INDICE GENERALE TITOLO I L ASL 2 SAVONESE STRUTTURA E PRINCIPI... 5



Documenti analoghi
MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE VENETO - Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro

COMUNE DI VENTOTENE PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

PROVINCIA DI MATERA. Regolamento per il funzionamento. dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

Provincia- Revisione della disciplina delle funzioni

17. SISTEMA COMUNICAZIONE E MARKETING

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Direttore DISCIPLINARE DEL PROCESSO DI BUDGET 2015

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO tel Fax comune@comune.robassomero.to.it -

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Comune di San Martino Buon Albergo

REGOLAMENTO PROVINCIALE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE E SUI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITA E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

COMUNE DI PERUGIA PROTOCOLLO D INTESA TRA. della Regione Umbria ai sensi della L. R. Umbria n. 34 del 10 luglio 1987

II.11 LA BANCA D ITALIA

PROGRAMMA PROVINCIALE SPERIMENTALE SULLA DISABILITA (L.R. 41/96 ARTT. 5 21) TRIENNIO PIANO DI ATTUAZIONE

REGOLAMENTO del Sistema Integrato di Valutazione

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI Provincia di Livorno REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

STATUTO DELL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER INDICE SEZIONE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP)

REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (rif. D. Lgs. n. 267/2000, artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies)

SOMMARIO. Art. 8 Conoscenza dei bisogni e valutazione del gradimento dei servizi

COLLEGI TECNICI REGOLAMENTO PER LA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Regolamento. Funzionamento del Servizio Sociale Professionale. Ambito S9

AZIENDA SANITARIA LOCALE N 2 SAVONESE Via Manzoni, n Savona DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

Regolamento Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte il 16 luglio 2007

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE. Il ciclo della performance

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

PIANO DELLA PERFORMANCE

COMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO PROGETTO METANO

REGOLAMENTO SERVIZIO DISTRETTUALE SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA DISTRETTO CARBONIA PREMESSA

Deliberazione legislativa n. 87/ Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA. Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA)

AQ DELLA RICERCA SCIENTIFICA

LINEE GUIDA BUDGET. Premessa. 1) I Soggetti

Vigilanza bancaria e finanziaria

Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010.

U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione. Regolamento di Budget

FORUM P.A. SANITA' 2001

DENOMINAZIONE POSIZIONE: CODICE POSIZIONE: TIPO DI POSIZIONE: STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA: AREA SETTORIALE DI APPARTENENZA:

REGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA

Regolamento di disciplina della misurazione, della valutazione e della trasparenza delle performance.

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

CRITICITA, PRIORITA E PUNTI DI FORZA NELL AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE a cura di Andrea Pellegrino

LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL REGIONE TRENTO (Prov.)

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA PREMESSO

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Regolamento sull ordinamento e l organizzazione dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lecce

QUESTURA DI CHIETI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

I Contratti di servizio come strumento di governance delle politiche di welfare locale

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VISTI. Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ;

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni di programmazione

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA CONTROLLATE O PARTECIPATE

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Regolamento di contabilità

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

DELIBERAZIONE N. 60/2 DEL Sistema Regionale delle Cure Territoriali. Linee di indirizzo per la riqualificazione delle cure primarie.

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

LA SANITÀ DIVENTA SISTEMA AZIENDALE

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Transcript:

ATTO AZIENDALE ANNO 2015

INDICE GENERALE TITOLO I L ASL 2 SAVONESE STRUTTURA E PRINCIPI... 5 CAPO I L AZIENDA SANITARIA LOCALE... 5 Art. 1 COSTITUZIONE, SEDE LEGALE... 5 Art. 2 LA MISSIONE AZIENDALE E VALORI DI RIFERIMENTO DELL AZIENDA.. 6 Art. 3 PATRIMONIO DELL AZIENDA... 11 Art. 4 LE RELAZIONI DELL'AZIENDA CON L'AMBIENTE ESTERNO - IL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE...12 CAPO II STRATEGIE AZIENDALI... 20 Art. 5 PRINCIPI STRATEGICI... 20 Art. 6 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE... 26 CAPO III IL GOVERNO CLINICO E GESTIONALE... 28 Art. 7 CRITERI... 28 TITOLO II GLI ORGANI AZIENDALI, IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, IL DIRETTORE SANITARIO E GLI ORGANISMI COLLEGIALI... 30 CAPO I GLI ORGANI AZIENDALI... 30 Art. 8 IL DIRETTORE GENERALE... 30 Art. 9 IL COLLEGIO SINDACALE... 32 Art. 10 IL COLLEGIO DI DIREZIONE... 34 2

CAPO II IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, IL DIRETTORE SANITARIO E GLI ORGANISMI COLLEGIALI... 37 Art. 11 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO... 37 Art. 12 IL DIRETTORE SANITARIO... 40 Art. 13 IL CONSIGLIO DEI SANITARI... 43 TITOLO III L ORGANIZZAZIONE DELL AZIENDA... 44 Art. 14 ASPETTI GENERALI... 44 CAPO I L ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE E OSPEDALIERA... 50 Art. 15 IL DISTRETTO... 50 Art. 16 INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI... 55 Art. 17 IL DIRETTORE DEL DISTRETTO... 57 Art. 18 I PRESIDI OSPEDALIERI... 59 Art. 19 LA DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO... 61 CAPO II L ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE... 63 Art. 20 DIPARTIMENTI... 63 Art. 21 IL DIPARTIMENTO STRUTTURALE... 64 Art. 22 IL DIPARTIMENTO FUNZIONALE... 67 Art. 23 IL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE... 68 Art. 24 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO... 69 CAPO III LE STRUTTURE... 73 Art. 25 AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ... 73 Art. 26 LE STRUTTURE COMPLESSE... 75 Art. 27 IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA... 76 3

