Renato Calogero Patti propone reclamo, ex art terdecies c.p.c., contro l'ordinanza dell , emessa

Documenti analoghi
Accoglimento totale del 31/08/2018 RG n. 6042/2018

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Accoglimento totale del 26/09/2018 RG n. 2933/2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile delle imprese. in composizione collegiale costituita da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Ordinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n /2014

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento

Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione

R.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

R.G /2017. SISAL GROUP SPA, in persona del legale rappresentante, SISAL SPA, in persona del legale rappresentante,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sentenza n. 870/2018 pubbl. il 21/02/2018 RG n /2015

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale

- a sostegno del reclamo L.C. Service S.A. eccepisce il difetto di legittimazione di I. 3 s.r.l. alla proposizione del ricorso; l inammissibilità dell

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

Verbale di prima udienza n. cronol. 3493/2016 del 08/06/2016 RG n /2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

Tribunale di Udine. - sezione II civile. Il Giudice designato,

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

INDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

cibi al pubblico, denominata " Cafè", sito al piano terreno dello stesso immobile nel quale la società concedente esercita l'attività alberghiera, in

contro e con l'intervento di per l'annullamento

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2018 del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l anno promosso da:

TRIBUNALE DI FIRENZE VERBALE EX ART. 281 sexies CPC. A. G. INPS e Spa SCCI S.P.A. Equitalia Cerit REPUBBLICA ITALIANA Nel Nome Del Popolo Italiano

pagina 1 di 5 intellettuale

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL

Avv. Marco Verrini

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE ORDINANZA

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

INDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.

INDICE INTRODUZIONE. Capitolo Primo AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO CAUTELARE UNIFORME

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino 8 luglio 2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

Pagina 1.

Tribunale di Udine. - sezione civile -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA

FIG. n. OSSERVA Rilevata l'ammissibilità - su un piano astratto - del rimedio processuale azionato da ( c f r. Trii,. Napoli, 10 maggio 2000, 15.p.A.

TRIBUNALE DI SCIACCA ******* Il Giudice Designato. Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data nel procedimento.

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

ha pronunciato la presente

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

ha pronunciato la presente

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE III SEZ. CIVILE ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Accoglimento totale del 19/07/2017 RG n. 2294/2017

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ORDINANZA

- il Giudice di prime cure, con ordinanza depositata in Cancelleria il , dichiarava la domanda cautelare inammissibile, per essere stata ins

REPUBBLICA ITALIANA il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Data 22/05/2013 Tribunale di Taranto in composizione collegiale, Giudice relatore dott. Claudio Casarano

ha pronunciato la presente

Sentenza n. 713/2018 pubbl. il 12/02/2018 RG n /2016

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 6 marzo 2012, n. 318 N /2012 REG.PROV.COLL. N /2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Transcript:

N. R.G. 26712/2018 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Gabriella Ratti Presidente Francesco Rizzi Giudice relatore Silvia Orlando Giudice riunito in Camera di Consiglio, all'esito dell'udienza del 25.1.19, esaminati gli atti, sciogliendo la riserva, rileva quanto segue. Renato Calogero Patti propone reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza dell 8.11.18, emessa dal Tribunale di Torino in composizione monocratica, con la quale è stata respinta la sua istanza ex art. 700 c.p.c. di revoca per giusta causa di Lilia Bertolina e di Andrea Sussetto dalla carica di amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni (della quale è amministratore anche parte reclamante). L odierno reclamante chiede la revoca del provvedimento impugnato, assumendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere insussistente sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora. Pagina 1

Più nel dettaglio, il reclamante evidenzia che sussisterebbe la denunciata giusta causa di revoca di Lilia Bertolina e di Andrea Sussetto, in quanto questi, da un lato, si troverebbero in una situazione di palese conflitto di interessi (in quanto soci della s.n.c. SGS che nell anno 2010 ha stipulato un contratto di locazione con la medesima s.n.c. Frejus Costruzioni acquirente in leasing dell immobile locato) e, dall altro, proprio a causa di tale situazione, avrebbero trascurato di curare adeguatamente gli interessi della s.n.c. Frejus Costruzioni, venendo meno agli obblighi sugli stessi gravanti nella loro qualità di amministratori. Quanto al periculum in mora, derivante dalla circostanza che la s.n.c. SGS ha sospeso, sin dal gennaio dell anno 2016, il pagamento dei canoni locatizi, il reclamante deduce che il piano di rientro relativo al contratto di locazione finanziaria immobiliare fra la s.p.a. Ing Lease e la s.n.c. Frejus Costruzioni (resosi necessario, appunto, causa il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della s.n.c. SGS) non scongiura in alcun modo il rischio che la prima società invochi la risoluzione di tale contratto, in tal modo esponendo la s.n.c. Frejus ad un serio e concreto rischio di default (reclamo, p. 20). Si costituiscono nel procedimento di reclamo Lilia Bertolina e Andrea Sussetto, chiedendo la reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato. Pagina 2

