Milano, 14 settembre 2011



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1 LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIFIUTI ALLA LUCE DEL D. LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 Milano, 14 settembre 2011

2 1. I principi della gestione dei rifiuti Precauzione e quindi tutela dell ambiente e della salute pubblica; La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; Prevenzione. Ciò passa ad esempio attraverso la disincentivazione all uso di imballaggi o la incentivazione d comportamenti che diminuiscano la creazione di rifiuti. Ciò è conforme anche agli indirizzi comunitari ai sensi della risoluzione del 24 febbraio 1997 danno la priorità alla prevenzione e al riciclaggio rispetto alla valorizzazione energetica. Il Ministero dell ambiente può anche prevedere decreti volti a favorire l uso multiplo di prodotti tecnicamente durevoli e che divenuti rifiuti siano facilmente recuperabili, nonché atti a prevedere che la progettazione dei prodotti sia rivolta a ridurre i loro impatti ambientali e a diminuire o eliminare i rifiuti; Sostenibilità. Questo è un nuovo criterio aggiunto dal D. Lgs. 205, 2010, che può riferirsi sia alla sostenibilità ambientale che a quella economica; Proporzionalità. Ciò che i costi sostenuti devono essere in qualche modo proporzionati al risultato.; Responsabilizzazione, per il quale chi immette in commercio i prodotti e chi li usa deve tenere conto dei costi di smaltimento. In particolare si potrà prevedere che i costi della gestione del rifiuto siano sostenuti in parte o in tutto da chi produce il prodotto causa dei rifiuti. Se il produttore partecipa solo parzialmente, la differenza sarà coperta fino alla copertura dei costi dal distributore; Cooperazione di tutti i soggetti coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; Chi inquina paga.

3 2. I principi economici e organizzativi della gestione dei rifiuti 1) Efficacia; 2) Efficienza; 3) Economicità; 4) Trasparenza; 5) Fattibilità tecnica economica; 6) Rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali; 7) Non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4 3. I criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 1) Prevenzione. Evitare cioè che si creino rifiuti; 2) Preparazione per il riutilizzo; 3) Riciclaggio; 4) Recupero di altro tipo, come il recupero di energia; 5) Smaltimento. I criteri sono in ordine di priorità. Ci si può discostare da quanto sopra solo nel rispetto dei principi di precauzione e sostenibilità (cioè se non è possibile fare altrimenti a costi e impatti ragionevoli). Il Ministero dell Ambiente può individuare con suo decreto le opzioni che garantiscono il miglior risultato in termini di protezione della salute e dell ambiente. In termini generali, comunque, le misure per il recupero dei rifiuti mediante riutilizzo e riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all uso dei rifiuti come fonte di energia e la gestione di nuovi impianti di recupero energetico può essere autorizzata solo se il processo di combustione garantisce un elevato livello di recupero energetico.

5 4. Misure per promuovere la prevenzione nella produzione di rifiuti Prevenzione significa riduzione della quantità di rifiuti o riduzione degli impatti negativi dei rifiuti sull ambiente e sulla salute o riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. Per promuovere la prevenzione è previsto quanto di seguito: Promozione di tecnologie pulite che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali; Promozione della Messa a punto tecnica e immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo tale da contribuire il meno possibile a incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti; Promozione di tecniche per l eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti così da favorirne il recupero; Condizioni di appalto che prevedano l uso di materiali recuperati da rifiuti o di prodotti ottenuti da materiali recuperati da rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali; Favorire l impiego di rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e più in generale l impiego dei rifiuti come mezzo per produrre energia; Promozione di marchi ecologici, sistemi di qualità, eco-bilanci, utilizzo migliori tecniche disponibili, analisi ciclo di vita dei prodotti, informazione e sensibilizzazione dei consumatori; Bandi di gara o lettere di invito che valorizzino capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione dei rifiuti; Il Ministero dell Ambiente adotta un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e da indicazioni per cui tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti, con obiettivi di prevenzione. In sintesi dunque sembra che gli strumenti economici per incentivare la prevenzione dei rifiuti siano: 1) l obbligo del rispetto di determinati parametri quantitativi e qualitativi per la prevenzione (non è però allo stato fissato quali siano per i soggetti coinvolti le sanzioni in caso di mancato rispetto); 2) previsione di vantaggi per chi immette in commercio e consuma prodotti più ecologici; 3) vantaggi nelle procedure di gara pubblica a chi si presenta con credenziali ecologiche.