Art. 28 LA STRUTTURA SEMPLICE... 79 Art. 29 GLI INCARICHI PROFESSIONALI... 80 Art. 30 METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE COMPLESSE, SEMPLICI E DI INCARICHI PROFESSIONALI E CRITERI PER LA LORO ISTITUZIONE... 81 Art. 31 ASSEGNAZIONE E REVOCA DELLA TITOLARITÀ-RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI..82 TITOLO IV PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO... 84 CAPO I LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO... 84 Art. 32 STRUMENTI GENERALI ED ORDINARI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO... 84 Art. 33 IL PIANO STRATEGICO AZIENDALE... 85 Art. 34 PIANO ATTUATIVO ANNUALE... 87 Art. 35 GLI STRUMENTI OPERATIVI ANNUALI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE... 88 Art. 36 LA CONTABILITÀ AZIENDALE... 89 Art. 37 LA METODICA DEL BUDGET... 90 Art. 38 LE RISORSE ECONOMICHE... 92 Art. 39 ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI... 93 TITOLO V NORME TRANSITORIE FINALI... 94 Art. 40 RINVIO ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DI ESECUZIONE... 94 4

TITOLO I L ASL 2 SAVONESE STRUTTURA E PRINCIPI CAPO I L AZIENDA SANITARIA LOCALE Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE LEGALE 1.1 Costituzione, sede legale, logo e sito web. L'Azienda Sanitaria Locale N. 2 Savonese e stata costituita con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 28/02/2008. L Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese di seguito denominata Azienda, è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia patrimoniale, contabile, regolamentare e imprenditoriale. La sede legale dell'azienda è situata in Savona, Via Manzoni n. 14, e potrà essere trasferita dal Direttore Generale. Il logo dell Azienda è il seguente Il Sito web ufficiale è 5

Art. 2 LA MISSIONE AZIENDALE E VALORI DI RIFERIMENTO DELL AZIENDA 2.1 La missione aziendale. L Azienda indirizza la propria attività alla produzione, all'acquisizione ed all erogazione di prestazioni sanitarie e socioassistenziali ad elevata integrazione sanitaria per promuovere politiche di prevenzione ed il mantenimento, la promozione ed il recupero della salute psico-fisica dei cittadini, in conformità ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dai Piani Sanitari Nazionale e Regionale. L'Azienda persegue la propria missione, concorrendo a realizzare la responsabilità pubblica della tutela della salute garantendo: l'equità di accesso ai servizi per tutte le persone assistite dal servizio sanitario regionale, il riconoscimento dei diritti su tutto il territorio nazionale, la globalità dell'intervento assistenziale. L'Azienda definisce i livelli quali-quantitativi delle prestazioni da erogare ai cittadini ed i livelli organizzativi correlati; per raggiungere i fini suddetti si avvale delle strutture sanitarie e sociali, anche di diritto privato, accreditate, presenti sul proprio territorio e concorre per la quota di sua spettanza alla gestione di attività e servizi socio-assistenziali insieme ai singoli Enti territoriali 6

mediante accordi, e favorendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali dei propri operatori. 2.2 I valori di riferimento. La Direzione aziendale, i Dirigenti, gli Operatori, i Professionisti, assumono a riferimento del proprio agire i seguenti valori: - la promozione della salute della popolazione attraverso interventi di prevenzione volti a contrastare le patologie trasmissibili ed infettive, le patologie croniche e gli incidenti implementando azioni di sanità pubblica che tengano conto dell analisi dei dati epidemiologici disponibili, dei sistemi di sorveglianza e prevedano l integrazione di diversi soggetti, istituzionali e non, per la condivisione degli obiettivi e la concertazione e l attivazione di interventi che agiscano in maniera trasversale sui diversi determinanti della salute; - la centralità del Cittadino/paziente e il rispetto del diritto alla riservatezza che si sviluppa attraverso un'organizzazione dei servizi a misura d'uomo con una costante attenzione etico deontologica al rispetto dei valori utilizzando strumenti di partecipazione dei cittadini, nonché alla protezione della vita privata e dei dati personali e sensibili, avendo particolare cura per ogni aspetto che attiene alla dignità della persona; 7

- l'integrazione socio sanitaria che rappresenta un raccordo tra le funzioni svolte dai Distretti Sanitari dell Azienda e le funzioni di assistenza sociale degli Enti locali che, avvalendosi di una programmazione socio-sanitaria integrata, responsabilizzi entrambi i soggetti istituzionali e sia uno strumento fondamentale per la definizione delle scelte strategiche e delle priorità di intervento socio sanitario, tale da consentire di affrontare e dare risposta a bisogni multiformi e complessi attraverso la costruzione di processi assistenziali connotati da interdisciplinarietà e multiprofessionalità; - l'integrazione fra ospedale e territorio e la valorizzazione del ruolo del medico convenzionato (MMG, PLS, Medici di Continuità Assistenziale e Medici con contratto SUMAI) al fine di rafforzare la rete integrata di produzione/erogazione dei servizi sanitari e di garantire una ottimale continuità assistenziale la cui priorità è un principio affermato nel Piano Sociale e Sanitario Regionale; - l'etica della responsabilità e la trasparenza dei comportamenti verso i Cittadini, le Istituzioni, il sistema delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, i Colleghi, i Dipendenti per migliorare la qualità del servizio, i luoghi di lavoro, il sistema delle relazioni, l'esercizio del diritto all'assistenza; 8

- la programmazione, quale strumento regolatore dell'offerta di servizi socio sanitari, sostitutivo del mercato e della concorrenza e la garanzia dei livelli essenziali uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale e da quello Regionale principalmente rivolti a garantire: 1. l educazione sanitaria e la prevenzione; 2. l assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro; 3. l assistenza sanitaria territoriale; 4. l assistenza sanitaria ospedaliera; 5. l assistenza riabilitativa; - la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse umane, la promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro, lo sviluppo delle competenze professionali, la formazione per sviluppare una nuova e diversa attenzione rivolta alla affermazione della centralità del capitale umano da considerare il vero fulcro dei processi di cambiamento, innovazione ed il vero attore dei processi di assistenza, assumendo a modello di riferimento le best practices ed una concezione della professione orientata alla formazione ed all autosviluppo delle competenze, valorizzando nel contempo il saper fare degli operatori e la flessibilità nello svolgimento dei compiti anche 9

in un ottica di formazione continua attraverso la definizione di piani annuali e pluriennali. 10

