SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE - - Vista l allegata relazione del Direttore del Settore Qualità Urbana, che si allega quale parte integrante del presente atto, e ritenutola meritevole di accoglimento; - Visto l art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al consiglio comunale la competenza a deliberare sulla materia concernente la disciplina dei servizi pubblici; - Considerato che è necessario procedere all affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e di pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico; - Visto il parere espresso dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, p.g. 39912 del 21 maggio 2012; - Visti i pareri espressi a norma dell art. 49 1 comma del D.Lgs n. 267/00, come da foglio allegato; - Richiamato l art. 134 4 comma del D.Lgs. n. 267/00; DELIBERA 1) Di approvare la relazione del Direttore del Settore Qualità Urbana, allegata al presente atto con valore integrante; 2) di prendere atto che, dall analisi su effettuata, il servizio di gestione rifiuti è un servizio pubblico che non permette la realizzabilità di una gestione concorrenziale nel mercato per le frazioni di servizio relative alla raccolta e al trasporto fino al conferimento per lo smaltimento, il recupero o il riciclo; 3) di dare atto che alla data odierna non risultano ancora emanate le linee guida di cui all art. 4, comma 33-ter del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge n.148/2011; 4) di procedere, per i servizi di gestione rifiuti, all affidamento di diritti di gestione in esclusiva ai sensi della normativa vigente per garantire un efficace, efficiente e qualitativamente adeguata gestione del servizio a favore della collettività (secondo i principi di universabilità ed accessibilità) attraverso una procedura competitiva ad evidenza pubblica; 5) di stabilire che i diritti di esclusiva non si estenderanno comunque alle attività di trattamento e recupero e riciclaggio dei rifiuti; 6) di dare mandato al Settore Qualità Urbana di procedere attraverso gli opportuni atti di competenza all istruttoria per l affidamento del servizio di igiene urbana; 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 4 comma del D. Lgs. n. 267/00.
RELAZIONE - L art. 4 comma 1 del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148 del 14/9/11, come modificato dall art. 9 della L. 183/2011 prevede che Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad un analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità ; considerato che: - essendo tuttora in corso la complessa istruttoria finalizzata alla verifica rispetto alla generalità dei servizi pubblici a rilevanza economica dell intero Comune di Sesto San Giovanni, al fine di garantire la continuità del servizio di gestione rifiuti a favore dell interesse della collettività, si anticipa la verifica per questo specifico ambito, Premesso che: - in merito al servizio di gestione rifiuti, le disposizioni dell art. 198, in particolare il comma 1, del D. Lgs.152/2006 attribuiscono specifiche competenze e responsabilità ai comuni, e che le competenze già affidate alle soppresse Autorità di Ambito (cfr art. 1, comma 1 quinquies, d.l. n. 2/2010, convertito dalla l. n. 42/2010) sono da intendersi affidate ai comuni in forza di quanto previsto dalla l.r. n. 26/2003 - nelle more di tali affidamenti la gestione dei rifiuti urbani rimane in capo a Co.Re spa ai sensi dell art. 204 comma 1 d. lgs. 152/2006 e dei contratti di servizio in essere; - la segnalazione AS879 del 15 settembre 2011 dell Autorità Garante della Concorrenza e dei Mercati testualmente recita è opportuno richiamare il fatto che l Autorità ha già avuto modo di osservare come, sin dalle modifiche apportate nel 2002 (legge n. 179/2012) al principale atto normativo in materia ambientale all epoca vigente (Decreto Legislativo n. 22/97, cosidetto Decreto Ronchi), il legislatore abbia stabilito che i comuni dispongono di una privativa generale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati (rsu), ma che tale privativa non si estende anche alle attività di recupero di tali rifiuti ; - in riferimento alle disposizioni suddette non possono quindi costituire oggetto di un diritto di esclusiva le sole attività di trattamento e recupero/riciclaggio dei rifiuti solidi urbani; - la gestione concorrenziale del servizio di gestione dei rifiuti potrebbe astrattamente realizzarsi ove, in luogo di un affidamento in esclusiva del servizio, si adottasse un modello che preveda la compresenza di una pluralità di soggetti gestori nel medesimo ambito territoriale di competenza in grado di svolgere le attività che compongono il servizio di igiene urbana in regime di concorrenza;