6 5. Misure per promuovere il riciclaggio e il recupero di rifiuti Recupero significa permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali o preparandoli ad assolvere tale funzione. Riciclaggio significa quando si fa una operazione di recupero per far tornare i rifiuti alla funzione originaria dei prodotti da cui sono generati o idonei per altre funzioni. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per materiali da usare come combustibili o in operazioni di riempimento. Al fine di promuovere il riciclaggio secondo i criteri qualitativi attesi le Regioni sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero dell Ambiente dovranno stabilire i criteri sulla base dei quali i Comuni effettuano la raccolta differenziata. Ai fini della promozione del recupero e della raccolta differenziata sono previsti specifici obblighi e regimi di incentivazione: 1) la raccolta differenziata almeno per carta metalli e plastiche e vetro e, ove possibile il legno, dovrà essere attivata entro il 2015 e dovranno essere raggiunti gli obiettivi di seguito: i) Entro il 2020 preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti, quali carta, metalli, plastica e vetro da nuclei domestici nella misura pari almeno al 50% in termini di peso; ii) Entro il 2020 preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso. 2) i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti aventi proprietà diverse. 3) i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata hanno libera circolazione sul territorio nazionale, tramite enti iscritti nell albo dei gestori ambientali, pur privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero; 4) il Ministero dell Ambiente adotta poi misure per promuovere il recupero e il riciclaggio di qualità dei rifiuti, privilegiando la raccolta differenziata.

7 6. La cessazione della qualifica di rifiuto Un rifiuto cessa di essere tale quando è soggetto ad una operazione di recupero e si realizzano tutte le seguenti condizioni: i) La sostanza o l oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; ii) iii) iv) C è un mercato per tale sostanza o oggetto; La sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard per i prodotti; L utilizzo non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute. Un rifiuto che cessa di essere tale concorre al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. Sino a che un rifiuto non perde la qualifica si applica la disciplina in materia di gestione di rifiuti.

8 7. Sottoprodotti Si è in presenza di sottoprodotti (cioè di sostanze che non sono rifiuti) quando si realizzano le seguenti condizioni: a) Le sostanze sono originate da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza; b) È certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) La sostanza o il prodotto può essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) L ulteriore utilizzo è legale in quanto la sostanza o il prodotto soddisfa le specifiche di legge.

9 8. Lo smaltimento dei rifiuti Lo smaltimento dei rifiuti è opzione residuale e potrà essere effettuato solo qualora la competente autorità verifichi la impossibilità tecnica ed economica di effettuare le operazioni di recupero. In particolare vi sono le seguenti limitazioni: a) Lo smaltimento è possibile solo se non vi sono a condizioni ragionevoli le possibilità per il recupero nell ambito del pertinente comparto industriale; b) I rifiuti da avviare a smaltimento devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, con priorità per quei rifiuti non recuperabili che si creino a valle dell attività di riciclaggio o di recupero; c) Non si può smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove sono prodotti, salvi accordi regionali o internazionali, se è richiesto per raggiungere livelli ottimali di utenza. Lo smaltimento in discarica e lo smaltimento in fognatura sono regolati dalle discipline di settore.

10 9. Principi per lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati I principi che regolano lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani sono: a) l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi negli ambiti ottimali; b) lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti indifferenziati negli impianti più vicini ai luoghi di produzione e di raccolta, al fine di ridurre i movimenti per i rifiuti stessi; c) usare i metodi e le tecnologie più idonee per garantire un alto grado di protezione dell ambiente e della salute pubblica; d) la raccolta separata dei rifiuti organici e il loro trattamento in modo da assicurare un elevato livello di protezione ambientale.

11 10. Classificazione dei rifiuti da cui discende la esclusiva o meno della gestione pubblica La gestione dei rifiuti urbani è considerata attività riservata, mentre la gestione dei rifiuti speciali è attività libera, salva la necessità di iscrizione negli appositi albi e salva l osservanza delle norme di legge. Sono rifiuti urbani: a) I rifiuti domestici da civile abitazione; b) I rifiuti non pericolosi che non provengono da civile abitazione, ma che possono essere considerati assimilati ai sensi di legge per qualità e quantità; c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) I rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e cimiteri; f) I rifiuti cimiteriali. Sono rifiuti speciali: a) I rifiuti da attività agricole e agroindustriali; b) I rifiuti da demolizione, costruzione, da attività di scavo; c) I rifiuti da lavorazioni industriali; d) I rifiuti da lavorazioni artigianali; e) I rifiuti da attività commerciali; f) I rifiuti da attività di servizio; g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi da depurazione e potabilizzazione e da abbattimento fumi; h) I rifiuti da attività sanitarie