Art. 3 PATRIMONIO DELL AZIENDA Il patrimonio della ASL 2 è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti come risultanti dal libro cespiti. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l ASL 2 dispone del suo patrimonio secondo il regime della proprietà privata fermi restando i vincoli posti dalle leggi statali e regionali. Essa può assumere partecipazioni in consorzi o in società miste a capitale pubblico e privato costituite ai sensi dell art. 9 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. 11

Art. 4 LE RELAZIONI DELL AZIENDA CON L AMBIENTE ESTERNO IL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE 4.1 Il ruolo dei Cittadini. Punto cardine della missione dell Azienda è il riconoscimento della centralità del cittadino quale titolare del diritto alla tutela della salute, sia a livello individuale che collettivo e quale interlocutore privilegiato, insieme alle Istituzioni locali, in quanto destinatario dei principi ispiratori e dei valori fondamentali che guidano l organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. Per la concreta applicazione dei principi sopra enunciati, l Azienda riconosce i seguenti momenti di partecipazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) con il compito di soddisfare le diverse e crescenti esigenze di informare gli utenti, ma anche di favorire una comunicazione dialettica tra l Azienda Sanitaria, le Istituzioni e la Comunità locale. L URP aziendale cura i rapporti con le Associazioni di tutela e volontariato e con il Comitato Misto Consultivo e agisce come strumento di ascolto attraverso la gestione dei reclami e le segnalazioni di disservizi presentate dagli utenti o dalle loro rappresentanze; inoltre ha il 12

compito di convocare nei casi previsti la Commissione Conciliativa Mista. Carta dei Servizi, quale espressione formale del patto sancito tra l Azienda Sanitaria e la Comunità e come atto che avvia il processo di riqualificazione del rapporto tra cittadini ed amministrazioni; Comitato Misto Consultivo, anche attraverso l istituzione di Gruppi di Miglioramento, favorisce il controllo della qualità dal lato dell utente ; organismo composto da operatori aziendali e da rappresentanti del volontariato locale e delle Associazioni di partecipazione firmatarie del protocollo d intesa con l ASL, il cui scopo è quello di monitorare la qualità dei servizi sanitari erogati e misurare la soddisfazione degli utenti. 4.2 Il ruolo delle Istituzioni, delle altre Aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, delle Associazioni di volontariato e di partecipazione. La Regione garantisce il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto dei principi di equità, universalità ed imparzialità. La Regione definisce la programmazione sanitaria e fissa i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti erogatori e verifica l attività quale titolare delle funzioni di governo strategico del sistema sanitario regionale, della qualità e dell appropriatezza 13

delle prestazioni rese e della capacità di conseguire gli obiettivi di salute a fronte di risorse determinate La Provincia, quale soggetto istituzionale con competenze di coordinamento a livello intermedio sull area delle politiche sociali e dell integrazione, svolge compiti di promozione dell integrazione delle politiche sociali con altre politiche settoriali. La Conferenza dei Sindaci, principalmente attraverso il suo Comitato di rappresentanza, nel rispetto delle autonomie istituzionali degli enti territoriali, concorre con la partecipazione dei Consigli Comunali alla definizione di strategie ed interventi nonché alla valutazione dei servizi sanitari, con la partecipazione dei cittadini e degli utenti. Il Comitato di Distretto, istituito in ogni ambito distrettuale, opera in stretto raccordo con la Conferenza Socio Sanitaria Territoriale partecipando alla definizione del Programma delle Attività Territoriali (sul quale esprime parere obbligatorio); si esprime sull assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del Distretto ed esercita un attività di verifica sul raggiungimento dei risultati di salute in ambito distrettuale. L Area Ottimale: lo sviluppo dell Area Ottimale come luogo della integrazione fra Aziende sanitarie per l esercizio congiunto di funzioni specifiche rappresenta uno strumento organizzativo per consolidare e sviluppare le rispettive prerogative di autonomia 14

territoriale sia per quanto riguarda il miglioramento dell organizzazione dei servizi e delle funzioni evitando così rischi di frammentazione, scarsa qualità e diseconomia sia per garantire l ottimizzazione degli stessi servizi e funzioni rivolti ad un bacino di utenza di dimensioni superiori a quelle della popolazione di una singola Azienda. L Azienda fa parte dell Area Ottimale Liguria Ponente (comprendente le Aziende sanitarie delle province di Savona e Imperia) per la gestione di processi di carattere comune; particolarmente sviluppata è l integrazione strategicamente assai rilevante dell infrastruttura Information Comunication Technology (ICT). Il ruolo del Volontariato e delle Associazioni di partecipazione: l Azienda riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato e negli organismi di partecipazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne sostiene l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale. Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di partecipazione si esplica, attraverso i rappresentanti delle stesse, con la partecipazione alle attività aziendali anche attraverso i Gruppi di Miglioramento attivati. 15

Il ruolo delle Organizzazioni Sindacali: il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione della responsabilità dell Azienda e dei sindacati, è ordinato in modo coerente con l obiettivo di contemperare l esigenza dell Azienda di incrementare e mantenere elevate l efficacia e l efficienza dei servizi erogati alla collettività con l interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti. Esso è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, ed orientato alla prevenzione dei conflitti, e mira a favorire la collaborazione reciproca in vista del perseguimento delle finalità pubbliche. In tale ambito assume rilevanza strategica la valorizzazione del lavoro con il capillare coinvolgimento del personale, attraverso la RSU e le OO.SS. Il perseguimento di detto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema delle relazioni sindacali, che sia articolato su modelli relazionali specifici, tra i quali la contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello aziendale e sulle materie e con le modalità stabilite dal CCNL, la concertazione, la consultazione e l informazione, che rappresentano gli istituti attraverso cui si realizzano i principi della partecipazione, della trasparenza e della correttezza dei comportamenti. 16

