COMUNE DI ALTO (Provincia di Cuneo) REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO



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COMUNE DI ALTO (Provincia di Cuneo) REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale N. 19 del 30.09.2011 1

INDICE CAPO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Disposizioni sull attività amministrativa e sul procedimento amministrativo Art. 2 - Principi informatori dell azione amministrativa CAPO II - DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 3 - Termine per la conclusione del procedimento Art. 4 - Decorrenza del termine Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento Art. 6 - Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione CAPO III - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 7 Servizi e Responsabile Apicale CAPO IV - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE Art. 8 - Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo/ Conferenza dei Servizi Art. 9 - Accordi nel procedimento e sostituivi di provvedimento Art. 10 - Segnalazione certificata di inizio attività SCIA - e silenzio-assenso CAPO V - DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 11 - Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi Art. 12 - Motivazione dei provvedimenti Art. 13 - Motivazione degli atti di diniego Art. 14 - Efficacia dei provvedimenti amministrativi Art. 15 - Revoca del provvedimento Art. 16 - Misure di autotutela CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 - Integrazioni e modificazioni del regolamento Art. 18 - Modalità attuative Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento 2

CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Disposizioni sull attività amministrativa e sul procedimento amministrativo 1. Il Comune di ALTO, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento a quanto previsto dall art. 117, comma sesto, e al fine di assicurare un adeguato insieme di garanzie del cittadino nei riguardi dell azione amministrativa, adegua la propria disciplina ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che vengono interamente assunti nel complesso ordinamentale dell ente. 2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la modalità di svolgimento dell attività amministrativa e di gestione dei procedimenti amministrativi. 3. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per legge 241, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; b) per procedimento amministrativo, la sequenza di atti finalizzata alla definizione della decisione dell amministrazione rispetto ad un istanza o ad un attività avviata d ufficio; c) per istruttoria, la fase del procedimento amministrativo preordinata all acquisizione di ogni elemento informativo utile per la formalizzazione della decisione dell amministrazione; d) per provvedimento, l atto esplicito conclusivo del procedimento amministrativo. Art. 2 - Principi informatori dell azione amministrativa 1. L attività dell amministrazione è informata ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, nonché ai principi dell ordinamento comunitario ed al criterio del divieto di aggravamento dell azione amministrativa. 2. L attività amministrativa dell ente, quando non finalizzata all adozione di atti di natura autoritativa, è sviluppata con riferimento alle norme di diritto privato. 3. I soggetti gestori di servizi pubblici per conto dell amministrazione operano nel rispetto dei principi dettati ai commi precedenti. CAPO II DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 3 - Termine per la conclusione del procedimento 1. Per ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o d ufficio, è stabilito un termine di conclusione. 2. La tabella n. 1 indica, per categorie di procedimenti, nei casi in cui il termine non sia già determinato con altra legge o regolamento, il termine per la conclusione dei procedimenti. 3

3. Il termine per la conclusione del procedimento qualora non sia contenuto nella tabella n. 1, è di trenta giorni. 4. Qualora, per legge o per regolamento, sia necessario per l adozione di un provvedimento acquisire valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. Possono altresì essere sospesi, per una sola volta, per l acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Art. 4 - Decorrenza del termine 1. Il termine per i procedimenti d ufficio decorre dalla data d inizio di ufficio del procedimento. 2. Il termine dei procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda dell istanza. 3. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall ufficio di Protocollo generale; nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all arrivo. Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento 1. L avvio del procedimento è comunicato a tutti i soggetti individuabili ai sensi dell art. 7 della legge 241/90 smi. 2. La comunicazione deve contenere l oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento ed i relativi rimedi esperibili in caso di eventuale inerzia dell Amministrazione, l indicazione del servizio competente, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, l ufficio presso cui prendere visione degli atti e l orario di accesso all ufficio medesimo, il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti, nonché, in caso di procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. 3. Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa o vi siano esigenze di celerità del procedimento, motivando adeguatamente, si possono predisporre, oltre all affissione all albo pretorio on line, altre forme di pubblicità, quali comunicati stampa, avvisi pubblici o altri tipi di comunicazione pubblica. Art. 6 - Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione 1. La domanda o l istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall amministrazione, indirizzata all organo competente e corredata dalla prescritta documentazione. 2. Qualora la domanda o l istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui al successivo Capo III, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. 3. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell istanza regolare e completa. 4

4. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al comma 2, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. 5. In ogni caso, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l istruttoria del procedimento, sono acquisiti d ufficio quando sono in possesso del Comune, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. Il Comune può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. CAPO III RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 7 Servizi e Responsabile Apicale 1. La tabella n. 1 individua, per ciascuna categoria di procedimenti, qualora non sia già stabilito da altre leggi o regolamenti, il servizio responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell adozione del provvedimento finale. 2. Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il Responsabile apicale preposto al servizio. 3. La responsabilità del procedimento, comprensiva dell adozione del provvedimento finale, o dell istruttoria procedimentale, può essere attribuita, con specifico provvedimento, ad altro dipendente del servizio/ufficio competente. 4. Per le funzioni ed i poteri del responsabile del procedimento si fa riferimento a quanto stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241. CAPO IV MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE Art. 8 - Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo/ Conferenza dei Servizi 1. I soggetti interessati dal procedimento amministrativo secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 della legge n. 241, possono contribuire al migliore sviluppo dello stesso mediante la presentazione di memorie, relazioni illustrative e note specificative. 2. L amministrazione può organizzare tavoli di confronto o conferenze di servizi istruttorie coinvolgenti i soggetti interessati, in reazione alla complessità del procedimento amministrativo ed alla natura degli interessi coinvolti. 3. Per i procedimenti inerenti all adozione di provvedimenti amministrativi generali a contenuto pianificatorio o programmatorio, l amministrazione può prevedere forme di interazione con i soggetti interessati ulteriori a quelle stabilite dalla normativa settoriale. 4. L amministrazione utilizza la conferenza di servizi, che può svolgersi anche per via telematica: 5

a) come strumento a fini informativi o comunque conoscitivi, per acquisire e valutare elementi utili per l istruttoria; b) come strumento a fini decisori seguendo l applicazione delle disposizioni stabilite dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241, per razionalizzare la gestione del procedimento amministrativo in ordine alla combinazione tra interessi pubblici e privati in un quadro di interazioni complesse. Art. 9 - Accordi nel procedimento e sostituivi di provvedimento 1. I contenuti del procedimento amministrativo possono essere definiti mediante accordi stipulati tra l amministrazione ed il soggetto interessato. 2. Gli accordi tra l amministrazione ed il soggetto interessato possono essere stipulati anche al fine di sostituire il provvedimento amministrativo traduttivo del procedimento nel quale intervengono. 3. Per la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedente e per le garanzie ad essi, connesse si fa riferimento a quanto previsto dall art. 11 della legge n. 241. 4. In relazione a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni senza limite temporale, l amministrazione può pervenire alla stipulazione di accordi generali con il soggetto interessato integrabili negli elementi di dettaglio anno per anno, in relazione a condizioni di contesto mutabili od a sopravvenuti motivi di interesse pubblico incidenti sulla situazione di base. Art. 10 - Segnalazione certificata di inizio attività SCIA - e silenzio-assenso 1. L amministrazione può semplificare le interazioni con i soggetti interessati allo svolgimento di particolari attività mediante segnalazione certificata di inizio attività o silenzio-assenso, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241. 2. L amministrazione provvede periodicamente all individuazione dei procedimenti amministrativi ai quali può essere applicata la dichiarazione di inizio attività o per i quali può essere utilizzato il sistema del silenzio-assenso. CAPO V DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 11 - Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi 1. L amministrazione, salvo quando sia possibile ricorrere a forme di semplificazione, ai sensi del precedente art. 12, formalizza le decisioni elaborate nell ambito del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso. 2. Ogni provvedimento illustra lo svolgimento dell attività amministrativa, evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione. 3. L amministrazione può definire misure operative finalizzate a migliorare i processi formativi dei provvedimenti amministrativi. 6

