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Prot. n 413 Salerno, lì 24 Marzo 2012 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 51/2012. Decreto Legge sulle Liberalizzazioni: il testo definitivamente approvato dal Parlamento il 22 Marzo 2012 è diventato Legge dello Stato. Colleghi, con la presente, si comunica a tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale, che il 22 Marzo 2012 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il Decreto Legge sulle Liberalizzazioni, il quale è diventata Legge dello Stato. Tra le novità principali abbiamo presente: Assicurazione auto: sconti a chi fa installare gratuitamente la cosiddetta scatola nera sulla propria auto e a chi accetta di sottoporre il veicolo a ispezione preventiva; introduzione dell'attestato di rischio telematico; obbligo dell'assicuratore di sottoporre al cliente i preventivi di almeno altre 3 compagnie concorrenti; Banche: obbligo per gli istituti bancari di garantire la gratuità delle spese di apertura e gestione dei conti di pagamento di base destinati all accredito e al prelievo della pensione del titolare per chi percepisce trattamenti fino a 1.500 uro mensili; Benzinai: sparisce l'esclusiva della fornitura per gli impianti con marchio della compagnia e viene data la possibilità di vendere prodotti non petroliferi; Class action: potrà essere presentata anche per tutelare interessi collettivi e non più solo diritti; Edicole: possibilità di vendere qualsiasi prodotto; Edilizia: semplificazioni per il social housing (edilizia abitativa);

Energia: separazione della rete di distribuzione del gas dall impresa incumbent; I.M.U. sulla Chiesa (sono esclusi ostelli e scuole); Farmacie: una ogni 2.882 abitanti; Notai: incremento del numero fino a 1.000 entro il 2015; Nucleare: velocizzazione delle procedure di smantellamento dei vecchi siti; Opere pubbliche: possibilità per gli enti locali di emettere obbligazioni per finanziarne la realizzazione; Professioni: eliminazione delle tariffe professionali e obbligo, su richiesta del cliente, di pattuire un compenso (anche non scritto) per l'incarico; obbligo di assicurazione professionale; Società tra professionisti: segreto professionale tra soci, obbligo di maggioranza dei soci professionisti nelle decisioni e di assicurazione professionale per responsabilità civile; S.r.L. semplificata: gli under 35 potranno aprire una società a responsabilità limitata con atto notarile gratuito ed un capitale di massimo 10mila euro; Taxi: saranno Comuni e Regioni a stabilire, quando necessario, l'aumento del numero delle licenze; Tribunali per le imprese: ogni regione ne avrà uno con le eccezioni di Lombardia (2), Sicilia (2) e Valle D'Aosta (nessuno, farà capo a quello di Torino). Come innanzi detto, con il voto della Camera è stato definitivamente approvato il Decreto Legge sulle Liberalizzazione, e così diventa Legge dello Stato anche il nuovo assetto delle professioni. Con novità di non poco conto per le categorie professionali che vanno dalla necessità del preventivo, al tirocinio abbreviato, dalla pubblicità che non sarà più sottoposta al controllo degli Ordini o Collegi, alla polizza assicurativa obbligatoria. Queste le principali novità introdotte dalla nuova legge in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Tariffe Professionali L'articolo 9, comma 1, stabilisce una svolta storica nel mondo delle professioni abrogando le tariffe delle professioni regolamentate e completando il percorso iniziato dalla legge BERSANI del 2006 che aveva cancellato l'inderogabilità delle tariffe fisse e dei minimi, introducendo la possibilità della quota-lite ossia dell'accordo tra cliente e avvocato per conferire al secondo una parte dei beni o dei diritti in lite. Le tariffe, però, restano in vigore altri 120 giorni nel caso in cui debba essere il giudice a liquidare un compenso. Così come restano fissati ex lege i compensi per le prestazioni dei professionisti incaricati dal giudice (come le consulenze tecniche d'ufficio). Preventivo Caduto l'obbligo del preventivo scritto, resta comunque l'obbligo per il professionista di indicare, «nelle forme previste dall'ordinamento», quindi anche oralmente (ma si coniglia in ogni caso un testo scritto) il livello del compenso, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell'adempimento, passando in rassegna le singole voci di costo in un cosiddetto «preventivo di massima». Inoltre, scatta a partire dal 13 Agosto 2012 l'obbligo di polizza assicurativa professionale (nel frattempo occorre comunque informare il cliente dell'esistenza o meno della polizza stessa anche prima della sua obbligatorietà). Tirocinio La durata massima del tirocinio scende da 24 a 18 mesi e i primi sei medi di pratica possono essere svolti - previa convenzione tra consigli degli ordini e ministero dell'istruzione - in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Casse professionali L'articolo 9 si occupa anche di casse previdenziali. Ma, in questo caso, occorre rinviare alla legge Salva-Italia in forza della quale entro la fine di Settembre 2012 gli enti previdenziali

dovranno approvare, nel contesto della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare «l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni». L'equilibrio a 50 anni, secondo la legge, deve essere garantito con le entrate contributive. Nel corso dei lavori parlamentari il ministro del Welfare ha precisato che l'equilibrio potrà essere raggiunto anche considerando i rendimenti del patrimonio e in generale degli investimenti (inizialmente esclusi). In ogni caso, se entro il 30 Settembre p.v. non verranno adottate le misure di equilibrio, scatteranno le penalizzazioni per gli iscritti (contributivo pro rata e contributo di solidarietà). Società tra professionisti Si aprono le porte al capitale nelle società tra professionisti. Possono essere soci sia i professionisti iscritti ad un Ordine, Albo o Collegio, sia investitori di capitale (persone fisiche o società). In tal caso la partecipazione dei professionisti non può essere inferiore ai due terzi quando la società assume deliberazioni o decisioni. Si tratta di una norma finalizzata a garantire la prevalenza dei soci professionisti rispetto agli investitori finanziari puri e a tutela dell'indipendenza dell'attività professionale. Il un modello organizzativo cerca, però, di mantenere saldo il principio della personalità della prestazione: cioè resta il cliente a individuare il professionista e soltanto nel caso in cui il cliente non vi provveda la scelta è effettuata dalla società, comunicandogli poi il nominativo per iscritto. Di seguito si allega un estratto degli Articoli 9 e 9 bis del Decreto Legge approvato definitivamente, che maggiormente interessano i professionisti ed i Periti Agrari in particolare. L occasione è gradita per porgere a tutti voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI

Decreto-Legge 24 Gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) coordinato con le modifiche approvate dal Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con voto di fiducia. Servizi professionali Art. 9. (Disposizioni sulle professioni regolamentate) 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nello stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e, per i primi sei mesi, può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. 7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all alinea, nel primo periodo, dopo la parola "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari"; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) è abrogata. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». «Art. 9-bis. (Società tra professionisti) 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre"; b) al comma 4, lettera b, è aggiunto ), in fine, il seguente periodo: "in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;"

c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale"; d) al comma 9 le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari". 2. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.