TRIBUNALE DI PORDENONE



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jl- TRIBUNALE DI PORDENONE CONVENZIONE PER LO VOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ' Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'ari. 165 C.P. L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di dicembre, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone; TRA II Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Francesco Pedoja - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7, BERTOLO GIUEPPE, nato a Chions (PN) l'i 1/08/1929, residente ad Azzano Decimo via Dei Faggi 19 il quale interviene in nome e per conto dell'associazione di Volontariato: 'AN PIETRO APOTOLO' avente sede in Azzano Decimo, via Don Bosco n. 2, Codice Fiscale 91053540935, iscritta al n. 722 del Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato, nella sua qualità di Presidente-Legale Rappresentante dell'associazione stessa, come da verbale del Consiglio Direttivo in data 20 luglio 2010, in atti di seguito individuata come Associazione Premesso: Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo tato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza ociale e di Volontariato. Che l'art. 2, e. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, e. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 e. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità. ^ Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione. Che l'associazione presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274. i conviene e si stipula quanto segue: Art. 1

(/ L'Associazione consente che un numero massimo contestuale di n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'alt. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'alt. 165 de Codice Penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Associazione specifica che presso le sue strutture o presso le strutture con cui sono in att convenzioni (Case di Riposo, Centri Diurni, Centri ociali, Distretti sanitari) l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dallart. 1 del Decreto e Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) «Norme per la determinazion delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato m base allart. 54 D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere e) ed e) del mec articolo 1. Art. 2 L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'alt. 33 e. 2 del citato D.Lgs, ind 1C a il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Art. 3 L'Associazione individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere e) ed e) dell'art. Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, un referente nella persona del Coordinatore e/o Direttore Responsabile dell'associazione, il quale provvedere pure ad impartì relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del referente ora indicato. Art. 4 Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'associazione si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento t delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale all< proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. Art. 5 È fatto divieto all'associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in quals forma, per l'attività da essi svolta ad eccezione dei rimborso spese (benzina, vitto, alloggio) debitamente documentato, per eventuali missioni effettuate al di fuori delle sede operativa. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge 266/91 i condannati saranno iscntti nel registro soci prestano attività di volontariato e assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, il cui costo, in deroga all'art.7 comma 3 della citata legge, sarà a carico dell'associazione. Art. 6 I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Art. 7 Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente > Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persor preposte. Art. 8 L'Associazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'autorità di Pubblica icurezza competente, o in mancanza alla competente tazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere la prestazione? lavorativa^ lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). /, y c /

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato alla sanzione. Art. 9 La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata per lo stesso periodo in assenza di disdetta formalizzata entro 60 gg. dalla scadenza di una delle parti. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale (Dibattimento e GIP) del Tribunale nonché al locale Ordine degli Avvocati, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali, alla ezione distaccata di an Vito al Tagliamento e agli Uffici dei Giudici di Pace di pilimbergo, Pordenone, Maniago e an Vito al Tagliamento. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 12/95, copia della presente convenzione dovrà essere inoltrata anche al ervizio Regionale del Volontariato. Il presente atto non è soggetto all'imposta di Bollo e all'imposta di Registro ai sensi dell'art.8 comma 1 della L. 266/9 e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26-04-1986. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Tribui II PI Dott. Fra! di Pordenone DENTE sco Pedoja Per L'Associazione di Volontariato an Pietro Apostolo IL PREIDENTE ^,BertoloJ3fiuseppe,,;-.,. VE»!

CONVENZIONE PER LO VOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ' ai sensi degli artt.54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n 274 e 2 del D.M. 26 dell'art.165 C.P. L'anno DUEMILAUNDICI il giorno DODICI del mese DICEMBRE, nel Palazzo di di Pordenone; TRA il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Francesco Pedoja - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n 7, E il Comune di an Vito al Tagliamante (Codice Fiscale 80003930932 e Partita Iva 00242130938) rappresentato dall'on. Antonio di Bisceglie nato a ala Consilina (A) il 10.06.1952 Legale Rappresentante, residente per la carica in Piazza del Popolo n 38 - Comune di an Vito al Tagli amento Premesso che a norma dell'art.54 del D.Lvo 22 agosto 2000 n 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo tato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che l'art.2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'ari. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che ai sensi dell'art.165 del Codice Penale il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività; che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione; che il Comune di an Vito al Tagliamento con deliberazione giuntale n 299 del 24.11.2011 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi; che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto Legislativo; si conviene e si stipula quanto segue: Art.1 II Comune di an Vito al Tagliamento consente che un numero massimo di 10 condannati, residenti nel Comune di an Vito al Tagliamento, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi

dell'art.54 del Decreto Legislativo e dell'arti65 del Codice Penale in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Possono altresì essere ammessi i condannati residenti nei Comuni dell'ambito Distrettuale 6.2, óve possibile, in relazione al numero di posti disponibili e ali 'attinenza/adeguatezza del progetto. Il Comune di an Vito al Tagliamento specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'arti del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n.080 del 05/04/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base alpart.54 comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui ai punti a), e), d) ed e) del medesimo art. 1. > Art.2 L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Il Comune, tramite i propri dirigenti ed i responsabili dei settori organizzativi dell'ente, si di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. Tale individuazione verrà fatta in relazione ali'attinenza/adeguatezza tramite le tematiche determinate all'arti ed i relativi ervizi del Comune. L'attività potrà essere espletata secondo modalità ed orari compatibili con i ervizi Comunali, anche durante i giorni festivi. I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro. II Comune di an Vito al Tagliamento s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuale integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato. Art.4 Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di an Vito al Tagliamento s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente s'impegna altresì che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. Art.5 E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di an Vito al Tagliamento l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. Art.6 I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno

redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Art.7 Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa dal parte del Ministero della Giustìzia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di an Vito al Tagliamento. Art.8 La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato hi premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali, della sezione Distaccata di an Vito al Tagliamento e agli Uffici dei Giudici di Pace di Pordenone, Maniago, an Vito al Tagliamento e pilimbergo. Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 D.P.R. n 131 del 26.04.1986. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente del Tribunale di Pordenone II indaco del Comune di an Vito al Tagliamento r- C (Dott. Francese J'edoj a) j\ i' ;v