4.3 Il ruolo dei Dirigenti, dei Professionisti e degli Operatori. I Dirigenti sono responsabili della gestione delle organizzazioni a cui sono preposti e rispondono delle risorse e degli obiettivi assegnati. L Azienda promuove la partecipazione dei Dirigenti al governo aziendale con un coinvolgimento attivo in tutti i processi della vita aziendale. I Direttori delle strutture organizzative contribuiscono alla definizione delle strategie aziendali, propongono gli obiettivi rientranti nelle linee strategiche dettate dal Direttore Generale e definiscono collegialmente gli obiettivi con i Direttori dei Dipartimenti e/o delle Strutture Complesse afferenti alla struttura che dirigono, negoziano e gestiscono le risorse produttive assegnate con il budget. Coinvolgono il personale appartenente alle strutture nei processi di definizione, monitoraggio degli obiettivi, mantenendo una collaborazione attiva con i Dirigenti e con il personale del comparto con compiti di coordinamento di risorse umane e/o di processi. I Professionisti e gli operatori in genere partecipano attivamente secondo il ruolo e la professione esercitata alla definizione degli obiettivi delle strutture di appartenenza e apportano il proprio contributo alla realizzazione ed al monitoraggio degli obiettivi assegnati. L integrazione tra le professioni è sostenuta da una forte 17

condivisione di obiettivi, valori, metodi, basi di conoscenza e di continua disponibilità alla valutazione. 4.4 Il ruolo dei MMG, PLS, Medici Specialisti convenzionati e Medici con contratto SUMAI. I MMG, i PLS, i Medici Specialisti convenzionati ed i Medici con contratto SUMAI partecipano attivamente alla realizzazione nel territorio della continuità nell assistenza favorendo: - l assunzione condivisa di responsabilità, da parte dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta di quanto definito nei diversi livelli della programmazione sociosanitaria; - introduzione, con la programmazione regionale e aziendale, di strumenti di gestione che garantiscano una reale funzione del territorio ed una concreta responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte a garanzia degli obiettivi di salute; - lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul territorio, unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e aggiornamento professionale per l insieme dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio; 18

- la presa in carico da parte del sistema di cure primarie degli assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti, attraverso l attivazione di regimi assistenziali sostenibili e di livello appropriato quali quelli della domiciliarità e residenzialità, attivando tutte le risorse delle reti assistenziali. 19

CAPO II STRATEGIE AZIENDALI Art. 5 PRINCIPI STRATEGICI 5.1 L organizzazione aziendale, anche in attuazione di quanto indicato all art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., è articolata in base ai seguenti principi: 1. sviluppo del processo di aziendalizzazione, attraverso modelli organizzativi che siano improntati: - a princìpi imprenditoriali che tengano conto delle esigenze di equilibrio tra costi e ricavi al fine del riutilizzo delle risorse di bilancio; - allo sviluppo delle funzioni di pianificazione strategica, di responsabilizzazione sugli obiettivi, sui risultati e sull adeguato impiego dei sistemi di controllo interno; - all individuazione dei centri di responsabilità e delle corrispondenti linee organizzative, gestionali, tecnicoprofessionali e di budget; 2. trasferimento del processo decisionale a livello della dirigenza dei centri di responsabilità promuovendo lo sviluppo della pianificazione per gruppi di progetto e comunque favorendo 20

tecnica e professionalità quale supporto necessario alle determinazioni aziendali; 3. separazione della funzione di committenza da quella di produzione attraverso la formazione di autonome strutture organizzative e la promozione della funzione di committenza in capo ai distretti per le funzioni di cui al successivo art. 15; 4. flessibilità organizzativa e procedurale che consenta: - il raggiungimento di adeguati livelli di qualificazione ed economicità delle attività; - l uso appropriato delle risorse disponibili; - la promozione e il supporto ad attività valutative e di miglioramento della qualità dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni; - la valorizzazione delle risorse umane e professionali con pari opportunità in ordine all accesso, all impiego ed all inserimento in azienda, ai percorsi formativi, all affidamento degli incarichi, allo sviluppo professionale, tenuto conto anche di norme regionali e di C.C.N.L. in materia; 5. individuazione delle Strutture Complesse, e comunque dei Centri di Responsabilità e di Organizzazione, in modo flessibile in quanto correlata alle professionalità esistenti ed alle contingenze; 21

6. garanzia di legittimità, imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell azione amministrativa, tutela e partecipazione dei cittadini, delle loro organizzazioni, delle forze sociali e degli organismi di volontariato, nonché esaustività, tempestività e diffusione dell informazione; 7. dipartimentalizzazione, attraverso lo sviluppo dei processi di aggregazione delle strutture amministrative e sanitarie complesse e semplici a valenza dipartimentale, secondo le funzioni attribuite alle singole aziende dal piano sanitario regionale o definite negli accordi contrattuali; 8. distrettualizzazione attraverso lo sviluppo di processi di articolazione del territorio aziendale finalizzati ad assicurare, alla popolazione di riferimento, l accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L attuazione di tale principio non deve comportare la ripetizione di un modello organizzativo sovrapposto agli organismi esistenti ma deve condurre, attraverso il modello del dipartimento, alla gestione dei bisogni di assistenza in maniera uniforme ed integrata con i servizi sociali; 9. gestione degli acquisti deve avvenire con modalità aziendali di reperimento delle risorse secondo logiche di mercato e di convenienza promuovendo l uso di strumenti di benchmarking e favorendo forme agili di contrattazione utilizzando 22

eventualmente le risultanze delle procedure di acquisto già poste in essere dalle altre istituzioni sanitarie e Regionali. 5.2 L Azienda, attraverso il Piano di Comunicazione Sanitaria, sostiene gli obiettivi strategici dell organizzazione, favorisce la relazione e l integrazione fra i molteplici attori coinvolti, coordina e rende coerenti le attività, gestisce gli strumenti e i canali di comunicazione attraverso i quali si relaziona, sia con i soggetti interni, sia esterni. La Comunicazione rappresenta una delle leve principali per lo sviluppo organizzativo ed assume importanza anche nella sua funzione interna di informazione e coinvolgimento del personale agli obiettivi dell istituzione. L attività di Comunicazione è il frutto di un lavoro collettivo finalizzato a: Sviluppare il senso di appartenenza nei confronti dell Azienda quale servizio pubblico volto al mantenimento della salute dei cittadini-utenti nell ambito del proprio territorio; Sensibilizzare tutti i soggetti aziendali sull importanza di un flusso informativo efficace, capillare e continuo, basato sul principio di tutela e garanzia dell immagine aziendale; 23

