Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013



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Informativa n. 13 del 12 marzo 2013 Modelli 730/2013 - Ricezione in via telematica dall Agenzia delle Entrate del risultato contabile per l effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) - Comunicazione all Agenzia delle Entrate entro il 2.4.2013 INDICE 1 Premessa... 2 2 Ambito di applicazione della nuova procedura... 2 3 Sostituti d imposta esclusi... 2 4 Procedura di trasmissione telematica dei modelli 730-4... 2 5 Comunicazione all Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d imposta della sede telematica per la ricezione dei modelli 730-4... 3 5.1 Sostituti d imposta che hanno già ricevuto i modelli 730-4 dall Agenzia delle Entrate... 3 5.2 Presenza di più sedi operative... 3 5.3 Comunicazione del numero di cellulare o dell indirizzo di posta elettronica... 3 5.4 Comunicazione sostitutiva in caso di variazioni... 4 5.4.1 Indicazione del protocollo della precedente comunicazione... 4 5.4.2 Termine di presentazione... 4 6 Impossibilità di trasmettere in via telematica i modelli 730-4... 4 7 Ricezione di modelli 730-4 per i quali non è possibile effettuare i conguagli... 4 8 Revoca della comunicazione per cessazione dell attività del sostituto d imposta... 4 8.1 Sostituto d imposta titolare di più partite IVA... 5 8.2 Termine di presentazione... 5 1

1 PREMESSA Il DM 7.5.2007 n. 63 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al DM 31.5.99 n. 164, regolamento attuativo dell assistenza fiscale mediante la presentazione dei modelli 730. In particolare, è stato modificato l art. 16 del DM 164/99, in materia di modalità e termini di comunicazione ai sostituti d imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) dei modelli 730-4, contenenti gli importi da trattenere o da rimborsare al contribuente derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato. Sulla base della nuova procedura: i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730 non devono più inviare i modelli 730-4 direttamente al sostituto d imposta, ma all Agenzia delle Entrate, in via telematica, unitamente ai modelli 730 elaborati; l Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere ai sostituti d imposta, in via telematica, i modelli 730-4 ricevuti, affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni, compensi o pensioni erogati; per ricevere in via telematica dall Agenzia delle Entrate i dati relativi ai modelli 730-4, i sostituti d imposta devono effettuare un apposita comunicazione all Agenzia stessa. Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013, sono state stabilite, a regime, le disposizioni attuative della disciplina in esame, a partire dai modelli 730/2013 relativi al periodo d imposta 2012. Per ricevere in via telematica dall Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i conguagli relativi ai modelli 730/2013 e successivi, i sostituti d imposta devono effettuare un apposita comunicazione all Agenzia stessa, entro il 2.4.2013 (in quanto il 31 marzo e il 1 aprile sono festivi): qualora non l abbiano già effettuata negli anni scorsi; oppure se devono essere comunicate variazioni rispetto alla comunicazione già presentata. Si ricorda infatti che, dal 2012, le suddette procedure di invio telematico dei modelli 730-4 riguardano obbligatoriamente tutti i sostituti d imposta (salve alcune eccezioni), essendosi conclusa positivamente la fase di avvio graduale attuata negli anni precedenti. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA La nuova procedura di invio dei modelli 730-4 si applica: a tutti i sostituti d imposta con domicilio fiscale in Italia, sia privati che pubblici, salve le eccezioni di seguito indicate; sia ai modelli 730 elaborati dai CAF-dipendenti che a quelli elaborati dai professionisti abilitati all esercizio dell attività di assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro). 3 SOSTITUTI D IMPOSTA ESCLUSI Continuano a restare esclusi dall ambito applicativo della nuova procedura di invio dei modelli 730-4: l INPS; si ricorda che, dall 1.1.2012, l INPDAP (dipendenti pubblici) e l ENPALS (lavoratori dello spettacolo) sono stati soppressi e le relative Gestioni sono confluite nell INPS; i sostituti d imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell Economia e delle Finanze. Tali sostituti d imposta, infatti, ricevono già i modelli 730-4 in via telematica, ma mediante l utilizzo di propri sistemi. 4 PROCEDURA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4 I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati all attività di assistenza fiscale devono comunicare il risultato contabile dei modelli 730 (modelli 730-4): 2

