CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO. Procedure di valutazione ambientale

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CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO Procedure di valutazione ambientale 25 26 Giugno2019 SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Relatore: ing. Francesco Di Filippo

Procedure di valutazione ambientale Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i Norme in materia ambientale Valutazione ambientale strategica (VAS) Valutazione di impatto ambientale (VIA) Valutazione di impatto sanitario (VIS) Valutazione di incidenza (VI) Assicurare che l attività antropica sia compatibile con: Sviluppo sostenibile Capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse Salvaguardia della biodiversità Equa distribuzione dei vantaggi derivanti da attività economiche

Definizioni Introduzione al corso IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control controllo e prevenzione integrata dell inquinamento prevede un nuovo approccio per la riduzione degli impatti ambientali delle emissioni industriali, attraverso la graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) messe in atto per evitare o, qualora non sia possibile, ridurre, le emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese misure relative ai rifiuti BAT -MTD BAT -MTD: Best Available Technique- Migliori Tecniche Disponibili Definite a livello europeo dalla le linee guida europee BREFs

Impatto ambientale Introduzione al corso Impatti ambientali: effetti significativi, diretti ed indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto sui seguenti fattori: DecretoLegislativo 3aprile2006, n.152, art.5comma1letterac) Popolazione e salute umana Aria Biodiversità Suolo e sottosuolo Patrimonio culturale Acque superficiali e profonde Paesaggio

Procedure di valutazione ambientale:via Che cos è? La valutazione di impatto ambientale consiste nel giudizio complessivo di compatibilità delle opere e degli interventi oggetto della valutazione stessa con le alterazioni dell ambiente, i suoi processi di trasformazione e l uso delle risorse che potrebbe derivare dalla loro realizzazione. Come si fa? Il giudizio di compatibilità è espresso a seguito di UNA PROCEDURA TECNICO AMMINISTRATIVA. Quali vantaggi? Tutela della qualità della vita e dell ambiente attraverso: la valutazione preventiva degli effetti ambientali che potrebbe avere una determinata opera; la predisposizione di interventi di mitigazione; miglioramento dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, soggetti proponenti e cittadini, grazie a una logica di interazione e partecipazione miglioramento del funzionamento della Pubblica Amministrazione mediante la razionalizzazione delle competenze e un ottimizzazione delle procedure amministrative

Breve storia della VIA 1969: la VIA è stata introdotta come strumento di politica ambientale nella legislaz. U.S.A. con il National EnvironmentalPolicy Act(NEPA) 1976: vengono introdotti in Francia gli étudesd impact per opere che possano avere effetti turbativi sull ambiente. 1977: Nella normativa comunitaria il secondo programma di azione comunitaria in materia ambientale indica tra gli obiettivi la creazione di meccanismi per assicurare un azione preventiva. 1985: la CEE approva la Direttiva VIA (Direttiva 85/337/CEE: Valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati), da recepire entro il 1988. 1997: è emanata una seconda Direttiva (97/11/CE),anch essa riferita solo a progetti di opere. La novità più rilevante è l inserimento della fase di screening (selezione), che consente di decidere quali tra i progetti per i quali la VIA non è obbligatoria, devono essere sottoposti alla procedura.

Breve storia della VIA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/337/CEE) (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40) Modificata da: Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, Gazzetta Ufficiale n. L 73, pag. 5, del 14.3.1997. Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, Gazzetta Ufficiale L 156, pag. 17, del 25.6.2003. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, Gazzetta Ufficiale n. 140, pag. 114, del 5.6.2009. Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Modificata da: Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

Quali progetti sono oggetto di valutazione? Fatto salvo l articolo 2, paragrafo 4, della Direttiva 2014/52/UE i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. L inclusione di un progetto nella lista può avvenire in base a: NATURA del progetto; NATURA e DIMENSIONI del progetto. Fatto salvo l articolo 2, paragrafo 4 della Direttiva 2014/52/UE per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante: a) UN ESAME DEL PROGETTO CASO PER CASO; o b) SOGLIE O CRITERI FISSATI DAGLI STATI MEMBRI, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Verifica di assoggettabilità

Quali sono gli STEP del processo di VIA? Il processo di valutazione di impatto ambientale comprende: l elaborazione e la presentazione dello studio d impatto ambientaleda parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, Documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del progetto di VIA, redatto in conformità all art.22 e alle indicazioni contenute nell allegato VII alla parte seconda del D.lgs152/2006 la valutazione dello studio d impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;

Aggiornamento normativa nazionale D.Lgs.104/2017 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.(17G00117) MODIFICA l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di"verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale(via)", Modifiche testuali - Allegato II - Progetti di competenza statale - Allegato III - Progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano Inserimenti ex novo - ALLEGATO II-BIS - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale - ALLEGATO IV-BIS Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19 Sostituzioni - ALLEGATO V Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 - ALLEGATO VII Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22.