- tale modello gestionale dovrebbe assicurare contemporaneamente le caratteristiche essenziali a un servizio pubblico locale e pertanto portare ad un offerta diffusa al pubblico, all uguaglianza dell accesso al servizio ed alla compresenza di requisiti di qualità e continuità del servizio; - la gestione del servizio di igiene urbana comprende in sé anche tutti i servizi accessori quali sono lo spazzamento e la pulizia delle strade, che non possono essere prestazioni divisibili e che in nessun caso possono essere gestite in una situazione di libera concorrenza e, in tal senso si orienta anche la nuova impostazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 commi 13 e 32 della Legge 214 del 22/12/2011); - l affidamento del servizio a più imprese concorrenti vedrebbe una moltiplicazione dei costi a causa delle infrastrutture necessarie a produrre tale servizio e delle modalità con le quali lo stesso deve essere erogato (occorrerebbe moltiplicare gli impianti e i giri di raccolta, poiché i costi sostenuti da una sola impresa nel produrre l intera quantità domandata sono inferiori a quelli che sosterrebbero due o più imprese contemporaneamente presenti sul mercato); - tale servizio per rispondere ai principi di efficacia ed efficienza necessita di: ingenti risorse finanziarie per l anticipazione dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; rilevante capacità patrimoniale quale garanzia per le autorizzazioni, gli investimenti e gli accordi commerciali necessari; - l apertura a più operatori imporrebbe di rendere obbligatoria a carico dell utenza la stipulazione di contratti per la raccolta e il trasporto allo smaltimento con conseguente organizzazione di un complesso e costoso (socialmente ed economicamente) sistema di controllo dei rapporti contrattuali tra singole utenze e operatori nonché l organizzazione di un altrettanto complesso e costoso sistema di riversamento della quota relativa alla pulizia delle aree pubbliche che dovrebbe essere dal Comune affidata separatamente e finanziata con parte dei ricavi delle singole imprese; - il servizio persegue finalità di tutela della salute, dell igiene pubblica e dell ambiente che impongono un costante presidio del regolare comportamento di utenti e gestori; - che ai sensi dell art. 4 del D.L. 138/2011 in data 20 marzo 2012 con lettera p.g. 21445 è stata trasmessa all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la delibera quadro relativa al Servizio Gestione Rifiuti approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 51 del 6 marzo 2012 per il rilascio dell obbligatorio parere; - che con propria lettera p.g. 39912 del 21 maggio 2012 l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha decretato che l Amministrazione Comunale ha fornito elementi sufficienti a consentire una valutazione circa la sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all attribuzione di diritti in esclusiva essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per potersi concludere che,nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l utenza ed ha auspicato che il diritto di esclusiva connesso alla gestione dei servizi di igiene urbana venga affidato nelle forme e nei modi previsti dall art. 4 del D.L.138/2011, quindi mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.
Si propone quindi: - 1) di approvare la relazione del Direttore del Settore Qualità Urbana, allegata al presente atto con valore integrante; - 2) di prendere atto che, dall analisi su effettuata, il servizio di gestione rifiuti è un servizio pubblico che non permette la realizzabilità di una gestione concorrenziale nel mercato per le frazioni di servizio relative alla raccolta e al trasporto fino al conferimento per lo smaltimento, il recupero o il riciclo; - 3) di dare atto che alla data odierna non risultano ancora emanate le linee guida di cui all art. 4, comma 33-ter del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge n.148/2011; - 4) di procedere, per i servizi di gestione rifiuti, all affidamento di diritti di gestione in esclusiva ai sensi della normativa vigente per garantire un efficace, efficiente e qualitativamente adeguata gestione del servizio a favore della collettività (secondo i principi di universabilità ed accessibilità) attraverso una procedura competitiva ad evidenza pubblica; - 5) di stabilire che i diritti di esclusiva non si estenderanno comunque alle attività di trattamento e recupero e riciclaggio dei rifiuti; - 6) di dare mandato al Settore Qualità Urbana di procedere attraverso gli opportuni atti di competenza all istruttoria per l affidamento del servizio di igiene urbana. Sesto San Giovanni, 13/06/2012 Il Direttore Ing. Fabio Fabbri