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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BOLOGNA-QUARTIERE SAN DONATO E L'ASSOCIAZIONE LAMINARIE PER LA GESTIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA PANZINI 1/1 DENOMINATO TEATRO DOM - LA CUPOLA DEL PILASTRO. Tra il Comune di Bologna (in seguito Comune)- C.F. n. 01232710374 - rappresentato dal Dott. Romano Mignani Direttore del Quartiere San Donato - che interviene nel presente atto, in virtù dell' ordinanza P.G. n. 122481/2015 di cui alla circolare n.16/2015 della Direzione Generale, e domiciliato per la carica in Piazza Spadolini n.7-40127 Bologna, per dare attuazione alla determinazione dirigenziale P.G.n. 145060/2015; e il Signor Fabio Del Zozzo, nato a Forlì il 12/12/1964 e residente in Bologna, via Corte De' Galluzzi n. 11, in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione Culturale Laminarie- C.F.02348480407 - P.IVA 04322640378 (in seguito gestore) con sede in via Corte De' Galluzzi n. 11-40124 Bologna; Premesso che: - con atto P.G. n. 81999/2014 la Giunta ha deliberato l'elenco dei teatri del Comune di Bologna, riconoscendone il valore quali componenti stabili del Sistema teatrale cittadino ; - fra i teatri che costituiscono la rete teatrale esistente, vi è il Teatro Dom-La cupola del Pilastro ; - con determinazione dirigenziale P.G. n. 108019/2014, il Direttore del Settore Sistema Culturale e Università ha approvato la convenzione-tipo per la gestione degli spazi teatrali con valenza cittadina. si conviene quanto segue: Art. 1 - Premesse Pagina 1 di 10

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione. Art. 2 - Finalità Scopo della presente convenzione è la gestione dello spazio teatrale denominato Teatro Dom-La cupola del Pilastro di proprietà del Comune, necessaria allo svolgimento delle attività descritte nel progetto pluriennale presentato dall'associazione ed allegato in atti alla Determinazione Dirigenziale P.G. n. 145060/2015 e che costituisce vincolo all'utilizzazione dell'immobile. Art. 3 Immobile oggetto di concessione Per lo svolgimento delle attività di cui all art. 2 viene concesso l'immobile in regime di comodato d'uso gratuito, posto in Bologna via Panzini 1/1, - codice inventario patrimoniale B 146 identificativi catastali: Foglio129, Particella 216, Subalterno 6 - rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 1), come parte integrante della presente convenzione. L'immobile è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il gestore ne ha preso visione, accettandolo, senza eccezione o riserva alcuna. Al gestore viene assegnato in uso l'immobile con destinazione d'uso complessiva a locale di pubblico spettacolo come risulta dalla licenza di agibilità (art. 80 del T.U.L.P.S.) rilasciata dal Comune di Bologna. Il titolare dell'attività di pubblico spettacolo ai sensi della normativa vigente è il legale rappresentante dell'associazione Laminarie, che dovrà essere l'intestatario di tutti gli atti verso gli enti di vigilanza e controllo ed il referente per tutti gli adempimenti conseguenti. E' a carico del gestore, senza alcun onere per il Comune, l'acquisizione di ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso. Al fine di svolgere l attività prevista l immobile viene assegnato con gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale di cui all allegato elenco (Allegato 2). Art. 4 - Utilizzo da parte del Comune o di terzi Pagina 2 di 10