Quando si applica la nuova disciplina? Le disposizioni del D.Lgs. n.104/2017 si applicano (art.23) ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA che siano pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i PROCEDIMENTI DI VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione o sia stata presentata l'istanza, restano disciplinati dalla normativa previgente Per le attività di MONITORAGGIO, i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e a provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché per le attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n.104/2017

Procedure di valutazione ambientale:vas La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull ambiente, secondo quanto stabilito nell art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell ambiente e contribuire all integrazione di considerazioni ambientali all atto dell elaborazione, dell adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Procedure di valutazione ambientale:vas La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente naturale è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001. A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata: recepita con la parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 modificato e integrato dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11agosto2010,n.186. modificatoeintegratodald.lgs104/2017 un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazione di ordine economico e sociale http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/valutazione-ambientale-strategica-vas

Ambiti di applicazione della VAS LaVASsiapplicaaipianieaiprogrammi: che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l approvazione, l autorizzazione, l area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis e IV del D.Lgs 152/2006 per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza.

Ambiti di applicazione della VAS Per i piani e programmi che determinano l uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti significativi sull ambiente secondo e disposizioni dell art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell area oggetto di intervento. Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie che definiscono il quadro di riferimento per l autorizzazione di progetti, è prevista la VAS qualora l autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull ambiente Con particolare riferimento alle modifiche minori di piani e programmi, il Decreto Legislativo 4/2008 prevede al comma 3 dell articolo 6 che, si proceda alla valutazione ambientale qualora l'autorita' competente valuti che gli interventi proposti possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. All art.12 il Decreto 152/06 ss.mm.ii stabilisce che si rediga un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, le informazioni e i dati, necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri stabili nell Allegato I, da trasmettere all autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS.

PianieprogramminonoggettodiVAS Conformemente al D.lgs 152/2006 sono esclusi dal campo di applicazione della VAS: i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all art.17 del D.Lgs 163/2006 i piani e i programmi finanziari o di bilancio; i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità' pubblica; i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendaledi livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Fasi della valutazione Verifica di assoggettabilità (art. 12 del D.lgs 152/2006) I. predisposizione del Rapporto preliminare e presentazione dell istanza II. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale III. acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale IV. istruttoria del Rapporto preliminare e degli esiti della consultazione da parte dell Autorità competente V. informazione sulla decisione Procedura di VAS (artt. da 13 a 18 del D.lgs152/2006) I. Scoping: predisposizione del Rapporto preliminare e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale II. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale III. predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica IV. consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico V. istruttoria e parere motivato dell Autorità competente VI. informazione sulla decisione VII. monitoraggio ambientale

Chi sono i soggetti competenti in materia ambientale? Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull ambiente dovuti all attuazione dei piani, programmi o progetti; come disposto dal Regolamento VAS in via indicativa, sono considerati soggetti competenti in materia ambientale: a) settori regionali competenti in materie attinenti al piano o programma; b) agenzia regionale per l ambiente; c) azienda sanitaria locale; d) enti di gestione di aree protette; e) province; f) comunità montane; g) autorità di bacino; h) comuni confinanti; i) sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici; j) sovrintendenze per i beni archeologici.

Chi è l autorità competente? In sede statale, l Autorità competente è il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato di VAS sono espressi dal Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali che collabora all istruttoria In sede regionale, l Autorità competente è la Pubblica Amministrazione con compiti di Tutela protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province Autonome.

Principali differenze sull approccio traviaevas Campo d azione VAS VIA Natura dell azione Strategica Alternative Localizzazione,tecnologie, strategie economiche sociali Costruzione/gestione Localizzazione,progettazione, costruzione, gestione Oggetto Piani e programmi Progetti Scala temporale Medio lungo tempo Breve medio tempo Portatadegli impatti Monitoraggio Nazionali, regionali o sovralocali Nazionali, regionali o sovralocali Impatti derivanti dall attuazione del Piano/Programma Impatti derivantidalla costruzione e gestione dell opera

Piani e programmi che non sono di norma oggetto di VAS a) i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al Piano urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione; b) i PUA che non contengono un area di cui all articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari; c) i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale; d) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;

Piani e programmi che non sono di norma oggetto di VAS e) le varianti ai PUC o ai Piani regolatori generali, di seguito denominati PRG, che non comportano modifiche alle destinazioni d uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico; f) le varianti relative alle opere pubbliche; g) le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;

Piani e programmi che non sono di norma oggetto di VAS h) le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure di Valutazione impatto ambientale, di seguito denominato VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, o che non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), e successive modifiche, nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ed altro); i) i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli, come definiti dalla legge regionale 7 maggio 1996, n.11(modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione in conformità al piano forestale generale 2009 2013 della regione Campania assoggettato a VAS.

Grazie per l attenzione