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Puglia di Annalisa Difronzo Introduzione In data 7 agosto 2013 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento, la legge regionale 5 agosto 2013 n. 23 recante Norme in materia di percorsi formativi diretti all orientamento e all inserimento nel mercato del lavoro. La legge regionale, dichiarata urgente, è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Per la definizione delle modalità di attuazione del tirocinio la legge regionale rimanda ad un successivo regolamento della Giunta regionale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che, però, non però non è stato ancora emanato. Dalla data di entrata in vigore della legge sono operanti le disposizioni relative ai limiti di durata del tirocinio, all impegno orario e al diritto all indennità di partecipazione. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie La legge regionale disciplina i tirocini e percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro le scelte professionali dei destinatari degli stessi ed a favorire l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Le tipologie di tirocini descritte sono: @ 2013 ADAPT University Press

206 Annalisa Difronzo a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola-lavoro di soggetti che abbiano conseguito da non più di 12 mesi un titolo di studio; b) tirocini estivi e di orientamento, rivolti a soggetti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l Università o presso un istituto scolastico secondario superiore; il destinatario del tirocinio, in quest ultimo caso, deve aver compiuto il quindicesimo anno di età; c) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione. Risultano invece esclusi dalla disciplina regionale i tirocini di pratica professionali e i tirocini per l accesso alle professioni ordinistiche e quelli curriculari. Durata del tirocinio La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze acquisite e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In particolare: in ogni caso la loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni; il termine è elevato a 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, a persone svantaggiate, nonché immigrati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; nel caso di tirocini estivi, la durata non può essere superiore a 3 mesi (ricompresi tra la fine dell anno accademico o scolastico in corso e l inizio di quello successivo). Il tirocinante non può essere sottoposto a regime orario se non per esigenze formative, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle 30 ore settimanali. Nel caso di maternità o malattia e infortunio aventi durata www.bollettinoadapt.it

Puglia 207 superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo, il tirocinio è sospeso. Soggetti promotori Possono essere soggetti promotori di tirocini: a) servizi per l impiego; b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) istituzioni scolastiche statali e paritarie; d) uffici scolastici regionali e provinciali; e) centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o orientamento, accreditati ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla Regione; h) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; i) soggetti autorizzati all intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); l) soggetti accreditati ai sensi dell articolo 5 della legge regionale 29 settembre 2011 n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l accreditamento de servizi al lavoro della Regione Puglia), come modificato dal regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 @ 2013 ADAPT University Press

208 Annalisa Difronzo Soggetti ospitanti Possono ospitare tirocini, i soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale. Essi devono: essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili; non avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi che precedono l attivazione del tirocinio o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo; non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali. Tali soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti di: un tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato; non più di 2 tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20; un numero di tirocinanti che non rappresenti più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità nelle imprese con più di 20 dipendenti. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i disabili (ai sensi della legge 68/1999), i soggetti svantaggiati (ai sensi della legge 381/1991), gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale. Particolarità: in caso il soggetto ospitante sia un impresa stagionale del settore turistico, i limiti numerici non si basano sul numero di dipendenti a tempo indeterminato, ma anche su quelli a tempo determinato con durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. Si precisa che il soggetto ospitante non può attivare più tirocini con la stessa persona, nemmeno se relativamente a profili professionali diversi e se svolti presso unità produttive differenti. www.bollettinoadapt.it

Puglia 209 Modalità di attivazione Il soggetto ospitante deve sottoscrivere apposita convenzione con il soggetto promotore, con allegato progetto formativo, il quale dovrà stabilire gli obiettivi, le conoscenze e/o competenze possedute in entrata dal tirocinante individuato dal soggetto ospitante, le competenze da acquisire, la durata, l orario, le modalità di svolgimento, il profilo professionale del tutor responsabile dell inserimento e dell affiancamento sul luogo di lavoro. Il soggetto promotore ha il compito di individuare il tutor responsabile dell attività didattico-organizzative che dovrà monitorare l attuazione del progetto formativo. Modalità di attuazione Con un successivo regolamento della Giunta regionale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, saranno definiti: gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante e le sanzioni in caso di violazione; le modalità di rilascio della specifica autorizzazione alla promozione dei tirocini per le istituzioni private non aventi scopo di lucro; le caratteristiche e compiti del tutor responsabile didatticoorganizzativo e del tutor aziendale; i contenuti della convenzione e del progetto formativo; le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino; le modalità di informazione, controllo e monitoraggio, attraverso le quali le Province, per il tramite dei centri per l impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini. @ 2013 ADAPT University Press

