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CONTRATTO PER L ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER L ATTIVITA DEL COLLEGIO MEDICO PER L ACCERTAMENTO DELLA MORTE. TRA L AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI, (di seguito CAREGGI) con sede legale a Firenze, Largo Brambilla n. 3 (P.IVA n.04612750481), rappresentata dal Direttore Generale nonché legale rappresentante Dr. Rocco Donato Damone, nato a Tolve (PZ) il 29/02/1956, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda; E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNVIERSITARIA MEYER, (di seguito MEYER) con sede in Firenze, Viale G. Pieraccini, 24 (C.F. e P. IVA n. 02175680483) nella persona del Direttore Generale, dott. Alberto Zanobini domiciliato per la carica presso la sede dell Azienda Ospedaliera stessa. Congiuntamente le Parti ARTICOLO 1 - OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI 1. CAREGGI si impegna a mettere a disposizione del MEYER l'attività di n. 2 dirigenti medici (un neurofisiopatologo e un medico legale), per la costituzione del Collegio Medico svolgente funzioni di accertamento della morte, di cui alla Legge 578/93 e del DM 582/94, aggiornato con Decreto del 11/04/2008. ARTICOLO 2 MODALITA DI SVOLGIMENTO 1. Le attività di cui al precedente articolo 1 saranno 1

svolte a richiesta del MEYER e i singoli accessi avranno la durata da un minimo di due ore ad un massimo di sei. 2. Le attività si svolgeranno negli spazi messi a disposizione dal MEYER che garantirà le attrezzature e quanto necessario per l'espletamento delle attività richieste. Il MEYER, in particolare, si obbliga a supportare l attività oggetto di accordo con personale in possesso di adeguata preparazione ed esperienza professionale. Art 3 - RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1. CAREGGI e MEYER garantiscono che le attività oggetto della presente collaborazione saranno svolte nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni ionizzanti (D. L.gs n. 230/95) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008). In particolare: CAREGGI e MEYER si impegnano a mettere a disposizione dei professionisti coinvolti idonei luoghi di lavoro in termini di locali, impianti, e attrezzature; CAREGGI e MEYER si impegnano, e si riconoscono reciprocamente, affinché i professionisti coinvolti abbiano effettuato i percorsi formativi in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e siano idonei alla mansione da svolgere presso la struttura ospitante, secondo le valutazioni del medico competente; 2

MEYER si impegna a mettere a disposizione del personale ospitato idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi. Nel caso di dispositivi di protezione individuali personali e/o specifici per la particolare attività esercitata questi saranno messi a disposizione di CAREGGI. 2. Nel caso in cui l attività oggetto di accordo comporti esposizione a radiazioni ionizzanti, CAREGGI e MEYER garantiscono che le attività previste nell ambito del presente accordo saranno svolte nel rispetto della normativa di radioprotezione (D.L.gs n. 230/1995) ottemperando in particolare al dettato degli articoli 62, 63 e 65. 3. Se il personale di CAREGGI non fosse già radioesposto occorre attivare gli adempimenti previsti nella procedura aziendale Gestione del personale esposto a radiazioni ionizzanti. 4. Le Parti si coordinano ripartendo gli obblighi come di seguito indicato: Obblighi di CAREGGI oltre a quelli previsti e riportati nella procedura P/903/117: 5. formazione di base in materia di radioprotezione (art. 61 comma 3 punto e del D.Lgs. n. 230/95); 6. eventuale dotazione di mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione se non già 3

forniti per le attività in azienda; Obblighi del MEYER: 7. istruzione del lavoratore sulle norme interne in uso negli ambienti frequentati per l attività in convenzione (art. 61 c.3 punto e, D.Lgs. n. 230/95); 8. fornitura dei dispositivi di protezione individuali (art. 61 c.3 punto d,d.lgs. n. 230/95); 9. verifica del rispetto delle norme interne, dell uso dei dispositivi etc. (art. 61 c.3 punto f,d.lgs. n. 230/95); 10. predisposizione di una relazione sull avvenuta esposizione in caso di esposizione accidentale o di emergenza (art. 74 c.1, D.Lgs. 230/95). 11. MEYER assicura comunque che sia fornita ogni informazione e adottata ogni idonea misura di carattere profilattico a tutela dei Professionisti di CAREGGI, compresa l informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione presenti negli ambienti dedicati alle attività di interesse, a cura del responsabile della struttura organizzativa interessata. 12. In caso di emergenza i professionisti ospitati dovranno attenersi alle disposizioni vigenti presso il MEYER. 13. In caso di infortunio del professionista di CAREGGI, per il primo soccorso questo dovrà attenersi alle disposizioni vigenti presso il MEYER; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni di CAREGGI per la comunicazione 4

