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REGOLAMENTO NATIONAL MOOT COURT COMPETITION TITOLO I Regole Generali PARTE I - L'Organizzazione Art. 1 The ELSA National Moot Court Competition è una simulazione processuale promossa da ELSA (The European Law Students' Association) Italia, organizzazione indipendente, apolitica e senza scopo di lucro, volta a coordinare e promuovere le attività culturali e formative in campo giuridico, facente parte di ELSA International. Art. 2 1. La Competizione è promossa da ELSA Italia con la collaborazione di una Sezione Locale di ELSA Italia designata a maggioranza semplice dei delegati dell'assemblea Nazionale di ELSA Italia riuniti in seduta plenaria, previa presentazione scritta della candidatura e di un progetto con relativo preventivo di spesa. Nel caso in cui ELSA Italia, in accordo con ELSA International, proceda all organizzazione di un Pre-Round Nazionale della ELSA Moot Court Competition (EMCC) o della Human Rights Moot Court Competition (HRMCC) il Consiglio Direttivo Nazionale predisporrà un accordo scritto con l IOC (International Organising Committee) di ELSA International al fine di fare accedere le squadre vincitrici al Regional Round o alla finale del concorso. 2. ELSA Italia organizza annualmente un unico evento nazionale MCC. E a discrezione della Sezione candidata la scelta alternativa tra la candidatura per la MCC Nazionale o per il Pre-round della EMCC o della HRMCC. In caso di candidatura di più! Sezioni all organizzazione, sia di una MCC nazionale sia

della EMCC o della HRMCC, si raccomanda che l Assemblea dia priorità! all organizzazione delle simulazioni processuali internazionali. 3. In caso di assenza di candidature per l organizzazione del Pre-Round Nazionale della EMCC o della HRMCC, il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare l'organizzazione ad un Comitato Organizzatore ad hoc, sentito il parere di tutti i presidenti delle sezioni. La Sezione Locale designata (o il Comitato organizzatore), sotto il controllo del Director Nazionale Moot Court Competition nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, provvede all'organizzazione dell'evento disponendo, a norma del presente Regolamento, tutti gli atti necessari per la realizzazione dello stesso. 4. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) è tenuta ad informare costantemente il Director Nazionale Moot Court Competition circa le questioni relative all'organizzazione della Competizione e ad adottare le decisioni importanti di concerto con essi. 5. I costi dell evento sono a carico della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato organizzatore), salva la possibilità! di fare ricorso, tramite apposita domanda, all Italian Development Foundation (IDF) o che, in extrema ratio, il Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA Italia, con decisione ratificata dall'assemblea Nazionale decida di destinarvi dei fondi di ELSA Italia. Art. 3 1. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Director Nazionale Moot Court Competition: egli è! responsabile di fronte al Consiglio Direttivo Nazionale del lavoro della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato organizzatore) e si occupa di ottemperare all'invito di cui all'art. 12 del presente Regolamento. 2. Il Director Nazionale Moot Court Competition collabora con la Sezione Locale designata (o col Comitato organizzatore) nell organizzazione della manifestazione e nell individuazione dei fondi utili. Art. 4

1. Per l individuazione del caso pratico, la valutazione delle memorie ed il giudizio dei dibattimenti, la Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) si avvale di un Comitato Scientifico e di un Collegio Giudicante da essa costituito, composto da tutti coloro che abbiano voluto mettere a disposizione dell evento la loro esperienza e le loro conoscenze tecnico - giuridiche. 2. Il Comitato Scientifico ed il Collegio Giudicante, predispongono determinati criteri di giudizio, secondo le direttive di cui al presente Regolamento. Art. 5 1. Sulla base di un caso pratico fittizio le squadre devono redigere memorie e sostenere dibattimenti orali davanti al Collegio Giudicante. 2. "The ELSA National Moot Court Competition" si svolge in lingua italiana o inglese. 3. La redazione delle memorie e lo svolgimento dei dibattimenti deve basarsi sulla giurisprudenza e sulla dottrina sviluppatesi nell'ambito dell'ordinamento italiano e comunitario, o internazionale. 4. Il presente regolamento ed i regolamenti internazionali della EMCC e della HRMCC costituiscono l unica legge processuale della competizione, fatti salvi gli aspetti sostanziali dei codici di rito. Art. 6 1. La competizione si svolge in due fasi: a) redazione da parte di ciascuna squadra di due memorie, assunte le vesti delle parti: - attore/convenuto; - ricorrente/resistente; - Pubblico Ministero/difensore dell imputato b) svolgimento di dibattimenti eliminatori sulla base delle argomentazioni addotte nelle memorie, salvo quanto previsto dall articolo 22; 2. Il Collegio Giudicante per i dibattimenti eliminatori è composto da almeno tre persone.

