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IL COLLEGIO DI ROMA FATTO. Con ricorso n del 26 gennaio 2010, la ricorrente, rappresentata dal coniuge, titolare

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Collegio di Napoli, 25 giugno 2010, n.616 Categoria Massima: Libretti di deposito Parole chiave: Decorrenza, Depositi bancario, Diritto di credito, Libretto di deposito a risparmio, Prescrizione Nel deposito bancario a vista la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il depositante può richiedere la restituzione delle somme in deposito, cioè dal giorno stesso della costituzione del rapporto o dall ultima operazione compiuta. Quando non è concesso un termine, la banca è tenuta a restituire le somme in deposito non immediatamente o all atto di costituzione del rapporto, ma solo quando vi sia richiesta del depositante. Ed è da tale richiesta non accolta dalla banca che va fatto decorrere il termine di prescrizione. La facoltà del depositante di richiedere la restituzione in qualsiasi momento delle somme in deposito, infatti, non va confusa con il diritto alla restituzione che sorge con la relativa richiesta. Testo sentenza: IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente) - Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d Italia - Estensore) - Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d Italia) - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario) - Avv. Roberto Manzione (Membro designato dal C.N.C.U.) nella seduta del 15 giugno 2010 dopo aver esaminato - il ricorso e la documentazione allegata; Pagina 1 di 5

- le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; - la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente titolare di un libretto di deposito a risparmio nominativo emesso il 22.8.1995, con un saldo pari a Lit. 9.575.634 alla data del 20.3.1996 nel mese di novembre 2009 si recava con il libretto in banca per il ritiro della giacenza che le veniva peraltro rifiutato. Con reclamo del 19.11.2009 chiedeva chiarimenti in merito all accaduto, adducendo di aver ricevuto presso lo sportello spiegazioni incomprensibili, comunque non per iscritto. Con nota del 28.12.2009 la banca, nel rispondere alla cliente, faceva presente che il saldo del libretto, pari a Lit. 10.032.235, era stato accreditato in data 13.12.1996 su altro libretto nominativo pure intestato alla ricorrente. Aggiungeva, inoltre, che il possesso da parte della cliente della materialità lasciava presupporre che il libretto fosse stato a suo tempo denunciato smarrito e poi rinvenuto a distanza di molti anni, generando in tal modo il convincimento in buona fede che il rapporto contrattuale fosse ancora in essere. Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2010 il consumatore ha chiesto all ABF di riconoscere il diritto di incassare l importo aggiornato. Ha chiesto inoltre, in subordine, di poter ottenere 1- copia della denuncia di smarrimento; 2- copia della contabile di prelievo o giroconto del libretto di cui sopra al nuovo; 3- copia dell apertura di libretto 224/14 e contabile del versamento di Lit. 10.032.235 in data 13.12.1996. La Banca con nota di replica del 4 marzo 2010, ha contestato la novità della richiesta del cliente consumatore di ottenere copia della documentazione innanzi indicata rispetto all originario reclamo, ritenendo, quindi, che tale punto difetti dei requisiti di ricevibilità ai sensi del par. 1 sezione VI delle disposizioni di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Nel merito la Banca ha osservato che risulterebbe da evidenze informatiche che il libretto di risparmio in parola sia stato estinto in data 13.12.1996, presumibilmente previa remissione del libretto a seguito di denuncia di smarrimento. Tale supposizione sarebbe confortata da evidenze informatiche di altro libretto di deposito a risparmio (n. 224/14) intestato alla stessa sig.ra [ ], emesso dalla medesima agenzia [della banca] Pagina 2 di 5

