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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente N. 227/1995 REG. DEC. N.1063 Reg. Ric. ANNO 1988 SENTENZA sul ricorso n.*** del *** proposto dal COMUNE di ****, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall avv. Antonio Lori, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Menicucci n.3, presso l avv. Massimo Larici; contro - la REGIONE MARCHE, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott. proc. Cristina Martellini del Servizio legale regionale, presso il cui Ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, al corso Garibaldi n.144; con l intervento ad adiuvandum della s.r.l. Cooperativa Edilizia ****, corrente in ****, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall avv. Antonio Lori, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Menicucci n.3, presso l avv. Massimo Larici; per l annullamento parziale del decreto del Presidente della Regione Marche n.**** del ***, di imposizione di variante alle vigenti N.T.A. - zone B1 e B2 di completamento e zona C5 per l edilizia economica e popolare del Comune di ****, di cui alle deliberazioni consiliari **** n.+ e *** n.*, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi.

- 2 - Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti l atto di costituzione in giudizio della Regione Marche, e lo atto di intervento ad adiuvandum della Cooperativa Edilizia ++++; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 23.3.1994, il Consigliere Giuseppe Daniele; Uditi l avv. Ortenzi, delegato dell avv.lori per le parti ricorrente e interveniente e la dott. proc. Martellini per l Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; DIRITTO 1.- Il primo motivo del ricorso deduce l illegittimità delle prescrizioni imposte dalla Regione Marche - con decreto del Presidente della Giunta regionale **** - in sede di approvazione della variante alle N.T.A. del piano di fabbricazione del Comune di ****, zone B/1, B/2 e C/5, assumendo che l art.36 della legge urbanistica n.1150 del 1942 non prevede la possibilità, per l Autorità competente all approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, di introdurre prescrizioni di natura paesaggistica. La censura è infondata. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che le modifiche introdotte dalla Regione d ufficio in sede di approvazione di un P.R.G. possono riguardare la tutela ambientale e paesistica, per e-

- 3 - spressa previsione dell art.3 della c.d. legge ponte 6 agosto 1987, n. 765, anche allorché le medesime possano configurarsi o meno come sostanziali innovazioni (Cons. St., Sez. IV, 16 maggio 1973, n.555; T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 gennaio 1988, n.76); nella fattispecie, le prescrizioni introdotte dalla Regione Marche non integrano vere e proprie modifiche d ufficio, ma ripristinano la originaria formulazione delle N.T.A. del programma di fabbricazione, approvata con deliberazione consiliare ****, n.++, ritenuta dall Autorità regionale più rispondente alla finalità della tutela del paesaggio. 2.- Per l esame del secondo motivo, occorre premettere che una parte del territorio del Comune di **** (comprese le aree interessate dalla variante in oggetto) è stata dichiarata zona di notevole interesse pubblico ai sensi dell art.1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n.1497 (bellezza d insieme e bellezza panoramica) con decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del **** pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.214 dell 11 settembre 1985. La difesa del Comune deduce che i vincoli paesaggistici introdotti con il suddetto decreto ministeriale hanno perduto efficacia a seguito dell adozione del P.P.A.R. e che, comunque, dovevano ritenersi inoperanti, essendo stato detto decreto pubblicato successivamente alla entrata in vigore della legge n.431 del 1985, sicchè le prescrizioni imposte con l atto regionale impugnato sono evidentemente illegittime, essendo basate sull erroneo presupposto dell esistenza del vincolo paesaggistico.

- 4 - Tali argomentazioni non possono essere condivise dal Collegio. Occorre tenere conto che il citato decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 31.7.1985, come tutti gli atti amministrativi emanati in attuazione dell art.2 del D.M. 21 settembre 1984 (c.d. decreto Galasso ) e dell art.1 del D.L. 27 giugno 1985, n.312, consta di un duplice contenuto dispositivo: a) dichiara di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, il territorio della Valle del **** ricadente nei Comuni di ***, ***, ****, ed impone sull intera zona il relativo vincolo paesaggistico; b) impone sulla medesima zona il vincolo assoluto di inedificabilità stabilendo il divieto di eseguire qualsiasi modificazione dell assetto del territorio fino al 31.12.1985. Ora, mentre a seguito dell adozione del P.P.A.R. da parte della Regione Marche è venuto meno, ai sensi dell art.1 - quinquies della legge 8 agosto 1985, n.431, il vincolo assoluto di inedificabilità, ciò non si è verificato per il vincolo paesaggistico ex legge n.1497 del 1939, pure imposto con il citato decreto ministeriale del 31.7.1985, che deve ritenersi tuttora vigente. Invero, i piani paesistici e i piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, previsti dallo art.1-bis della legge n.431 del 1985 non soltanto non fanno venir meno, ma anzi suppongono l esistenza del vincolo paesaggistico, da affermarsi sia se imposto dalla Regione nell esercizio delle funzioni delegate ex art.82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, oppure se imposto

