Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva

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Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE CONSILIARE Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di inserire all'interno del Testo unico che regolamenta la materia delle piste da sci e dei connessi impianti di trasporto di persone (L.R. 8 marzo 2005, n. 24) una disciplina dedicata a un particolare mezzo di trasporto i tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva ed in particolare a servizio delle piste da sci. Si tratta di un particolare impianto di risalita, per il quale gli organi dell'amministrazione centrale dello Stato hanno ritenuto non applicabili sia le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.P.R. 753/80 e al successivo D.M. 29 settembre 2003 sia la normativa sugli impianti a fune di cui al D.lgs. 210/2003, con il risultato che, per tali mezzi di trasporto, non si dispone di alcun presidio pubblico, ma soltanto di una potenziale futura specifica normativa tecnica. Questa situazione ha, di conseguenza, generato un'incertezza sia nel comportamento degli operatori degli impianti interessati a installare i tappeti mobili, sia nelle decisioni dei funzionari regionali. Questi ultimi, in particolare, non potendo contare sulla normativa vigente per espressa indicazione degli organi competenti, hanno, infine, concluso che, stante l'impossibilità di acquisire il preventivo nulla osta da parte dell'ufficio competente (Ustif), si dovesse vietare l'apertura al pubblico di qualsiasi sistema di trasporto di sciatori a mezzo di tappeti mobili. Infatti, nel dissentire dall'interpretazione del Ministero, il Dirigente del Servizio regionale ha ritenuto che detti impianti dovessero in ogni caso inquadrarsi come assimilabili al trasporto pubblico a mezzo di marciapiedi e scale mobili e quindi bisognosi del relativo nulla osta, come peraltro evidenziato nella tabella di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 3 del D.M. 29 settembre 2003 (Individuazione delle funzioni e compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi), nella quale viene specificato che al pari degli ascensori, delle scale mobili, dei servoscale, i tappeti mobili e i sistemi ettometrici necessitano «in tutti i casi» del parere diretto dell'ustif. Il provvedimento di divieto è stato infine impugnato da alcuni gestori delle piste da sci di fronte al TAR Abruzzo, che, rigettando la richiesta di sospensione, dovrà pronunciarsi nel merito. In quella sede, la Regione, chiamata in giudizio, ha argomentato, in sua difesa, la piena legittimità del provvedimento, sostenendo l'applicabilità anche ai tappeti mobili ad uso degli sciatori del D.P.R. 753/80 e del citato D.M. 29 settembre 2003. Fatta questa premessa si ritiene opportuno fare un cenno sulla particolare natura degli impianti di trasporto cui il presente disegno di legge ha cura di regolare. In effetti, il tappeto mobile a vocazione turistica o sportiva (nella definizione che ne dà anche il Ministero da ultimo nella nota prot. n. RA 64347 del 9 aprile 2010) può essere considerato come una specie del più ampio genere dei nastri trasportatori. Nel corso del

2 tempo, ha poi trovato una sempre più ampia diffusione specialmente nelle zone montane, ad uso delle diverse attività sportive che, sia d'inverno che d'estate, necessitano di pendii e piste da discendere. In questo modo, tali tappeti vengono utilizzati per trasportare gli utenti da valle a monte e consentirgli, d'inverno, di ridiscendere con gli sci, la tavola, il bob, lo slittino o il gommone e d'estate, su pista adeguatamente attrezzata da un manto sintetico, con gli sci o con il gommone. Non solo ma in molte località - specie delle nazioni confinanti - vengono utilizzati anche su superfici piane al solo scopo di garantire agli utenti un trasporto alternativo ai consueti bus navetta e consentirgli di raggiungere, per tale motivo, gli impianti posti a lunga distanze dai parcheggi con una certa comodità. Da un punto di vista costruttivo la particolarità di questi impianti (particolarità che riverbera effetti sul loro inquadramento giuridico