SEGRETERIE REGIONALI SICILIA



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RELAZIONE TAVOLO DI CONCILIAZIONE VERTENZA DEL 07/05/2014 PRESSO LA PREFETTURA DI PALERMO La cassa integrazione guadagni è una prestazione che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso aziende in momentanea difficoltà produttiva. È uno strumento che permette alle imprese, in attesa di riprendere la normale attività produttiva, di essere sollevate dai costi della manodopera non utilizzata e di evitare i licenziamenti. La cassa integrazione guadagni può essere ordinaria (CIG ordinaria) o straordinaria (CIGS). È ordinaria quando la crisi dell azienda dipende da eventi temporanei (mancanza di commesse, eventi meteorologici ecc.) ed è certa la ripresa dell attività produttiva. È straordinaria quando l azienda deve fronteggiare processi di ristrutturazione (cambiamento di tecnologie), riorganizzazione (cambiamento dell organizzazione aziendale), riconversione (cambiamento dell attività) o in caso di crisi aziendale. Inoltre, l intervento straordinario può essere richiesto anche a seguito di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. La cassa integrazione guadagni è finanziata attraverso un contributo fisso posto a carico del datore di lavoro. Per finanziare l intervento straordinario è previsto anche l intervento dello Stato. Inoltre, i datori di lavoro che si avvalgono degli interventi (tanto ordinari che straordinari) di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale calcolato in percentuale sull importo delle integrazioni stesse. AZIENDE BENEFICIARIE L'intervento straordinario di integrazione salariale è destinato alle seguenti categorie di aziende che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d'intervento più di 15 dipendenti ( art 1, co. 1 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991 ): imprese industriali (comprese quelle edili ed affini); imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato; imprese artigiane, il cui fatturato nel biennio precedente, dipendeva per oltre il 50% da un solo committente, destinatario di CIGS; aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano interessate da CIGS; imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS; imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti; AZIENDE BENEFICIARIE dal 1.1.2013 (art. 3, comma 1, L. 92/2012) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. AZIENDE ESLUSE Aziende artigiane appartenenti a settori diversi da quello edile e lapideo, che non facciano parte dell indotto; Imprese del terziario; Imprese di navigazione marittima, aerea ed ausiliarie dell armamento; Imprese di spettacoli; Imprese esercenti la piccola pesca e la pesca industriale; Cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini, portabagagli, barocciai e simili; Imprese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate o dello Stato; Aziende speciali (ex municipalizzate) trasformate in s.p.a. il cui capitale sia interamente pubblico. Chiaro in questo caso l esclusione di SEUS in quanto ai sensi dell articolo 1 del suo statuto essa è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, tra la Regione Siciliana, socio pubblico di maggioranza, e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale Articolo 24 comma 10 Legge Regionale n 5 del 14/04/2009. IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ Con il contratto di solidarietà si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta: CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (L.863/84) CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL REGIME DI CIGS (LEGGE 236/93) Contratto di solidarietà difensivo Istituito dall Art.1 delle Legge 863/84, come modificata dall Art.5 della Legge 236/93, prevede la possibilità di stipulare contratti collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che stabiliscano una riduzione dell orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale anche attraverso un suo più razionale impiego. CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL REGIME DI C.I.G.S. (Legge 236/93) L Art.5, commi 5 e 8, della Legge 19 Luglio 1993, n.236 ha esteso alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della Legge 19 Dicembre 1984, n.863 (aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS di cui al capitolo precedente), al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all Art.24 della legge 223/91 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per

giustificato motivo oggettivo (fattispecie, quest ultima, aggiunta dall Art. 7-ter della Legge 9 aprile 2009, n. 33), la possibilità di stipulare Contratti di Solidarietà (nel seguito CdS); Tale estensione, non di carattere illimitato, è stata prorogata, in ultimo, fino al 31/12/2014 dall Art.1, comma 183, Legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014; Prerogativa di applicazione è che SEUS è tenuta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo previste dall'art. 24 della legge n. 223/91 (vedasi circolare Inps n. 20/04 pag. 6 procedure per l'erogazione del contributo di solidarietà). IMPRESE INTERESSATE Imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs che intendono evitare o ridurre le eccedenze di personale di cui all'art. 24 della legge n. 223/91 mobilita vedi Circolare Inps del 06/08/2004 numero 126; Imprese alberghiere o aziende termali pubbliche e private operanti in località termali che presentano gravi crisi occupazionali, individuate con D.P.C.M del 01/10/1993; Imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, anche con meno di 16 dipendenti, a condizione che vi sia la partecipazione di un Ente Bilaterale, con una quota non inferiore alla metà dell integrazione percepita dal lavoratore; SEUS non rientra in nessuna delle situazioni imprenditoriali sopra riportate motivo per cui dal punto di vista legale non rientra in nessuna delle ipotesi dei Contratti di Solidarietà ti Tipo B difensivi. MOTIVI DI ESCLUSIONE Sono invece, escluse dall'applicazione del contratto di solidarietà le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della L. n. 223/1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure. Ministero del Lavoro,Circolare n 33/1994 Ricordiamo che il 28/12/2009 si avvio la procedura per SEUS Legge 223/91 della procedura concorsuale del famoso passaggio SISE-SEUS usufruendo già degli sgravi contributivi richiamati dalla superiore norma Per quanto attiene al campo di applicazione, la tipologia contrattuale a fini solidaristici prevista dall art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 può essere applicata dalle imprese escluse dalla normativa in materia di Cigs pertanto non rientranti nel campo di applicazione dell art. 1 della legge n. 863/1984 che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all art. 24 della legge n. 223/1991. Circolare del Ministero del Lavoro n 20 del 25/05/2004. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarietà le aziende che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, L. 23 luglio 1991 n. 223, ovvero siano