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente gli spazi, a fronte del pagamento delle sole spese vive, con congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni produttivi e del cartellone, annualmente per n. 10 giornate, al fine di ospitare particolari manifestazioni e spettacoli. Il gestore fornirà tempestivamente un preventivo di spesa per il rimborso di tali oneri secondo il tariffario ufficiale da inviare annualmente al Comune. Compatibilmente con il programma di attività, il gestore può autonomamente concedere l'utilizzo degli spazi a terzi, anche per fini commerciali. Art. 5 Uso dei locali, manutenzioni e utenze Sono a carico del gestore, senza alcun onere per il Comune: - le spese di manutenzione ordinaria necessarie a mantenere la piena funzionalità dell'immobile e delle attrezzature, indispensabile alla gestione medesima, ovvero la manutenzione conseguente a deterioramenti prodotti dall uso e non quella conseguente a vetustà o malformazione; - le spese di pulizia, guardiania e custodia; - le verifiche periodiche (comprese le spese per le certificazioni e omologazioni) degli impianti relativi alla sicurezza del pubblico e di quelli creati per l abbattimento delle barriere architettoniche; - l'acquisizione di ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso. Sono a carico del Comune di Bologna le spese inerenti alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti connessi, nonché gli oneri complessivi derivanti da eventuali adeguamenti normativi successivi alla consegna relativi a beni di proprietà del Comune, esclusi gli oneri derivanti da interventi che modifichino la tipologia di utilizzo dei locali. Il Comune, al fine di non compromettere la programmazione delle attività, s'impegna a Pagina 3 di 10

concordare con il gestore i tempi e le modalità d'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di eventuali altri lavori di consolidamento e ristrutturazione. Per la corretta individuazione della classificazione degli interventi di manutenzione ordinaria si rimanda alle specifiche tecniche e alle prescrizioni dell'attuale contratto di Global 2015-2024 relative al Servizio per la gestione degli impianti tecnologici, manutenzione delle strutture edili, climatizzazione ed energia degli impianti destinati ad attività scolastica, uffici giudiziari, musei, biblioteche ed altri impianti di importanza cittadina appartenenti al patrimonio del Comune di Bologna, mentre per la manutenzione straordinaria si rimanda all art. 26 del vigente RUE Repertorio delle opere punti 2, 3 e 4. Il gestore si impegna ad adempiere a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di salute degli addetti e dei partecipanti alle varie attività, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per il mancato ottemperamento agli obblighi di legge, salvo che non abbia adempiuto a quanto di propria competenza. Sono a carico del gestore la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tutte le spese relative alle utenze che potranno essere direttamente intestate, così come il rimborso al Comune della quota dei consumi e degli oneri accessori per i quali non è possibile l intestazione diretta. Relativamente al riscaldamento, si procederà alla formalizzazione delle modalità di rilevamento dei consumi tramite il contacalorie. La mancata corresponsione di tali spese comporta l applicazione delle disposizioni regolamentari di cui alla deliberazione P.G.n. 2009/2012 del 2 aprile 2012 Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali. Art. 6 - Miglioramenti e addizioni Eventuali miglioramenti ed addizioni che il gestore intenda apportare a proprie spese ai Pagina 4 di 10

locali di proprietà del Comune concessi, dopo la stipula della presente convenzione, dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dal Comune. Salvo diverso accordo scritto con il Comune, il gestore non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati all'immobile o le addizioni eseguite sullo stesso. Per eventuali tali lavori, il gestore ha l'onere di conseguire nei modi e nei termini di legge e di regolamento ogni autorizzazione, nulla osta ed altro atto di consenso comunque denominato previsto per le opere di qualunque genere che intenda eseguire come miglioramenti e addizioni all'interno dell'immobile. Art. 7 - Obblighi particolari a carico del gestore L Associazione si obbliga: - ad utilizzare il bene per le finalità e con le modalità indicate nella presente convenzione; - a non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, la gestione anche parziale del bene; - a presentare annualmente al Quartiere San Donato una relazione dettagliata sulle attività svolte e a fornire tempestivamente i dati e le informazioni che verranno richieste ai fini del monitoraggio sulle attività stesse; - a dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti di comunicazione dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito; - alla costante e perfetta pulizia di tutti i locali e degli spazi di pertinenza; - all'adeguata custodia dell'intero immobile con le modalità che l'associazione riterrà più opportune in relazione alle specifiche caratteristiche dell'edificio; Ai sensi della normativa vigente, il legale rappresentante dell'associazione, in quanto titolare dell'attività di pubblico spettacolo, deve essere l'intestatario di tutti gli atti verso gli enti di vigilanza e controllo ed il referente per tutti gli adempimenti conseguenti. Art. 8 - Promozione Tutti gli strumenti pubblicitari dovranno contenere con la dovuta evidenza l indicazione che Pagina 5 di 10