Valorizzare e diffondere il patrimonio storico-culturaleartistico aziendale al fine tenerne viva la memoria ed implementare il senso di appartenenza e l immagine aziendale; Accrescere la conoscenza della mission e delle attività realizzate dall Azienda nel rispetto dei principi di massima trasparenza e diffusione; Facilitare la conoscenza e l utilizzo dei servizi rivolti all utenza di riferimento attivando azioni di marketing, progettando ed aggiornando banche dati di informazioni sulla rete delle attività e prestazioni offerte; Promuovere campagne educazionali nell ambito di quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale e dal Piano regionale di comunicazione, educazione e promozione della salute; Realizzare e gestire un sistema di trasmissione e distribuzione delle informazioni, coinvolgendo soggetti plurimi anche in iniziative di prevenzione e divulgazione di corretti stili di vita. Favorire, attraverso processi di comunicazione interna, la divulgazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento 24

degli operatori aziendali e la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l applicazione. A tal fine l ASL 2 predispone documenti per la rendicontazione sociale rispondendo alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti delle azioni poste in essere dall Azienda. 25

Art. 6 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE 6.1 L organizzazione dell ASL 2 è modulata con finalità di armonizzazione delle azioni amministrative e sanitarie secondo criteri di integrazione interdisciplinare nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. In particolare devono essere assicurati: 1. l articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; 2. il collegamento, in osservanza al principio di leale cooperazione istituzionale, dell attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti di riservatezza e segretezza di cui all art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 3. la trasparenza dell azione attraverso l istituzione di apposite strutture per l informazione ai cittadini e l attribuzione della responsabilità complessiva di ciascun procedimento ad ogni singolo ufficio, nel rispetto della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 4. l armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell utenza e con gli orari delle 26

amministrazioni pubbliche dei paesi dell Unione Europea nonché con quelli del lavoro privato; 5. la responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell attività lavorativa; 6. la flessibilità nell organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale; 6.2 L organizzazione dell ASL 2 tende ad assicurare autonomia e responsabilità indirizzando le strutture organizzative al perseguimento della logica del risultato finale abbandonando la tradizionale cultura delle competenze formali e del procedimento amministrativo quale strumento operativo fine a se stesso. 27

CAPO III IL GOVERNO CLINICO E GESTIONALE Art. 7 CRITERI 7.1 Lo sviluppo del processo di aziendalizzazione comporta la revisione dei vincoli di stampo formale e gerarchico mediante l attribuzione di specifiche responsabilità gestionali alla componente professionale dell azienda e la partecipazione d essa all elaborazione delle strategie aziendali per il tramite del Collegio di Direzione. 7.2 La mediazione fra funzione gestionale e funzione professionale avviene tramite la composizione di tale dicotomia attraverso lo strumento del dipartimento. 7.3 Le scelte gestionali devono tener conto, tra l altro, del conseguente impatto assistenziale al fine di individuare le metodiche che implichino il migliore utilizzo delle risorse come strumento per giungere all efficacia e al risultato della migliore assistenza in termini di qualità. 28

7.4 Il principio di appropriatezza rappresenta un dovere per l ASL 2 ed un diritto per i suoi utenti. I confini di questo diritto e di questo dovere rappresentano l essenza del governo clinico dell Azienda. Il governo clinico è quindi l insieme degli strumenti organizzativi attraverso i quali l ASL 2 assume su di sé la responsabilità diretta del miglioramento continuo della qualità dell assistenza e del mantenimento di elevati livelli di servizio attraverso la realizzazione delle condizioni migliori per favorire l eccellenza. 29

TITOLO II GLI ORGANI AZIENDALI, IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, IL DIRETTORE SANITARIO E GLI ORGANISMI COLLEGIALI CAPO I GLI ORGANI AZIENDALI Art. 8 IL DIRETTORE GENERALE 8.1 Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell Azienda, ha la responsabilità della globalità della gestione ed assume gli atti di volontà dell Azienda di carattere strategico nonché i principali atti di gestione di rilevanza economica o programmatica e che impegnano l Azienda per più esercizi. Ai sensi dell art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. i restanti atti sono adottati dai dirigenti secondo le rispettive competenze per materia. Egli assume altresì gli atti relativi agli acquisti sopra la soglia comunitaria, gli atti organizzativi generali, i regolamenti, le convenzioni ed in genere tutti i provvedimenti che coinvolgono procedimenti di alta rilevanza aziendale. Restano invece riservati alla diretta competenza dei direttori di Struttura Complessa tutti gli atti di ordinaria gestione 30

nonché i provvedimenti esecutivi degli indirizzi del Direttore Generale e comunque gli atti non discrezionali. 8.2 Gli atti del Direttore Generale sono assunti su proposta dei responsabili delle strutture competenti per sfera di responsabilità. 8.3 Compete al Direttore Generale la pianificazione strategica e la verifica dei costi, dei rendimenti e dei risultati al fine di assicurare la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite nonché l imparzialità ed il buon andamento dell azione amministrativa. A tal fine si avvale dell organizzazione dell Azienda ed in particolare della collaborazione del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Centro di Controllo Direzionale. 8.4 In caso di persistente squilibrio dei costi e dei risultati dei vari settori, adotta, su proposta degli stessi e dei direttori Amministrativo e Sanitario, i provvedimenti per riportare in equilibrio la gestione. In caso di ulteriore persistenza, o in carenza delle suddette proposte, provvede all accertamento della responsabilità e alla revoca dell incarico di responsabilità di struttura e/o di direzione di dipartimento. 31