state assoggettate ad una delle suddette procedure e se non ricordo male questa è stata la procedura di licenziamento collettivo quindi siamo esclusi. La mobilità significa esubero di personale ricordiamo che il Consiglio di Gestione ha approvato entro il 30 Marzo 2014 il piano industriale con il relativo fabbisogno di personale in ossequio all articolo 23 comma 2 della Legge Regionale n 5 del 28/01/2014 dichiarando esubero del personale pari a zero Pertanto, è ammesso il ricorso ai contratti di solidarietà da parte delle aziende industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in S.p.A., soggette alla contribuzione C.i.g. e C.i.g.s. (ML nota n. 19776/2010). E prevista l'esclusione dall'applicazione delle norme sull'integrazione salariale degli operai dell'industria nei confronti delle imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato (art. 3, D.Lgs Capo Provvisorio 869/1947). L'INPS ha chiarito come l'esonero dall'obbligo contributivo CIG e CIGS spetti alle aziende industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in SPA, il cui capitale, dopo la mutata natura giuridica, continui ad essere interamente in mano pubblica. Ne consegue che, in questo caso, non è possibile fare ricorso allo strumento del contratto di solidarietà ex art. 1, L. 863/1984. Nel caso invece in cui la compagine societaria si apra anche a soggetti privati, e quindi l'ente pubblico perda la detenzione anche solo di una parte del capitale sociale, l'azienda è tenuta alla contribuzione CIGS e i lavoratori possono accedere all'integrazione salariale (Min. lav., nota 19776/2010). I dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate che transitano a società private, qualora le nascenti SPA sia a partecipazione privata o mista, hanno l'obbligo di versare all'inps la contribuzione per la CIG e CIGS (INPDAP, nota 19/2009). Seus è categoricamente esclusa dai Contratti di Solidarietà oltre che per essere una società interamente a capitale pubblico, motivo per cui non è soggetta alla contribuzione sia della CIG che CIGS vedi tabella aliquota contributiva in vigore dal 1 Gennaio 2014 tabella 1.34 INPS riportata in basso. CONTRIBUTI PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL AZIENDA E DEL LAVORATORE. La busta paga riporta i contributi a carico del lavoratore trattenuti e successivamente versati dall azienda agli istituti previdenziali per pensione, malattia, maternità, assegni familiari, cassa integrazione, mobilità e disoccupazione. L'entità di queste trattenute è definita per legge. Aliquote contributive oggi (anno 2014) in vigore. Industria in genere con oltre 50 dipendenti. Operai Impiegati % % A carico del lavoratore (totale) 9,49 9,49 così ripartite:

fondo pensioni 9,19 9,19 cassa integrazione guadagni straordinaria(cigs) 0,30 0,30 CONCLUSIONI Per essere valido ci deve essere una CRISI AZIENDALE non messa mai in atto in quanto i bilanci sono sani. Vogliamo ricordare anche che il DPR del 1992 all articolo 11 Onere del trasporto di emergenza Recita testualmente Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero. Motivo per cui diciamo BASTA alla speculazione politica sul servizio del 118. Essendo privo di presupposti sia giuridici che economici ( in quanto non puoi prevedere di risolvere una perdita di esercizio con i Contratti di Solidarietà) verrà rigettato, ragione per cui sono da escludere in maniera categorica il ricorso ai Contratti di Solidarietà difensivi per le imprese non destinatarie di CIGS ai sensi della Legge n 236/93. Le scriventi Segreterie Regionali, hanno prodotto la presente relazione, in nome e per conto dei lavoratori che sono chiamati a rappresentare credendo e pensando che il problema non esiste e che non si possa parlare di ammortizzatori sociali per ripianare un gestione passata fallimentare non certo decisa sul campo di battaglia ma nelle segreterie politiche. Nel caso in cui l Azienda continuasse a parlare ancora di questo argomento ci riserviamo di far adire tutti i lavoratori che rappresentiamo in sede di giudizio per danno sia all immagine del servizio che alla persona. In fine,comunichiamo che il 05/05/2014 abbiamo consegnato alla SEUS SCpa, una rendicontazione economica derivata dall applicazione del Piano Industriale con un utile netto di 500.000,00 Euro ( anche se non puo fare utili in quanto società pubblica) oltre il pagamento del debito pregresso della passata gestione. Palermo li 05/05/2014 f.to f.to f.to UGL Sanità Fials-Confsal Cobas P.I. Sanità Alagna/Baldi Salamone/Munafò Faraci/Riggio