e che peraltro si ritiene differenziarli dalle scale e dai marciapiedi mobili, che pure hanno una loro specifica normativa tecnica) è costituita dal fatto che non sono impianti fissi e fissati al suolo e quindi, a parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a questi neppure assimilabili. Il che, come anzidetto, ha portato il Direttore generale del medesimo Ministero (opportunamente e più volte investito della questione dalla stessa Direzione regionale Trasporti) a concludere, con la citata nota del 31 marzo 2010, prot. RU 29151 (prot. n. RA 64347del 9 aprile 2010), che a tali tipi di tappeti non è applicabile il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e che, ai fini della loro messa in esercizio, il Ministero non è investito della competenza a rilasciare il nulla osta come al contrario avviene per le scale e i marciapiedi mobili, che, invece, sono impianti fissi e ancorati al suolo (nonostante, invero, la previsione del D.M. 29 settembre 2009). Se poi a ciò si aggiunge che i nastri trasportatori non sono impianti a fune e dunque sono esclusi ope legis dal campo di applicazione del D.lgs. 12 giugno 2003, n. 210 (che detta regole in materia di funivie, sciovie, seggiovie ecc.), si perviene alla conclusione che per trovare una qualche regola che disciplini questo tipo di impianti occorre andare a cercare in altri ambiti, ovverosia in settori che hanno riguardo più al genere (il tappeto mobile è inquadrabile come una macchina) che alla specie. Per tal via, l'unico settore che sembra aver riguardo a questi impianti si è ritenuto essere dapprima la Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 successivamente abrogata dalla Direttiva 2006/42/CE recepita nell'ordinamento italiano con D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. Scopo di queste regole, per stessa ammissione della normativa europea, è, infatti, garantire la sicurezza nella progettazione, nella costruzione, nella corretta installazione e nella manutenzione delle macchine così da assicurare l'utente consumatore che i prodotti sul mercato (e dunque successivamente messi in servizio) siano sicuri e garantiti. Per tali sistemi automatizzati il legislatore comunitario e quello nazionale hanno inteso richiedere al costruttore cautele e il rispetto di una serie di condizioni da comprovarsi, a conclusione della filiera produttiva, dalla marcatura CE e da una dichiarazione CE di conformità ovverosia da un protocollo di impegni con i quali viene assicurata la manutenzione e il controllo tecnico periodico dell efficienza e della sicurezza della macchina. Invero, si discute se questa particolare specie di tappeto mobile rientri nel campo di applicazione delle Direttive citate. Va, tuttavia, osservato come il legislatore comunitario

3 allorquando ha inteso escludere un dispositivo o un impianto (anche di trasporto di persone) dal campo di applicazione della Direttiva macchine, l'ha fatto esplicitamente. Ebbene nell'elenco degli esclusi nulla si dice a proposito di questi impianti. Il presente disegno di legge prende, per tal via, una forma e, si dirà, anche una ragione «necessitata». Va tenuto tuttavia ben presente come il campo dell azione regolatrice non può superare i confini già preordinati dalla citata normativa comunitaria e soprattutto da quella statale, che, come noto, in materia di servizi pubblici di trasporto regionale e locale ha competenza esclusiva in relazione alle funzioni in materia di sicurezza di cui al D.P.R. 753/80 (art. 4 L. 422/97 e art. 177, comma 2, Cost.). In attesa, pertanto, che, proprio a questi livelli, si definisca una disciplina specifica per i tappeti mobili a servizio delle piste di discesa e fermo restando l'ipotesi che, in via normativa o giurisprudenziale, non si chiarisca prima la loro natura di impianti assimilabili a quelli a fune (e per ciò stesso soggetti alle medesime regole), l'articolato di cui si discute cerca di riempire, nei limiti suddetti, il vuoto esistente di fatto e suo malgrado nella materia. La disciplina che, pertanto, si ha in animo di definire è legata alla specifica natura che, nel contesto del Testo Unico di cui alla