Il reclamo è infondato e dev'essere respinto. In via del tutto preliminare, a prescindere dall esistenza di un conflitto di interessi in capo ai resistenti e dei denunciati atti di cattiva gestione, deve osservarsi che ciò che rileva ai fini del presente procedimento è la totale mancanza di un nesso di causalità fra il pericolo paventato dal reclamante e il provvedimento cautelare richiesto. In primo luogo, il reclamante deduce che il mancato pagamento della quota di canone che spetterebbe alla s.n.c. Frejus Costruzioni da parte della s.n.c. SGS impedirebbe alla prima società di onorare i suoi debiti relativi ai rapporti di leasing intercorrenti con la s.p.a. Ing Lease, così esponendo la s.n.c. Frejus Costruzioni al pericolo di subire la risoluzione di tali contratti, con serio e concreto rischio di default di tale società (reclamo, p. 20). Ebbene, se questo è il pericolo allegato dal reclamante, non si vede come la rimozione di Lilia Bertolina e di Andrea Sussetto dalla carica di amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni potrebbe agevolare il pagamento delle somme richieste da parte della s.n.c. SGS, di cui le parti resistenti sono e resterebbero soci. Poiché la ripresa dei pagamenti richiederebbe un iniziativa della s.n.c. SGS, in persona dei suoi amministratori, la richiesta rimozione dei resistenti dalla carica di Pagina 3

amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni non contribuirebbe in alcun modo al raggiungimento di tale risultato. Il pericolo che l iniziativa cautelare in esame intende fronteggiare è presentato dal reclamante anche sotto un diverso profilo: la permanenza delle parti resistenti nel loro ruolo di amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni impedirebbe, a causa del conflitto di interessi denunciato, la regolarizzazione del rapporto di locazione immobiliare fra la s.p.a. Telecom Italia e la s.n.c. Frejus Costruzioni. Al riguardo, valgono considerazioni analoghe a quelle fatte sopra, in quanto nuovamente difetta il necessario nesso di strumentalità fra la situazione di pericolo che si intende cautelare e il provvedimento di urgenza richiesto. Posto che pacificamente il contratto di locazione stipulato per iscritto intercorre attualmente solo fra la s.p.a. Telecom Italia e la s.n.c. SGS, da ciò discende che la richiesta (asserita) regolarizzazione dei rapporti fra tali due società e la s.n.c. Frejus Costruzioni potrebbe essere promossa e favorita dai reclamati solamente nella loro qualità di soci della s.n.c. SGS, a nulla rilevando che gli stessi ricoprano anche il ruolo di amministratori e legali rappresentanti della s.n.c. Frejus Costruzioni. È evidente, pertanto, che nemmeno in questo caso la richiesta rimozione in via cautelare di Lilia Bertolina e Pagina 4

di Andrea Sussetto dalla carica di amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni potrebbe in alcun modo contribuire alla auspicata regolarizzazione dei rapporti in questione, che richiederebbe un iniziativa della s.n.c. SGS, di cui i resistenti, come si è detto, sono e resterebbero soci di maggioranza. Venendo ora alla doglianza con cui parte reclamante censura i resistenti per non essersi attivati, nella loro qualità di amministratori e legali rappresentanti della s.n.c. Frejus Costruzioni, a fronte della cessazione dei pagamenti dei canoni locatizi da parte della s.n.c. SGS, deve convenirsi con il giudice di prime cure, che ha osservato che tali iniziative avrebbero potuto essere prese (e tuttora potrebbero essere prese) anche dall odierno reclamante (ordinanza reclamata, p. 5), non ravvisandosi di conseguenza un adeguata ragione giustificativa dell azione cautelare esercitata. Ai sensi dell art. 8 dei patti sociali della s.n.c. Frejus Costruzioni, infatti, il potere di rappresentare la società è attribuito ai soci disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione entro il limite di 10.000,00 (doc. C-6 di parte reclamante). Ora, poiché, da un lato, la riscossione di un canone rappresenta senz altro un atto di ordinaria amministrazione e, dall altro, l importo mensile preteso nei confronti della s.n.c. SGS è pacificamente inferiore all ammontare Pagina 5

indicato, da ciò consegue che l iniziativa cautelare dell odierno reclamante è destituita di fondamento anche sotto quest ultimo profilo, in quanto il sig. Patti contesta alle odierne resistenti di aver omesso un iniziativa che lui stesso avrebbe potuto (e potrebbe tutt ora, anche mensilmente) intraprendere. Il reclamo, quindi, per i complessivi motivi suddetti, dev'essere respinto. Trattandosi di domanda cautelare proposta ante causam, deve provvedersi sulle spese del procedimento cautelare ai sensi dell art. 669 septies, c. 2, c.p.c. Tali spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, visti gli art. 700 e 669 terdecies c.p.c.; respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione; respinge il reclamo proposto da Renato Calogero Patti contro Lilia Bertolina e Andrea Sussetto avente ad oggetto l'ordinanza dell 8.11.18 emessa ante causam dal Tribunale di Torino che, per l'effetto, conferma; dichiara, per l'effetto, tenuta e condanna parte reclamante a pagare alle parti resistenti la somma di 6.365,25 (di cui 1.690,00 per la fase di studio, 810,00 per la fase introduttiva, 1.890,00 per la fase istruttoria ed il resto per la fase decisoria e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a Pagina 6

titolo di refusione delle spese processuali; Così deciso in Torino, il 25.1.19. Si comunichi. LA PRESIDENTE dott.ssa Gabriella Ratti Il giudice estensore dott. Francesco Rizzi minuta redatta dal MOT Rocco Cocilovo Pagina 7