210 Annalisa Difronzo Indennità di partecipazione Per l attività svolta nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto ad una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore a 450 euro mensili lordi. Tale indennità non spetta al tirocinante che risulti percettore di una forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali in deroga. La Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione e dei finanziamenti europei, definisce adeguate forme di incentivi in favore dei soggetti ospitanti che, al termine del tirocinio, assumano il tirocinante con contratto a tempo indeterminato, anche nella forma dell apprendistato. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria Fermo restando quanto disposto dal comma 35 dell articolo 1 della legge n. 92/2012 secondo cui la mancata corresponsione dell indennità prevista comporta a carico del trasgressore l irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro e le competenze dello Stato in materia di controlli e sanzioni, il mancato rispetto della legge regionale comporta la perdita da parte del soggetto ospitante della possibilità di ricevere contributi da parte della Regione a parziale copertura dell obbligo di corrispondere l indennità di partecipazione per i 5 anni successivi alla violazione. Disposizioni transitorie e finali Le disposizioni relative ai limiti di durata del tirocinio, all impegno orario e al diritto all indennità di partecipazione si applicano a tutti i tirocini non curriculari attivati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2013, n. 23. Le altre previsioni contenute nella menzionata legge regionale, sono applicabili ai tirocini attivati successivamente alla entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 5, (regolamento che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale). www.bollettinoadapt.it

Puglia 211 Puglia Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 Tipologie di tirocinio a) tirocini formativi e di orientamento; b) tirocini estivi e di orientamento; c) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro per inoccupati, disoccupati. Durata Durata minima: NO non superiore a 6 mesi + 30 giorni; 12 + altri 12 mesi nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, a persone svantaggiate, nonché immigrati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; tirocini estivi: massimo 3 mesi. Soggetti promotori a) servizi per l impiego; b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) istituzioni scolastiche statali e paritarie; d) uffici scolastici regionali e provinciali; e) centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o orientamento, accreditati ai sensi della l.r. 7 agosto 2002, n. 15 f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla Regione; h) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; i) soggetti autorizzati all intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30); j) soggetti accreditati ai sensi dell articolo 5 della l.r. regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l accreditamento de servizi al lavoro della Regione Puglia), come modificato dal regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 I soggetti autorizzati alla intermediazione a livello nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 276/2003) possono? SI @ 2013 ADAPT University Press

212 Annalisa Difronzo Soggetti ospitanti Modalità di attivazione Garanzie assicurative Comunicazioni obbligatorie Modalità di attuazione Tutorship Attestazione delle competenze Indennità di partecipazione Monitoraggio Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria Soggetti pubblici o privati in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili; che non hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi che precedono l attivazione del tirocinio o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo; che non sono in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali. Limiti numerici un tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato; non più di 2 tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 20; non più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità nelle imprese con più di 20 dipendenti. Per le imprese stagionali limiti numerici non si basano sul numero di dipendenti a tempo indeterminato, ma anche su quelli a tempo determinato con durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. Convenzione tra promotore e ospitante, con allegato progetto formativo individuale Minimo 450 euro Ferme restando le sanzioni ex comma 35, art. 1, l. n. 92/2012, il mancato rispetto della normativa regionale comporta l esclusione del soggetto ospitante dalla partecipazione a bandi per l assegnazione di contributi per 5 anni e la revoca dei finanziamenti ricevuti. www.bollettinoadapt.it