A.C Ratifica dell Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada

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A.C. 2574 Ratifica dell Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada N. 163 3 dicembre 2014

Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C. 2574 Ratifica dell Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada N. 163 3 dicembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile Tel. 2174 9455 SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione Tel 3545 3685-2 -

Estremi del provvedimento A.C. 2574 Titolo breve: Iniziativa: Commissione di merito: Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: Ratifica ed esecuzione dell Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. governativa III Commissione ZAMPA PD Relazione tecnica: presente verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato alla Camera Parere richiesto Destinatario: alla III Commissione in sede referente Oggetto: testo del provvedimento - 3 -

INDICE ARTICOLI 1-33 DELL ACCORDO, ARTICOLI 1-8 DEL PROTOCOLLO E ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA... 3

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PREMESSA Il disegno di legge autorizza la ratifica e l esecuzione dell Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. Come previsto dall articolo 32, paragrafo 1, dell Accordo in esame, quest ultimo sostituirà il precedente Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada firmato nel 1977 ed entrato in vigore nel 1979 (legge di ratifica 869/1978). L Accordo è composto da 33 articoli, cui si aggiunge il relativo Protocollo (di 8 articoli), con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al testo dell Accordo. Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. Si esaminano di seguito le norme dell Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che - nel confronto con l Accordo attualmente in vigore - presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-33 dell Accordo, ARTICOLI 1-8 del Protocollo e ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica Le norme dell Accordo disciplinano le relazioni tra Italia e Canada in materia di sicurezza sociale. In particolare, le norme introdotte dall Accordo dispongono, tra l altro, quanto segue: viene confermato l ambito di applicazione già vigente (Assicurazione Generale Obbligatoria, regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, per quanto concerne il Canada, Old Age Security Act e Regime pensionistico del Canada). È disposto inoltre che l Accordo si applichi anche alle modifiche relative a tali regimi. L Accordo si applica altresì alle norme che estendono la legislazione di una Parte a nuovi beneficiari sempre che l altra Parte non abbia manifestato la sua contrarietà (articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell Accordo); il lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di una Parte, che venga inviato nel territorio dell altra Parte, è soggetto, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, soltanto alla legislazione della prima Parte per un periodo massimo di 24 mesi. Su richiesta del datore di lavoro e del - 3 -

lavoratore il periodo può essere esteso qualora le autorità competenti giudichino giustificate le motivazioni addotte (articolo 7); se una persona non ha diritto a una prestazione per l assenza di sufficienti periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte, il diritto alla prestazione verrà determinato totalizzando tali periodi con altri periodi determinati in base al meccanismo riportato dal testo in esame (calcolo dei periodi di contribuzione accreditabili). Se una persona non ha diritto a una prestazione sulla base dei periodi accreditabili, anche totalizzati, tale diritto verrà stabilito totalizzando i periodi con quelli accreditabili ai sensi della legislazione di uno Stato terzo con il quale le Parti hanno separati Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi (articoli 13-15 dell Accordo); se una persona non può far valere il diritto alle prestazioni per la legislazione italiana sulla base dei soli periodi accreditati, l INPS verifica se il diritto possa essere stabilito mediante totalizzazione. Se l Italia subordina le prestazioni alla condizione che i periodi di contribuzione derivino da una professione a regime speciale, saranno considerati solo i periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese. Se nonostante la totalizzazione dei periodi non sono soddisfatte le condizioni per beneficiare delle prestazioni, tali periodi saranno utilizzati per l ammissione al beneficio delle prestazioni al regime generale. Se un residente in Italia ha diritto alle prestazioni di entrambe le Parti e la somma delle prestazioni non raggiunge l importo del trattamento minimo italiano, l INPS concede in aggiunta un integrazione necessaria per raggiungere l importo del trattamento minimo di pensione (articolo 19 dell Accordo); l erogazione delle prestazioni economiche in caso di tubercolosi viene estesa anche in caso di residenza del beneficiario in Canada (articolo 21 dell Accordo); la competente istituzione di una Parte può richiedere all istituzione corrispondente dell altra Parte di effettuare accertamenti sanitari sui beneficiari, con oneri a proprio carico (articolo 24 dell Accordo); l Accordo in esame entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica (articolo 33, paragrafo 1, dell Accordo e articolo 2 del ddl di ratifica). L articolo 3 del ddl di ratifica dispone che all onere derivante dall attuazione del provvedimento, valutato in euro 313.600 per l anno 2014, in euro 521.600 per l anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall anno 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e - 4 -