dell evento ai sensi del DPR n. 1124/65. Art. 4 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA 1. MEYER garantisce la responsabilità civile dei professionisti di CAREGGI per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività dedotta in accordo, salvo l eventuale diritto di rivalsa nei confronti degli stessi, secondo le previsioni di legge. 2. CAREGGI si fa carico della copertura assicurativa per rischio infortuni per i professionisti coinvolti nell'attività oggetto di accordo. ART. 5 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 1. Relativamente al trattamento delle particolari categorie di dati necessario per effettuare le prestazioni richieste, MEYER si qualifica quale Titolare del trattamento. 2. Nell erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, i professionisti interessati operano, in riferimento alla titolarità del MEYER, quali soggetti autorizzati al trattamento, sulla base di formale designazione da parte del soggetto espressamente designato dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679(GDPR). 3. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in accordo e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto contrattuale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 5

pertinenza e necessità di cui all art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. 4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull utilizzo dei propri dati personali. Art. 6 CONFLITTO D INTERESSI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 1. Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo dovrà avvenire, per entrambe le Parti, nel pieno rispetto del: - Codice di Deontologia (in particolare art. 30 ed Allegato esplicativo); - Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (in particolare art. 4, co. 6 del DPR n. 62 del 2013) e, per quanto di competenza, rispettivi Codici di Comportamento Aziendali. 2. Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi) e per la trasparenza. 3. Le Parti si riservano di sospendere il presente accordo qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all immagine o alle proprie iniziative 6

o attività. 4. I Professionisti impegnati nell'attività di cui al presente accordo: si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013; rispettano la misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché dei Codici etici e di comportamento. ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 1. CAREGGI riceverà per l attività oggetto di accordo il corrispettivo orario di: per l attività del medico legale la tariffa oraria è di 97,65 lordi; per l attività del Neurofisiopatologo la tariffa oraria di 87,90 lordi; 2. Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà, entro 60 giorni dall emissione della relativa fattura elettronica, a mezzo girofondo sul conto Banca d Italia contabilità speciale 0306163 intestato a Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. L invio della fattura avverrà a cura della U.O. Contabilità Generale e Finanza di CAREGGI al Codice Univoco UFGSYH. Art. 8 - DECORRENZA, DURATA E FACOLTA DI RECESSO 1. Il presente accordo ha validità biennale a decorrere 7

dalla data della sottoscrizione delle Parti; 2. La disciplina della collaborazione contenuta nel presente accordo si applica anche alle obbligazioni conseguenti alle attività poste eventualmente in essere nelle more della contrattazione e formalizzazione del presente rapporto contrattuale. 3. L eventuale rinnovo deve essere oggetto di nuova negoziazione tra le parti. Qualora, alla data di scadenza, non sia stato possibile formalizzare gli atti necessari ad approvare tale rinnovo, i contraenti possono procedere alla proroga del naturale termine di scadenza per un ulteriore periodo di 30 giorni attraverso scambio di corrispondenza. 4. Decorso tale ulteriore termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto, in proroga, si intende cessato con conseguente impossibilità di proseguire nell erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione. 5. E comunque fatta salva la possibilità, riconosciuta ad entrambe le parti, di recesso anticipato da comunicare con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo PEC ai propri indirizzi di posta elettronica certificata istituzionali. Art. 9 SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE 1. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai 8

sensi dell'art. 2 dell'allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. L imposta di bollo è posta a carico del MEYER e viene assolta tramite apposizione di n.3 marche da bollo da Euro 16,00 cadauna (n. 00156447 del 13.02.2019 e nn. 00157679, 00157680 del 17.05.2019 recanti l identificativi 01140741010302, 01190076913921 e 01190076913910) su apposito foglio, conservato in originale agli atti della SOC Affari Generali e Sviluppo dell AOU Meyer. 2. Il contratto verrà registrato solo in caso d uso a cura e spese della Parte che avrà interesse a farlo. 3. Foro competente in via esclusiva per le controversie derivanti dall applicazione del presente accordo è quello di Firenze. 4. Il presente accordo è sottoscritto digitalmente, ai sensi dell art. 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, mediante sottoscrizione con firma elettronica avente le caratteristiche di cui all art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Il Direttore Generale (Dott. Rocco Donato Damone) Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer Il Direttore Generale (Dott. Alberto Zanobini) 9