Art. 12 - Motivazione dei provvedimenti 1. La motivazione di ogni provvedimento amministrativo chiarisce compiutamente: a) gli elementi istruttori, nel rispetto della sequenza valutativa degli stessi; b) gli elementi illustrativi, della ponderazione degli interessi pubblici e privati; c) gli elementi illustrativi della decisione dell amministrazione. d) Art. 13 - Motivazione degli atti di diniego 1. Quando l amministrazione sia pervenuta, nell ambito del procedimento amministrativo, alla formazione di una decisione ostativa all accoglimento della richiesta dell interessato, prima della formale adozione del provvedimento finale a contenuto negativo è tenuta a comunicare tempestivamente allo stesso i motivi che ostano all accoglimento della domanda, recependo o meno le eventuali osservazioni o memorie inviate entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. 2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1 valgono le garanzie previste dall art. 10-bis della legge n. 241. 3. In ogni caso, nei provvedimenti di diniego l amministrazione illustra nella motivazione gli elementi di dettaglio che hanno condotto alla formazione della decisione a contenuto negativo. Art. 14 - Efficacia dei provvedimenti amministrativi 1. Per provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati e nei casi nei quali l amministrazione debba adottare provvedimenti che impongano coattivamente l adempimento di obblighi specifici nei suoi confronti, l ente opera nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter della legge n. 241. 2. L efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall amministrazione è immediata, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, da disposizioni regolamentari o dal provvedimento stesso. 3. L efficacia del provvedimento può anche essere sospesa, con specifica indicazione dei termini e delle eventuali condizioni nel provvedimento medesimo. Art. 15 - Revoca del provvedimento 1. A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell interesse pubblico originario, l amministrazione può revocare un provvedimento amministrativo, con riferimento a quanto stabilito dall art. 21-quinquies della legge n. 241. 7

Art. 16 - Misure di autotutela 1. L amministrazione può ritirare un provvedimento amministrativo quando considerazioni di opportunità riguardo agli effetti dello stesso consiglino il riesame o la sostituzione con un nuovo provvedimento. 2. L amministrazione può procedere all annullamento d ufficio di un provvedimento amministrativo quando, nello stesso, si siano rilevati profili di illegittimità. 3. L amministrazione può convalidare un provvedimento annullabile quando sussistano regioni d interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 - Integrazioni e modificazioni del regolamento 1. I provvedimenti individuati da nuovi provvedimenti normativi e regolamentari saranno disciplinati con provvedimenti integrativi del presente regolamento. 2. La Giunta comunale, qualora lo ritenga necessario, può modificare, con propria deliberazione, resa pubblica, le tabelle allegate al presente regolamento. Art. 18 - Modalità attuative 1. Ciascun Servizio, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto ad uniformare i moduli utilizzati alle disposizioni contenute nel regolamento e nella legge. 2. La Segreteria Generale del Comune sovrintende alla applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, impartendo, se necessario, disposizioni applicative e predisponendo misure organizzative per la riduzione dei tempi procedimentali. Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Il Responsabile del sito web del Comune dispone affinché il regolamento sia pubblicato sul sito Internet del Comune e ne sia data la massima diffusione ed informazione alla cittadinanza. 8

