Certificati di malattia telematici: lo slittamento dell entrata a regime per i datori di lavoro privati

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Certificati di malattia telematici: lo slittamento dell entrata a regime per i datori di lavoro privati di angelo facchini Pubblicato il 14 aprile 2011 La circolare congiunta n. 4/2011 a doppia firma Brunetta/Sacconi del 18/03/2011, concede ai datori di lavoro privati uno slittamento del termine di tre mesi, a partire dalla data della pubblicazione della stessa, per poter assimilare le nuove procedure di ricezione in telematica dei certificati medici dei propri lavoratori. La nuova procedura di trasmissione telematica dei certificati di malattia è operativa dallo scorso 1 febbraio 2011 sia per i lavoratori del settore pubblico sia per quelli del settore privato. In caso di violazione dell obbligo i medici (SSN o convenzionati) sono sanzionabili. Ad oggi, a causa delle difficoltà incontrate per via delle criticità della piattaforma telematica e a fronte delle richieste di rinvio per l applicazione delle sanzioni, queste saranno applicate solamente in caso di dolo o colpa grave e tenendo conto di criteri di gradualità e proporzionalità, anche sulla base di accordi e contratti collettivi di riferimento come affermato (circ. Brunetta n. 2 DFP/DDI del 28/09/2010). Il profilo sanzionatorio ha carattere di illecito 1

disciplinare che, in caso di reiterazione, può portare al licenziamento per i medici dipendenti delle strutture sanitarie o la decadenza della convenzione per i medici in convenzione. Il collegato al lavoro ha provveduto ad allineare l ambito pubblico e l ambito privato. Per i datori di lavoro pubblici, le disposizioni contenute nell art. 55-septies del Dl 30 marzo 2001, n. 165 (commi da 1 a 4), introdotto dall articolo 69 del Dlgs n. 150 del 27/10/2009, prevedevano già la trasmissione del certificato attraverso la casella di posta elettronica certificata, per i datori del settore privato l art. 1 legge n. 311/2004 stabiliva l obbligo in capo al lavoratore di provvedere all invio dell attestato di malattia al datore di lavoro entro due giorni attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. L art. 25 del Collegato lavoro, in vigore dal 24 novembre 2010, ha sostituito la disposizione precedente stabilendo che: al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione dell attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Oggi quindi, in ogni caso di assenza per malattia, la certificazione medica è inviata telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria, 2

direttamente all Inps. L Istituto, a sua volta, deve immediatamente trasmettere con la stessa modalità le attestazioni di malattia ricevute ai datori di lavoro privati e pubblici. In sintesi, le modalità di ricezione da parte del datore di lavoro possono essere: 1. mediante accesso diretto al sistema Inps tramite le apposite credenziali; 2. mediante ricezione attraverso la casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro stesso; 3. per i soli datori di lavoro privati, tramite il proprio intermediario abilitato. Gli obblighi del lavoratore Il lavoratore in malattia deve recarsi dal medico per stabilire la prognosi, comunicare i propri dati (indirizzo di reperibilità), richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del 3

certificato (può anche richiedere la copia cartacea oppure l invio in formato pdf alla propria casella di posta elettronica), avvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro sia dello stato di malattia, sia del recapito ove potrà essere reperibile se diverso da quello registrato agli atti del datore di lavoro. Al lavoratore del settore privato è inoltre fatto obbligo, qualora richiesto dal proprio datore di lavoro, di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. Il certificato medico così prodotto può essere consultato dallo stesso lavoratore sul portale dell Inps accedendo con il proprio codice fiscale e il numero di protocollo rilasciato dal medico; oppure tramite un Pin di identificazione preventivamente richiesto. Viene meno l obbligo per il lavoratore di recapitare entro due giorni per raccomandata A.R. il certificato medico all Inps e al datore di lavoro. Il periodo di transizione per i datori di lavoro privati permetterà l adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema. In questo tempo potrà ancora essere richiesto ai lavoratori l attestazione di malattia cartacea rilasciata dal medico al momento dell invio 4

telematico o quella scaricata dal lavoratore stesso dal sito dell Inps. Dopodiché, esattamente dal 19/06/2001, tale possibilità non sarà più concessa e il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente mettere in atto tutte le procedure necessarie già ampiamente impartite dall Istituto di previdenza utilizzando i servizi disponibili sul sito. Resterà possibile richiedere al lavoratore il numero di protocollo identificativo rilasciato dal medico curante. Lo stesso sistema telematico potrà essere utilizzato dai datori di lavoro per richiedere online le visite mediche di controllo. Angelo Facchini 14/04/2011 5