IL CONTRATTO DI AGENZIA CESSAZIONE DEL MANDATO DI AGENZIA



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IL CONTRATTO DI AGENZIA CESSAZIONE DEL MANDATO DI AGENZIA CONFINDUSTRIA UDINE 30 maggio 2012 Avv. Giorgio Damiani www.studiofinpro.com giorgio.damiani@finpronet.com

DEFINIZIONI: AGENTE E CONTRATTO DI AGENZIA ART. 1742 C.C. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata Art. 1 comma 2 Direttiva n. 86/653/CEE Ai sensi della presente direttiva per "agente commerciale" si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata "preponente", la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. Art.3 comma 2 Direttiva n. 86/653/CEE L agente commerciale deve adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;

LE FONTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA Il Codice Civile (artt. 1742 e ss.) Direttiva n. 86/653/CEE ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nelle aziende industriali del 20 marzo 2002 ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore commercio del 16 febbraio 2009 integrato dall Accordo del 10 marzo 2010

GLI A.E.C. ANCHE PER LE SOCIETA A.E.C. INDUSTRIA Art. 1 Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell attività di promuovere stabilmente la conclusione di contratti in una determinata zona, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo stesso, nonchè a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori. A.E.C. COMMERCIO Art. 1 Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell attività di promuovere stabilmente la conclusione di contratti in una determinata zona, salvo le eccezioni espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.

LA FORMA DEL CONTRATTO DI AGENZIA Il contratto di agenzia richiede la forma scritta ad probationem

I REQUISITI DEL RAPPORTO DI AGENZIA IL RAPPORTO DI AGENZIA RICHIEDE autonomia organizzativa e gestionale stabilità del rapporto obbligo di promozione di affari predeterminazione della zona remunerazione dell agente

... cosa si intende per autonomia gestionale e organizzativa? Gestione dei tempi di lavoro Gestione delle modalità di lavoro e delle politiche distributive, pur nel rispetto delle linee guida del preponente Il rischio economico grava sull agente

... cosa si intende per stabilità del rapporto? Carattere permanente (non occasionale) del rapporto agente / preponente (art. 1 comma 2, Direttiva 653/86/CEE) L attività dell agente è finalizzata ad un numero indefinito di acquisizioni di ordini Stabilità è concetto diverso da continuità

... cosa si intende per obbligo della promozione di affari? Obbligo dell agente di ricercare potenziale clientela, di illustrare e pubblicizzare i prodotti del preponente Obbligo dell agente a tenere comportamenti finalizzati alla conclusione di un contratto tra cliente e preponente

... cosa si intende per predeterminazione della zona? In senso geografico un ambito territoriale più o meno vasto In senso soggettivo una determinata categoria di clienti

RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E soppresso il ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. L'attività di agente è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla C.C.I.A.A. per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

AGENTE E PROCACCIATORE D AFFARI Cassazione civile, sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9686 Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

segue IL PROCACCIATORE non e obbligato a promuovere la conclusione di contratti non richiede la forma scritta del contratto non riceve (e non deve rispettare) istruzioni dal preponente non ha alcuna esclusiva non ha una zona predeterminata non svolge un incarico stabilmente ma occasionalmente (il che non vuol dire che non possa segnalare diversi nominativi di possibili clienti e con continuità) non può essere obbligato ad alcun patto di non concorrenza non deve essere iscritto all ENASARCO non ha diritto ad alcuna indennità di risoluzione

MODIFICA UNILATERALE DA PARTE DEL PREPONENTE DELLA ZONA

segue entità lieve comportano modifiche aventi un incidenza compresa tra lo 0% ed il 5% delle provvigioni entità media comportano modifiche aventi un incidenza compresa tra lo 5% ed il 20% delle provvigioni sensibile entità comportano modifiche aventi un incidenza superiore al 20% delle provvigioni

segue entità lieve entità media sensibile entità possono essere realizzate senza preavviso possono essere realizzate con preavviso di 2 mesi per i plurimandatari o 4 mesi per i monomandatari comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

segue sensibile entità Qualora l'agente comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituisce preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della preponente

IL DIRITTO DI ESCLUSIVA NEL CODICE

IL DIRITTO DI ESCLUSIVA NEL CONTRATTO ESCLUSIVA A CARICO DELL AGENTE ESCLUSIVA DEL PREPONENTE AGENTE MONOMANDATARIO divieto per l agente di assumere incarichi e trattare nella stessa zona affari di imprese in concorrenza e facoltà del preponente di nominare altri agenti obbligo per il preponente di non nominare agenti nella zona per il medesimo ramo di attività obbligo dell agente di svolgere attività per un solo preponente