Art. 9 IL COLLEGIO SINDACALE 9.1 Il Collegio Sindacale, anche ai sensi dell art. 2 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 e s.m.i.: a. verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b. vigila sull osservanza degli atti normativi; c. accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d. riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; e. trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell ASL alla Conferenza dei Sindaci. 9.2 I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche individualmente. 32

9.3 Fermo restando quanto indicato all art. 20, comma da 2 ad 8, della Legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41, il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell Economia e delle Finanze, uno dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. 33

Art. 10 IL COLLEGIO DI DIREZIONE 10.1 Il Collegio di Direzione ha compiti che afferiscono il governo delle attività cliniche e l appropriatezza dei percorsi diagnosticoassistenziali, l innovazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, l organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca. Il Collegio rappresenta l ambito di definizione, di mediazione e di sintesi delle esigenze delle macrostrutture aziendali. Esso, in tali ambiti, in particolare: a. elabora proposte e concorre con la direzione aziendale alla definizione dell atto aziendale, dei piani attuativi e dei bilanci; b. definisce indirizzi per lo sviluppo delle metodologie di governo clinico; c. propone i programmi di formazione, di ricerca e innovazione; d. indica soluzioni organizzative per l attuazione delle attività libero professionali intramurarie; e. concorre alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici; f. supporta la direzione aziendale nell adozione degli atti di governo dell Azienda; 34

g. effettua le nomine di sua competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi della vigente normativa in materia; h. procede alla designazione d un rappresentante in seno al Comitato di indirizzo presso l Agenzia Sanitaria Regionale. 10.2 Tenuto conto dell art. 21, comma 4, della Legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 sono componenti di diritto del Collegio: a. il Direttore Generale o suo delegato che lo presiede, ne convoca le sedute e ne determina l attività; b. il Direttore Sanitario; c. il Direttore Amministrativo; d. i direttori dei dipartimenti; e. i dirigenti medici responsabili di presidio ospedaliero; f. i direttori di distretto; g. il Responsabile dell area infermieristica; h. un responsabile della dirigenza sanitaria non medica; i. un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999 n. 42 disposizioni in materia di professioni sanitarie ad eccezione dell area infermieristica di cui alla lettera g); j. i responsabili di cui alle lettere h) ed i) sono individuati dal Direttore Generale con procedure elettive. 35

10.3 Il Collegio di Direzione è convocato, di norma, ogni tre mesi, e, in via straordinaria, su domanda di almeno due terzi dei componenti o al verificarsi d ogni circostanza che ne richieda l intervento. È validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza d essi. I voti sono espressi in modo palese e in caso di parità prevale quello del Presidente. 10.4 Ai fini della partecipazione al governo dell Azienda, ogni istruttoria afferente le attività indicate alle lettere da a) ad e) del superiore comma 10.1 è tempestivamente comunicata al Collegio di Direzione. In particolare: - le proposte di bilancio di previsione e di bilancio pluriennale di previsione; - la proposta di bilancio d esercizio. 10.5. Il Collegio di Direzione formula proposte afferenti le attività suelencate ed esprime parere obbligatorio sugli atti di cui all art. 19, comma 5, della Legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41. Può altresì esprimere parere in ordine a quant altro di volta in volta richiesto dalla direzione strategica. 36

CAPO II IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, IL DIRETTORE SANITARIO E GLI ORGANISMI COLLEGIALI Art. 11 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 11.1 Ferma restando la responsabilità esclusiva dei dirigenti in ordine alle competenze ad essi riservate, alle connesse gestioni ed ai relativi risultati, il Direttore Amministrativo sovrintende al complesso delle funzioni economiche, finanziarie ed amministrative aziendali. Anche in relazione a tali attribuzioni, adotta ogni provvedimento conferitogli dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente atto. Più in particolare: 1. fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sui provvedimenti proposti dalla dirigenza ed in genere su qualsiasi attività dell Azienda; 2. adotta le misure organizzative generali, anche in esecuzione delle decisioni del Direttore Generale; 3. sovrintende al sistema informativo garantendo i necessari collegamenti con la Regione; 37

4. promuove e verifica la qualità, l efficienza e l efficacia dell attività svolta dalle strutture organizzative appartenenti al complesso di funzioni; 5. verifica, avvalendosi del Centro di Controllo Direzionale, il rapporto costi-benefici curando il rispetto del budget aziendale e detta le disposizioni per il ripristino dell equilibrio costiricavi nel caso in cui si valuti la formazione d un possibile disavanzo; 6. verifica e controlla la rispondenza delle attività delle strutture organizzative amministrative alle decisioni ed agli obiettivi fissati dal Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di inerzia, nei confronti delle stesse. L esercizio del potere sostitutivo ha carattere eccezionale ed è prontamente comunicato al Direttore Generale; 7. convoca, qualora ne ravvisi la necessità, i dirigenti delle Strutture Complesse amministrative, tecniche e di staff al fine dell integrazione delle attività dell Azienda nonché d una costante e puntuale verifica collegiale delle informazioni e delle procedure; 8. in relazione ai precedenti punti, verifica la rispondenza dei conferimenti degli incarichi di direzione delle strutture complesse ai piani dell Azienda ed alle strategie della stessa, proponendo nell ambito della flessibilità organizzativa, le 38

opportune revisioni dell architettura delle strutture organizzative amministrative; 9. promuove la circolazione dell informazione nell ambito dell Azienda adottando soluzioni di marketing interno ed esterno; 10. opera in sinergia con il Direttore Sanitario partecipando alle attività di sostegno in favore dei dipartimenti e delle strutture organizzative che si discostano dagli obiettivi aziendali promuovendo l integrazione delle attività amministrative, tecniche e sanitarie e promuovendo il superamento di eventuali criticità tra la componente amministrativa e quella sanitaria; 11. in attuazione degli indirizzi di cui al punto precedente, promuove il superamento della competenza in favore della logica del risultato del procedimento attribuendo a ciascun segmento d esso la responsabilità dell esito finale. 39

