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COMUNE DI CASOREZZO Provincia di Milano COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 18 Del 30-03-2017 Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2017 L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20:45, presso la Sala Polivalente in Casorezzo, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento dell appello risultano: Oldani Pierluca P MAININI VALERIA VALENTINA P GIOLA ROSELLA P TRAPANI GIUSEPPE P BERTANI MARTA P TOSI MARIA ANTONIETTA P BALZAROTTI FABIO P CRESPI MATTEO P FITTIPALDI PIETRO P VACCHINI MASSIMO A GATTI GIAN MAURIZIO P CASSANI CRISTIAN A VIGNATI ANNALISA P presenti n. 11 e assenti n. 2. Assume la presidenza il Sig. Oldani Pierluca in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. FERRERO GIUSEPPINA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2017 Deliberazione C.C. n. 18 del 30.03.2017. Il Sindaco Presidente dà la parola all Assessore alle Finanze, Sig. Gatti Gian Maurizio, il quale riassume brevemente il contenuto della presente proposta di deliberazione, specificando che l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF rimarrà confermata nella misura unica di 0,80 punti percentuali anche per il corrente anno. Visto il D.Lgs. n. 360/1998; IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 1, comma 142 lettere a) e b), della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l anno 2007) che espressamente dispone: All Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, a norma dell articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 é sostituito dal seguente: 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. (omissis) ; b) dopo il comma 3 é inserito il seguente: 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ; Richiamata la deliberazione C.C. n. 23 del 29/05/2012 avente per oggetto Modifica del regolamento per l applicazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 31/03/2008 Determinazione dell aliquota dell addizionale comunale all IRPEF dall anno 2012 ; Visto l art. 4 del citato regolamento dove si fissava per l anno 2012 l aliquota nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento), e dove si indica Eventuali variazioni per gli anni futuri saranno disposte con deliberazione Consiliare, nel limite stabilito dalle normative vigenti ; Considerato gli elementi intervenuti nel 2016 che avranno effetto anche per gli esercizi futuri e precisamente: - incertezza di alcune entrate destinate al finanziamento della spesa corrente; - riduzione dei trasferimenti erariali, per effetto sia delle diverse manovre finanziarie che della fiscalizzazione dei trasferimenti, e loro sostituzione attraverso la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale; Ritenuto, pertanto, necessario consolidare la parte delle Entrate Correnti del Bilancio di Previsione a finanziamento della spesa corrente ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, come specificati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 e della relativa nota di aggiornamento; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 30-03-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI CASOREZZO

Visto l art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell Addizionale IRPEF di cui al comma 3 all art. 1 del D.Lgs. n. 360/98, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; Richiamato l art. 1, comma 26, della L. 208/2015, il quale ha stabilito che: Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2016 e 2017 è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ; Visto altresì l art. 13, comma 16, del decreto legge 06/12/2011 n. 201, di modifica dell art. 1, comma 11, del decreto sopra richiamato, con cui i Comuni possono stabilire aliquote dell addizionale comunale all IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività e ritenuto di non avvalersi di tale possibilità; Dato atto che dall ipotesi di schema di bilancio di previsione anno 2017, sottoposto alla Giunta Comunale risulta che per mantenere il livello delle spese consolidate e già finanziate nel 2016 e non ridurre i servizi già avviati, occorre necessariamente procedere alla conferma dell addizionale, nella misura finale di 0,80 punti percentuali, così come proposto al Consiglio Comunale da parte della Giunta Comunale con proprio atto n. 33 del 07/03/2017; Ritenuto quindi di confermare per l anno 2017 l aliquota dello 0,8%; Visto l art. 1, comma 169, della citata Legge 27.12.2006 n. 296, che espressamente dispone: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; Visto l art. 172 comma 1 lett. c), del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d imposta; Visto l art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016 con il quale viene differito il termine per l approvazione del bilancio di previsione per l anno in corso al 31/03/2017; Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 30-03-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI CASOREZZO

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione per alzata di mano la presente proposta di deliberazione: Assenti n. 2 Vacchini Massimo, Cassani Cristian Presenti n. 11 Contrari n. = Astenuti n. = Favorevoli n. 11 DELIBERA 1) di confermare per l anno 2017, l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF nella misura unica di 0,80 punti percentuali; 2) di non stabilire alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, così come previsto dall art. 1 comma 3 bis del D.Lgs 360/98; 3) di non stabilire aliquote dell addizionale comunale IRPEF differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, prevista dall art. 1 comma 11 del D.L. 138/11 come modificato dall art. 13 comma 16 del D.L. n. 201/11 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/11; 4) di dare atto che dall ipotesi di schema di bilancio sottoposto all esame della Giunta Comunale risulta che il gettito dell addizionale IRPEF per l anno 2017 determinato con l aliquota approvata col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico-finanziario; 5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge; Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000; Con la seguente votazione palesemente espressa per alzata di mano: Assenti n. 2 Vacchini Massimo, Cassani Cristian Presenti n. 11 Contrari n. = Astenuti n. = Favorevoli n. 11 DELIBERA di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile per gli adempimenti conseguenti. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 30-03-2017 - Pag. 4 - COMUNE DI CASOREZZO

COMUNE DI CASOREZZO Prov. di Milano Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2017 Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell adottando provvedimento. Il Responsabile del servizio interessato F.to FERRARIO LOREDANA In relazione alla proposta di cui sopra, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere: Favorevole Iin ordine alla regolarità contabile della proposta stessa. Il Responsabile del servizio finanziario F.to FERRARIO LOREDANA DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 30-03-2017 - Pag. 5 - COMUNE DI CASOREZZO

Il Sindaco F.to Oldani Pierluca Il SEGRETARIO COMUNALE F.to FERRERO GIUSEPPINA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune dal giorno 12-04-2017 al giorno 27-04-2017. Casorezzo, li 12-04-2017 Il Segretario Comunale F.to FERRERO GIUSEPPINA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. Casorezzo, li Il Segretario Comunale F.to FERRERO GIUSEPPINA DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 30-03-2017 - Pag. 6 - COMUNE DI CASOREZZO