12 11. Responsabilità della gestione dei rifiuti Il trattamento dei rifiuti è di competenza: i) del produttore iniziale; ii) di altro detentore. Il produttore iniziale o l altro detentore possono procedere al trattamento dei rifiuti direttamente, ovvero tramite consegna ad un intermediario o a un commerciante, ad ente o impresa che effettua il trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti Il produttore iniziale o l altro detentore conserva la responsabilità per l intera catena di trattamento, salvo le eccezioni di seguito, che valgono solo per i soggetti non iscritti al SISTRI: i) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; ii) conferimento a soggetto autorizzato alla attività di recupero o di smaltimento a condizione che il formulario sia controfirmato e datato in arrivo entro tre mesi dal conferimento. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dai produttori iniziali, dal detentore del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti E istituito un catasto dei rifiuti che ha un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Chi aderisce a tale sistema di controllo non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione dei rifiuti. Sono tenuti a iscriversi al SISTRI tutti quei soggetti che si occupano professionalmente di rifiuti, oltre ad altre categorie di soggetti specificamente individuate. Inizialmente l articolo 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 aveva cancellato il SISTRI che nel recente maxiemendamento alla manovra è stato però reinserito con la previsione che sarà operativo dal 9 febbraio 2012.

13 12. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, principi per la scelta del gestore La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è al livello di ambiti territoriali ottimali, come definiti dal Piano Regionale; La scelta del gestore avviene con gara in conformità al regolamento sui servizi pubblici locali 7 settembre 2010 n. 168 con le precisazioni di seguito, va però valutato l impatto delle previsioni dell articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011 che prevedono la liberalizzazione dei servizi pubblici; I partecipanti alla gara dovranno formulare proposte di miglioramento della gestione di riduzione delle quantità di rifiuti e di miglioramento dell ambiente con la previsione di una riduzione dei corrispettivi quando gli obiettivi sono raggiunti; Dovranno poi valutarsi gli oneri sull utente sia in termini di economici che di complessità degli oneri a suo carico; Gli impianti degli enti locali saranno dati in comodato al gestore del servizio. I nuovi impianti saranno invece realizzati dal gestore del servizio o direttamente o con le procedure di gara o con ricorso alle procedure di finanza di progetto previste dal codice dei contratti.

14 13. Il servizio di gestione integrata principi della gestione Il rapporto di gestione deve uniformarsi ai seguenti principi: i) raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario della gestione; ii) durata dell affidamento non inferiore a 15 anni; iii) facoltà di riscatto ai sensi del titolo I, capo II del Regolamento 4 ottobre 1986, n. 902; iv) in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata pari a: 45% entro il 31 dicembre 2008; 65% entro il 31 dicembre 2012. Se non è possibile raggiungere tali obiettivi, il Comune può richiedere una deroga. Se non sono raggiunti gli obiettivi vi sarà una addizionale del 20% sul tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica.

15 14. Tariffa per assimilati e tariffa per rifiuti urbani Chiunque ha locali o aree scoperte a uso privato o pubblico è tenuto al pagamento di una tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che è il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La tariffa è parametrata ai rifiuti prodotti per unità di superficie sulla base di parametri prefissati. Nella tariffa è prevista anche la copertura dei costi accessori, quale lo spazzamento delle strade. La tariffa ha una quota per le componenti essenziali del costo del servizio che sono: ii) Investimenti per opere e relativi ammortamenti; ii) Quota rapportata ai rifiuti conferiti; iii) Quota rapportata al servizio fornito; iv) Quota rapportata ai costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; v) Si possono prevedere agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle stagionali con criteri di copertura dei minori introiti; vi) Si tiene conto degli investimenti effettuati dai Comuni e dai gestori del servizio; vii) Per la tariffa vi è un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore abbia avviato a recupero. La tariffa è riscossa dai soggetti affidatari del servizio. La tariffa per i rifiuti assimilati deve rispettare il principio della copertura integrale dei costi di servizio, con: i) Una parte fissa; ii) Una parte variabile; iii) Una quota dei costi di spazzamento stradale. Determinata tenendo conto di quanto segue: i) Natura dei rifiuti; ii) tipo, dimensioni economiche e operative delle attività che li producono; iii) Riduzione proporzionale alla percentuale di rifiuti avviati a recupero, tramite soggetto diverso dal gestore. Non sono assimilabili i rifiuti nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti e nelle grandi unità di vendita (salvi i rifiuti negli uffici, bar e mense, spacci).