in via telematica all Agenzia delle Entrate, invece che al sostituto d imposta; nello stesso file contenente i dati della dichiarazione. La suddetta trasmissione telematica deve avvenire: entro il 30 giugno di ciascun anno, per i modelli 730 ordinari ; ovvero entro il 10 novembre, per i modelli 730 integrativi. A seguito della trasmissione telematica dei dati, l Agenzia delle Entrate provvede a: fornire ai CAF e ai professionisti abilitati, entro i successivi 5 giorni, l attestazione di ricezione dei modelli 730-4; rendere disponibili i modelli 730-4 ai sostituti d imposta (o ai loro intermediari appositamente incaricati), in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione; confermare ai CAF e ai professionisti abilitati, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti d imposta o ai loro intermediari incaricati. Vengono, quindi, eliminati, di regola, i rapporti di comunicazione diretta tra i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati e i sostituti d imposta. La nuova procedura, infatti, parte dal presupposto che attualmente tutti i sostituti d imposta utilizzano obbligatoriamente i servizi telematici, in maniera diretta o tramite intermediari. 5 COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA DELLA SEDE TELEMATICA PER LA RICEZIONE DEI MODELLI 730-4 Al fine di ricevere dall Agenzia delle Entrate il flusso telematico contenente i modelli 730-4, i sostituti d imposta devono comunicare alla stessa Agenzia un apposita sede telematica : propria (servizio telematico Fisconline o Entratel); oppure di un intermediario incaricato abilitato ad Entratel (es. dottore commercialista, consulente del lavoro); oppure di una società appartenente allo stesso gruppo, abilitata ad Entratel. Tale comunicazione deve avvenire: utilizzando l apposito modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 (denominato Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate ), reperibile sul relativo sito Internet; in via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato; sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate è reso disponibile gratuitamente un apposito prodotto informatico; entro il 31 marzo di ciascun anno; nel 2013 il termine scade il 2.4.2013 (in quanto il 31 marzo e il 1 aprile sono festivi). 5.1 SOSTITUTI D IMPOSTA CHE HANNO GIÀ RICEVUTO I MODELLI 730-4 DALL AGENZIA DELLE ENTRATE Non devono inviare il suddetto modello di comunicazione i sostituti d imposta che, a partire dal 2011, hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall Agenzia delle Entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti. 5.2 PRESENZA DI PIÙ SEDI OPERATIVE I sostituti d imposta con più sedi operative non devono riportare i relativi codici nel modello di comunicazione in esame. 5.3 COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI CELLULARE O DELL INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA Nel modello da trasmettere all Agenzia delle Entrate deve invece essere indicato anche un numero di telefono cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica del sostituto d imposta o dell intermediario 3

incaricato della ricezione dei modelli 730-4, al fine di poter comunicare rapidamente ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4. 5.4 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA IN CASO DI VARIAZIONI Se, invece, sono intervenute variazioni, occorre trasmettere una comunicazione sostitutiva: utilizzando il modello approvato dal suddetto provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013; provvedendo all integrale compilazione dello stesso. Si tratta, ad esempio: di modifiche dei dati relativi al sostituto d imposta (es. codice fiscale, numero di cellulare o indirizzo di posta elettronica); del passaggio da Fisconline a Entratel; della modifica della sede Entratel; del cambio di intermediario incaricato. 5.4.1 Indicazione del protocollo della precedente comunicazione Nella comunicazione sostitutiva deve essere indicato il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire. 5.4.2 Termine di presentazione La comunicazione sostitutiva deve essere presentata nei termini ordinari sopra indicati, vale a dire: entro il 2.4.2013; ovvero, negli anni successivi, entro il 31 marzo. 6 IMPOSSIBILITÀ DI TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA I MODELLI 730-4 Qualora sia impossibile trasmettere in via telematica al sostituto d imposta i modelli 730-4, l Agenzia delle Entrate li restituisce al CAF o al professionista abilitato che ha elaborato il modello 730, i quali devono provvedere autonomamente a trasmetterli al sostituto d imposta con i mezzi più idonei (es. posta ordinaria, lettera raccomandata, fax, posta elettronica). 7 RICEZIONE DI MODELLI 730-4 PER I QUALI NON È POSSIBILE EFFETTUARE I CONGUAGLI Il sostituto d imposta che riceve un modello 730-4 di un contribuente per il quale non è tenuto all effettuazione delle operazioni di conguaglio (es. perché non ha mai avuto un rapporto di lavoro), deve restituire il modello ricevuto: entro il quinto giorno lavorativo successivo; direttamente al CAF o al professionista abilitato che ha elaborato il modello 730, indicato nel flusso telematico inviato dall Agenzia delle Entrate, per i conseguenti adempimenti. 8 REVOCA DELLA COMUNICAZIONE PER CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Il soggetto che cessa l attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d imposta deve inviare un apposita comunicazione per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa. Tale comunicazione deve essere presentata utilizzando il modello approvato dal citato provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013: barrando l apposita casella posta nel riquadro Revoca della comunicazione ; riportando il numero di partita IVA cessato. 4

Variazione dell intermediario prescelto La comunicazione recante la revoca non deve essere utilizzata nel caso di variazione dell intermediario prescelto; in tal caso deve essere compilata una comunicazione sostitutiva, come sopra illustrato. 8.1 SOSTITUTO D IMPOSTA TITOLARE DI PIÙ PARTITE IVA Qualora il sostituto d imposta sia titolare di due o più numeri di partita IVA: per l accettazione della revoca è necessario che tutte le partite IVA abbinate al sostituto d imposta risultino cessate; nella compilazione del modello è però sufficiente l indicazione di una soltanto delle partite IVA cessate. 8.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE La comunicazione recante la revoca per cessazione dell attività deve essere trasmessa all Agenzia delle Entrate al verificarsi di tale evento. Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica la comunicazione in esame. 5