Piano Regolatore Generale 2003



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Piano Regolatore Generale 2003 Regolamento Urbanistico COMUNEDI AREZZO Assessorato Urbanistica, Edilizia, CentroStorico Direzione Servizi per il Territorio Ufficio Pianificazione Urbanistica Illustrazionedel RU arch. Roberto Calussi Parametri edefinizione ID: Adozione: Approvazione: VOL. D.C.C. 181 del 07/11/2009

Comune di Arezzo Regolamento Urbanistico Considerazioni generali Il Regolamento Urbanistico si pone in una logica di totale discontinuità rispetto al PRG vigente. I parametri del vigente PRG sono incardinati su: -Indici fondiari (il lotto genera le capacità edificatorie); -Zone di completamento (B) e di espansione (C); -Volume (le capacità edificatorie sono espresse in termini di metri cubi); -Altezze massime (espresse in metri lineari). Il Regolamento Urbanistico è dimensionato su: -Sistemi e sottosistemi insediativi (il tipo di tessuto urbanistico determina le classi di intervento ammesse sul patrimonio esistente); - Localizzazione puntuale delle aree destinate alla nuova edificazione sia di completamento che di espansione; - Superamento dello zoning del D.M. 1444/68; - Superficie utile lorda (il peso urbanistico è dato dalle superfici e non dai volumi; - Altezze massime espresse in numero dei piani.

Superficie territoriale e fondiaria Art. 22. La Superficie territoriale è la superficie, espressa in metri quadrati (mq), di un area di intervento comprensiva delle aree destinate all edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; Art. 23. La Superficie fondiaria è la superficie, espressa in metri quadrati (mq), occupata o destinata agli edifici ed alle loro pertinenze con esclusione delle aree di proprietà sia pubblica che privata destinate ed asservite ad uso pubblico da tempo ultraquinquennale. La Superficie Utile Lorda (art. 24) La Superficie Utile Lorda (Sul) è la somma della superficie, espressa in metri quadrati (mq), di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati inclusi, misurati al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali e tramezzi interni, vani scale e/o scale esterne anche scoperte, vani ascensori. Sono da escludere dal computo della Sul così come definita al precedente comma 1:

a) i vani scala condominiali, compresi gli androni di ingresso ed i vani ascensori interni di tipo condominiale; Edificio condominiale (glossario art. 32, c. 6): edificio che preveda degli spazi comuni ad un numero di unità abitative superiore a quattro ed in particolare disponga di un sistema comune di distribuzione verticale o orizzontale ai singoli appartamenti. 5 alloggi NO SUL b ) lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, eccedenti i 30 centimetri necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica come previsto dalle normative vigenti; c) i vani relativi ai volumi tecnici posti oltre l intradosso della soletta dell ultimo piano e contenuti all interno del solaio inclinato di copertura, di scale, extracorsa ascensori e montacarichi, locali macchina, impianti di riscaldamento o climatizzazione e per le attività di cui all art. 12 anche quelli localizzati al piano terra. d) i porticati pubblici o di uso pubblico derivati da atto convenzionale; e) i porticati condominiali limitatamente agli edifici di nuova edificazione e/o a quelli derivanti da interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica;

f) I portici privati, logge e pensiline fino ad una profondità di 3,00 ml. e fino ad una dimensione non superiore al 40% della restante superficie coperta dell edificio; Max 3.00 mt S.C. 40% S.C. g) I balconi ed i terrazzi fino ad un aggetto massimo di 1,50 ml. e fino ad una dimensione pari al 10% della restante superficie coperta dell edificio, nonché gli aggetti di gronda, ad esclusione di quelli degli edifici accessori alla residenza ed annessi agricoli quando superiori a cm. 40; Max 1.50 mt S.C. 10% S.C.

h) i sottotetti a falde inclinate purché non abbiano le caratteristiche idonee all abitabilità e che abbiano le seguenti caratteristiche: - pendenza delle falde compresa fra il 25% ed il35%; - altezza in gronda misurata quale distanza tra il piano di calpestio e l intersezione dell intradosso del solaio di copertura con l esterno del paramento verticale, non superiore a ml. 1,00; - altezza media interna non superiore a ml. 1,80, misurata senza considerare eventuali partizioni interne del sottotetto ed escludendo le porzioni dello stesso aventi altezza inferiore a ml. 1,00. NO S.U.L. SI S.U.L. 80 100 180 100 100 300 Porzioni da non computare ai fini della verifica dell altezza media Hm = (1.00+1.80)/2 = 1.40mt < 1.80mt Hm = (1.00+3.00)/2 = 2.00mt > 1.80mt i) gli spazi completamente interrati o seminterrati ad uso cantine e autorimesse e locali tecnologici purché non abbiano le caratteristiche idonee all abitabilità, ed aventi le seguenti caratteristiche: - con il calpestio del piano terra non superiore a 70 cm dal piano di campagna per gli edifici fino a due piani completamente fuori terra; - con calpestio del piano terra e non superiore a ml. 1,40 per gli edifici con più di due piani fuori terra; - quando compresi entro la proiezione della superficie coperta del fabbricato e, limitatamente ai soli volumi tecnologici, anche fuori dalla proiezione dei fabbricati esistenti privi di interrato. - con altezza non superiore a ml. 2,40, elevata a ml. 3,50 per le attività di cui agli artt. 12 e 14; 70cm 140cm 240 cm 350 cm (prod.+comm.ingr.)