le attività sono realizzate con il Comune; in particolare il gestore si impegna a far comparire all interno di tutti gli strumenti di comunicazione e promozione della propria attività il logo del Comune di Bologna concordandone le modalità con il Quartiere San Donato. Art. 9 - Durata La durata della convenzione è stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione. E' prevista la possibilità di proroga per un anno con provvedimento espresso. Il gestore ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di mesi 6 da comunicarsi al Quartiere San Donato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla scadenza della convenzione (ivi compresa l'eventuale proroga), sulla base di un esito positivo del monitoraggio annuale che abbia verificato un'attività culturale riconosciuta e accreditata, si potrà provvedere alla riassegnazione dell'immobile al medesimo gestore. In caso di esito negativo del monitoraggio l'immobile (compreso di arredi ed attrezzature) sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d uso senza necessità di preventivo atto di disdetta. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al gestore all'atto della riconsegna. Qualora il gestore non provveda alla riconsegna dell immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento. Art. 10 Inosservanza e risoluzione Il Comune si riserva la facoltà di contestare in forma scritta eventuali inosservanze da parte del gestore di quanto stabilito dalla convenzione. L'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nel presente atto o la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Quartiere San Donato e, più in generale, l'inadempimento agli obblighi previsti dalla convenzione, costituirà causa di risoluzione della Pagina 6 di 10

convenzione stessa. In caso di grave inadempienza da parte del gestore agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, il Quartiere San Donato potrà, previa diffida, dichiarare la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatte salve le eventuali azioni nei confronti del gestore per il risarcimento di eventuali danni. In caso di risoluzione della convenzione, nessun onere, rimborso o indennizzo graverà sul Comune. Art. 11 - Adempimenti assicurativi Il gestore, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: 1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, 5.000.000,00 per persone, 5.000.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l estensione a: preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati, inclusa l eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri; committenza di lavori e servizi; organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali o altre; danni a cose in consegna e/o custodia, incluso guardaroba se presente; danni a cose di terzi da incendio; danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino Pagina 7 di 10

all attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo; danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari collaboratori anche non in rapporto di dipendenza con il gestore - che partecipino all attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo. Si include la responsabilità personale di soci, dipendenti, volontari e collaboratori; interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; 2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, e Euro 3.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l estensione al cosiddetto Danno Biologico, l estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la Clausola di Buona Fede INAIL 3. Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni datigli in concessione dal Comune: i beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la presente concessione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell assicuratore (di cui all art. 1916 C.C.) nei confronti del gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per Pagina 8 di 10

danni a beni di proprietà del gestore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell Assicuratore (di cui all art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stessa. In caso di concessione a terzi (anche per brevi periodi) dell uso e/o conduzione di spazi e/o attrezzature, così come in caso di attività in essi svolte da terzi, anche solo temporaneamente (es.: catering o simili), il gestore si impegna a richiedere a tali terzi di provvedere alla stipula di copertura RCT avente requisiti analoghi a quelli di cui sopra. L operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l eventuale inesistenza o inoperatività di polizze dei terzi cui il gestore abbia concesso l uso di spazi e/o attrezzature come sopra e/o l eventuale approvazione espressa del Comune sull assicuratore prescelto del gestore - che invierà copia delle polizze al Quartiere San Donato - non esonerano il gestore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, tenendone indenne il Comune. Art. 12 Oneri contrattuali e Foro Sono a carico del gestore, senza alcun onere per il Comune, tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, inclusi il bollo e l'intera imposta di registro. Sono inoltre a carico del gestore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali, tranne il caso di correntisti presso il Tesoriere del Comune di Bologna. Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bologna. Pagina 9 di 10

Art. 13 Trattamento dei dati personali Le parti reciprocamente autorizzano l uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa. Letto, approvato e sottoscritto Bologna,... Comune di Bologna Quartiere San Donato Associazione Culturale Laminarie Il Direttore Il Presidente Dott. Romano Mignani Sig. Fabio Del Zozzo Pagina 10 di 10