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L.R. 24 dicembre 2008, n. 26 (1). Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare. (1) Pubblicata nel B.U. Lazio 27 dicembre 2008, n. 48, suppl. ord. n. 166. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: Art. 1 Definizione. 1. La mediazione familiare è un percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione della relazione genitoriale nell'ambito di un procedimento di separazione della famiglia e della coppia alla quale può conseguire una modifica delle relazioni personali tra le parti. 2. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o su invito del giudice o dei servizi sociali comunali o dei consultori o del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, si adopera, nella garanzia della riservatezza e in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura, dell'educazione e della responsabilità verso i figli minori. Art. 2 Obiettivi.

1. La Regione tutela la famiglia e la coppia con prole come principale nucleo di socializzazione e promuove politiche idonee ad un loro effettivo sostegno volte a favorire l'assolvimento delle responsabilità parentali, a sostenere la genitorialità, a mantenere la continuità della funzione genitoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico dei minori. 2. La Regione, ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), favorisce il mantenimento dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori mediante l'assunzione di accordi liberamente sottoscritti dalle parti che tengano conto della necessità di tutelare l'interesse morale e materiale dei figli. Art. 3 Coordinatore per la mediazione familiare. 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è istituita, presso ogni azienda unità sanitaria locale, la figura del coordinatore per la mediazione familiare avente la qualifica di mediatore familiare. 2. Il coordinatore per la mediazione familiare ha il compito di: a) acquisire dati relativi alla condizione familiare attraverso indagini, studi e ricerche presso gli enti locali, i tribunali, i servizi sociali, le associazioni di volontariato, le forze dell'ordine, le scuole e i consultori; b) coadiuvare la Regione, anche attraverso la collaborazione con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, nella progettazione di politiche efficaci di tutela della vita della famiglia e della coppia, sostegno alla genitorialità responsabile, integrazione socio-sanitaria, promozione delle pari opportunità; c) costituire un punto di riferimento prioritario per i tribunali impegnati nelle problematiche di separazione dei genitori che vedano il coinvolgimento dei minori; d) avviare un dialogo, ai fini di una adeguata conoscenza e di una corretta applicazione dello strumento della mediazione familiare, con i magistrati e gli operatori psicosociali che, a diverso titolo, si occupano di situazioni di separazione disfunzionali che vedano il coinvolgimento di figli minori; e) coordinare i mediatori familiari eventualmente presenti nei distretti socio-sanitari. 3. L'assessorato del Comune di Roma competente in materia di politiche di promozione della famiglia e dell'infanzia svolge la funzione di coordinamento dei servizi pubblici di mediazione familiare presenti a livello municipale.

Art. 4 Finalità del coordinatore per la mediazione familiare. 1. L'attività del coordinatore per la mediazione familiare è finalizzata a: a) rispondere alle esigenze di ascolto e di aiuto che provengono dalle famiglie e dalle coppie, laddove la conflittualità finisce con il ripercuotersi negativamente sui soggetti deboli presenti al loro interno; b) offrire un punto di riferimento, competenze e professionalità specifiche per la risoluzione dei conflitti relazionali, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; c) raccordarsi con le istituzioni presenti sul territorio, scuole ed enti locali, fornendo dati e informazioni sulle criticità riscontrate, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; d) garantire un supporto alla progettazione di interventi e servizi sul territorio, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; e) identificare le aree di rischio, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; f) attuare azioni positive per la promozione della pariteticità e delle pari opportunità, di ricerca e analisi del territorio, di formazione ed informazione rivolto ad entrambi i genitori. Art. 5 Obiettivi del centro di mediazione familiare nei distretti socio-sanitari. 1. Il piano di zona dei distretti socio-sanitari adottato dalla conferenza dei sindaci o dal consorzio dei comuni può prevedere l'istituzione di un centro per la mediazione familiare distrettuale con l'obiettivo di: a) attivare un servizio che accompagni e sostenga i genitori in un percorso volontario di costruzione di una genitorialità condivisa, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; b) attivare un servizio di consulenza finalizzato alla prevenzione e alla risoluzione delle problematiche legate alla crisi, a sostenere la genitorialità anche in presenza di situazioni di emarginazione e disabilità;

c) attivare un servizio di ascolto, sensibilizzazione e informazione rivolto ai minori che hanno bisogno di essere ascoltati e supportati nell'affrontare problematiche connesse all'infanzia e all'adolescenza, quali difficoltà relazionali, di gruppo, comportamentali, di autostima; d) attivare un servizio di ascolto, sensibilizzazione, formazione ed informazione rivolto ai genitori, per la promozione delle pari opportunità anche di fronte a situazioni conflittuali, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; e) attivare un servizio di assistenza preventiva ed educativa finalizzata a riequilibrare le relazioni genitoriali, a favorire i processi di responsabilizzazione di entrambi i genitori, a prevenire situazioni di disagio educativo, culturale e sociale; f) realizzare progetti formativi nelle scuole, volti alla prevenzione del disagio in età evolutiva connesso alla conflittualità familiare, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza. Art. 6 Elenco regionale dei mediatori familiari. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, viene istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l'elenco regionale dei mediatori familiari, al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso di laurea specialistica in discipline pedagogiche psicologiche, sociali o giuridiche nonché di idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento, di durata biennale, di mediatore familiare oppure di specializzazione professionale conseguita a seguito della partecipazione ad un corso, riconosciuto dalla Regione Lazio, della durata minima di cinquecento ore (2). 2. All'elenco di cui al comma 1 possono altresì iscriversi coloro che, in possesso della laurea specialistica in discipline pedagogiche psicologiche, sociali o giuridiche, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto per almeno due anni, nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, attività di mediazione familiare da comprovare sulla base di idonea documentazione (3). [3. Coloro che sono iscritti all'elenco di cui al presente articolo non esercitano professioni o attività di impresa, in nome proprio o per conto terzi, diverse da quella di mediatore familiare] (4). 4. Le province promuovono, con destinazione specifica di fondi, la funzione di aggiornamento e formazione continua dei mediatori familiari di cui al presente articolo. (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2008, n. 27. (3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2008, n. 27.

(4) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 24 dicembre 2008, n. 27. Art. 7 Disposizione transitoria. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali provvede ad istituire l'elenco di cui all'articolo 6. Art. 8 Disposizione finanziaria. 1. Le risorse necessarie all'applicazione della presente legge sono individuate nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.