Art. 7 "The ELSA National Moot Court Competition" si svolge una volta l'anno nel periodo e nel luogo prescelti dalla Sezione Locale ospitante (o dal Comitato organizzatore). Art. 7 bis Le norme di cui al presente Regolamento si applicano alle MCC nazionali, salvo il caso di un Pre- Round Nazionale della EMCC o della HRMCC, per il quale trovano applicazione le norme previste dai rispettivi regolamenti internazionali e gli accordi previsti, fra Consiglio Direttivo Nazionale e l IOC (International Organising Commitee). PARTE II Partecipazione al concorso Art. 8 1. Il Concorso è aperto esclusivamente a studenti o laureati in Giurisprudenza italiani o stranieri da non più! di un anno presso le Facoltà! di Giurisprudenza Italiane o Istituti di istruzione superiore analoghi, obbligatoriamente soci di una delle Sezioni di ELSA Italia. I suddetti requisiti devono sussistere in capo a ciascuno dei componenti della squadra al momento dell iscrizione alla competizione. 2. Sono escluse dal concorso le persone la cui formazione accademica e professionale è in grado di comportare un vantaggio reale, significativo ed ingiustificato a danno delle altre squadre concorrenti. 3. A tal fine si considera incompatibile con la partecipazione alla National Moot Court Competition chiunque abbia, per un periodo superiore a 6 mesi al momento dell iscrizione alla competizione: a) esercitato una pratica professionale forense, b) svolto stage e tirocini post-lauream presso organi giudicanti e inquirenti,

c) frequentato corsi o scuole di specializzazione o formazione post-lauream. 4. Il Director Moot Court Competition, i membri del Comitato Organizzatore della National Moot Court Competition e del Consiglio Direttivo di ELSA Italia sono esclusi dalla partecipazione al concorso. Art. 9 1. Ogni Sezione Locale è tenuta ad assicurare adeguata promozione alla NMCC, tramite tutti i canali di cui esse dispongono. 2. Ogni squadra è composta da due a quattro persone. 3. Sono possibili variazioni nella composizione delle squadre fino al settimo giorno antecedente l inizio dei dibattimenti. Tali variazioni potranno consistere nella identità e nel numero dei concorrenti, fermo restando il numero di partecipanti già iscritto e, pena la loro inammissibilità, devono essere comunicate alla Sezione Locale organizzatrice. Art. 10 1. Per la determinazione della quota di partecipazione, le modalità e tempi di versamento si rimanda al Decision Book FM. Art. 11 [emendato] Art. 12 La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore o il Director Nazionale Moot Court Competition) provvedono ad inviare alle Sezioni Locali di ELSA Italia almeno 90 giorni prima

dell inizio dell evento il presente Regolamento, il caso pratico oggetto della competizione ed il modulo d'iscrizione delle squadre. Art. 13 1. L'iscrizione di ciascuna squadra deve avvenire utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato. 2. L iscrizione delle squadre deve essere perfezionata almeno entro 65 giorni dall inizio della competizione, salva la possibilità per il Comitato Organizzatore, di concerto con il VP AA di ELSA Italia, di stabilire un termine maggiore o minore. 3. Entro 48 ore dall iscrizione, la Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) provvede a comunicare a ciascuna squadra partecipante il codice di gara assegnatole sostitutivo della denominazione dell Università e della Sezione ELSA di appartenenza nonché delle generalità dei concorrenti. Art. 13 bis 1. Ciascuna squadra partecipante è tenuta a redigere le memorie delle parti e ad inviarle tramite e-mail al Director NMCC (o al Comitato Organizzatore) all apposito indirizzo di posta elettronica da essi indicato, nei termini stabiliti dal presente regolamento. Art. 13 ter 1. Le memorie devono essere inviate al Director NMCC (o al Comitato Organizzatore) almeno 60 giorni prima dell'inizio della competizione salvo che il Comitato Organizzatore ed il VP AA di ELSA Italia non decidano diversamente, sentito il Comitato scientifico.