- 5 - dall Amministrazione statale nell esercizio del potere previsto dall art. 82, secondo comma, lettera a), del D.P.R. n.616 del 1977, ed anche se discenda direttamente dalla previsione contenuta nell art.82, quinto comma, del D.P.R. n.616 del 1977, nel testo introdotto dall art.1 del D.L. n.27 giugno 1985, n.312. Infatti, l imposizione del vincolo comporta esclusivamente la sottoposizione del bene al particolare regime previsto dalla legge 29 giugno 1939, n.1497, mentre il piano paesistico territoriale, già previsto dall art.5 della legge n.1497 del 1939, attiene invece ad una fase successiva e cioè alla fase di pianificazione della tutela delle zone di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico, al fine di programmare la salvaguardia dei valori paesistico-ambientali di tali zone con strumenti idonei ad assicurare il superamento della e- pisodicità inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzatori. Per quanto precede, risulta evidente che il piano paesistico suppone l esistenza e la permanenza del vincolo paesaggistico, sicché la relativa adozione non può, in ogni caso, comportare il venir meno di tale vincolo (Cons.St., Sez.VI, 14 novembre 1992, n.873; 26 gennaio 1993, n.96); 3.- Di alcun rilievo è la circostanza che il D.M. 31.7.1985, con il quale fu dichiarato di notevole interesse pubblico il territorio della valle del ****, sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale successivamente all entrata in vigore della legge n.431 del 1985, poiché la questione del recupero, operato dall art.1-quinquies della legge, degli effetti degli atti amministrativi emanati in attuazione dell art.2 del D.M. 21 set-

- 6 - tembre 1984, concerne esclusivamente le misure di salvaguardia (il c.d. vincolo assoluto di inedificabilità) e non riguarda, invece, l esercizio del potere statale di procedere alla dichiarazione di particolare interesse paesaggistico ai sensi dell art.82 del D.P.R. n.616 del 1977 che, essendo già previsto anteriormente all entrata in vigore del D.L. 27 giugno 1985, n.312, rimane estraneo ai problemi di diritto intertemporale posti dal decreto stesso e dalla relativa legge di conversione (Cons.St., Sez.VI, 14 novembre 1992, n.873). 4.- Deve quindi concludersi che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente Comune, il vincolo paesaggistico imposto con il citato D.M. 31.7.1985 è tuttora vigente ed ad esso ha esattamente fatto riferimento l Autorità regionale nell approvare, con prescrizioni, la variante alle N.T.A. del piano di fabbricazione di ****; a tanto consegue l infondatezza delle censure dedotte con il ricorso che va, pertanto, respinto. Tale statuizione comporta la declaratoria di inammissibilità dell intervento ad adiuvandum proposto dalla parte privata, che rispetto al ricorso è in rapporto di accessorietà (Cons.St., Sez.V, 18 gennaio 1980, n.38), mentre esime il Collegio dal provvedere in ordine alla sospensione dell esecuzione dell atto impugnato. 5.- Alla soccombenza segue la condanna al pagamento, con vincolo di solidarietà, delle spese del giudizio, liquidate nell importo in dispositivo fissato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche:

- 7 - respinge il ricorso in epigrafe indicato, e dichiara inammissibile il proposto intervento ad adiuvandum. Condanna in solido il Comune di **** e la s.r.l. Cooperativa ****, al pagamento, in favore della Regione Marche, delle spese di giudizio, che liquida in complessive L.*** con ripartizione interna in ragione della metà a carico di ciascuna parte obbligata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.3.1994, con l intervento dei Magistrati: Dott. Giuseppe Rizzi Dott. Mario Di Giuseppe Dott. Giuseppe Daniele - Presidente - Consigliere - Consigliere, est. Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno Ancona, IL SEGRETARIO GENERALE f.f.