ALLEGATO 1) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2011 REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Elenco esemplificativo dei procedimenti amministrativi di competenza comunale, con indicazione del tempo necessario per espletarli Sono esclusi i procedimenti per i quali i termini sono fissati dalle leggi, dalle norme regionali e dai regolamenti comunali. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GIORNI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 1. Protocollazione atti 3 giorni 2. Pubblicazione all albo pretorio atti di terzi su istanza: - dalla presentazione - dalla protocollazione 3 giorni 3 giorni 3. Risposta a istanze cittadini 30 gioni 4. Esecuzione deliberazioni e determinazioni 30 5. Rilascio certificati e attestati 15 6. Rilascio copie atti deliberativi anno corrente 7 7. Rilascio copie atti deliberativi anni precedenti 20 8. Richiesta scritta di informazioni 45 PERSONALE 9.Indizione prove selettive e concorsi 180 10.Espletamento prove selettive concorsi 90 11.Stipula contratto di lavoro 30 12.Inquadramento del personale in applicazione di contratti collettivi 90 13.Ricostruzione di carriera e di posizione giuridica ed economica 90 14.Attestati di servizio 20 15.Aspettative e congedi straordinari 45 16.Liquidazione equo indennizzo 180 17.Mobilità esterna a domanda da e per altri enti 90 18.Sanzione disciplinare della censura 45 19.Sanzione disciplinare oltre la censura 180 20.Cessazione dal servizio: dimissioni 60 21.Cessazione dal servizio: pensionamento 60 22.Cessazione dal servizio: dispensa 60 VARIE 23.Concessione di contributi 60 1

ANAGRAFE E STATO CIVILE 24.Iscrizione anagrafica per nascita 3 25.Iscrizione anagrafica da altro Comune 60 26. Reiscrizione da cancellazione per irreperibilità 60 27. Cancellazione per morte 3 28. Cancellazione per emigrazione in altro Comune 30 29. Cancellazione per irreperibilità dopo l accertamento 60 30. Variazione di indirizzo dopo l accertamento 20 31. Variazione di professione o titolo di studio 20 32. Spedizione pratica per aggiornamento patente di guida e libretti di 20 circolazione 33. Rilascio carta d identità 5 34. Invio atti relativi agli elenchi di titolari di pensione deceduti, 60 emigrati e delle variazioni 35.Pratiche cambio nome 90 36. Certificato godimento diritti politici immediato 37. Certificato godimento diritti politici per candidati e sottoscrittori 48 ore delle liste elettorali 38. Proposte di annotazione richieste da privati (convenzioni Entro 3 giorni matrimoniali) 39. Proposte di annotazione conseguenti ad atti di stato civile Entro 3 giorni 40. Annotazioni su atti di stato civile Entro 3 giorni 41. Rilascio certificati, estratti e copie di atti di stato civile 30 42. Certificazioni varie 30 43. Definizione accertamento cittadinanza Entro 120 giorni 44. Trascrizione decreto concessione cittadinanza Entro 6 mesi dalla consegna del decreto 45. Trascrizione atti stato civile provenienti dall estero 30 46. Dichiarazioni di nascita rese dai genitori o dall ostetrica nel Entro 10 giorni Comune di nascita o di residenza dei genitori 47. Trascrizione atti di nascita ricevuti da altri Comuni Entro 3 giorni 48. Dichiarazione tardiva di nascita Immediata 49. Dichiarazione di riconoscimento post-nascita o del nascituro Adempimenti conseguenti Immediata Entro 3 giorni 50. Trascrizione atti di nascita dall estero Entro 30 giorni 51. Trascrizioni di sentenze o decreti Entro 30 giorni 52. Pubblicazioni di matrimonio di residenti - affissione all albo Immediata 8gg. consecutivi 53. Rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni 3 giorni 54. Trascrizione della richiesta di pubblicazione matrimonio Immediata proveniente da altro Comune - affissione all albo 8 gg. consecutivi 55. Rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni 2 giorni 56. Trascrizione della richiesta proveniente dall estero - affissione all albo Immediata 8 giorni 57. Rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni Invio al Consolato Entro 2 giorni 58. Trascrizione dei matrimoni celebrati secondo rito cattolico o 24 ore acattolico 2