delle finanze per l anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 1). L INPS provvede al monitoraggio degli oneri e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 2). Il Ministro dell economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all adozione delle misure sopra descritte (comma 3). La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte dall Accordo in esame, rispetto a quello attualmente in vigore, si riferiscono a: estensione del principio della totalizzazione dei periodi di lavoro svolto in più Stati (totalizzazione multipla), fino ad oggi riconosciuto limitatamente ai periodi di lavoro svolti soltanto in Canada o nel Quebec; esportabilità delle prestazioni economiche per la tubercolosi, finora erogate esclusivamente sul territorio nazionale. Ai fini della quantificazione degli oneri, sono state prese in considerazione: 1) la decorrenza delle modifiche dal 1 gennaio 2014; 2) la garanzia del trattamento minimo in deroga al limite di 10 anni di anzianità di cui alla L. 727/1994; 3) i limiti di età previsti per la concessione della pensione di vecchiaia ai sensi dell articolo 24 del DL 201/2011; 4) gli effetti dell articolo 3, commi 14 e 15, della legge 335/1995 di riforma del sistema delle pensioni; 5) le modifiche introdotte dalla legge 189/2002 (Bossi/Fini) in materia di concessione agli extracomunitari rimpatriati di una rendita calcolata con il sistema contributivo al compimento dell età per il pensionamento di vecchiaia; 6) le indicazioni statistiche degli archivi INPS relative al numero e all importo delle pensioni vigenti e delle nuove liquidate in convenzione con Canada e Quebec. - 5 -

Pensioni in convenzione internazionale con Canada e Quebec vigenti il 1 gennaio dell anno indicato Stato Numero pensioni Importo annuo (milioni di euro) Importo medio mensile (euro) 2006 Canada 56.233 97,8 133,73 Quebec 13.868 17,6 97,41 Complesso 70.101 115,3 126,55 2007 Canada 56.807 102,2 138,39 Quebec 14.027 18,1 99,23 Complesso 70.834 120,3 130,63 2008 Canada 57.834 105,4 140,13 Quebec 14.168 18,7 101,26 Complesso 72.002 124,0 132,48 2009 Canada 58.997 111,1 144,80 Quebec 14.411 19,7 105,03 Complesso 73.408 130,7 136,99 2010 Canada 59.253 111,4 144,59 Quebec 14.589 19,8 104,15 Complesso 73.842 131,1 136,60 2011 Canada 59.502 112,5 145,39 Quebec 14.544 20,1 106,16 Complesso 74.046 132,5 137,69 2012 Canada 56.723 110,7 144,59 Quebec 13.807 19,3 104,15 Complesso 70.530 130,1 141,88 2013 Canada 56.808 113,3 153,39 Quebec 13.748 19,6 109,59 Complesso 70.556 132,9 144,86-6 -

Pensioni in convenzione internazionale con Canada e Quebec liquidate nel corso dell anno indicato Stato Numero pensioni Importo annuo (milioni di euro) Importo medio mensile (euro) 2006 Canada 2.503 5,4 164,63 Quebec 650 0,8 95,71 Complesso 3.153 6,2 150,42 2007 Canada 2.687 4,4 126,03 Quebec 573 0,9 126,99 Complesso 3.260 5,3 126,20 2008 Canada 2.604 4,7 137,59 Quebec 588 0,8 108,29 Complesso 3.192 5,5 132,19 2009 Canada 1.764 3,3 141,87 Quebec 590 0,7 97,39 Complesso 2.354 4,0 130,72 2010 Canada 2.120 3,4 122,27 Quebec 384 0,6 116,55 Complesso 2.504 4,0 121,39 2011 Canada 2.192 3,7 131,49 Quebec 464 0,5 87,02 Complesso 2.656 4,3 123,72 2012 Canada 1.870 3,0 123,78 Quebec 408 0,5 88,79 Complesso 2.278 3,5 117,52-7 -

Riguardo al numero di canadesi in Italia e di italiani in Canada, l ISTAT riporta che, al 1 gennaio 2011, il numero di canadesi in Italia era pari a 2.183, di cui 625 unità hanno versato, nel corso del 2011, contributi all INPS. Con riferimento a detto collettivo, la distribuzione per sesso ed età risulta la seguente: Classe di età Maschi Femmine Totale 20-24 3 10 13 25-29 15 45 60 30-34 30 64 94 35-39 27 72 99 40-44 33 76 109 45-49 44 52 96 50-54 37 40 77 55-59 25 19 44 60-64 18 6 24 65-69 6 1 7 70-74 1 1 2 Per contro, risultano censiti dal Ministero degli Affari esteri circa 131.000 italiani residenti in Canada. Misura delle prestazioni Si è tenuto conto: dell importo di trattamento minimo previsto per l anno 2014, per la quota di pensioni liquidata con il sistema contributivo e misto attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia; della maggiorazione sociale in pagamento alle pensioni vigenti al 2012 liquidate in base all accordo Canada/Quebec (pari alla differenza tra il trattamento minimo vigente nell anno e il limite massimo della pensione previsto dalle leggi 488/2001 e 289/2002 per i pensionati privi di altri redditi); della legge 127/201 in materia di cosiddette pensioni basse, ipotizzando per tutti i soggetti un anzianità contributiva versata in Italia inferiore a 15 anni; dell importo medio delle nuove pensioni liquidate in convenzione con Canada e Quebec; dell importo a calcolo del trattamento pensionistico senza attribuzione del - 8 -