Art. 12 IL DIRETTORE SANITARIO 12.1. Ferma restando la responsabilità esclusiva dei dirigenti in ordine alle competenze ad essi riservate, alle connesse gestioni ed ai relativi risultati, il Direttore Sanitario è responsabile del conseguimento degli obiettivi di salute previsti dalla legge e dai piani aziendali. In particolare: 1. fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; 2. promuove e verifica la qualità e l appropriatezza delle prestazioni erogate, l efficacia, l efficienza degli interventi svolti dalle strutture organizzative sanitarie; 3. promuove e verifica l integrazione dei percorsi assistenziali all interno dei presidi ospedalieri e tra questi e il territorio; 4. verifica e controlla la rispondenza delle attività delle strutture organizzative sanitarie alle decisioni ed agli obiettivi fissati dal Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di inerzia nei confronti delle stesse. L esercizio del potere sostitutivo ha carattere eccezionale ed è prontamente comunicato al Direttore Generale; 5. verifica, avvalendosi del Centro di Controllo Direzionale, il rapporto costi-benefici curando il rispetto del budget aziendale 40

e detta le disposizioni per il ripristino dell equilibrio costi-ricavi nel caso in cui si valuti la formazione d un possibile disavanzo; 6. presiede il Consiglio dei Sanitari; 7. collabora col Direttore Generale e la dirigenza alla predisposizione di piani di riassetto delle funzioni dell Azienda con particolare riferimento agli obiettivi di universalità, qualità, appropriatezza e ridistribuzione logistica delle prestazioni; 8. verifica la rispondenza dell organizzazione agli indirizzi e ai piani dell Azienda proponendo, nell ambito della flessibilità, le opportune revisioni dell architettura delle strutture organizzative sanitarie e dei dipartimenti sanitari; 9. promuove la circolazione dell informazione nell ambito dell Azienda adottando soluzioni di marketing interno ed esterno; 10. opera in sinergia col Direttore Amministrativo partecipando alle attività di sostegno in favore dei dipartimenti e delle strutture organizzative che si discostano dagli obiettivi aziendali promuovendo l integrazione delle attività amministrative, tecniche e sanitarie promuovendo il superamento di eventuali criticità tra la componente amministrativa e quella sanitaria; 11. in attuazione degli indirizzi di cui al punto precedente, promuove il superamento della cultura della competenza in 41

favore della logica del risultato dell azione attribuendo a ciascun segmento d essa la responsabilità dell esito finale. 42

Art. 13 IL CONSIGLIO DEI SANITARI 13.1 Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario. 13.2 Il Consiglio dei Sanitari svolge in generale attività di consulenza tecnica relativamente alle scelte riguardanti il funzionamento dei servizi sanitari. 13.3 I pareri devono essere resi entro trenta giorni dalle rispettive richieste. Decorso inutilmente il predetto termine è in facoltà dell Azienda procedere indipendentemente dall acquisizione del parere. 13.4 Il Direttore Generale è tenuto a motivare gli atti assunti in difformità dal parere reso dal Consiglio dei Sanitari. 43

TITOLO III L ORGANIZZAZIONE DELL AZIENDA Art. 14 ASPETTI GENERALI 14.1 La Direzione dell Azienda definisce la propria organizzazione aziendale assumendo a riferimento la Legge Regionale n. 41/2006 e le relative deliberazioni approvate dal Direttore Generale. Sono Strutture Operative dell organizzazione aziendale: - i Distretti Sanitari: rappresentano l articolazione territoriale in cui si realizza la risposta ai bisogni di salute della popolazione del territorio distrettuale. Costituiscono il punto privilegiato delle relazioni fra l Azienda e gli Enti locali particolarmente nel settore delle Cure Primarie e della integrazione fra servizi sociali e sanitari. - i Presidi Ospedalieri: sono strutture organizzative dell Azienda dotate di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, soggette a rendicontazione analitica con contabilità separata per centri di costo e responsabilità all interno del bilancio aziendale; - i Dipartimenti sanitari e territoriali: sono strutture organizzative complesse che aggregano una pluralità di strutture complesse/servizi, discipline, funzioni assistenziali, o 44

amministrative, affini o complementari, al fine di assicurare la gestione unitaria delle risorse, delle tecnologie o la condivisione di programmi e obiettivi; - le Aree dipartimentali: rappresentano un sub-livello organizzativo che aggrega funzionalmente più strutture complesse relative a branche professionali affini o complementari; - le Strutture Complesse: sono la componente organizzativa del Dipartimento che svolge una funzione od un complesso di funzioni omogenee o affini nell ambito delle attività dipartimentali; - le Strutture Semplici e le Strutture Semplici Dipartimentali: la Struttura Semplice è la componente organizzativa della Struttura Complessa e svolge una funzione o un complesso di funzioni cui è attribuita una autonomia funzionale per ragioni organizzative, di efficienza o di specificità professionale. La Struttura Semplice può avere anche valenza Dipartimentale quando le funzioni svolte attengono a competenze afferenti a più strutture del Dipartimento, ovvero rivestono carattere di particolare rilevanza nell organizzazione aziendale. Il livello di complessità deriva dalla valutazione comparata di una serie di criteri che attengono: alla corposità dimensionale della struttura, alla sua maggiore o minore articolazione territoriale, alla sua valenza strategica, al livello di trasversalità interaziendale, al 45

suo apporto ai processi di innovazione/cambiamento, alla complessità tecnico/scientifica della materia trattata. L organizzazione aziendale prevede altresì anche le seguenti forme organizzative a garanzia della massima trasparenza dell azione amministrativa e di partecipazione: - Comitato Etico: ai fini della promozione della ricerca scientifica nel contesto delle attività aziendali opera il Comitato Etico quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere degli assistiti inseriti nei programmi di sperimentazioni cliniche dei medicinali svolti nelle strutture del sistema sanitario regionale; - Comitato Infezioni Ospedaliere: in conformità con la direttiva del Ministero della Sanità nonché col programma aziendale di Gestione del Rischio Clinico è costituito un Comitato per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni contratte in ambito sanitario. Il Comitato ha come principale finalità il contenimento delle infezioni, soprattutto in ambito nosocomiale, in considerazione del notevole impatto sulla salute dei cittadini e delle relative ricadute economiche; - Commissione Mobbing: in esecuzione dei CC.CC.NN.LL. delle Aree della Dirigenza Medico-Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e dell Area Comparto, della risoluzione del Parlamento Europeo del 20 46

