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Deliberazione 168/2013/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 27 giugno 2013 composta da Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Elena BRANDOLINI Dott. Giampiero PIZZICONI Dott. Francesco MAFFEI Presidente Consigliere Referendario Referendario relatore VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare, l art. 7, comma 8 ; VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza

del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/sezaut/2009/inpr del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010; VISTA la richiesta di parere del Sindaco di Povegliano Veronese (VR) dell 8 maggio 2013, acquisita al prot. CdC n. 2678 del 13 maggio 2013; VISTA l ordinanza n. 72 del 2013 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna adunanza; UDITO il magistrato relatore, Dott. Francesco Maffei; FATTO Il Sindaco del Comune di Povegliano Veronese, con la nota indicata in epigrafe, ha posto un quesito consistente nello stabilire se la maggiorazione del servizio part-time di un dipendente dal 70% al 92% sia possibile o se debba essere considerata come una nuova assunzione. A questo proposito, il Sindaco precisa che: - il dipendente è stato assunto a tempo pieno e indeterminato da altro ente locale, presso il quale il suo rapporto di lavoro è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale e che, successivamente, il dipendente ha preso servizio per il Comune di Povegliano Veronese, mediante l istituto della mobilità ex art. 30, del D lgs. 30 marzo 2011, n. 165, mantenendo il rapporto di lavoro a 2

tempo part-time ed indeterminato; - il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2012; - la spesa per il personale, considerata anche la maggiorazione del tempo part-time, non supera quella sostenuta per l esercizio 2012, come previsto dall art. 1, comma 557 e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, poiché altri dipendenti hanno richiesto il passaggio da tempo pieno a part-time; - non può procedere all assunzione di nuovo personale in base al disposto di cui all art. 76, comma 7, del d.l. 25 giungo 2008, n. 112, convertito dalla legge 3 agosto 2008, n. 133. DIRITTO La richiesta del Comune di Povegliano Veronese è stata espressamente formulata ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003,n. 131. In via preliminare, va affermata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, soggettivi ed oggettivi, per la formulazione dei pareri, secondo i criteri fissati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. Alla luce dei sopra richiamati criteri, la richiesta di parere in esame deve ritenersi soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all ente interessato a ricever il parere, cioè il 3

Comune, sia all organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell Ente. In ordine poi alla sussistenza dei requisiti oggettivi, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Con riferimento al caso in questione, la Sezione ritiene la richiesta riconducibile al concetto unitario di contabilità pubblica, delineato dalla richiamata delibera n. 54/2010 della Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, che viene riferito al sistema di principi e norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale della Stato e degli Enti pubblici ed inteso in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Il quesito concerne, infatti l applicazione di norme di finanza pubblica relative all interpretazione ed applicazione di norme che impongono dei limiti alla spesa di personale. Quanto alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la sezione ritiene che il quesito sia formulato in termini 4

sufficientemente astratti e generali, nei limiti in cui potranno essere indicati principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa, nell ambito di valutazioni che restano comunque rimesse alla esclusiva discrezionalità e competenza degli organi comunali preposti. Il quesito sottoposto all esame della Sezione consiste nella possibilità di incrementare la percentuale di servizio part-time, di un dipendente assunto con contratto a tempo determinato, da 70% al 92%. Su tale questione, si è già pronunciata recentemente questa Sezione con la deliberazione n. 106/2013/PAR dove, in tema di trasformazione del rapporto di lavoro part-time, si è evidenziata la differenza dell ipotesi di ripristino del rapporto di lavoro nel suo status originario, a tempo pieno, da quella di conservazione dello status di part-time, con un semplice incremento delle ore lavorative. In tale pronuncia è stato infatti chiarito che, in quest ultimo caso, non essendo configurabile un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro come espressamente riconosciuto, invece, nell ipotesi di ritorno a tempo pieno (art. 6, comma 4, del d.l. 79/1997, conv. nella legge 140/1997, e art. 4 del CCNL del Comparto regioni Autonomie locali del 14/09/2000) l incremento del monte ore richiesto dal dipendente dovrà avvenire nel rispetto di tutti i vincoli di contenimento della spesa 5

per il personale che il legislatore detta per l amministrazione. Con riferimento, invece, alla possibilità di considerare tale maggiorazione della percentuale di part time come nuova assunzione, il Collegio fa presente che la questione è stata più volte affrontata dalle Sezioni regionali di controllo, in sede consultiva. Costituisce, infatti, consolidato orientamento della giurisprudenza consultiva della Corte dei conti (deliberazioni nn. 198/2011/PAR Sezione regionale di controllo Toscana, 496/2011/PAR Sezione regionale di controllo Campania, 8/2012/PAR Sezione regionale di controllo Emilia Romagna, 462/2012/PAR Sezione regionale di controllo Lombardia) ritenere che il semplice incremento orario (che non comporti la trasformazione di un contratto da part-time a tempo pieno) di un dipendente originariamente assunto con contratto a tempo pieno, non vada computato come nuova assunzione. Questo viene specificato sia in merito al divieto di procedere all assunzione di nuovo personale fissato, per egli sottoposti al rispetto del patto di stabilità, dall art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, conv. nella legge 133/2008, sia con riferimento alla portata dell art. l articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (riferibile solo all ipotesi di personale assunto con 6

contratto che è, ab origine, a tempo parziale). In conclusione, la Sezione ritiene che l ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 ( e non di non superamento della spesa per il personale sostenuta nell esercizio finanziario precedente, come specificato della richiesta di parere del Sindaco di Povegliano Veronese) e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile. PQM La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Povegliano Veronese. Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2013. 7

Il Relatore f.to Dott. Francesco Maffei Il Presidente f.to Dott. Claudio Iafolla Depositato in Segreteria il 02/07/2013 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 8