minimo, per la quota di pensioni liquidate con il sistema contributivo attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia; di un costo medio annuo pro-capite dell indennità TBC pari a euro 1.800; di un indicizzazione annua degli importi di pensione pari al 2% per il 2014, pari all 1,9% per il 2015 e all 1,8% costante per il successivo periodo di valutazione, come indicato nel DEF dell aprile 2013. Numero dei beneficiari in mancanza di elementi rilevabili, si è ipotizzato che la totalizzazione multipla comporti un incremento del numero delle pensioni pari al 5% delle nuove pensioni liquidate nel corso dell anno; si è individuato il numero di titolari di indennità TBC, applicando la stessa percentuale risultante per la generalità delle pensioni dell Istituto. Tenuto conto del peso delle pensioni vigenti con Canada e Quebec, che per circa il 90% sono pagate all estero, ne è risultato un numero annuo di beneficiari pari a 62 unità; il numero di beneficiari degli incrementi dovuti alla L. 127/2007 sono stati determinati con la stessa percentuale rilevata sul complesso delle pensioni vigenti al 1 gennaio 2013; è stata utilizzata la tavola di mortalità ISTAT 2010 e, per le altre basi tecniche (probabilità di lasciare famiglia, età coniuge superstite) le stesse utilizzate nel modello previsionale INPS. Stima degli oneri La RT ritiene ragionevole stimare per i prossimi anni un flusso costante di 125 nuove pensioni sulla base dell ipotesi che la totalizzazione multipla comporti un incremento del 5% delle pensioni liquidate con le norme del precedente Accordo, che nel periodo 2006-2012 sono state circa 2.500 l anno. Ipotizzando che detto contingente percepisca nel 2014 una pensione annua in media pari a 1.600 euro a carico dell INPS, in linea con gli importi medi annui delle pensioni liquidate nel 2013, si ottiene la seguente successione di beneficiari e oneri: - 9 -

Anno Beneficiari Oneri complessivi annui (migliaia di euro) 2014 125 198,6 2015 249 403,6 2016 373 614,4 2017 497 830,4 2018 619 1.051,5 2019 741 1.278,2 2020 863 1.510,5 2021 947 1.682,1 2022 1.068 1.923,2 2023 1.186 2.168,1 2024 1.305 2.417,5 La spesa pensionistica aggiuntiva, riportata nella Tabella, comprende l eventuale integrazione al minimo e le maggiorazioni sociali. Con riferimento alle prestazioni economiche antitubercolari finora erogate solo sul territorio italiano, la concessione di tale beneficio agli italiani in Canada comporta il sorgere di un nuovo onere. Applicando la stessa frequenza riscontrata per le prestazioni antitubercolari in Italia (47 casi su 100.000), si valuta in 62 unità all anno il numero dei beneficiari. Anno Oneri complessivi annui (migliaia di euro) 2014 115 2015 118 2016 120 2017 122 2018 124 2019 126 2020 129 2021 131 2022 133 2023 136 2024 138-10 -

In definiva, gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento risultano complessivamente pari a: Anno Oneri complessivi annui (migliaia di euro) 2014 313,6 2015 521,6 2016 734,4 2017 952,4 2018 1.175,5 2019 1.404,2 2020 1.639,5 2021 1.813,1 2022 2.056,2 2023 2.304,1 2024 2.555,5 Al riguardo, si rileva preliminarmente che la quantificazione degli oneri relativi alle disposizioni in esame presuppone l entrata in vigore dell Accordo nell esercizio 2014. Andrebbe chiarito se, alla luce delle disposizioni riguardanti l entrata in vigore dell Accordo (articolo 33), la stima degli oneri riferita agli esercizi 2014 e 2015 possa considerarsi ancora attuale. Ciò premesso, si osserva che la RT individua maggiori oneri fra l altro - in virtù delle disposizioni (articoli da 13 a 15 e articolo 19 dell Accordo) che introducono un regime di totalizzazione più favorevole rispetto a quello attualmente in vigore. Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, pertanto, la quantificazione della RT presuppone che l incremento dei trattamenti corrisponda a circa il 5% annuo. La RT non fornisce, tuttavia, i dati e gli elementi sottostanti la scelta di tale parametro. In merito ai profili di copertura finanziaria, l articolo 3 del ddl di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 313.600 per l'anno 2014, in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di - 11 -

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2. Il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, si ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle modifiche previste alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Canada e Quebec e all esportabilità delle prestazioni economiche per la tubercolosi previste dall Accordo. In merito alla norma di copertura finanziaria si fa presente che l accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo solo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014. Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se l utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, in via - 12 -

prioritaria, ed eventualmente del Fondo sociale per l occupazione e la formazione, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi. Tale chiarimento appare necessario, con particolare riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, in considerazione della natura non rimodulabile del relativo capitolo. Con riferimento alla formulazione dell autorizzazione di spesa si segnala l opportunità di specificare che l onere pari a euro 2.555.500 a decorrere dal 2016 ha carattere annuo. Infine, si dovrebbe valutare l opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché l Accordo entrerà in vigore, ai sensi dell articolo 33, il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. - 13 -