2. Le memorie inviate devono essere valutate dal Collegio Giudicante che attribuirà alle stesse un punteggio sulla base dell art. 20.3 e dell'art. 29 bis del presente regolamento. Sulla base dei risultati vengono selezionate le squadre che hanno ottenuto il punteggio maggiore, fino ad un massimo di 12. 3. Le squadre selezionate devono essere annunciate almeno 40 giorni prima dell'inizio della competizione. La Sezione Locale o il Comitato Organizzatore deve dare comunicazione singolarmente ad ogni squadra selezionata e deve inserire l'elenco delle squadre selezionate nella pagina del sito internet dedicata alla competizione. Art. 13 quater 1. L estrazione per determinare gli accoppiamenti tra le squadre per ciascun turno eliminatorio della fase dibattimentale viene effettuata pubblicamente in sede di inizio della manifestazione ad opera della Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato organizzatore). 2. Nelle medesima sede, la Sezione Locale ospitante provvede altresì al sorteggio pubblico delle vesti processuali da attribuire alle squadre nella fase eliminatoria. 3. Relativamente alla semifinale e alla finale, previo parere del Collegio Giudicante, si può, invece che procedere a nuova estrazione per i ruoli che le squadre devono sostenere, accordare alla squadre di rappresentare la parte opposta rispetto al quella sostenuta nella fase eliminatoria o nella semifinale. TITOLO II Le prove del concorso PARTE I Disposizioni generali Art. 14 1. Le squadre partecipanti possono chiedere precisazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione esclusivamente tramite invio di e-mail al Director Moot Court

Competition di ELSA Italia (o al Comitato Organizzatore). Le domande devono essere inviate entro la scadenza dei termini di invio delle memorie. 2. Le chiarificazioni verranno trasmesse a tutte le squadre partecipanti per il tramite del Director Moot Court Competition di ELSA Italia (o del Comitato Organizzatore). 3. E fatto il più stretto divieto di consultare in qualsiasi altro modo i membri del Comitato Scientifico o del Collegio Giudicante, pena l esclusione dalla Competizione. Art. 15 E fatto il più stretto divieto a ciascuna squadra di produrre memorie il cui contenuto sia in tutto o in parte frutto del lavoro di soggetti esterni ad essa. In caso di accertata violazione ELSA Italia, d accordo con il Collegio Giudicante, adotta i necessari provvedimenti, inclusa la squalifica della squadra. PARTE II Redazione delle memorie Art. 16 1. Ogni squadra deve produrre due memorie contenenti rispettivamente le argomentazioni delle parti. 2. Ogni squadra deve far pervenire copia delle memorie da inviare entro il termine inderogabile di 60 giorni dall inizio della competizione, salvo che il Comitato Organizzatore ed il VP AA di ELSA Italia non decidano diversamente, sentito il Comitato scientifico. 3. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) comunica l indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire l iscrizione e le memorie.