59. Trascrizione di matrimoni religiosi celebrati in altri Comuni Entro 3 giorni 60. Trascrizione matrimoni celebrati all estero 30 giorni 61. Trascrizioni di sentenze Entro 30 giorni 62. Trascrizioni di sentenze straniere Entro 30 gg dall eventuale parere del Procuratore della Repubblica 63. Dichiarazione di morte avvenuta in abitazione - adempimenti successivi Entro 24 ore Entro 3 giorni 64. Permessi di seppellimento (ex lege) Dalla sedicesima ora dal decesso 65. Autorizzazioni trasporto salma fuori Comune Entro 24 ore 66. Trascrizione di atti di morte di persone residenti decedute in altro Entro 3 giorni Comune 67. Iscrizione di atti di morte avvenuta in ospedale, casa di cura, istituti, etc. o autorizzati dalla Procura - adempimenti successivi 3 (ex lege) entro 24 ore Entro 3 giorni 68. Trascrizione di atti di morte di residenti deceduti in ospedale fuori Entro 3 giorni Comune 69. Trascrizioni atti di morte dall estero e sentenze straniere Entro 30 giorni TRIBUTI 70. Risposta a chiarimenti sull applicazione di tributi 60 giorni 71. Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili 30 giorni PROCEDIMENTI SETTORE FINANZIARIO 72. Attribuzione liquidazione e diritti, indennità, compensi, rimborsi ad amministratori o dipendenti 30 giorni 73. Pagamento o incasso di somme 60 giorni 74. Rimborso di somme indebitamente pagate 45 giorni 75. Liquidazione fatture 60 giorni 76. Emissione fatture a fini IVA 30 giorni AREE CIMITERIALI 77. Concessione loculi cellette aree cimiteriali 60 giorni 78. Autorizzazioni esumazioni straordinarie 90 giorni 79. Autorizzazioni estumulazioni straordinarie 90 giorni POLIZIA MUNICIPALE 80. Notifiche 60 giorni 81. Rilascio contrassegno invalidi 60 giorni 82. Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico 60 giorni 83. Nulla osta apposizione cartelli pubblicitari temporanei 60 giorni 84. Autorizzazioni passi carrai 60 giorni COMMERCIO AL DETTAGLIO e PUBBLICI ESERCIZI 85. Nuove autorizzazioni 30 giorni 86. Subentri Trasferimenti Ampliamenti - Reintestazioni 30 giorni 87. Nuove autorizzazioni 60 giorni 88. Subentri Trasferimenti Ampliamenti - Reintestazioni 60 giorni 89. Autorizzazioni temporanee 45 giorni 90. Autorizzazioni sanitarie 60 giorni 91. Licenze pubblica sicurezza 60 giorni

92. Commercio su aree pubbliche: rilascio autorizzazioni, subentri, 60 giorni variazioni 93. Rilascio autorizzazioni per agricoltori 60 giorni 94. Rilascio autorizzazioni e classificazioni alberghi e residenze 90 giorni turistico -alberghiere 95. Rilascio autorizzazioni e classificazioni strutture ricettive extraalberghiere 60 giorni 96. Rilascio autorizzazioni attività agrituristiche 60 giorni EDILIZIA PRIVATA 97. Certificati destinazione urbanistica, Certificati destinazione d uso, 30 giorni Altre certificazion e i Sopralluogi a richiesta di privati 98. Rilascio Permessi di costruire 75 giorni 99. Piani Urbanistici attuativi di iniziativa privata 90 giorni 100. Certificato di agibilità e/o abitabilità Entro 45 giorni se il Comune rimane inerte si forma il silenzioassenso modificabile dal Comune stesso entro i successivi 180 giorni) GESTIONE DEL TERRITORIO 101. Allacciamento fognature 30 giorni 102. Allacciamenti acquedotto 30 giorni 4