j) locali fuori terra per il ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari residenziali fino alla dimensione minima prevista dalla L 122/89 ; questi non dovranno avere caratteristiche idonee all abitabilità e dovranno avere un altezza interna non superiore a ml. 2,40 in caso di copertura piana ed altezza media interna non superiore a ml. 2,65 negli altri casi; 265 cm 240 cm k) le serre solari ed altri sistemi solari passivi, qualora sia dimostrato un guadagno energetico, come definito nel manuale allegato alle Linee Guida Regionali, di almeno il 25%, tenuto conto dell irraggiamento solare per tutta la stagione di riscaldamento. Le serre solari, che dovranno essere progettate nell ambito di interventi coordinati che riguardino l intero edificio e nel rispetto dei caratteri tipologici che caratterizzano il contesto ambientale, per essere considerate tali devono: avere il loro asse interno al quadrante compreso tra Sud-est e Sud-ovest; essere costituite da elementi completamente trasparenti in vetro semplice, fatto salvo l ingombro della struttura di supporto; essere apribili e ombreggiabili (cioè dotate di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo; non determinare nuovi locali per la presenza continuativa delle persone (locali di abitazione, locali accessori, luoghi di lavoro, ecc.); non essere direttamente accessibili dai locali di abitazione, accessori, di lavoro etc.; non essere collocate su facciate prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico; avere un volume complessivo inferiore al 10% del volume urbanistico dell unità immobiliare a cui sono asservite; non interessare immobili ricadenti nelle zone A o quelli soggetti solo ad interventi di restauro e risanamento conservativo.

l) manufatti di servizio alle unità immobiliari residenziali quali legnaie, ricoveri per animali da affezione, ricovero per attrezzature da giardino e per gioco ragazzi, serre di pertinenza dell abitazione, gazebo, pergolati privi di copertura impermeabile, voliere ed altri locali di servizio simili in generale utili ad una migliore qualità dell insediamento e non presentino le caratteristiche e le dotazioni idonee all abitabilità. Tali locali devono avere le seguenti caratteristiche: - avere complessivamente una Superficie Utile Lorda massima di mq. 9,00 per gli edifici monofamiliari, ovvero mq. 15,00 per gli altri casi (30 mq sul territorio rurale); - essere realizzati in legno o altro materiale leggero; - essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; - ad un solo livello con altezza massima in gronda non superiore a 2,40 ml. m) attrezzature sportive private all interno delle aree di pertinenza degli edifici (piscine, campi da tennis, ecc.), inclusi i volumi tecnici purché interrati e con Superficie Utile Lorda massima di 9,00 mq. ed altezza interna non superiore a 2,40 ml.

In ogni caso gli elementi di cui alle lettere c) (volumi tecnici), e) (porticati condominiali), f) (portici e logge), g) (balconi) ed h) (sottotetti) ad esclusione delle soffitte con altezza in gronda inferiore a 30 cm., non potranno complessivamente superare: il 100% dell intera Superficie Utile Lorda negli edifici ad un piano fuori terra; il 50% dell intera Superficie Utile Lorda per gli edifici fino a due piani fuori terra; il 40% dell intera Superficie Utile Lorda per gli edifici con più di due piani fuori terra. Le eventuali eccedenze saranno computate come Superficie Utile Lorda. La Superficie Utile Lorda: raccordo con il PRG (art. 24) segue In deroga a quanto stabilito in precedenza, la superficie utile lorda del patrimonio edilizio esistente si calcola in base alla disciplina applicata al titolo legittimante precedente se riferito ad interventi posti in essere in vigenza del Prg 92. Agli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la modifica della sagoma degli elementi non computati come superficie utile lorda nel titolo legittimante originario, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo (24).

