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N. 10405/2010 REG.SEN. N. 00355/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 355 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Renato Del Bene, Rita Del Bene e Giorgio Del Bene, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Gerbi e Ilaria Greco, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Roma 11/1; contro Comune di Levanto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/8; per l'annullamento del decreto dirigenziale 27.1.2009, n. 1, di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale, ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 327/2001, dei terreni identificati al N.C.T. del comune di Levanto al foglio 31, mappali 1365 e 1366, nella parte in cui determina l importo dovuto a titolo di risarcimento del danno. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Levanto; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 l avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO I signori Renato Del Bene, Rita Del Bene e Giorgio Del Bene espongono che alcuni terreni di loro proprietà (identificati al N.C.T. del comune di Levanto al foglio 31 mappali 1365 e 1366, per un totale di mq. 1750), vennero, alla fine degli anni settanta, occupati in via di urgenza ex art. 20 della legge 22.10.1971, n. 865 dal comune di Levanto (docc. 1 e 2 delle produzioni 16.3.2010 di parte ricorrente), che vi ha successivamente costruito il mercato comunale e parte di una strada pubblica, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio. Con ricorso notificato in data 1.4.2009 essi hanno impugnato il provvedimento dirigenziale 27.1.2009, n. 1, con il quale il comune di Levanto ha disposto, ex art. 43 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, l acquisizione al patrimonio comunale dei terreni in questione, nella parte in cui ha determinato in soli 15.000,00 l importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, chiedendo l accertamento e la condanna del comune al pieno ristoro. A sostegno del gravame deducono due motivi di ricorso, rubricati come segue. 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 37 D.P.R. 8.6.2001, n. 327. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Il decreto impugnato non dà conto dei criteri e dei calcoli in base ai quali è giunto a quantificare in soli 15.000,00 la somma da liquidare ai proprietari dei terreni.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 37 D.P.R. 8.6.2001, n. 327. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Ingiustizia grave e manifesta. Il risarcimento del danno sarebbe stato determinato in misura irrisoria, in violazione dei criteri prescritti dall art. 43 del testo unico sulle espropriazioni. Si è costituito in giudizio il comune di Levanto, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 10.5.2010 l impugnazione è stata estesa alla deliberazione del consiglio comunale 26.1.2009, n. 12, nella parte in cui ha approvato la perizia di stima dei terreni in questione predisposta dall ingegnere capo del settore tecnico. Con ordinanza 20.4.2010, n. 100 la Sezione ha disposto verificazione al fine di quantificare la somma corrispondente al valore venale dei terreni in questione alla data del 28.11.1980, all uopo incaricando l Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di La Spezia. In data 20.7.2010 il funzionario incaricato della verificazione ha depositato la relazione finale e, alla udienza pubblica del 4 novembre 2010, il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. DIRITTO Occorre preliminarmente esaminare l incidenza sul ricorso della recente sentenza 8.10.2010, n. 293 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale Corte costituzionale n. 41 del 13.10.2010), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell art. 43 D.P.R. n. 327/2001, cioè proprio della disposizione sulla base della quale è stato assunto il provvedimento di acquisizione sanante impugnato in questa sede. Difatti, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, che disciplina il potere di adozione di un atto amministrativo

oggetto di ricorso giurisdizionale, determina l'illegittimità derivata dell'atto stesso, qualora il ricorrente abbia, con uno specifico motivo di ricorso riferito alla norma incostituzionale, fatto venire in rilievo la norma denunciata dinanzi al giudice delle leggi, ancorché non abbia sollevato alcun profilo d'incostituzionalità della stessa, assumendo rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo e dalla correlata specificità dei motivi (così Cons. di St., IV, 18.6.2009, n. 3997). Sennonché, la fattispecie in questione è connotata dalla particolarità che i ricorrenti hanno espressamente limitato l impugnazione dell atto di acquisizione sanante dei terreni già di loro proprietà alla parte in cui tale atto ha determinato in 15.000,00 l importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, agendo per l integrale ristoro del danno conseguente alla perdita della proprietà. Essi hanno dunque prestato acquiescenza rispetto alla parte del provvedimento che ha disposto l acquisizione dei terreni de quibus al patrimonio indisponibile del comune. Tale parte del provvedimento (con i connessi effetti traslativi) è dunque divenuta inoppugnabile, sicché, alla data di pubblicazione della sentenza n. 293/2010 della Corte costituzionale, il rapporto ben poteva dirsi sul punto (cioè, limitatamente agli effetti traslativi della proprietà dell atto di acquisizione sanante) esaurito. E noto infatti che, secondo una consolidata giurisprudenza, l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale trova un limite nei cosiddetti "rapporti esauriti", tra i quali debbono intendersi ricompresi anche quelli costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di decadenza (cfr., da ultimo, C. Cost., 15.4.2010, n. 135; nello

