CTP LUCCA Incontri di approfondimento del D.Lgs. 81/08 Novità introdotte nella progettazione e nella organizzazione della sicurezza La formazione verificata e continua dei tecnici Lucca 15 maggio 2009 Lucidi di Andrea Vicenzi LE DEFINIZIONI art. 2 co. 1 lett. aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. formazione tecnici 1
LE DEFINIZIONI art. 2 co. 1 lett. bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro LE DEFINIZIONI Art. 2 co. 1 lett. cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro formazione tecnici 2
Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. ASPP - RSPP DECRETO 4 agosto 2000 L 4 - Classe lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile L 8 - Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale L 9 - Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione L 10 - Classe delle lauree in ingegneria industriale DECRETO 16 Marzo 2007 L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA DECRETO 2 Aprile 2001 L 4 Professioni sanitarie formazione tecnici 3
Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. * il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione... 2. * Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-regioni Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 3. * Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell accordo di cui al precedente comma. L obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. formazione tecnici 4
Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 2. I componenti dell impresa familiare i lavoratori autonomi i piccoli imprenditori i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo hanno facoltà di: b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali (es. cadute dall alto). Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (ALL. dal X al XXIII) Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art. 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori formazione tecnici 5
Art. 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: laurea magistrale classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007. laurea specialistica classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, o corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; laurea classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007 o classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. Art. 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Sostanzialmente sono comprese tutte le lauree in: - ingegneria, - architettura, - scienze agrarie e forestali, - geologia. ESONERO PER LM-26: INGEGNERIA DELLA SICUREZZA formazione tecnici 6
Art. 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza con contenuti, modalità e durata di cui all'allegato XIV. Allegato XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori 120 ore PARTE TEORICA 96 ore di cui: Modulo giuridico 28 ore Modulo tecnico 52 ore Modulo metodologico/organizzativo 16 ore PARTE PRATICA 24 ore formazione tecnici 7
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO Commissione composta da 3 docenti: - Simulazione + Test MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI CORSI - Presenze minimo 90 % - Numero max partecipanti per classe 30 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO 40 ore ogni 5 anni Programma corsi FEDERCOORDINATORI Formazione CSP e CSE 1. Titolo professionale (allineamento con la riforma degli ordinamenti didattici universitari) 2. Esperienza professionale (invariata) 3. Frequenza a corso (migliore definizione del programma, max 30 iscritti per corso, esame finale; 4. Aggiornamento continuo: 40 ore in 5 anni quinquennale formazione tecnici 8
art. 37 Formazione del preposto..i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione.. comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. La vera novità in materia di formazione Il ruolo del CSE È impropria la formazione in cantiere fatta dal CSE? Durante la realizzazione dell opera il CSE.. c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (art. 92, c.1, p.to c);.. Arresto 3 6 mesi Ammenda 3.000 12.000 formazione tecnici 9
Coinvolgimento del preposto e del personale in cantiere Coinvolgimento del preposto e del personale in cantiere 7 1 8 2 3 5 4 6 formazione tecnici 10
Coinvolgimento del preposto e del personale in cantiere Coinvolgimento del preposto e del personale in cantiere formazione tecnici 11
LA FORMAZIONE 1 Segnale forte del bisogno formativo 2 Individuazione e definizione dell obiettivo LA FORMAZIONE 3 articolazione modulare e scelta metodologica 4 Addestramento pratico in affiancamento formazione tecnici 12
LA FORMAZIONE 5 figura professionale in uscita 6 - risultato della formazione! VERIFICA DI APPRENDIMENTO: carenza nella tecnica di addestramento, si consigliano azioni correttive formazione tecnici 13