settembre 2001, della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, recepita dal D.Lgs. n. 216/2003, è istituito il Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing con la finalità di prevenire, rilevare e contrastare il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Le azioni della Commissione consistono nella individuazione delle possibili cause del fenomeno e nella formulazione di proposte sia in merito alla definizione dei codici di condotta, di sportelli di ascolto e l istituzione della figura del/della consigliere/a di fiducia; - Unità di gestione del rischio: nel rispetto della normativa vigente, ai fini di promuovere la cultura per la sicurezza dei pazienti, è costituita l Unità di Gestione del Rischio Clinico. La Commissione, in collaborazione con i referenti Dipartimentali, ha come obiettivo prioritario lo sviluppo di strumenti idonei al miglioramento dei processi organizzativi, finalizzati sia a garantire una maggiore sicurezza delle cure sia a migliorare la comunicazione ed il coinvolgimento dei pazienti nei processi assistenziali. - Commissione Pari Opportunità: in esecuzione dei CC.CC.NN.LL. delle Aree della Dirigenza Medico-Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e dell Area Comparto, è istituito il Comitato delle 47

Pari Opportunità. Al Comitato sono attribuiti compiti di approfondimento di specifiche problematiche concernenti, in particolare, l organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione, riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie, l ambiente, l igiene e la sicurezza del lavoro e le attività di formazione; - Nucleo Ispettivo: il Servizio Ispettivo aziendale, a disposizione di tutte le strutture aziendali e che riferisce al Dipartimento Economico Finanziario, ha il compito di esercitare tutte le funzioni di controllo in via amministrativa, comprese quelle in tema di espletamento dell attività libero professionale intra muraria. - Ufficio Procedimenti Disciplinari: presso il Dipartimento Giuridico e Risorse Umane è istituito l Ufficio per i procedimenti disciplinari del personale dell Area Comparto, della Dirigenza Medico-Veterinaria, nonché dell Area della Dirigenza Professionale, Tecnica, amministrativa; - Commissione buon uso del sangue: presso i Presidi ospedalieri è costituito il Comitato per il buon uso del sangue che ha funzioni riguardanti la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione dei plasma derivati; 48

- Nucleo Operativo di Controllo: è attivato presso la ASL un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell assistenza e sull appropriatezza delle prestazioni rese presso i propri presidi ospedalieri nonché presso gli enti appartenenti al sistema sanitario pubblico allargato. 49

CAPO I L ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE E OSPEDALIERA Art. 15 IL DISTRETTO 15.1 Il distretto è un articolazione territoriale dell azienda alla cui funzione di committenza contribuisce valutando i bisogni e le domande di prestazioni ed altri servizi della popolazione di riferimento. Assicura la disponibilità e l accesso coordinato ed integrato alle prestazioni ed ai servizi e di tipo sanitario e sociale ad elevata integrazione sanitaria. Nel distretto avviene il coordinamento delle attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e delle Farmacie convenzionate con le prestazione ed i servizi erogati direttamente dall ASL e dalle strutture territoriali, ambulatoriali ed ospedaliere accreditate. 15.2 Il Distretto è inserito nel Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali ed assicura attività in materia di: UVM, Sportello Integrato, Fondo non autosufficienza, Assistenza protesica, Inserimenti lavorativi, Residenzialità e Semiresidenzialità 50

anziani/disabili, Funzioni assistenziali dei Pediatri di libera scelta e dei Medici di Medicina Generale e Cure domiciliari ai minori. Nel distretto sono garantite tra l altro le prestazioni relative all assistenza specialistica ambulatoriale, all assistenza consultoriale di tutela della salute dell infanzia, della donna e della famiglia e all assistenza per i disabili e gli anziani. 15.3 Nell assolvimento della precitata funzione di committenza, il distretto provvede a rilevare i bisogni e verificare i servizi necessari per la popolazione di riferimento, nonché alla elaborazione del Piano delle Attività Territoriali nell ambito delle funzioni assegnate dall articolo 26 della legge 12/06. Il Distretto inoltre provvede all attuazione degli interventi di promozione della salute e alle azione di miglioramento degli stili di vita, nonché alla comunicazione nei confronti dei cittadini, sull accessibilità ai servizi sanitari e sociosanitari, anche attraverso la predisposizione della Carta dei Servizi. 15.4 Il Distretto in particolare, attraverso la responsabilità del proprio Direttore Sanitario, al fine di dare attuazione al principio dell integrazione socio sanitaria, quale elemento base per promuovere ed assicurare la tutela sociale e sociosanitaria delle 51

persone in condizioni di bisogno complesso, assicura le seguenti funzioni: - istituzione di un polo socio-sanitario integrato per Distretto, dove far confluire la domanda complessa. Fulcro della rete distrettuale, per quanto attiene la presa in carico di casi è l Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) che, attraverso la gestione dei processi clinici ed amministrativi, l elaborazione del progetto integrato di assistenza, per quanto possibile flessibile personalizzato e condiviso con il soggetto e/o con il nucleo familiare (care-giver), e l identificazione dell operatore di riferimento sociale o sanitario (case manager), assicura una risposta completa ed integrata ai bisogni manifestati/espressi; - valutazione multidimensionale quale strumento per garantire l accesso e l erogazione delle cure domiciliari in favore dei minori. In tale quadro risulterà altresì necessaria l adozione di strategie di rete che promuovano la cooperazione dei soggetti erogatori attraverso l attivazione di Sportelli Integrati, quali punti di riferimento per il cittadino nella fase di avvio delle procedure di ammissione alla rete dei servizi territoriali, ove è fornita una corretta e puntuale informazione e orientamento dell utente, accompagnando il cittadino con particolari fragilità (anziani, disabili ed altri) alla fruizione delle prestazioni, eliminando fasi 52