L.R. 24/2005, il legislatore regionale ha voluto riconoscere all'esercizio di piste da sci, infrastrutture accessorie, ai sistemi di trasporto effettuato a mezzo di impianti funiviari o a questi assimilabili e, in generale, a tutte le componenti di un'area sciabile attrezzata. Le disposizioni introduttive del Testo Unico, infatti, nell'inquadrare il campo di applicazione e le finalità della normativa individuano e rendono conto di una pubblica utilità e di un interesse generale delle attività de quibus tali da legittimare e rendere necessario l'intervento e il controllo pubblico. Prova ne è, del resto, il sistema di autorizzazioni che è posto a base dell'intero impianto normativo. Sono, infatti, soggetti ad autorizzazione sia la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie o assimilate, sia l'esercizio medesimo delle piste da sci ed in generale delle aree sciabili attrezzate per le quali, in tutto il Testo unico, ridonda l'interesse ad una loro gestione in sicurezza. Date queste premesse si perviene allora, quasi per via di sillogismo, alla conclusione che un impianto di trasporto di persone, quale il tappeto mobile, pur se non assimilabile all'impianto a fune (come da interpretazione degli organi statali), ma, parimenti a questo, installato all'interno e a servizio di un'area sciabile aperta al pubblico, è a tutti gli effetti da considerarsi una componente dell'area medesima. Il che implica, pertanto, che la sua apertura al pubblico, al pari di quanto avviene per gli altri impianti e le diverse infrastrutture che insistono sull'area attrezzata, deve essere presidiata dall'intervento pubblico, se non altro in termini di verifica non solo del rispetto dei requisiti di sicurezza, giacché esistenti e imposti da normative di fonte superiore, ma anche di quelli relativi alle garanzie, non ultime quelle assicurative, di efficienza nel tempo. Per queste ragioni il disegno di legge è diretto a modificare (art. 1) il Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilabili, piste da sci ed infrastrutture accessorie, di cui alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24, nel senso di inserirvi un Titolo specifico (Titolo II bis Disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o

4 sportiva) che, nel comprendere due nuovi articoli 37 bis) e 37 ter), ha riguardo al procedimento di autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio dei tappeti mobili per uso sportivo. In tal modo si separa il momento della costruzione dei tappeti mobili, presieduto da altre norme di cui in ambito regionale si può soltanto avere interesse al rispetto da quello del loro utilizzo pubblico. Momento a partire del quale la materia può dirsi attratta alla potestà legislativa regionale nella misura in cui sottopone a delle condizioni l'esercizio di un'attività rimessa alla sua competenza. Oggetto dell'autorizzazione (art. 37 bis comma 1) non sono tutti i tappeti mobili ma solo quelli ad uso sportivo (del cui preciso significato si dà contezza al successivo comma 2) e nella specie quelli che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo e installati al servizio di aree sciabili attrezzate e autorizzate ai sensi del testo unico medesimo. Una delimitazione d'ambito che è motivata dalle ragioni sopra descritte e che legittima l'individuazione, quale requisito imprescindibile dell'impianto, della marcatura CE e la sua conformità alla Direttiva 2006/42/CE da comprovare con la dichiarazione resa dalla ditta costruttrice e da inviare al Servizio competente della Direzione regionale Trasporti, organo già deputato al rilascio delle diverse altre autorizzazioni in materia di piste da sci e impianti a fune. Naturalmente, si tratta - come esplicitato dall'art. 37 ter comma 7 - di un requisito che viene richiesto fin tanto che non sarà emanata una specifica disciplina in materia, per il tramite di una normativa nazionale (al pari di quanto ha fatto la Francia, che ha regolato modi e forme di utilizzo dei tappeti mobili per gli sport invernali e del tempo libero) o a livello europeo con una normativa tecnica (al pari della EN115 1: 2008 applicata ai marciapiedi e alle