La Superficie coperta ed il rapporto di copertura Art. 25. La Superficie coperta espressa in metri quadrati (mq) è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, quali aggetti di gronda e balconi quando inferiori a 1,50 ml. di aggetto e delle rampe carrabili di accesso agli eventuali livelli superiori. Art. 26. Il Rapporto di copertura rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). Il numero dei piani (art. 27) L altezza massima di un edificio è intesa come numero di piani abitabili completamente fuori terra, compreso l ultimo eventuale piano in arretramento ed il piano parzialmente interrato, escluso il solo piano interrato o seminterrato con le caratteristiche di cui alla lettera i) del comma 2 dell art.24. Nel caso in cui la quota del terreno del lotto sia posta ad un livello inferiore rispetto alla quota della viabilità esistente antistante il lotto è consentita, nell ambito della definizione della quota di imposta del fabbricato, la traslazione del piano di campagna fino alla quota della strada esistente e comunque fino ad un massimo di 1,00 ml Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti - salvo diversa specificazione - il numero di piani si intende relativo al fronte a valle. L altezza massima in gronda di un edificio corrisponde alla distanza tra la linea di campagna originaria e l intersezione tra l intradosso del solaio di copertura con il piano esterno del fronte del fabbricato.

L altezza interpiano (art. 28) L altezza dell interpiano misura in metri lineari (ml) la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio, in ogni caso considerando il calpestio del piano terra ad una quota non superiore a 70 cm. dal piano di campagna originario per gli edifici fino a due piani completamente fuori terra e non superiore a ml. 1,40 per gli edifici con più di due piani fuori terra. Per l ultimo livello l altezza interpiano è riferita all estradosso del solaio di copertura nel caso di solaio orizzontale, ovvero a quella media, sempre riferita all estradosso del solaio di copertura in caso, di falde inclinate. L altezza massima dell interpiano è pari a 4,80 per il piano terra e 3,80 ml. per gli altri piani. 70cm 140cm Max 3.80 mt. Max 4.80 mt. Max 3.80 mt. L altezza interpiano (art. 28) segue. Non concorre alla determinazione dell altezza dell interpiano l eventuale presenza di cosiddetti doppi volumi. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali di cui all art.12 e per le attività commerciali all ingrosso e depositi di cui all art.14, l altezza dell interpiano è stabilita in 12,50 ml.; ove siano realizzati più piani la somma dei singoli interpiani non dovrà eccedere i 12,50 ml. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e/o deposito e stoccaggio di merci questo solo per quelle parti dell edificio che ospiteranno dette attrezzature, l altezza tipo di cui al comma precedente potrà essere elevata fino alla misura minima indispensabile. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico di cui all art. 17 ancorché realizzate da privati non sono stabilite altezze interpiano massime, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

Il Volume (art. 29) Ai fini della determinazione dei contributi di cui alla L.R. 1/05, del computo degli standard e più in generale per quanto attiene all applicazione delle presenti norme, il volume di un fabbricato è calcolato moltiplicando la Superficie Utile Lorda (Sul) per il numero 3,10, nel caso della destinazione residenziale, ovvero per 3,5 per tutte le altre destinazioni, ovvero per 1,5 per gli spazi di cui al comma 2 dell art. 24. VOLUME FISICO = (100*11.20) = 1120 mc Sup. 100mq 3.20 3.50 4.50 3.00 Sup. 10mq (no sul) mc mc VOLUME R.U. = mc mc (10*3.00) = 30 1150 100*(3.10*3) = 930 mc (10*1.50) = 15 945

Alcune voci del glossario (art. 32) 3) Comparto urbanistico: è considerato comparto urbanistico un area perimetrata nelle tavole Usi del suolo e modalità d intervento e di attuazione con linea continua e con un riferimento normativo costituito da un gruppo di sigle organizzate secondo lo schema di cui all art. 2. Alcune voci del glossario (art. 32) segue 4) Contesto di riferimento: per contesto di riferimento si intende un insieme di edifici spazialmente relazionati tra loro attraverso spazi pubblici o privati, in genere corti, aie, piazze o slarghi. Nel caso di edifici disposti lungo il fronte strada, questi si considerano interni allo stesso contesto di riferimento se gli accessi agli immobili che lo costituiscono sono localizzati a non più di 150 mt. dall edificio di riferimento. 6) Edificio condominiale: edificio che preveda degli spazi comuni ad un numero di unità abitative superiore a quattro ed in particolare disponga di un sistema comune di distribuzione verticale o orizzontale ai singoli appartamenti. 7) Edificio esistente: si definisce edificio esistente qualsiasi manufatto, avente legittimità urbanistica e alla data di adozione del Regolamento Urbanistico regolarmente accatastato presso le competenti agenzie del territorio o comunque risultare già presentate alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico idonee dichiarazioni alle suddette agenzie per l accatastamento o per la variazione catastale.

EDIFICIO DI PROGETTO PORTICATO 10 mt. EDIFICIO ESISTENTE