Art. 17 1. Le memorie devono essere redatte in formato A4, in carattere Book Antiqua, dimensione 11 con interlinea 1,5; margini 2,54 in tutte le direzioni. Per le note a piè pagina è richiesto il carattere Book Antiqua, dimensione 9 con interlinea singola. 2. Ogni memoria non deve eccedere il numero di 15 cartelle dattiloscritte numerate, compresi i riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, e deve indicare in calce il codice della squadra e la sua veste. 3. Le memorie devono contenere le seguenti sezioni: Fatto (descrizione del caso), Diritto, Conclusioni (petitum). 4. Le copie elettroniche delle memorie devono essere inviate in formato.pdf (Protected Document Format) al Director NMCC (o al Comitato Organizzatore) nei termini stabiliti. 5. In caso di riferimenti mancanti e lacunosi, e di violazione di quanto stabilito ai commi precedenti, il Collegio Giudicante ne terrà conto nella valutazione di cui all art. 20.3 del presente Regolamento. 6. Le memorie non devono contenere, pena la squalifica della squadra, alcun riferimento che permetta di identificare la provenienza della medesima. Art. 17 bis 1. Il Comitato Organizzatore, di concerto con il Comitato Scientifico, il Director Moot Court Competition ed il Vice Presidente Attività Accademiche di ELSA Italia potrà disporre la squalifica della squadra in caso di qualsiasi violazione del presente Regolamento che prevede tale sanzione. 2. Il Comitato Organizzatore comunicherà la squalifica alla squadra interessata motivandola adeguatamente. Art. 18 Fatte salve le regole di cui all art. 17, le memorie devono essere redatte senza altri vincoli di forma.

Art. 19 La mancata osservanza di quanto disposto all art. 17, commi 1, 2 e 3, comporterà l applicazione delle seguenti penalità: a) detrazione di 1 (uno) punto dal punteggio relativo alla memoria per mancato rispetto del formato e dimensione del carattere, a prescindere dal numero di pagine che presentano il difetto; b) detrazione di 1(uno) punto dal punteggio relativo alla memoria per mancato rispetto dei margini, a prescindere dal numero di pagine che presentano il difetto; c) detrazione di 3 (tre) punti dal punteggio relativo alla memoria per ciascuna pagina eccedente il numero massimo disposto dall art. 17, comma 2. Art. 20 1. Le memorie presentate dalle squadre partecipanti saranno valutate dal Comitato Scientifico. 2. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) provvede a trasmettere le memorie al Comitato Scientifico, senza entrare nel merito della valutazione delle stesse. 3. La valutazione delle memorie tiene conto della qualità delle ricerche, della conoscenza della giurisprudenza, della logica e della originalità del ragionamento, della chiarezza e dello stile; si darà particolare rilievo alla esaustività dell'argomentazione. Art. 21 La comunicazione del punteggio delle memorie avviene congiuntamente alla comunicazione dei punteggi dei dibattimenti.

PARTE III I Dibattimenti Art. 22 Il dibattimento ha lo scopo di ribattere le argomentazioni della parte avversa, nonchè le ragioni da essa addotte nel corso dello stesso. Nel corso del dibattimento possono, infatti, essere addotte nuove ragioni rispetto alla memoria di parte presentata. Art. 23 1. Almeno due componenti di ciascuna squadra devono prendere la parola nel corso del dibattimento. 2. I componenti del Collegio Giudicante hanno facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'oratore per porre delle domande. Il diritto di risposta è accordato al solo oratore interrotto salva la facoltà di quest ultimo di delegare la risposta ad un altro componente della squadra. Art. 24 1. Il dibattimento si apre con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di attore o ricorrente o Pubblico Ministero. 2. Il dibattimento prosegue con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di convenuto o resistente o difensore dell imputato. 3. Il dibattimento si conclude con le repliche. Art. 25 1. Ogni squadra deve disporre di un tempo di 30 minuti, di cui 20 minuti per l'esposizione principale e 10 minuti per la replica alla parte avversa. La squadra è libera di organizzare il proprio tempo diversamente, ma è tenuta, a pena di decadenza da questa facoltà, a darne comunicazione al Presidente del Collegio Giudicante prima dell'inizio del dibattimento.

