Il delitto tentato, disciplina giuridica e caratteri

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Il delitto tentato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Schede di Diritto Il delitto tentato, contrapposto al delitto consumato, in diritto penale indica un delitto che non è arrivato alla sua consumazione perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è arrivata a compimento. Il codice penale disciplina il tentativo all'articolo 56, rubricato delitto tentato : Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. Il reato nella forma tentata costituisce titolo autonomo di reato rispetto al reato compiuto- La sua configurabilità si fonda sulla combinazione tra la fattispecie di reato-base e il disposto dell'articolo 56 del codice penale. I criteri di configurabilità del tentativo previsti dal nostro codice penale sono due. 1 di 5

L Idoneità degli atti a commettere un delitto L univocità degli atti diretti a commettere un delitto L'idoneità va valutata dal giudice con il criterio della "prognosi postuma",in concreto ed ex ante. L'espressione "in concreto" indica che non si deve considerare solo l'astratta adeguatezza dei mezzi preposti al compimento del delitto, ma è necessario valutarli nella reale e concreta situazione nella quale si inseriscono, perché un atto può essere astrattamente idoneo a commettere il delitto, ma può non esserlo nella situazione concreta, e viceversa. Ad esempio sparare ad una persona è atto astrattamente idoneo a cagionare la morte, ma non così se la vittima è posta a una distanza notevolmente superiore alla gittata dell'arma utilizzata. Oppure, somministrare un comune medicinale non è atto astrattamente idoneo a provocare la morte, ma lo può essere se il paziente in questione è fortemente allergico ad esso. L'espressione "ex ante" indica che il giudizio va ricondotto al momento della commissione dell'ultimo atto che ha caratterizzato la sua condotta. Giudicando "ex post", a fatto compiuto cioè, qualsiasi tentativo risulterebbe inidoneo, poiché il reato non è stato realizzato. In relazione all'univocità, si deve considerare l'intenzione del soggetto sotto il profilo dell'oggettività. Non è ad esempio atto diretto in modo univoco a commettere un omicidio l'acquisto di una pistola da parte 2 di 5

di un individuo, il quale potrebbe utilizzzare l'arma al poligono di tiro. IN relazione al comma 3 dell'articolo 56 del codice penale, esso configura due distinte ipotesi. La desistenza volontaria si ha quando l'agente interrompe l'azione o l'omissione (tenendo in questo caso la condotta doverosa) prima che il processo causale sia iniziato, mentre il recesso volontario presuppone che il processo causale sia iniziato, e presuppone una vera e propria "controcondotta". Il diverso trattamento sanzionatorio, prevede che la desistenza non comporta l'applicazione della pena prevista per il delitto tentato (l'agente sarà punibile se gli atti che ha compiuto configurano di per sé un reato), mentre il recesso è una circostanza attenuante del delitto tentato. In relazione al requisito della "volontarietà", si registrano in dottrina diverse opzioni interpretative. La più rigorosa la interpreta come "spontaneità", escludendo la volontarietà in quei casi nei quali la desistenza o il recesso siano frutto di calcolo utitilitaristico o di semplice paura. Un orientamento più favorevole al reo ritiene esclusa la volontarietà quando la prosecuzione della condotta sia impossibile materialmente. Un orientamento intermedio interpreta la volontarietà come "possibilità di scelta ragionevole" e la ritiene esclusa non se la prosecuzione della condotta sia materialmente impossibile, ma anche quando, pur essendo materialmente possibile, è sconsigliata da circostanze che inducano una persona ragionevole a 3 di 5

desistere. Per reato impossibile si intende la fattispecie criminosa che non è giuridicamente possibile compiere. La definizione di Reato impossibile è fortemente legata a quella di Delitto tentato. Il tentativo di reato presuppone requisiti di idoneità e non equivocità degli atti, oltre al non compimento del fatto o al non verificarsi dell'azione, per poter essere penalmente perseguibile. L'articolo 49 comma 2 del codice penale, prende in considerazione anche l'ipotesi del tentativo assolutamente inidoneo mediante la figura del cosiddetto reato impossibile, escludendo la punibilità per gli atti posti in essere secondo modalità inidonee al compimento dell'azione. Un esempio di reato impossibile è dato dal tentativo di omicidio con un'arma giocattolo. La condotta in sé è assolutamente inidonea al raggiungimento del fine. Viceversa, l'utilizzo di un'arma da fuoco caricata con proiettili allo scopo di uccidere, se l'evento omicida non si realizzi (per errore nella mira, per movimento repentino della vittima), fa configurare il tentativo di reato. 4 di 5

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