N. R.G. 26712/2018 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Gabriella Ratti Presidente Francesco Rizzi Giudice relatore Silvia Orlando Giudice riunito in Camera di Consiglio, all'esito dell'udienza del 25.1.19, esaminati gli atti, sciogliendo la riserva, rileva quanto segue. Renato Calogero Patti propone reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza dell 8.11.18, emessa dal Tribunale di Torino in composizione monocratica, con la quale è stata respinta la sua istanza ex art. 700 c.p.c. di revoca per giusta causa di Lilia Bertolina e di Andrea Sussetto dalla carica di amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni (della quale è amministratore anche parte reclamante). L odierno reclamante chiede la revoca del provvedimento impugnato, assumendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere insussistente sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora. Pagina 1
Più nel dettaglio, il reclamante evidenzia che sussisterebbe la denunciata giusta causa di revoca di Lilia Bertolina e di Andrea Sussetto, in quanto questi, da un lato, si troverebbero in una situazione di palese conflitto di interessi (in quanto soci della s.n.c. SGS che nell anno 2010 ha stipulato un contratto di locazione con la medesima s.n.c. Frejus Costruzioni acquirente in leasing dell immobile locato) e, dall altro, proprio a causa di tale situazione, avrebbero trascurato di curare adeguatamente gli interessi della s.n.c. Frejus Costruzioni, venendo meno agli obblighi sugli stessi gravanti nella loro qualità di amministratori. Quanto al periculum in mora, derivante dalla circostanza che la s.n.c. SGS ha sospeso, sin dal gennaio dell anno 2016, il pagamento dei canoni locatizi, il reclamante deduce che il piano di rientro relativo al contratto di locazione finanziaria immobiliare fra la s.p.a. Ing Lease e la s.n.c. Frejus Costruzioni (resosi necessario, appunto, causa il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della s.n.c. SGS) non scongiura in alcun modo il rischio che la prima società invochi la risoluzione di tale contratto, in tal modo esponendo la s.n.c. Frejus ad un serio e concreto rischio di default (reclamo, p. 20). Si costituiscono nel procedimento di reclamo Lilia Bertolina e Andrea Sussetto, chiedendo la reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato. Pagina 2
Il reclamo è infondato e dev'essere respinto. In via del tutto preliminare, a prescindere dall esistenza di un conflitto di interessi in capo ai resistenti e dei denunciati atti di cattiva gestione, deve osservarsi che ciò che rileva ai fini del presente procedimento è la totale mancanza di un nesso di causalità fra il pericolo paventato dal reclamante e il provvedimento cautelare richiesto. In primo luogo, il reclamante deduce che il mancato pagamento della quota di canone che spetterebbe alla s.n.c. Frejus Costruzioni da parte della s.n.c. SGS impedirebbe alla prima società di onorare i suoi debiti relativi ai rapporti di leasing intercorrenti con la s.p.a. Ing Lease, così esponendo la s.n.c. Frejus Costruzioni al pericolo di subire la risoluzione di tali contratti, con serio e concreto rischio di default di tale società (reclamo, p. 20). Ebbene, se questo è il pericolo allegato dal reclamante, non si vede come la rimozione di Lilia Bertolina e di Andrea Sussetto dalla carica di amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni potrebbe agevolare il pagamento delle somme richieste da parte della s.n.c. SGS, di cui le parti resistenti sono e resterebbero soci. Poiché la ripresa dei pagamenti richiederebbe un iniziativa della s.n.c. SGS, in persona dei suoi amministratori, la richiesta rimozione dei resistenti dalla carica di Pagina 3
amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni non contribuirebbe in alcun modo al raggiungimento di tale risultato. Il pericolo che l iniziativa cautelare in esame intende fronteggiare è presentato dal reclamante anche sotto un diverso profilo: la permanenza delle parti resistenti nel loro ruolo di amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni impedirebbe, a causa del conflitto di interessi denunciato, la regolarizzazione del rapporto di locazione immobiliare fra la s.p.a. Telecom Italia e la s.n.c. Frejus Costruzioni. Al riguardo, valgono considerazioni analoghe a quelle fatte sopra, in quanto nuovamente difetta il necessario nesso di strumentalità fra la situazione di pericolo che si intende cautelare e il provvedimento di urgenza richiesto. Posto che pacificamente il contratto di locazione stipulato per iscritto intercorre attualmente solo fra la s.p.a. Telecom Italia e la s.n.c. SGS, da ciò discende che la richiesta (asserita) regolarizzazione dei rapporti fra tali due società e la s.n.c. Frejus Costruzioni potrebbe essere promossa e favorita dai reclamati solamente nella loro qualità di soci della s.n.c. SGS, a nulla rilevando che gli stessi ricoprano anche il ruolo di amministratori e legali rappresentanti della s.n.c. Frejus Costruzioni. È evidente, pertanto, che nemmeno in questo caso la richiesta rimozione in via cautelare di Lilia Bertolina e Pagina 4
di Andrea Sussetto dalla carica di amministratori della s.n.c. Frejus Costruzioni potrebbe in alcun modo contribuire alla auspicata regolarizzazione dei rapporti in questione, che richiederebbe un iniziativa della s.n.c. SGS, di cui i resistenti, come si è detto, sono e resterebbero soci di maggioranza. Venendo ora alla doglianza con cui parte reclamante censura i resistenti per non essersi attivati, nella loro qualità di amministratori e legali rappresentanti della s.n.c. Frejus Costruzioni, a fronte della cessazione dei pagamenti dei canoni locatizi da parte della s.n.c. SGS, deve convenirsi con il giudice di prime cure, che ha osservato che tali iniziative avrebbero potuto essere prese (e tuttora potrebbero essere prese) anche dall odierno reclamante (ordinanza reclamata, p. 5), non ravvisandosi di conseguenza un adeguata ragione giustificativa dell azione cautelare esercitata. Ai sensi dell art. 8 dei patti sociali della s.n.c. Frejus Costruzioni, infatti, il potere di rappresentare la società è attribuito ai soci disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione entro il limite di 10.000,00 (doc. C-6 di parte reclamante). Ora, poiché, da un lato, la riscossione di un canone rappresenta senz altro un atto di ordinaria amministrazione e, dall altro, l importo mensile preteso nei confronti della s.n.c. SGS è pacificamente inferiore all ammontare Pagina 5
indicato, da ciò consegue che l iniziativa cautelare dell odierno reclamante è destituita di fondamento anche sotto quest ultimo profilo, in quanto il sig. Patti contesta alle odierne resistenti di aver omesso un iniziativa che lui stesso avrebbe potuto (e potrebbe tutt ora, anche mensilmente) intraprendere. Il reclamo, quindi, per i complessivi motivi suddetti, dev'essere respinto. Trattandosi di domanda cautelare proposta ante causam, deve provvedersi sulle spese del procedimento cautelare ai sensi dell art. 669 septies, c. 2, c.p.c. Tali spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, visti gli art. 700 e 669 terdecies c.p.c.; respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione; respinge il reclamo proposto da Renato Calogero Patti contro Lilia Bertolina e Andrea Sussetto avente ad oggetto l'ordinanza dell 8.11.18 emessa ante causam dal Tribunale di Torino che, per l'effetto, conferma; dichiara, per l'effetto, tenuta e condanna parte reclamante a pagare alle parti resistenti la somma di 6.365,25 (di cui 1.690,00 per la fase di studio, 810,00 per la fase introduttiva, 1.890,00 per la fase istruttoria ed il resto per la fase decisoria e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a Pagina 6
titolo di refusione delle spese processuali; Così deciso in Torino, il 25.1.19. Si comunichi. LA PRESIDENTE dott.ssa Gabriella Ratti Il giudice estensore dott. Francesco Rizzi minuta redatta dal MOT Rocco Cocilovo Pagina 7