Le novità della manovra d estate: la direttiva C.E. sull orario di lavoro di angelo facchini Pubblicato il 27 giugno 2008 In via informativa, in base all accordo raggiunto in Consiglio Europeo circa le modifiche alla direttiva 2003/88/EC sull orario di lavoro, si espongono le principali modifiche proposte e i nuovi parametri di calcolo dell orario massimo di lavoro. In sintesi: il decreto prevede l applicazione dei limiti orari disposti dalle direttive europee (su riposo settimanale, lavoro notturno), tenendo comunque conto del ruolo della contrattazione aziendale; prevista dal decreto l abrogazione degli indici di congruità della manodopera reputata necessaria per ciascun prodotto o servizio. Prima di entrare nello specifico ricordiamo quanto prevede l attuale ordinamento. Il DLGS n. 66/2003 riformando la disciplina legale dell orario di lavoro, ha introdotto principi innovativi in merito a tutti i principali 1
istituti che regolano la materia. Sulla base delle indicazioni comunitarie l orario di lavoro ha assunto il carattere della flessibilità rispetto allo schema rigido prima previsto, tenendo conto delle mutevoli esigenze produttive. Secondo questa impostazione, assumono un ruolo centrale le nozioni di orario normale e di orario massimo. L orario normale di lavoro viene definito dall art. 3 del decreto, come il periodo oltre il quale le prestazioni rese devono qualificarsi come straordinario; la sua durata viene stabilita in 40 ore settimanali. I contratti collettivi hanno la facoltà di stabilire una durata minore, e allo stesso tempo possono stabilire che il calcolo delle 40 ore vada fatto non sulla singola settimana ma su di un periodo medio, che non può essere superiore all anno. Così, computando l orario su base media, il lavoro straordinario viene quantificato sulle ore risultanti eccedenti rispetto alla media alla fine dell intero periodo considerato. L orario massimo di lavoro viene definito dall art. 4 del decreto, come il quantitativo totale di ore complessive (cioè, di ore normali più lo straordinario) che possono essere effettuate; la sua durata viene fissata in 48 ore, per un periodo di sette giorni. 2
Il limite delle 48 ore costituisce un valore medio, calcolato su un periodo di quattro mesi, non computando le assenze per ferie e malattie. Il periodo di riferimento di quattro mesi è fissato direttamente dalla legge, ma può essere aumentato a sei o dodici mesi, mediante apposita previsione del contratto collettivo. L utilizzo della media renderà possibile lo svolgimento, in una singola settimana, di un quantitativo di ore di gran lunga eccedente le 48, che potrà essere compensato in altre settimane durante le quali l orario sarà ridotto in misura tale da consentire il rispetto della media di 48. Le modifiche proposte Partendo dalla nozione di orario massimo gli Stati membri derogano al principio secondo cui la settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La deroga è concessa con l accordo del singolo lavoratore, nei casi in cui la contrattazione collettiva nulla dispone, e comporta l adozione di un orario massimo di 60 ore settimanali, calcolati come media su un periodo di tre mesi (limite anche a 65, qualora nell orario rientrassero anche i tempi di attesa). 3
Pertanto, i punti principali della proposta sono: 1. Innalzamento del valore medio dell orario fino a 60/65 ore calcolate su un periodo di tre mesi; 2. La pattuizione direttamente con il lavoratore, in assenza di regolamentazione collettiva. Gli scenari possibili. Questa disciplina non impone la necessaria modifica del decreto attuale, perché resta nell ambito della flessibilità dell orario, modificandone solo i margini e senza rendere obbligatorio l ampliamento; quindi, in sostanza, si continua ad osservare le norme di legge e di contratto collettivo attualmente applicabili. Un problema diverso vale per i settori e per i rapporti non disciplinati da contratti collettivi. Qui si dovrebbe proprio ricorrere all accordo individuale e conseguentemente ampliare il limite medio dell orario massimo sino a 60/65 ore. 4
Rag. Angelo Facchini 27 giugno 2008 5