Solo i costi certi sono deducibili di Francesco Buetto Pubblicato il 17 dicembre 2009 con una interessante sentenza la Corte di Cassazione, nell ambito di un procedimento che vedeva coinvolte società cartiere, ha avuto modo di fissare il principio che solo i costi certi possono essere dedotti Con una interessante sentenza la n. 25141 del 30 novembre 2009 (ud. del 19 ottobre 2009) la Corte di Cassazione, nell ambito di un procedimento che vedeva coinvolte società cartiere, ha avuto modo di fissare il principio che solo i costi certi possono essere dedotti. Analizziamo la sentenza. Fatto e Diritto L Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza con cui la commissione tributaria regionale dell Emilia Romagna accogliendo parzialmente l appello proposto dalla medesima agenzia contro la sentenza n. 118/1/2002 della commissione tributaria provinciale di Ravenna confermò, 1
per quanto ancora interessa, la pronunzia di annullamento della ripresa a tassazione, ai fini IRPEG e ILOR 1995, della somma di L. 1.648.750.000, corrispondente a costi per operazioni che l ufficio, sulla scorta di processi verbali di constatazione della Guardia di finanza, riteneva soggettivamente inesistenti, e che i primi giudicanti avevano invece considerato deducibili dai ricavi, accogliendo sul punto il ricorso della ditta I. s.r.l., in liquidazione. Motivazione della sentenza impugnata e motivo del ricorso. La commissione regionale, in merito alla questione che forma oggetto del giudizio di legittimità, osserva: che il costo indicato nelle quattro fatture emesse dall apparente fornitrice della merce, si riferisce ad acquisti inerenti all attività dell impresa, realmente effettuati dalla contribuente, come sarebbe provato dal fatto che tutta la merce acquistata è stata poi ceduta ad altre società, come da documentazione contabile richiamata dagli stessi accertatori ; che, pertanto, essendo la detrazione dei costi dai ricavi il presupposto dell imposizione diretta, la irregolarità soggettiva delle fatture, 2
sanzionabile sotto altro aspetto, non influirebbe sulla determinazione del reddito d impresa, come invece deve ritenersi nel diverso caso di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti. La ricorrente lamenta, con unico motivo, ai sensi dell art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione, dell art. 115 c.p.c.; dell allora art. 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; dell art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; e l omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducendo: che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, il costo contabilizzato in L. 1.648.750.000 non sarebbe deducibile, perché corrispondente a fatture ricevute dalla I. dal fornitore c., società fittizia o cosiddetta cartiera. Tra la I. e la C. è appurato che non vi siano mai stati veri scambi commerciali ; che, essendo inesistente dal punto di vista economico, e quindi non attendibile, il contraente C., non potrebbero essere considerate valide le fatture da lui emesse né potrebbero conteggiarsi gl importi in esse indicati, trattandosi di costo privo dei requisiti di certezza, inerenza e determinabililà, prescritti comunque dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 ; 3
che la commissione regionale avrebbe omesso di considerare, in violazione dell art. 115 c.p.c., le dichiarazioni rese da un terzo (amministratore unico di c. s.r.l.), circa l attività apparente, meramente cartolare, di detta società che, d accordo con falsi acquirenti, creava fatturazioni di costi inesistenti al fine di detrarre indebitamente l IVA; che l inesistenza dell operazione, anche se soltanto sotto il profilo soggettivo, può essere indice del disegno evasivo finalizzato al gonfiamento dei costi aziendali, laddove venga dimostrato che il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti non ha alcun motivo di esistere, se non quello di prestarsi a siffatto meccanismo ; che quindi il giudicante a qua, considerando non provato ciò che era evidente, avrebbe invertito altresì l onere della prova che incombeva sul contribuente ; prova che, comunque, era stata fornita dall ufficio, sia dimostrando in modo incontestabile che la società emittente delle fatture era una semplice cartiera (creatrice di documentazione non corrispondente ad effettivi scambi commerciali sottostanti) sia adducendo indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno della pretesa; né la contribuente aveva portato valide prove contrarie, come era suo onere, non rilevando a tal fine la regolare tenuta della contabilità, il pagamento delle somme fatturate o l acquisto di merce da fornitori diversi da quello apparente. 4
Decisione Il ricorso per la Corte di Cassazione è fondato, nei termini di seguito espressi, e quindi viene accolto. La Corte, premette che: che la falsità delle fatture ossia la loro provenienza da soggetto che, in realtà, non aveva venduto la merce, perché dedito ad attività di carattere meramente cartolare, e la conseguente inesistenza dell operazione commerciale sotto il profilo soggettivo -, sono circostanze non contestate ; che l amministrazione ricorrente, d altra parte, non contestando sostanzialmente l avvenuto acquisto della merce (presso soggetti diversi da c.), osserva tuttavia in proposito: Non può l Ufficio, che non ha contezza del valore delle merci forse acquistate in nero dalla I. e fatturate dalla cosiddetta cartiera c., riconoscere legittimi i costi dedotti dalla I., proprio perché mancano la certezza del costo, la sua determinabilità e, soprattutto, l affidabilità del soggetto emittente, in una situazione in cui è, al contrario, lapalissiano che vi sono tutti gli elementi atti a costituire costi fittizi. 5
In altri termini, l acclarata falsità soggettiva delle fatture e, per conseguenza, di tutto l impianto contabile aziendale basato su di esse, è ragione sufficiente, secondo l agenzia, per dubitare dell effettiva entità dei costi dedotti. Ciò equivale a dire che tali costi non sono deducibili, perché non determinabili con certezza. Quanto premesso dimostra l incongruenza della motivazione addotta dai giudici di secondo grado, dato che non è in discussione il fatto che la contribuente era venuta in possesso di merci, che poi rivendette, né che il reddito d impresa imponibile si ottenga, in teoria, mediante deduzione dei costi dai ricavi: essendo invece circoscritta la controversia al problema dell effettiva entità dei costi asseritamente sopportati, in presenza di scritture contabili e di documenti commerciali (fatture) inaffidabili. La motivazione della sentenza impugnata è anche affetta dal denunziato vizio di violazione di legge, poiché i costi, per concorrere (negativamente) a formare il reddito d impresa, non solo debbono essere certi nell esistenza, ma il loro ammontare deve anche essere determinabile in modo obiettivo, e sono ammessi in deduzione soltanto se, e nella misura in cui, risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite ; ovvero anche se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi che il 6
contribuente ha l onere di provare (cfr. Cass. nn. 9917/2008, 13220/2007, 10090/2002). Ora nel caso specifico, l inaffidabilità delle fatture e delle relative registrazioni che non possono dirsi affette da mera irregolarità, trattandosi di documenti falsi, perché emessi da chi non era venditore comporta l indeducibilità del costo, siccome non risultante da scritture contabili regolari né da elementi certi e precisi; né la commissione tributaria regionale asserisce, peraltro, che la contribuente, cui ne incombeva l onere (Cass. nn. 3305/2009, 10964/2007), avesse chiesto tempestivamente di provare, e provato documentalmente con scritture diverse dalle fatture false e dalle false registrazioni l ammontare effettivo dei costi sopportati per acquisire la merce poi rivenduta; sicché non sono ora necessari, né ammissibili, ulteriori accertamenti in merito. Francesco Buetto 17 Dicembre 2009 7
8