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Reverse charge IVA nell edilizia dopo le ultime novità fiscali: il subappaltatore non deve addebitare l IVA in fattura all appaltatore... di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 30 ottobre 2008 reverse charge IVA nell edilizia dopo le ultime novità fiscali: il subappaltatore non deve addebitare l IVA in fattura all appaltatore Reverse charge IVA nell edilizia dopo le ultime novità fiscali Di Vincenzo D Andò Premessa Il D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, come è noto, nel settore dell IVA, ha introdotto (dal 1/1/2007), anche per le prestazioni di servizio rese da subappaltatori nel settore edile, il regime del c.d. reverse charge. In particolare, a seguito di tale modifica normativa dette operazioni vengono assoggettate ad IVA mediante il particolare meccanismo di applicazione dell imposta (c.d. reverse charge ) con il quale l IVA viene applicata direttamente

dall appaltatore, se soggetto passivo del tributo nel territorio dello Stato. Per cui il subappaltatore non deve addebitare l IVA in fattura all appaltatore. In definitiva, l appaltatore, in luogo del subappaltatore, riscuote e versa l IVA nelle casse erariali. Le finalità sono, come risulta di tutta evidenza, di tipo antielusivo. Con il presente intervento verrà esaminata la relativa disciplina a seguito delle recenti novità fiscali. Ambito applicativo L art. 35, comma 5, del D.L. n. 223/2006 ha introdotto un comma nell art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, il quale individua i soggetti passivi di imposta, ossia i soggetti obbligati all applicazione dell imposta ed al versamento della stessa prevedendo (come ha, peraltro, rilevato da A. Antonelli, collaboratore de Il Sole 24 Ore) che: nella generalità dei casi, l imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili. Tali soggetti devono addebitare la relativa imposta a titolo di rivalsa al cessionario o al committente e devono versare l IVA all Erario cumulativamente per tutte le operazioni effettuate ed al netto della detrazione spettante a norma degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, relativamente all IVA assolta sugli acquisti di beni servizi ;

in alcuni casi, in deroga alla regola generale, l imposta è applicata direttamente dal cessionario del bene o dal committente del servizio. Si tratta di casi specificamente previsti dalla norma, quali ad esempio la cessione di oro da investimento (art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972) o la cessione di rottami (art. 74, commi 7 ed 8, del D.P.R. n. 633/1972) in cui il cedente emette la fattura senza addebito di imposta, la quale deve essere poi integrata dal cessionario ( reverse charge ). In particolare, il nuovo comma 6 dell art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall art. 35, comma 5, del D.L. n. 223/2006, ha aggiunto una nuovo caso al regime del reverse charge poiché ha previsto espressamente che le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La nuova disposizione (che riguarda dunque le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile) si applica ai rapporti derivanti da contratti di subappalto in edilizia, quali quelli per la realizzazione o ristrutturazione di un fabbricato abitativo o strumentale. Il caso più frequente è quello in cui un privato o un impresa appaltano i lavori di costruzione di un fabbricato ad una impresa costruttrice, la quale, a sua volta subappalta ad un terzo l esecuzione, in tutto o in parte, delle opere. Sulla nuova disciplina (che regola, quindi, la fatturazione nel rapporto tra subappaltatore ed appaltatore) l Agenzia delle Entrate, ha subito precisato, con la

circolare n. 28/E del 4/8/2006, che si applica anche riguardo gli eventuali rapporti di subappalto effettuati dal subappaltatore (in tal senso si è espresso anche l autore citato sopra). Tabella ATECOFIN In particolare, il meccanismo del reverse charge in edilizia, si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN, nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore. Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, né il settore economico in cui lo stesso opera (1). Sono tenuti alla applicazione del reverse-charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione Costruzioni. L obbligo riguarda le sole prestazioni rese nell ambito delle medesime attività edili. La sezione F di tale tabella indica i codici riferiti alle attività di Costruzioni le quali comprendono i: Lavori generali di costruzione;

lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile; lavori di completamento di un fabbricato; lavori di installazione in esso dei servizi. Sono inclusi, inoltre, i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. Mentre, invece, sono escluse alcune attività che, anche se attinenti alla realizzazione di edifici, quali, ad esempio, l installazione e manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali, non sono comprese nella sezione F (non sono, quindi, considerate attività edili), così come non sono soggette al reverse-charge le attività di pulizia di immobili, infatti, anch esse non sono comprese nei codici della sezione F. Comunque, per i particolari e gli approfondimenti in materia, si veda in seguito nella tabella riportante gli ultimi chiarimenti fatti in merito dall Agenzia delle Entrate con le numerose risoluzioni. Sezione F costruzioni della ex tabella ATECOFIN (si tratta delle attività