stesso senso cfr. Cons. di St., VI, 9.12.2008, n. 6097). Ciò posto il Tribunale, nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva in materia (art. 133 comma 1 lett. g del c.p.a.), può certamente conoscere della proposta azione di condanna al risarcimento del danno da lesione del diritto di proprietà (art. 30 comma 2 del c.p.a.), sulla base della norma generale di cui all art. 2043 c.c.. Venendo al merito del ricorso, occorre preliminarmente ribadire che la proprietà dei terreni in questione è passata al comune di Levanto in forza dell inoppugnato (in parte qua) provvedimento di acquisizione sanante. Dunque, anche alla luce della sentenza della Sezione 20.4.2010, n. 1833, resa sul ricorso R.G. 1104/2009, appaiono del tutto prive di rilevanza le questioni sollevate dalla difesa comunale circa l intervenuta usucapione dei terreni in questione anteriormente all adozione del provvedimento di acquisizione sanante. Non pertinente si rivela altresì il richiamo della difesa comunale alla occupazione acquisitiva dei terreni in questione in virtù della loro irreversibile trasformazione, posto che tale istituto di creazione pretoria non è stato in concreto invocato dall amministrazione comunale, né nell ambito del provvedimento impugnato, né nel corso del presente giudizio, nel quale non risulta notificata a controparte alcuna domanda volta all accertamento della proprietà comunale dei terreni per occupazione acquisitiva. Vale comunque la pena di rammentare che l istituto della occupazione acquisitiva è stato più volte dichiarato in contrasto con l'art. 1 del protocollo n. 1 alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (Corte europea dei diritti dell uomo, II, 8.1.2009, n. 16508; id., 17.5.2005; id., II, 30.5.2000, n. 31524), e che, a seguito della ratifica del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (avvenuta con legge 2.8.2008, n. 130), tale convenzione ha assunto una diretta rilevanza nell'ordinamento interno,

poiché ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost., le leggi devono rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, laddove ai sensi dell'art. 6, par. 3 del Trattato sull'unione europea (nella versione consolidata in base al Trattato di Lisbona) "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'unione in quanto principi generali" (così Cons. di St., VI, 29.9.2010, n. 7200). Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto. Poiché come detto - la proprietà dei terreni è passata all ente locale soltanto in virtù dell atto di acquisizione sanante assunto in data 27.1.2009, l occupazione degli stessi da parte del comune ha concretato medio tempore - un illecito di carattere permanente, sicché il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà, potendo essere fatto valere da tale data, non può certo dirsi prescritto (cfr. Cons. di St., IV, 21.5.2007, n. 2582). Premesso che si versa in ipotesi di giurisdizione esclusiva, ritiene il collegio che il risarcimento del danno per la perdita della proprietà dei terreni debba essere disposto, in virtù della norma generale di cui all art. 2043 c.c. e nei limiti della domanda giudiziale, in misura corrispondente al valore venale del bene, da determinarsi in considerazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'occupazione degli stessi (28.11.1980), senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all esproprio. In tal senso, con ordinanza 20.4.2010, n. 100 la Sezione ha disposto verificazione, dando incarico all Agenzia del territorio Ufficio provinciale della Spezia di procedere alla stima dei terreni sulla base dei criteri indicati. Nella relazione peritale depositata in data 20.7.2010 il verificatore ha concluso nel senso che: sui terreni identificati al N.C.T. del comune di Levanto al foglio 31 mappali 1365 e 1366 si configurava esclusivamente un

vincolo preordinato all esproprio in vista della realizzazione del mercato comunale coperto, giacché, sulle base delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Levanto e dell art. 36 del regolamento edilizio, le opere e le attrezzature realizzabili nelle aree a destinazione pubblica al servizio delle zone A B C potevano essere promosse soltanto ad iniziativa del comune; che, al di fuori del suddetto vincolo preordinato all esproprio (dal quale occorre prescindere ex art. 32 D.P.R. n. 327/2001), non sussistevano ulteriori limitazioni alle possibilità legali edificatorie; che la superficie lorda commerciabile edificabile sull area ammontava a mq. 1228; che, sulla base delle rilevazioni dell Ufficio tecnico erariale, il valore medio dei fabbricati di nuova costruzione in zona centrale del comune di Levanto era stabilito in circa 375,00/mq.; che, pertanto, il valore del costruito ammontava ad 460.500 (375 /mq 1228 mq); che, utilizzando la stima sintetica per incidenza percentuale (che esprime l aliquota percentuale del rapporto tra il valore dell area edificabile ed il valore globale dell area comprensiva dell edificato), la percentuale normalmente applicata dall ufficio tecnico erariale nella valutazione delle aree edificabili variava tra il 12% ed il 18%; che, prudenzialmente, si è ritenuto di applicare la percentuale minima (12%); che, pertanto, il più probabile valore dell area oggetto di valutazione, alla data del 28.11.1980, ammontava a 55.260,00 (460.500 12%). Si tratta di conclusioni raggiunte sulla base di una analisi articolata e documentata, che il collegio condivide e fa proprie, con l unica eccezione della individuazione della percentuale di incidenza dell area, che sembra più equo determinare, anziché nel valore minimo - scelto sulla base di un semplice scrupolo prudenziale - nel valore mediano tra i due estremi del campo di oscillazione (12% e 18%) e, pertanto, nel 15%. Ne consegue che il valore dell area diventa 69.075,00 ( 460.500 15%). Trattandosi di una stima espressamente riferita alla data del 28.11.1980 e trattandosi di un debito di valore, occorre ovviamente procedere alla

rivalutazione della stessa sulla base degli indici ISTAT, che, per le somme da rivalutare a partire dal novembre 1980, indicano un coefficiente di 4,1142. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso il comune di Levanto dev essere condannato a risarcire ai ricorrenti il danno per la perdita della proprietà dei terreni di loro proprietà identificati al N.C.T. del comune di Levanto al foglio 31 mappali 1365 e 1366, per un totale di mq. 1750, nella misura di 286.260,00 (duecentottantaseimiladuecentosessanta). Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno determinato in 15.000,00 l importo dovuto ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno. Condanna il comune di Levanto al risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno per la perdita dei terreni distinti a catasto al foglio 31, mappali 1365 e 1366, nella misura di 286.260,00 (duecentottantaseimiladuecentosessanta). Condanna il comune di Levanto al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in 5.000,00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Santo Balba, Presidente Paolo Peruggia, Consigliere Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/11/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)