JOBS ACT Legge n. 183 del 10 dicembre 2014



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JOBS ACT Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 SINTESI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO nel DECRETO RECANTE LA DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 Con riferimento alla di lavoro il d.lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, abroga l'articolo 18, commi 3 e 3-bis (sanzioni in caso di violazione della disciplina della ), e gli articoli da 20 a 28 del d.lgs. n. 276 del 2003 che contenevano il corpo principale della disciplina della, riscrivendone i contenuti con alcune novità. Di seguito riportiamo le principali novità e le conferme più significative. Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) - Sulla scia della a tempo determinato, anche lo staff leasing diventa acausale, con il superamento dei restrittivi casi di utilizzo conosciuti finora. - Salvo diversa previsione dei contratti collettivi (anche aziendali) applicati dall utilizzatore, viene però introdotto un limite percentuale pari al 20% sul numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'utilizzatore. - Il Decreto fa propria l attuale previsione del CCNL delle Agenzie per il Lavoro prevedendo l obbligo di assumere a tempo indeterminato i lavoratori da destinare ad un contratto di staff leasing. Somministrazione a tempo determinato, limiti - Continuano a non essere previsti limiti di legge. Pertanto, se i contratti collettivi applicati dall utilizzatore non prevedono limiti, la a tempo determinato non è soggetta ad alcun contingentamento numerico. - Eventuali limiti alla a tempo determinato possono essere individuati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) applicati dall utilizzatore (e non solo, come prevedeva il d.lgs. n. 276/2003, dai soli contratti collettivi nazionali). - Le ipotesi di esenzione dai limiti si accompagnano unicamente alla delle seguenti categorie di lavoratori: i) in mobilità ii) percettori di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi iii) svantaggiati o molto svantaggiati come definiti in ambito europeo. - Il Decreto non prevede più, come invece faceva il d.lgs. n. 276/2003, le stesse ipotesi di esenzione dai limiti previste per il contratto a temine (es. start up, attività stagionali e ragioni sostitutive); queste fattispecie, quindi, dovranno essere computate nel limite eventualmente stabilito dal contratto collettivo.

Divieti - La è in divieto i) per la sostituzione di lavoratori in sciopero ii) in unità produttive in cui nei sei mesi precedenti si è proceduto a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni del contratto di iii) in unità produttive sottoposte a cassa integrazione che interessa lavoratori adibiti alle stesse mansioni del contratto di iv) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione di rischi prevista dalla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. - Solo il divieto inerente i licenziamenti collettivi è superabile se la è finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti oppure se il contratto ha una durata iniziale non superiore a tre mesi. - Non è più prevista la possibilità di derogare con accordi sindacali al divieto di in aziende in cassa integrazione o che hanno proceduto a licenziamenti collettivi. - Non è più prevista la possibilità di derogare al divieto di in aziende che hanno proceduto a licenziamenti collettivi somministrando lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Forma del contratto di - E sempre prevista la forma scritta a pena di nullità del contratto. - Ora gli elementi obbligatori sono però ridotti, e precisamente: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) la presenza di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della di lavoro; e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; f) il luogo e l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori. Lavoratori disabili - In caso di di lavoratori disabili, per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nell organico dell'utilizzatore ai fini della copertura della quota d obbligo di cui all articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Comunicazioni alle organizzazioni sindacali dell utilizzatore - Viene semplificato l adempimento a carico dell utilizzatore, prevedendo unicamente la comunicazione riepilogativa annuale di: numero dei contratti di, durata, numero e qualifica dei lavoratori interessati. - Non è più prevista la singola comunicazione prima della stipula di ogni contratto. Decadenze e tutele - Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l utilizzatore trovano applicazione le disposizioni dell art. 6 della L. n. 604/1966 (termini di impugnazione del licenziamento). - I termini di impugnazione, pertanto, sono: i) impugnazione stragiudiziale, con qualsiasi atto scritto, entro 60 giorni ii) impugnazione giudiziale, con ricorso al giudice del lavoro, entro il successivo termine di 180 giorni. - Il primo termine di 60 giorni decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l utilizzatore. - Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l utilizzatore, lo condanna anche al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore. Salute e sicurezza sul lavoro - Dal Decreto nessuna novità in ambito sicurezza. - E l utilizzatore, datore sostanziale nel rapporto di lavoro in, che deve osservare nei confronti dei lavoratori in gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti diretti. - L informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive nonché la formazione e addestramento all uso delle attrezzature di lavoro sono posti, almeno in prima battuta, in capo al somministratore. Il contratto di può infatti prevedere che tali obblighi siano adempiuti dall utilizzatore. - Il contratto di, tra gli elementi obbligatori, deve riportare l indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate. - Il lavoratore in, mai computato nell organico dell utilizzatore per l applicazione di norme di legge o di contratto collettivo (salva l eccezione relativa ai lavoratori disabili introdotta dal Decreto), lo è invece ai fini dell applicazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sanzioni Ferme restando le sanzioni previste dall articolo 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 (commi non abrogati che prevedono sanzioni penali in caso di esercizio non autorizzato dell attività di e in caso di ricorso alla con soggetti non autorizzati), di seguito riportiamo il nuovo impianto sanzionatorio in caso di violazione della disciplina della così come risulta dal Decreto. Fattispecie Tipologia Soggetto sanzionato Mancanza di forma scritta del contratto di Staff leasing oltre i limiti Staff leasing reso con lavoratori assunti non a tempo indeterminato Somministrazione a termine oltre i limiti Somministrazione in divieto Contratto di privo di autorizzazione ministeriale Somministrazione di un numero di lavoratori superiore a quello riportato sul contratto Assenza o inadeguatezza del modulo di rilevamento rischi sulla salute e sicurezza Somministrazione al di fuori del periodo temporale riportato sul contratto Somministrazione irregolare Nullità del contratto Somministrazione irregolare (non applicabile alla PA) I lavoratori sono considerati alle dipendenze dell utilizzatore Il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo all utilizzatore (non applicabile alla PA)

Fattispecie Tipologia Soggetto sanzionato Violazione degli obblighi e divieti inerenti gli elementi obbligatori del contratto di Staff leasing oltre i limiti Staff leasing reso con lavoratori assunti non a tempo indeterminato Somministrazione a termine oltre i limiti Mancata comunicazione ai lavoratori in dei posti vacanti presso l utilizzatore Somministrazione in divieto Mancata comunicazione al lavoratore degli elementi obbligatori del contratto di Violazione del principio di parità di trattamento economico e normativo tra i lavoratori in e quelli dell utilizzatore Violazione del diritto del lavoratore in di fruire dei servizi sociali ed assistenziali dei lavoratori dell utilizzatore Comunicazione alle organizzazioni sindacali dell utilizzatore dei contratti di stipulati e e