rientranti nel cd. reverse charge) COSTRUZIONI (1) 45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno 45.12.0 Trivellazioni e perforazioni 45.2 EDILIZIA E GENIO CIVILE 45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici 45.21.2 Lavori di ingegneria civile 45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici 45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi 45.24.0 Costruzione di opere idrauliche 45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione 45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO 45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici 45.32.0 Lavori di isolamento 45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari 45.34.0 Altri lavori di installazione 45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI 45.41.0 Intonacatura 45.42.0 Posa in opera di infissi 45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri 45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici 45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE 45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Contratti d opera Il reverse charge si applica per i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori sia se sono resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell appalto sia se sono effettuati in base ad un contratto di prestazione d opera (di cui all art. 2222 c.c.). Prestazioni d opera intellettuale Restano escluse dal reverse-charge le prestazioni d opera intellettuale, rese da professionisti (es.: prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, ecc.), che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di manodopera, e risultano comunque estranee alle tipologie di attività considerate dalla norma, che si estrinsecano in apporti materiali che concorrono alla realizzazione del manufatto. Forniture di beni con posa in opera Vengono, inoltre, escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Cessione di immobili, il cessionario anche non imprenditore è responsabile in solido per il pagamento dell IVA

Il comma 164, art. 1, Legge 24/12/2007, n. 244, cd. Legge Finanziaria 2008, ha disposto che, nei casi di cessione di immobili, il cessionario anche non imprenditore sia responsabile in solido per il pagamento dell IVA (e delle eventuali sanzioni) sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell atto di cessione, quando questo nella relativa fattura sia diverso da quello reale. Applicazione del regime del reverse charge Per effetto della nuova disciplina, applicandosi il regime del reverse charge : Il subappaltatore deve emettere fattura senza addebito d imposta. La fattura deve recare, ai sensi dell art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972: l indicazione della disposizione normativa che consente al prestatore la non applicazione dell IVA (art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972); nonché il numero di partita IVA del committente del servizio; l appaltatore deve poi integrare la fattura ricevuta con l esposizione dell aliquota e della relativa imposta, ad annotarla nel registro delle fatture emesse (di cui all art. 23 del D.P.R. n. 633/1972), entro il mese di ricevimento o anche dopo, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al mese stesso, computando quindi la suddetta imposta nella relativa liquidazione periodica mensile o trimestrale. Al fine di potere operare la relativa detrazione dell IVA su tali acquisti ( ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972), la fattura va pure annotata sul registro

degli acquisiti (di cui all art. 25 del medesimo D.P.R. IVA); così facendo la duplice annotazione della fattura consente, in sede di liquidazione del tributo, la compensazione dell imposta a debito con quella a credito.

ESEMPIO (1) DI FATTURA MITTENTE: BIANCHI (Cedente) VIA. CITTA.. COD. FISC. E P. IVA DESTINATARIO: ROSSI (Cessionario) VIA CITTA. COD. FISC. E P. IVA. FATTURA N.. DEL.. Prestazioni di servizi edili in esecuzione di contratto di subappalto per costruzione di immobile Commerciale.. Importo. Trattasi di operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/72. (l applicazione dell IVA è a carico del destinatario della fattura: ROSSI).

Dal 01.10.2007 per le cessioni di immobili strumentali si deve applicare il metodo del cd. reverse charge: esempio di fattura Dal 01.10.2007, il meccanismo dell inversione contabile, che già si applica per talune tipologie di operazioni (ad es. per la cessione di oro da investimento, per il settore dei subappalti nell edilizia) si deve applicare anche per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali nel caso in cui l impresa cedente opti per l imponibilità Iva sulla base di quanto disposto dall art. 10, comma 1, n. 8-ter), let. d) del D.P.R. 633/72, e per quanto previsto dall art. 17, comma 7 (nuovo) del D.P.R. n. 633/1972, e ai sensi del D.M. 25/05/2007. Ambito soggettivo Dal 01.10.2007 l imprenditore, il professionista o la società che acquista un immobile strumentale, per il quale il cedente, in sede di stipula dell atto, ha manifestato l opzione per l imponibilità in luogo dell esenzione, deve, quindi, applicare il meccanismo dell inversione contabile. Invece, l inversione contabile non si applica per le locazioni di immobili commerciali, anche se il locatore ha manifestato l opzione per l imponibilità IVA. Immobili esclusi Il meccanismo dell inversione contabile non si applica in caso di vendita di immobili