scale mobili). In ogni caso, rimanendo nell'ambito locale, al di là dei documenti relativi alla disponibilità del suolo e al rispetto delle eventuali prescrizioni urbanistiche ed edilizie, la procedura amministrativa diretta a consentire l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio (art. 37 ter comma 2) prevede, inoltre, la trasmissione del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per la gestione dell'impianto medesimo (lett. e) e la dichiarazione di impegno da parte del titolare dell'impianto di assicurare la presenza di almeno due agenti (di cui uno conducente) alla guida dell'impianto (lett. f). Condizione che si ritiene necessaria per garantire, sia in entrata che in uscita, un corretto utilizzo del tappeto da parte di tutti gli utenti e la possibilità di immediato intervento nell'ipotesi di incidenti o problemi di funzionamento. Il comma 3 dell'art. 37 ter dispone in ordine al termine per definire il procedimento autorizzatorio: novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il comma successivo (comma 4, art. 37 ter) invece prende in considerazione la gestione dell'impianto successiva al rilascio dell'autorizzazione, che durante la sua vita operativa deve potersi dimostrare efficiente. Per tale motivo si richiede annualmente la documentazione che attesta la regolarità della polizza assicurativa, il rinnovato impegno di impiegare i due agenti nonché la verifica del rispetto delle manutenzioni e dei controlli periodici dell'impianto.

5 La disposizione si chiude, poi, con gli ultimi tre commi che hanno riguardo alla previsione di sanzione di 10.000,00 euro in caso di apertura al pubblico dell'impianto senza la prescritta autorizzazione, al rinvio per quanto non previsto dalla norma medesima alle disposizioni, in quanto compatibili, del testo unico, nonché, come anzidetto, alla considerazione che la disciplina si applicherà fino all'emanazione della normativa tecnica europea e statale. Il disegno di legge prosegue poi con l'articolo 2, norma con la quale si intende regolarizzare le posizioni di quanti, in forza del descritto panorama giuridico normativo incerto e nebuloso, hanno installato tappeti mobili. E' stato pertanto previsto un periodo (sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge) durante il quale si consente ai titolari degli impianti installati al 31 dicembre 2009 di adeguarsi alla normativa statale in relazione ai requisiti e condizioni degli impianti. La procedura, similmente alla disposizione da inserire nel testo unico per il tramite del precedente art. 1, richiede la presentazione di una serie di documenti e, a conclusione dell'adeguamento medesimo, la dichiarazione del costruttore dell'impianto di conformità alla nuova direttiva e il rilascio dell'autorizzazione definitiva (commi 2 e 3 dell'art. 2). Chiudono il disegno di legge la norma relativa alla copertura finanziaria (art. 3) che non si ha la necessità di assicurare essendo inserite norme dirette a regolare procedure che non comportano oneri di spesa a carico della Regione, ed, infine, la norma relativa all'entrata in vigore (art. 4). La IV^ Commissione Consiliare Industria e Commercio Turismo ha esaminato la proposta di legge, avanzata dalla Giunta Regionale con atto n. 769/C dell 11.10.2010, nel corso di alcune sedute, coadiuvata anche dal Dirigente del servizio competente in materia. In merito sono stati ascoltati i Rappresentanti del Collegio regionale dei Maestri di Sci e delle Associazioni ambientaliste. Suggerimenti sono pervenuti dal Servizio legislativo con nota prot. 15843 del 25 ottobre 2010. In data 23 novembre 2010, la Commissione, dopo aver emendato il comma 2 dell art. 37 Bis nel testo introdotto dall articolo 1 del progetto in esame, ha espresso sul testo così modificato parere favorevole all unanimità dei Commissari presenti. Hanno votato a favore: Argirò + delega del cons. Di Matteo, Sospiri + delega del cons. Iampieri, Prospero + delega del cons. F. Chiavaroli, Rabbuffo, Nasuti. Pertanto si propone al Consiglio: - di approvare, nel testo allegato, il progetto n. 208/10 proposto dalla Giunta Regionale con atto n. 769/C dell 11.10.2010.