della loro ammissione nella compagine sociale. Di norma non possono essere soci i minori, gli interdetti ed inabilitati, coloro che hanno interessi in contrasto o concorrenza con quelli della società, coloro che svolgono in proprio attività analoga o affine a quella della cooperativa, coloro che non sono in grado di partecipare al conseguimento dell oggetto sociale. Possono di norma essere soci sia i cittadini Italiani che i cittadini Comunitari ed extra comunitari (in regola con le norme di permanenza sul territorio italiano). È vietata qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza, le idee politiche, l appartenenza religiosa e sindacale. Nei CONSORZI costituiti nella forma di società cooperativa i soci devono essere tutte società cooperative, in numero non inferiore a tre. Qualora il Consorzio sia una società cooperativa sociale, la base sociale deve essere costituita per almeno il 70% da cooperative sociali. Nelle cooperative sociali gli statuti possono prevedere la presenza di soci volontari (articolo 2 legge 381/91) che partecipano all attività lavorativa della società ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate : i soci volontari non possono superare il 50% di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicurazione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di fatto attività assicurabili. SOCI FINANZIATORI (articolo 2526 c.c.): qualora gli statuti lo prevedano è ammessa la presenza nella base sociale di soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che non partecipano di fatto all attività mutualistica, ma sottoscrivono strumenti finanziari allo scopo di ottenerne una remunerazione. I soci finanziatori possono essere possessori di azioni di sovvenzione. In tal caso si parla di soci sovventori (art. 4 legge 59/92) i cui conferimenti in denaro devono essere finalizzati al finanziamento di piani di sviluppo ed ammodernamento aziendale e quindi vincolati per un congruo periodo di tempo (stabilito di comune accordo tra socio e cooperativa al momento dell ingresso del socio) correlato a tali piani di sviluppo. I soci finanziatori possono essere possessori di azioni di partecipazione cooperativa (si veda a tale proposito il disposto dell articolo 5 della legge 59/92) o sottoscrittori di azioni privilegiate nella distribuzione degli utili ma prive di diritto di voto. In ogni caso ai soci finanziatori non può nel complesso essere attribuito più di un terzo del totale dei voti esprimibili in assemblea. Non è escluso che in capo al singolo socio si possa cumulare sia la qualifica di socio cooperatore che di socio finanziatore : si pensi al caso di un socio lavoratore a cui siano attribuiti ristorni sotto forma di azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa. Il numero minimo di soci, intendendo sia i cooperatori che i finanziatori, è di tre. Le cooperative con numero di soci inferiore a nove possono essere costituite solo da soci persone fisiche. La legge non

prevede viceversa alcun limite massimo al numero dei soci, limite comunque stabilito fisiologicamente dalla tipologia e dall attività posta in essere. Qualora nel corso della vita sociale il numero minimo dovesse scendere sotto al limite di legge, la cooperativa dovrà provvederne all integrazione nel termine di un anno, decorso il quale la cooperativa si scioglie. Il capitale sociale minimo pro capite che il socio deve sottoscrivere e versare viene fissato in 25 ed il limite massimo pro capite in 100.000 (non sussiste in ogni caso limite massimo per i soci persone giuridiche e per i soci finanziatori). L ammontare massimo della singola azione è fissato in 500. Nelle società cooperative con più di 500 soci, l atto costitutivo può elevare il limite previsto di capitale sociale pro capite, sino al 2% del capitale sociale. Ad esempio, se il capitale complessivo fosse di euro 10.000.000, l atto costitutivo potrebbe elevare il limite individuale del socio cooperatore persona fisica sino a euro 200.000. MODALITÀ DI AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE Nell ambito della massima autonomia statutaria che la legge di riforma del diritto societario prevede, con decorrenza al 1 gennaio 2004, spetta agli statuti prevedere le modalità ed i casi in cui il socio può esercitare il diritto di recesso, nonché le norme per l ammissione e l esclusione dei soci. Ai sensi dell articolo 2528 la domanda di ammissione del socio, in forma scritta, deve essere esaminata dal consiglio di amministrazione o dall organo equivalente, l eventuale reiezione deve essere comunicata e motivata entro 60 giorni, avverso tale reiezione l aspirante socio può ricorrere all assemblea dei soci, cui spetterà di deliberare in merito. È fatto obbligo in nota integrativa di relazionare esplicitamente sull eventuale reiezione di domande di ammissione deliberate nel corso dell esercizio. Il diritto di recesso del socio spetta in caso di trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio nazionale, in caso di variazione della ragione sociale, nel caso in cui il socio non sia più in grado di partecipare al conseguimento dell oggetto sociale o abbia perso i requisiti per l ammissione, in tutti gli altri casi previsti dallo statuto. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società. Gli amministratori devono annotarla nel libro soci ed esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso (e anche l esclusione o la cessione della quota) si è verificato. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. La liquidazione o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio in cui si è verificato il recesso (oppure l esclusione o la morte del socio) : la liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. salvo diversa disposizione la liquidazione prevede anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora lo statuto non ne preveda la destinazione alla riserva indivisibile. Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall approvazione del bilancio. Per quanto concerne l esclusione del socio, la nuova disciplina prevede una specifica ipotesi collegata anche all inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici. Cause di esclusione : - Mancata esecuzione in tutto o in parte del pagamento delle azioni o delle quote sottoscritte (previa intimazione da parte degli amministratori). - Nei casi previsti dallo statuto. - Gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico. - Mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione del socio

- Interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna d una pena che importi l interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. - Sopravvenuta inidoneità a s volgere l opera conferita - Fallimento del socio o sua liquidazione coatta amministrativa (nel caso in cui il socio sia una società cooperativa). L esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l atto costitutivo lo prevede, dall assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Qualora lo statuto lo preveda, la quota sociale o le azioni dei soci cooperatori possono essere cedute a terzi soggetti in possesso a loro volta dei requisiti per l ammissione, previa autorizzazione deliberata dal consiglio di amministrazione o comunque dall organo amministrativo. Nelle cooperative a mutualità prevalente, stante la completa indisponibilità del patrimonio sociale per il socio stesso, si ritiene che il prezzo di cessione debba essere pari al valore nominale della quota o delle azioni, eventualmente ridotto per effetto delle perdite conseguite. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Il socio ha il dovere di versare l ammontare delle quote o azioni sottoscritte, di osservare lo statuto ed i regolamenti interni, nonché le deliberazioni assembleari o dell organo amministrativo, salvo il diritto all impugnativa delle stesse presso il tribunale, di concorrere con la propria prestazione al conseguimento dell oggetto sociale. Il socio ha il diritto di ottenere dalla cooperativa l equo corrispettivo della propria prestazione mutualistica, sulla base delle risultanze di gestione. L articolo 2516 del c.c. prevede che nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici debba essere rispettato il principio della parità di trattamento. Non sussiste alcun diritto soggettivo al ristorno o al dividendo (remunerazione del capitale versato sulla base di attribuzione di una quota di utili d esercizio), in quanto gli stessi derivano dall andamento della gestione e dalle delibere assembleari di attribuzione. Il socio ha diritto di prendere visione delle delibere assembleari e del libro soci. L articolo 2545 bis prevede che, nelle società cooperative in cui si applica la disciplina delle società per azioni, i soci, nella misura di un decimo del numero complessivo o di un ventesimo se la cooperativa ha più di 3000 soci, possono chiedere di esaminare attraverso un rappresentante (eventualmente assistito da un professionista di fiducia) il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione o comunque dell organo amministrativo ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, sempre che tale organo sia stato previsto e nominato. Nelle cooperative che adottano la disciplina delle società a responsabilità limitata, al singolo socio non amministratore sono attribuiti maggiori poteri di controllo : il diritto senza alcun limite di consultare (anche tramite professionisti di fiducia) tutti i libri sociali ed i documenti contabili, il diritto in ogni momento di promuovere l azione di responsabilità verso gli amministratori e di richiedere al Tribunale, in caso di presunte gravi irregolarità di gestione, il provvedimento di revoca degli amministratori. Il socio ha il diritto dovere di partecipare alla definizione delle politiche e delle decisioni della società, attraverso la partecipazione all assemblea dei soci, con diritto di voto per i soci che siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi. Nelle società cooperative vige il principio generale del voto capitario : UNA TESTA, UN VOTO per ogni socio, a prescindere dall ammontare delle quote od azioni sottoscritte e versate dai singoli soci, i cui ammontari potrebbero quindi essere diversi senza che da ciò consegua un diverso diritto di voto (art. 2538 c.c.) Tuttavia la legge prevede alcune significative eccezioni a tale principio : - i soci finanziatori e sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi possono avere singolarmente il voto plurimo, a seconda dell ammontare del loro conferimento in denaro, sulla base delle previsioni statutarie. - I soci cooperatori persone giuridiche possono avere, se lo prevede lo statuto, il voto plurimo (ma ad ogni socio non potranno comunque essere attributi più di 5 voti) in relazione all ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