VIOLAZIONE DELL ESCLUSIVA VIOLAZIONE DELL ESCLUSIVA DA PARTE DEL PREPONENTE Incarica più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività Sottrae sistematicamente affari all agente DA PARTE DELL AGENTE Riceve incarichi da più preponenti nella stessa zona o per lo stesso ramo di attività Invade la sfera di esclusiva di un altro agente

DURATA DEL CONTRATTO DI AGENZIA IL CONTRATTO A le parti convengono di TEMPO fissare un termine finale DETERMINATO le parti non indicano la IL CONTRATTO A data di cessazione: TEMPO ciascuna può recedere INDETERMINATO salvo preavviso

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A.E.C. INDUSTRIA A.E.C. COMMERCIO Art. 4 Art. 1bis Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato. Le norme contenute nel l A.E.C. Commercio, ivi compresi i successivi artt. 11 e 12, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato. Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato.

.. segue Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

IL PATTO DI PROVA Cassazione civile, sez. lav., 22/01/1991, n. 544 Nel contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale di cui agli art. 1742 e ss. c.c. le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono inserire un patto di prova, al fine di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo all'uopo prestabilito. Tale patto è pienamente valido purché (secondo l'accertamento del giudice del merito) il periodo destinato alla effettuazione dell'esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere l'anzidetta valutazione.

IL PATTO DI PROVA NEGLI A.E.C. A.E.C. COMMERCIO Art. 1bis In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto. A.E.C. CNAI Terziario: commercio, servizi, terziario e turismo del 25 marzo 2009 Dichiarazione a verbale dell'art. 10 Le parti si danno atto che nel contratto di agenzia il patto di prova non può essere superiore a tre mesi

CLAUSOLA DI RINNOVO AUTOMATICO Art... Il presente contratto è a tempo determinato ed ha efficacia dal giorno con scadenza.. Le parti convengono che il presente contratto si rinnoverà automaticamente di. (es. anno in anno) qualora non venga disdettato con comunicazione scritta ricevuta dall altra parte almeno. mesi prima dell originaria e/o delle successive scadenze

CESSAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCADENZA DEL TERMINE RECESSO ANTICIPATO PER GIUSTA CAUSA RISOLUZIONE CONSENSUALE

RECESSO PER GIUSTA CAUSA PER INADEMPIMENTO DELL AGENTE Cassazione civile, sez. II, 04/05/2011, n. 9779 Nel contratto di agenzia, ai fini del legittimo esercizio della facoltà di recesso per giusta causa ciò che rileva è il fatto incidente sull'affidamento dell'una parte verso l'altra Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2008, n. 20497 Non è giusta causa la sospensione dell'esecuzione della prestazione operata dall'agente che si trovi in stato di detenzione in carcere, non sussistendo in tal caso il requisito indispensabile dell'imputabilità dell'inadempimento. Cassazione civile, sez. lav. 28/03/2000 n. 3738 Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2011, n. 3595 Sussistono i presupposti per la risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia in assenza di una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela ritenuta non solo ingiustificata ma anche voluta Nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile... all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato.

segue PER INADEMPIMENTO DEL PREPONENTE Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2007, n. 21445 La cessione d'azienda, che nel rapporto di agenzia è sussumibile nella fattispecie legale di cui all'art. 2558 c.c., può integrare una giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata Corte appello Milano, 04/12/2003. Tribunale Firenze, 23/10/2001 La sensibile riduzione della misura delle provvigioni costituisce giusta causa di recesso per l'agente e determina pertanto il diritto di questi al preavviso in applicazione dell'art. 2119 c.c.; a tal fine il requisito dell'immediatezza deve essere inteso in senso relativo. Costituisce giusta causa di recesso per l'agente e determina pertanto il diritto di questi al preavviso in applicazione dell'art. 2119 c.c. - il comportamento del proponente espresso in una serie di condotte reiterate nel tempo e consistite nell'occultamento delle provvigioni e nell'invio di documentazione incompleta. Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2000, n. 5467 Il potere di variazione territoriale, attribuito per contratto al preponente, non può essere esercitato al di là dei doveri di lealtà e buona fede, costituendo altrimenti tale esercizio un abuso di potere atto a consentire il recesso per giusta causa da parte dell'agente.

IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere unilateralmente dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito senza necessità di giustificazione e/o motivazione alcuna

segue LIMITI AL DIRITTO DI RECESSO AD NUTUM VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA (ABUSO DEL DIRITTO) MOTIVI ILLECITI (RITORSIONE, DISCRIMINAZIONE ECC )

CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. Decorrenza e durata Il presente contratto ha efficacia dal giorno. ed è da intendersi a tempo indeterminato. Il presente accordo prevede un periodo di prova di mesi durante il quale le parti potranno recedere dal contratto senza preavviso. Il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, a mezzo di lettera raccomandata, nei termini di preavviso e con le modalità di cui alle disposizioni dell art.. dell A.E.C. applicato. Durante il periodo di preavviso l agente è tenuto a prestare la propria opera per il regolare svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il diritto del preponente ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

IL PREAVVISO

IL PREAVVISO NEL CODICE CIVILE Art. 1750 Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore a - un mese per il primo anno di durata del contratto - due mesi per il secondo anno iniziato - tre mesi per il terzo anno iniziato - quattro mesi per il quarto anno - cinque mesi per il quinto anno - sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

IL PREAVVISO DEL PREPONENTE NEGLI A.E.C. ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nelle aziende industriali 20 MARZO 2002 Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per un sola ditta - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; - quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; - cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto; - sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi. Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta - cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto - sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno - otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

segue ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore commercio 16 FEBBRAIO 2009 Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario: - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; - quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; - cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto; - sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi. Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario: - cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; - sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno; - otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

IL PREAVVISO DELL AGENTE NEGLI A.E.C. ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per le aziende industriali 20 MARZO 2002 ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per il settore commercio 16 FEBBRAIO 2009 in caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto. in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.

DECORRENZA PREAVVISO NEGLI A.E.C. ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per le aziende industriali 20 MARZO 2002 ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per il settore commercio 16 FEBBRAIO 2009 la scadenza del periodo di preavviso può coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso dell A.E.C. la scadenza del periodo di preavviso può coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso dell A.E.C.

INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore commercio 16 FEBBRAIO 2009 Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente (1 gennaio-31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

segue: A.E.C. COMMERCIO La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio. Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nelle aziende industriali 20 MARZO 2002 Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1 gennaio-31 dicembre) quanti sono i mesi i preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

segue A.E.C. INDUSTRIA La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese. Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SENZA PREAVVISO GIUSTA CAUSA = inadempimento talmente grave: da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto da far venir meno l elemento fiduciario del rapporto CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Art. 1456 c.c. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. vanno indicate con precisione le obbligazioni contrattuali ritenute rilevanti per le parti non va indicato il generico riferimento a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto (pena l inefficacia della clausola)

LE INDENNITA DI FINE RAPPORTO All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

segue L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia

QUANTIFICAZIONE DELL INDENNITA RISARCIMENTO DEI DANNI L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, connesso, ad esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, all'ingiuriosità del recesso del preponente, all'induzione dell'agente prima della risoluzione del rapporto a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto Cass. Civ. sez. lav., 10/04/2008, n. 9426

segue L'agente decade dal diritto all'indennità di cessazione se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui all art. 1751 c.c. sono inderogabili a svantaggio dell'agente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.

LE INDENNITA DI FINE RAPPORTO INDENNITA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO INDENNITA SUPPLETIVA DI CLIENTELA INDENNITA MERITOCRATICA (A.E.C. Commercio)

A.E.C. INDUSTRIA INDENNITÀ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO viene riconosciuta all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA collegato all'incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente o rappresentante

INDENNITA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate Agente o rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta Agente o rappresentante senza obbligo di esclusiva per una sola ditta: - 4% sulla quota di provvigioni fino a euro 12.400,00 annui; - 2% sulla quota di provvigioni compresa tra euro 12.400,01 annui ed euro 18.600,00 annui; - 1% sulla quota di provvigioni eccedente euro 18.600,00 annui. 4% sulla quota di provvigioni fino a euro 6.200,00 annui; - 2% sulla quota di provvigioni compresa tra euro 6.200,01 annui ed euro 9.300,00 annui; - 1% sulla quota di provvigioni eccedente euro 9.300,00 annui.

segue L'indennità di risoluzione del rapporto è riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; - concorrenza sleale Le somme relative all indennità di risoluzione del rapporto vengono annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO - violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Nel regolamento previsto dall A.E.C. vengono altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.

INDENNITA SUPPLETIVA DI CLIENTELA All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, è corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto una indennità suppletiva di clientela Indennità da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute; 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di euro 45.000,00 di provvigioni); ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di euro 45,000,00 di provvigioni).