abitativi, né per le cessioni di immobili strumentali effettuate dalle imprese di costruzione o di ripristino entro quattro anni dal termine dei lavori. Ambito oggettivo Sotto l aspetto oggettivo sono, peraltro, interessati i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici), B, C, D, E. Da evidenziare riguardo i fabbricati censiti nella categoria C (esempio box C/6), costituenti pertinenza di unità immobiliari a destinazione abitativa, che in caso di cessione di tale pertinenza, anche se avviene con atto separato rispetto all unità principale, viene, comunque, assoggettata alla disciplina prevista per il bene principale. Fatturazione e registrazione Con il reverse charge, il cedente deve emettere fattura senza applicazione dell Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità dell imposta l art. 17, comma 7 del D.P.R. 633/72. Dal canto suo, il cedente può detrarre l imposta inerente assolta a monte sull acquisto o costruzione e può esercitare il diritto al rimborso dell Iva qualora l aliquota media sulle vendite sia minore di quella sugli acquisti. In tale fattispecie, non si verifica l indetraibilità da pro-rata per le operazioni esenti.

ESEMPIO (2) DI FATTURA

MITTENTE: BIANCHI (Cedente) VIA. CITTA.. COD. FISC. E P. IVA DESTINATARIO: ROSSI (Cessionario) VIA CITTA. COD. FISC. E P. IVA. FATTURA N. 2352 DEL 02/10/2007 Per la vendita del fabbricato strumentale sito in Dati catastali. come da atto notarile del 02/10/2007 rep..., raccolta.. 350.000,00 Trattasi di operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell art. 17, comma 7 del D.P.R. n. 633/72 e ai sensi del D.M. 25/05/2007. (l applicazione dell IVA è a carico del destinatario della fattura: ROSSI). Integrazione fattura a cura del destinatario (o cessionario)

Il cessionario (Rossi) deve: integrare la fattura ricevuta con l esposizione dell aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto; annotare la fattura nel registro delle fatture emesse di cui all art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al mese stesso, computando quindi la suddetta imposta nella relativa liquidazione periodica mensile o trimestrale; annotare la fattura anche sul registro degli acquisiti di cui all art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, al fine di operare la corrispondente detrazione dell imposta relativa a tali acquisti ai sensi degli art. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972. L effettuazione di tale duplice annotazione consente, in sede di liquidazione del tributo, la compensazione dell imposta a debito con quella a credito. Infine, si evidenzia che la fattura emessa in applicazione del regime del reverse charge, giacché afferente ad operazioni soggette ad IVA, di fatto qualificate come operazioni ad aliquota zero, è esente dall imposta di bollo (C. M. n. 37/E del 29.12.2006). Cessione di fabbricati: Decorrenza dell inversione della fatturazione Il comma 156, art. 1, Legge 24/12/2007, n. 244, cd. Legge Finanziaria 2008, ha disposto che nel caso di cessione di fabbricato o porzioni dello stesso il cessionario

è tenuto al pagamento dell imposta, con emissione di autofattura. In particolare si tratta delle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, tale fattispecie riguarda: b) Cessioni di fabbricati effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi IVA che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d imposta in percentuale pari o inferiore al 25%. d) cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l opzione per l imposizione ad IVA. Secondo il successivo comma 157, la disposizione relativa alla cessione di fabbricati si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1/3/2008. Resta immutato il regime che riguarda le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Niente reverse-charge per i servizi resi verso general contractor Il comma 162, art. 1, Legge 24/12/2007, n. 244, cd. Legge Finanziaria 2008, ha previsto che non si applica il regime IVA con il meccanismo del reverse-charge per i servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal

committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor), mentre il successivo comma 163 ha stabilito che tale disposizione si applica dal 1 febbraio 2008. Settore dell energia Con la R.M. 16/4/2008, n. 155/E l Agenzia delle Entrate ha dato chiarimenti (2) in risposta ad una istanza di interpello di una società multiutility che, accanto all attività principale nel settore dell energia, svolge per un Comune funzioni accessorie in materia edilizia, affidando a terzi la realizzazione di interventi di natura edilizia relativi ai servizi forniti. La società chiede, al fine di evitare il trattamento sanzionatorio (3), se al caso prospettato sia applicabile il meccanismo del cd. «reverse charge» di cui all art. 17, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 La risoluzione segue le precedenti circolari n. 37/E/2006 e 11/E/2007, secondo cui un soggetto deve ritenersi operante nel settore edile se le prestazioni da esso fornite siano riconducibili alle categorie di cui alla Sezione F, Tabella Atecofin 2004.