- Ai soci imprenditori (ovvero coloro che effettuano transazioni economiche con la società, quali i soci delle cooperative agricole, i soci esercenti il commercio nelle cooperative commissionarie di acquisto, i soci artigiani) lo statuto può attribuire voto plurimo in relazione all intensità degli scambi mutualistici. Ognuno di essi non potrà comunque esprimere più del decimo dei voti esprimibile in ciascuna assemblea generale. Ai soci imprenditori non può inoltre essere complessivamente attribuito più di un terzo dei voti spettanti all insieme dei soci in ciascuna assemblea generale. - Ai sensi dell articolo 2543 del c.c. lo statuto può attribuire il diritto di voto nell elezione dell organo di controllo (collegio sindacale o organismo analogo) proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute oppure in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. - Lo statuto può prevedere la figura dei soci in prova, vale a dire soci inseriti in categorie speciali, per un periodo non superiore ai 5 anni, con ridotti o limitati diritti di voto, in funzione ad esigenze di formazione ed inserimento nell impresa, statutariamente indicate. Il socio potrà esercitare il diritto di voto con la propria presenza all assemblea generale, oppure per corrispondenza, oppure con altri mezzi di telecomunicazione, statutariamente previsti. Quando la cooperativa abbia più di 3000 soci e operi in più provincie oppure abbia più di 500 soci e realizzi più gestioni mutualistiche (ad es. la cooperativa agricola che trasforma e commercializza i prodotti conferiti ed al contempo effettui attività di acquisti collettivi di mezzi tecnici per i soci) diventa obbligatorio il ricorso alle assemblee separate, cui spetta l elezione dei delegati (sia di maggioranza che di minoranza) per l assemblea generale. I delegati devono essere soci. I soci che hanno preso parte alle assemblee separate possono presenziare, senza diritto di voto, all assemblea generale. Qualora la cooperativa abbia emesso strumenti finanziari privi di diritto di voto (azioni di partecipazione cooperativa, azioni privilegiate prive di voto, obbligazioni), sono previste assemblee speciali dei finanziatori, normate dall articolo 2541 del codice civile. L assemblea speciale dei finanziatori è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune dei finanziatori, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. IL CONTROLLO GIUDIZIARIO Al fine della maggior tutela del socio, la riforma del diritto societario, all articolo 2545 quinquiesdecies del codice civile, ha introdotto l istituto del controllo giudiziario. In pratica tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale oppure un decimo del numero complessivo dei soci ( un ventesimo, nel caso di cooperative con più di 3000 soci) possono denunciare al Tribunale i fatti previsti dall articolo 2409, cioè presunte gravi irregolarità nell adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci. Il ricorso deve essere notificato anche all autorità di vigilanza, costituita dal Ministero delle Attività Produttive. Il tribunale, sentito in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia già stato nominato un ispettore o un commissario (gestione commissariale). In caso contrario, se le irregolarità sussistono, il tribunale può convocare l assemblea per le conseguenti deliberazioni e persino, nei casi più gravi, disporre la revoca di amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. LE TIPOLOGIE DI SOCI LAVORATORI EX LEGE 142/01 Nelle cooperative di produzione e lavoro, comprese le sociali iscritte anche nella sezione prefettizia produzione-lavoro, i soci conferiscono le loro prestazioni lavorative, sulla base dello statuto e del regolamento interno, attraverso le quali si realizza l oggetto sociale e si consegue lo scopo mutualistico, che consiste nell equa remunerazione del lavoro dei soci stessi. Secondo il disposto della legge 142 del 2001, opportunamente modificata dalla successiva legge 30/2003 (cosiddetta Legge Biagi ), i soci possono instaurare con la loro cooperativa un rapporto di lavoro che può

alternativamente consistere nelle seguenti tipologie, purchè previste dal regolamento interno (approvato dall assemblea entro il 31.12.2003 e depositato alla competente Direzione Provinciale del Lavoro) : - rapporto di lavoro di tipo subordinato - rapporto di lavoro di tipo autonomo - qualsiasi altra forma di lavoro compresa la collaborazione su progetto (ex collaborazione coordinata e continuativa), con esclusione solo delle prestazioni di lavoro di tipo occasionale. La scelta del tipo di rapporto di lavoro che il socio instaura con la cooperativa, sempre nell ambito del più generale rapporto di tipo associativo, dipende non soltanto dalla volontà delle parti ma soprattutto dalla tipologia intrinseca del lavoro stesso e delle modalità logistiche ed operative che lo caratterizzano : laddove sia configurabile un vincolo di orario e di subordinazione gerarchica, troverà pertanto applicazione il rapporto di tipo subordinato. Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato non possono essere erogate retribuzioni inferiori ai minimali previsti dal CCNL di riferimento, richiamato esplicitamente in sede di regolamento interno. Nel caso di situazione di crisi aziendale, prevista dal regolamento e deliberata dall assemblea, ai soci potranno essere richiesti sacrifici sotto forma di apporti economici o di prestazioni di lavoro gratuito o anche di riduzioni temporanee delle retribuzioni rispetto ai minimali del contratto collettivo nazionale di lavoro. Qualora viceversa la gestione economica della cooperativa lo consenta, ai soci lavoratori potranno essere corrisposti dei RISTORNI sotto forma di integrazioni delle retribuzioni o dei compensi per importo non superiore al 30% del complessivo trattamento economico già erogato nell esercizio.