ULTERIORE INDENNITA (SUPPLETIVA DI CLIENTELA) In aggiunta agli importi previsti (indennità di risoluzione del rapporto e indennità suppletiva di clientela) è riconosciuto all'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Detto importo aggiuntivo viene calcolato nella misura percentuale indicata dall art. 10 dell A.E.C. Industria sul valore dell incremento stabilito ai sensi dell art. 11 del medesimo accordo collettivo

segue L'importo dell indennità suppletiva di clientela (intesa nel suo complesso) non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), semprechè tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

A.E.C. COMMERCIO INDENNITÀ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA INDENNITÀ MERITOCRATICA viene riconosciuta all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; viene riconosciuta ed erogata all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui all A.E.C.. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (art. 1751 c.c.) viene riconosciuta ed erogata all'agente o rappresentante che abbia aumentato il fatturato con la clientela esistente e/o acquisito nuovi clienti.

INDENNITA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO All'atto della cessazione del rapporto, spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate. Agente o rappresentante senza obbligo di esclusiva per una sola ditta - 4% (1% base + 3% integrativa) sulla quota di provvigioni fino a euro 6.200,00 annui; - 2% (1% base + 1% integrativa) sulla quota di provvigioni compresa tra euro 6.200,01 annui ed euro 9.300,00 annui; - 1% base sulla quota di provvigioni eccedente euro 9.300,00.- annui. Agente o rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta: - 4% (1% base + 3% integrativa) sulla quota di provvigioni fino a euro 12.400,00 annui; - 2% (1% base + 1% integrativa) sulla quota di provvigioni compresa tra euro 12.400,01 annui ed euro 18.600,00 annui; - 1% base sulla quota di provvigioni eccedente euro 18.600,00.- annui.

segue Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il Fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. L'indennità di risoluzione del rapporto non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente. Le somme dell indennità di risoluzione del rapporto verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate all A.E.C.; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all'agente per il verificarsi dell'ipotesi di decadenza sopra richiamata.

segue L'indennità di risoluzione del rapporto ha natura di trattamento fine rapporto, ed è di esclusiva proprietà degli agenti o rappresentanti. Nell'ipotesi di cessione a terzi - operata dall'agente ai sensi di un accordo con il preponente - del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme relative all'indennità di risoluzione del rapporto non saranno dovute all'agente o rappresentante cedente.

INDENNITA SUPPLETIVA DI CLIENTELA Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto una indennità suppletiva di clientela Indennità da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia; 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto; 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

segue L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di dimissioni dell'agente dovute a invalidità permanente e totale, per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto, conseguimento di pensione di vecchiaia ENASARCO e/o INPS, per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 cod. civ.), in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari. Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca. Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio.

INDENNITA MERITOCRATICA In aggiunta all indennità di risoluzione del rapporto e all indennità suppletiva di clientela è prevista la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal 3 comma dell'art. 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. L indennità meritocratica viene calcolata sulla base di un valore iniziale (pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all'agente all'inizio del mandato) ed un valore finale (pari al fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all'agente al temine del rapporto di agenzia), secondo i criteri indicati nell'art. 12bis dell AEC.

segue L'indennità "meritocratica" aggiuntiva spetta, in presenza delle condizioni sopra richiamate, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal 3 comma dell'articolo 1751 cod. civ. L'indennità meritocratica non è dovuta nei seguenti casi: 1) quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; 2) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

INDENNITA DI FINE RAPPORTO EX A.E.C. 16.02.2009 (come modificato dall Accordo 10.03.2010) La corresponsione dell indennità suppletiva di clientela e dell indennità meritocratica deve avvanire entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente. All'atto del pagamento verrà redatto un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ

CODICE CIVILE O A.E.C.? Cassazione civile, sez. lav., 01/06/2009, n. 12724 Al fine della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente, ove risultino dimostrate le circostanze di fatto previste dall'art. 1751, comma 1, c.c. (ossia di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, sempre che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti), il giudice è tenuto a verificare se nei limiti posti dal comma 3 del medesimo art. 1751, la quantificazione dell'indennità calcolata sulla base dei criteri posti dall'accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 sia corrispondente al canone di equità prescritto dal medesimo art. 1751, comma 1, tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti, e, ove non la ritenga tale, deve - in mancanza di una specifica disciplina collettiva - riconoscere all'agente il differenziale necessario per riportarla ad equità.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO E PROVVIGIONI AFFARI CONCLUSI DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO PROPOSTA PERVENUTA AD AGENTE O PREPONENTE PRIMA DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO CONCLUSIONE DELL AFFARE TRA PREPONENTE E CLIENTE DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO Spetta la provvigione se la conclusione è prevalentemente merito dell agente Spetta la provvigione se l affare sia concluso entro un termine ragionevole dallo scioglimento del contratto (4 o 6 mesi)