2. Ciascuna squadra può chiedere un tempo supplementare di 5 minuti al massimo. In tal caso uguale tempo è! accordato di diritto alla parte avversa. 3. La facoltà di cui al comma precedente è concessa solo nella fase dell esposizione principale. Qualora ne faccia richiesta la squadra che compie la propria esposizione per seconda, uguale tempo è accordato di diritto alla parte avversa nella fase di replica. 4. Qualora l'esposizione principale sia sostenuta integralmente da una sola persona, il replicante, a pena della perdita del diritto di replica, deve essere una persona diversa. 5. Il tempo utilizzato dai componenti del Collegio Giudicante per porre le domande viene conteggiato nel tempo totale a disposizione di ciascuna squadra. 6. Un addetto al cronometraggio, designato dalla Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato organizzatore) seduto accanto al Collegio Giudicante, ha il compito di indicare periodicamente il tempo rimasto. 7. Solo al termine del dibattimento finale il Collegio Giudicante, qualora le circostanze lo richiedano, e in deroga al comma 2 del presente articolo può accordare ulteriore tempo supplementare per il chiarimento di questioni necessarie alla deliberazione. Eguale tempo deve essere concesso ad entrambe le squadre. Art. 26 1. Nella valutazione del dibattimento saranno presi in particolare considerazione: la pertinenza e la logica dell'argomentazione, la capacità di ribattere le ragioni della parte avversa e le eventuali concessioni alla stessa, la novità dell'esposizione orale rispetto al contenuto della memoria e la capacità di rispondere alle domande del Collegio Giudicante. 2. La valutazione è operata da ognuno dei Giudici del Collegio Giudicante che esprime un proprio punteggio. 3. I Giudici deliberano in camera di consiglio.

Art. 27 I componenti delle squadre sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche della pratica forense. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo costituisce argomento di prova a sfavore previo richiamo da parte di uno dei componenti del Collegio Giudicante. Art. 28 La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) dispone eventuale videoregistrazione della finale della Competizione e la mette a disposizione, insieme alle memorie delle squadre finaliste, delle squadre iscritte alla competizione successiva che ne facciano richiesta. PARTE IV Valutazione delle prove Art. 29 1. La gara si svolge con le seguenti modalità: - gli abbinamenti delle squadre che si dovranno sfidare avverranno tramite estrazione a sorte che sarà a cura della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato Organizzatore). Tale estrazione dovrà! avvenire inderogabilmente dopo la proclamazione di inizio dei lavori e prima dell inizio della gara; - sempre tramite estrazione a sorte della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato Organizzatore), verrà! stabilito quale ruolo ciascuna squadra dovrà sostenere. A seguito di ciascun dibattimento, il Collegio Giudicante assegna a ciascuna squadra un punteggio sulla base dei criteri indicati all art. 29 bis. 2. Tale punteggio, relativo alla fase dibattimentale, viene sommato al punteggio relativo alle memorie scritte. Una volta individuata la graduatoria complessiva passano il turno le quattro squadre che hanno ricevuto il punteggio più alto. In caso di parità passerà il turno la squadra che ha ottenuto il miglior punteggio nella fase dibattimentale.

3. La gara prosegue con una nuova estrazione delle coppie sfidanti e dei ruoli. E facoltà! della Sezione Locale (o del Comitato Organizzatore) d accordo con il Collegio Giudicante e le squadre finaliste non procedere all estrazione ma capovolgere i ruoli delle squadre rispetto a quelli dalle stesse assunti in fase di dibattimenti eliminatori. In caso di numero dispari di squadre verrà estratta a sorte una squadra che sosterrà la sfida per due volte, con diritto a vedersi assegnato il punteggio più alto fra i due ottenuti. Art. 29 bis Le squadre verranno giudicate sull'insieme del loro lavoro. Ad ogni squadra sarà assegnato un ammontare di punti divisi nella maniera seguente: a) fino a 32 punti per le memorie di parte (0 a 8 punti: scarsa; 9 a 16 punti: media; 17 a 25 punti: buona; 26 a 32 punti: eccellente); b) fino a 48 punti per la fase dibattimentale (0 a 12 punti: scarsa; 13 a 24 punti: media; 25 a 36 punti: buona; 37 a 48 punti: eccellente). La valutazione finale di ogni squadra verrà determinata sulla base della somma dei punteggi ottenuti per le memorie e per il dibattimento. PARTE V Svolgimento della finale e proclamazione dei vincitori Art. 30 Le squadre che hanno ottenuto il punteggio più alto accedono alla finale. Art. 31 Il Collegio Giudicante della finale è composto dagli esponenti più rappresentativi del Comitato Scientifico e da professionisti del diritto, designati dalla Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato

organizzatore). Essi proclamano a maggioranza la squadra vincitrice della Competizione sulla base delle memorie di parte e della fase dibattimentale, secondo quanto disposto dall art. 29. Art. 32 Al termine della finale vengono assegnati i premi ai vincitori, ai finalisti e al miglior oratore ed eventuali altri premi. Art. 33 1. La Sezione Locale (o il Comitato organizzatore) di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Director per la Moot Court Competition provvede ad individuare i premi per la squadra vincitrice, per il miglior oratore ed eventualmente per gli altri partecipanti. 2. ELSA Italia o la Sezione Organizzatrice dell evento rilascia un attestato di partecipazione firmato dal Presidente del Comitato Scientifico e dal VP AA Nazionale o in sua mancanza dal Director NMCC a ogni partecipante. Il certificato dei componenti della squadra vincitrice è sottoscritto da tutti i membri del Collegio Giudicante della finale Art. 34 I premi della Competizione e le norme per il ritiro o la rinuncia degli stessi sono stabilite dalla Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato organizzatore). PARTE VI Disposizioni finali Art. 35 I partecipanti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento. In caso di grave violazione il Comitato scientifico adotta i provvedimenti del caso.

Art. 36 I partecipanti possono sottoporre al Director Moot Court Competition e al Vice Presidente Attività! Accademiche di ELSA Italia, ogni questione concernente il presente Regolamento. Questi sono competenti a risolvere le questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento. Art. 37 1. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) è tenuta ad assicurare il proficuo svolgimento della manifestazione ed un alto livello scientifico. 2. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) è tenuto all adozione del presente Regolamento qualora intendano organizzare la manifestazione di ELSA Italia descritta nello stesso. 3. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore), previo parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale, può disporre, per comprovate esigenze organizzative e fatta salva l assoluta parità di trattamento tra tutte le squadre in gara, delle proroghe a tutti i termini previsti da questo Regolamento. 4. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore), previo parere del Collegio Giudicante e del VP Attività Accademiche di ELSA Italia, può riservarsi di adottare tutti i necessari provvedimenti volti ad assicurare il corretto svolgimento della competizione. Art. 38 1. Ogni violazione del presente Regolamento da parte della Sezione Locale designata (o del Comitato organizzatore) è valutata dal Consiglio Direttivo Nazionale che adotta i provvedimenti del caso a maggioranza dei suoi membri. 2. In caso di grave violazione da parte della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato Organizzatore) il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre l'annullamento della Competizione. In tal

caso esso ne risponde all'assemblea Nazionale di ELSA Italia alla quale presenta una motivazione scritta. I costi già sostenuti sono a carico della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato organizzatore) responsabile della violazione, la quale provvede a restituire agli iscritti quanto da loro eventualmente versato. Art. 39 Le valutazioni e le decisioni del Collegio Giudicante e le decisioni interpretative del presente Regolamento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale sono insindacabili. Art. 40 Le squadre partecipanti alla manifestazione dichiarano di avere preso visione del presente Regolamento e di accettarne le relative disposizioni per il solo fatto della loro iscrizione alla Competizione. Tale inciso deve essere specificato nel modulo per l'iscrizione. Art. 41 1. Nel caso di organizzazione di un Pre-round nazionale della EMCC o della HRMCC di ELSA International si fa esplicito rinvio alle norme del regolamento EMCC e dalle norme organizzative dettate dall IOC. 2. In caso di conflitto fra le norme di questo regolamento e di quello dell EMCC o della HRMCC, nell organizzazione di un Pre-round nazionale, prevalgono le norme internazionali. Art. 42 Il presente Regolamento è applicabile in tutti i casi di LMCC (Local Moot Court Competition), fatti salvi i casi di Regolamenti locali approvati dalle singole sezioni. Tali Regolamenti dovranno essere redatti sull impronta di quello nazionale.

Ogni Sezione Locale che deciderà di dotarsi di un proprio Regolamento dovrà informare il VP AA di ELSA Italia che potrà richiederne una copia da sottoporre a un controllo di legittimità.