; su quest ultimo libretto, infatti, risulta effettuato, nella stessa giornata contabile del 13.12.96 un versamento di Lit. 10.032.235, corrispondente perfettamente al saldo di estinzione del deposito a risparmio ora in contestazione. Ha, quindi, evidenziato che in presenza di accadimenti così lontani nel tempo, non era stato possibile reperire maggiori elementi documentali in quanto la documentazione contabile relativa all operazione di chiusura non era più reperibile, essendo stata distrutta al compimento dei termini di conservazione. Infine, la Banca ha eccepito che il diritto di credito era comunque venuto meno, già da tempo, per decorrenza dei termini di prescrizione (ex art. 2946 c.c.). Con ordinanza istruttoria del 27 aprile 2010 il Collegio invitava la Banca a produrre ulteriori documenti idonei ad attestare la conformità delle evidenze informatiche alle scritture contabili inerenti il rapporto controverso. Invitava altresì entrambe le parti a produrre elementi relativi alle modalità di costituzione della provvista di Lit. 10.032.235 del versamento risultante in data 13.12.1996 sul conto di deposito n. 224/14. Assegnava quindi i termini per gli adempimenti di cui innanzi e sospendeva il termine finale del presente procedimento fino a 45 giorni. Con nota dell 11 maggio 2005 la Banca inviava ulteriori evidenze informatiche a sostegno dei propri assunti, aggiungendo tra l altro che dalle predette evidenze risultava che, successivamente alle annotazioni portate dal libretto esibito dalla cliente, erano state registrate sul deposito diverse operazioni riferibili: alla contabilizzazione mensile degli interessi, all accredito della pensione ed a spese; tale circostanza rappresentava, ad avviso della Banca, ulteriore conferma dello smarrimento del libretto e della conseguente necessità di estinguerlo con trasferimento del saldo sull altro deposito a risparmio n. 224 (aperto il 16.5.1996), intestato alla stessa titolare, sul quale - peraltro - risultava trasferito anche l accreditamento dei ratei della pensione, come si evince dalla movimentazione relativa al mese di dicembre 1996 di quest ultimo deposito a risparmio. La banca ha ribadito l impossibilità di reperire la documentazione contabile relativa all operazione di chiusura del libretto di deposito al risparmio n. 73/14 e al versamento di Lit. 10.032.235 registrato il 13.12.96 sul deposito n. 224/14, documentazione distrutta al compimento dei termini di conservazione. Ha poi allegato l unica documentazione tuttora disponibile su supporti informatici (CD) relativa Pagina 3 di 5

alla movimentazione del deposito n. 73/14 nel periodo marzo-dicembre 1996 (ad eccezione dei dati relativi ai mesi di maggio, giugno e agosto risultati illeggibili). Tale documentazione, ad avviso della banca, confermerebbe l ipotesi dello smarrimento del libretto e della conseguente necessità di estinguerlo con trasferimento del saldo sull altro deposito al risparmio n. 224 aperto il 16.5.1996, in quanto: a)in data successiva rispetto alle annotazioni riportate sul libretto esibito dalla ricorrenterisultano registrate diverse operazioni riferibili alla contabilizzazione mensile degli interessi, all accredito della pensione (poi canalizzata sull altro deposito) e alle spese; b)l operazione in dare di Lit. 20.000, registrata il 28.11.1996 con causale SPE, si riferisce verosimilmente all addebito di spese per la procedura di blocco e per la conseguente riemissione del libretto a seguito di denuncia di smarrimento. La Banca concludeva quindi richiamando la già formulata richiesta di rigetto delle pretese del ricorrente. La missiva della Banca è stata inoltrata alla ricorrente la quale tuttavia non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione. DIRITTO Va preliminarmente esaminata l eccezione di prescrizione della Banca. Secondo un orientamento, già condiviso della Corte di legittimità (Cass. 3 maggio 1999 n. 4389), nel deposito bancario a vista la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il depositante può richiedere la restituzione delle somme in deposito, cioè dal giorno stesso della costituzione del rapporto o dall ultima operazione compiuta. Tale orientamento è però correntemente disatteso da parte della recente giurisprudenza di merito (ad es., Trib. Reggio Emilia 1 ottobre 2008 e Trib. Torino 27 giugno 2005), la quale rileva che, quando non è concesso un termine, la Banca è tenuta a restituire le somme in deposito non immediatamente o all atto di costituzione del rapporto, ma solo quando vi sia richiesta del depositante. Ed è da tale richiesta non accolta dalla Banca che va fatto decorrere il termine di prescrizione. Si sottolinea, infatti, che la facoltà del depositante di richiedere la restituzione in qualsiasi momento delle somme in deposito non va confusa con il diritto alla restituzione che sorge con la relativa richiesta. Pagina 4 di 5

Proprio a questo orientamento il Collegio ha già aderito in altra controversia, e ciò anche alla luce come è stato rilevato del recente provvedimento legislativo in tema di depositi dormienti (art. 1, comma 345 L. 13 dicembre 2005 n. 266) che sembra confermare che la semplice inerzia del titolare del deposito per dieci anni non conduce all estinzione del diritto di credito. L eccezione di prescrizione della Banca non può, pertanto, essere accolta. Sennonché, le domande del ricorrente non possono comunque trovare accoglimento. La Banca, a sostegno delle proprie ragioni, ha depositato evidenze informatiche e dedotto, a prova dell estinzione dell altrui credito, fatti gravi, precisi e concordanti, quali l apertura di altro libretto con saldo pari a quello estinto e la canalizzazione dei ratei di pensione su tale nuovo libretto. Si tratta di circostanze sulle quali la ricorrente non ha preso posizione e che, pertanto, possono ritenersi individualmente non contestate. Tali circostanze portano il Collegio a ritenere provato, ai sensi dell art. 2729 c.c., quanto sostenuto dalla banca sull estinzione del libretto di deposito in questione in data 13 dicembre 1996. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE Enrico Quadri Pagina 5 di 5