PATTO DI NON CONCORRENZA DOPO LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO Art. 1751 bis c.c. richiede la forma scritta deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto

segue La determinazione, in assenza di accordo, è effettuata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente

A.E.C. COMMERCIO INDENNITÀ PATTO DI NON CONCORRENZA la base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni. la suddetta base di calcolo va divisa per ventiquattro e corrisposta in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.

segue AGENTE MONOMANDATARIO AGENTE PLURIMANDATARIO (LA BASE DI CALCOLO E RIDOTTA DEL 20%) l'importo come sopra calcolato viene corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l'indennità viene corrisposta nella misura dell'85% l importo sopra calcolato viene corrisposto nella misura del 50% per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; 75% per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; 100% per i rapporti di durata superiore a 10 anni.

A.E.C. INDUSTRIA INDENNITÀ PATTO DI NON CONCORRENZA la base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata sull'intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni.

segue AGENTE MONOMANDATARIO 8 mensilità nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata fino a cinque anni 10 mensilità nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata oltre 5 fino a 10 anni 12 mensilità nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata oltre 10 anni AGENTE PLURIMANDATARIO 6 mensilità nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata fino a cinque anni 8 mensilità nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata oltre 5 fino a 10 anni 10 mensilità nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata oltre 10 anni PATTO INFERIORE A DUE ANNI l'indennità viene ridotta, in rapporto all'effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno.

VIOLAZIONE PATTO DI NON CONCORRENZA A.E.C. INDUSTRIA In caso di violazione del patto di non concorrenza, l'agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell'indennità come stabilità dagli A.E.C.

CLAUSOLA PATTO DI NON CONCORRENZA POST-CONTRATTUALE? Le PARTI convengono che al momento della cessazione del presente contratto, per qualunque causa esso avvenga, è facoltà della PREPONENTE optare di imporre all'agente un patto di non concorrenza post-contrattuale della durata di mesi. Qualora la PREPONENTE si avvalga della suddetta opzione, l'agente è tenuto, per il periodo impostogli e nella medesima ZONA assegnatagli nella vigenza del contratto di agenzia, a non promuovere, pubblicizzare, distribuire, produrre, vendere o in alcun modo trattare, né in proprio né alle dipendenze o comunque per conto o a favore di terzi, prodotti concorrenziali con quelli oggetto del presente contratto di agenzia e, comunque, con i prodotti commercializzati dalla PREPONENTE. Le PARTI convengono che la PREPONENTE dovrà comunicare se intende o meno avvalersi della suddetta opzione con lettera da inviarsi all AGENTE a mezzo raccomandata a/r almeno 15 giorni prima della cessazione dell efficacia del presente contratto ovvero contestualmente alla comunicazione di risoluzione per giusta causa e/o per il verificarsi delle ipotesi di cui alla clausola risolutiva espressa (ovvero contestualmente alla comunicazione del recesso con preavviso se a tempo indeterminato) In difetto di tale comunicazione nel termine sopra indicato l'agente si riterrà libero da ogni vincolo di non concorrenza nei confronti della PREPONENTE. Qualora la PREPONENTE si avvalga dell opzione di imporre all AGENTE tale patto di non concorrenza alla cessazione del rapporto, corrisponderà all AGENTE una indennità non provvigionale determinata secondo i parametri di cui all art. dell A.E.C. applicato. Le PARTI convengono che in caso di violazione del patto di non concorrenza da parte dell'agente, questi sarà tenuto a restituire alla PREPONENTE le somme ricevute ai sensi del comma precedente, oltre ad una penale pari al 50% delle stesse.

CONTROVERSIE GIUDICE DEL LAVORO Controversie relative al rapporto d agenzia qualora l agente sia persona fisica o comunque la prestazione dell agente presenti il carattere dell apporto prevalentemente personale GIUDICE ORDINARIO Controversie relativa al rapporto di agenzia qualora l agente individuale operi con rilevante apporto di mezzi e di collaboratori Controversie relative al rapporto di agenzia qualora l agente sia una società di capitali o una società di persone in cui non è prevalente il carattere dell apporto personale

IL CONTRATTO DI AGENZIA CESSAZIONE DEL MANDATO DI AGENZIA CONFINDUSTRIA UDINE 30 maggio 2012 Avv. Giorgio Damiani www.studiofinpro.com giorgio.damiani@finpronet.com