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Transcript:

Pillole di informazioni per la clientela di studio N. 1 del 03/03/2019 Ai gentili Clienti Loro sedi Gentile Cliente, con la presente informativa si intende fornire all utente spunti circa alcune novità per il 2019. Per gli approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata o si invita a contattare l Ufficio. Bonus verde 2019 La legge di bilancio 2019, ha prorogato di un anno la detrazione Irpef del 36% (calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo) per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per quelli relativi alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Pertanto, il bonus si applica anche ai pagamenti effettuati nel corso del 2019 (articolo 1, comma 12, legge 205/2017, come modificato dall articolo 1, comma 68, legge 145/2018). Risparmio energetico e spese anticipate da società finanziaria La detrazione d imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici spetta anche nell ipotesi in cui il pagamento delle spese sostenute per i lavori sia effettuato da una società finanziaria, che ha concesso un finanziamento. Quest ultima deve pagare il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale dal quale devono risultare tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste italiane di operare la ritenuta. Il contribuente, dal canto suo, deve conservare una copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l anno di sostenimento della spesa è 1

quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione. In ogni caso, è necessaria la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4). Bonus mobili 2019 La legge di bilancio 2019 ha previsto che il bonus mobili, cioè la detrazione del 50% spettante, a chi già beneficia del bonus ristrutturazioni in misura maggiorata, per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (ovvero ad A per i forni), finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero iniziati a partire dal 1 gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, legge 145/2018). Dal 2018, infine, vanno comunicati all Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici). Per approfondimenti, consultare la pagina Guide Bonus mobili e arredi. Spese veterinarie non detraibili Nel novero delle spese veterinarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, fino a un importo massimo di 387,40 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir), non rientrano quelle sostenute per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell esercizio di attività commerciali o agricole (decreto n. 289 del 6 giugno 2001). Per tali spese, quindi, la detrazione non spetta. Interessi sul mutuo: trasferimento all estero per motivi di lavoro Il diritto alla detrazione degli interessi passivi pagati in relazione ai mutui ipotecari stipulati per l acquisto dell abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir) non si perde in caso di trasferimento all estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l acquisto. A tal fine, però, è necessario che siano rispettate tutte le condizioni richieste dalla disciplina di riferimento, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza (circolare n. 17/E del 20 aprile 2015). Detrazione spese frequenza sezioni primavera 2

In relazione alle spese sostenute per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido (sia pubblici sia privati) da parte dei figli, i genitori hanno diritto a una detrazione Irpef del 19% (articolo 2, comma 6, legge 203/2008). L importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 632 euro per ciascun figlio ed è ripartita tra i genitori in base all onere da ciascuno sostenuto. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per la frequenza delle sezioni primavera. Queste strutture, infatti, hanno la stessa funzione degli asili nido (circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, paragrafo 3.3). Figli a carico: limite di reddito La legge di bilancio 2018 ha modificato l articolo 12, comma 2, Tuir, stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro (articolo 1, commi 252 e 253, legge 205/2017). Pertanto, con riferimento al periodo d imposta 2018, il limite da considerare resto quello fissato a 2.840,51 euro per tutti i familiari. Saldo e Stralcio: termine per l adesione Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica possono definire in maniera agevolata i debiti relativi a carichi affidati all agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. I debiti agevolabili sono quelli derivanti dall omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps ( saldo e stralcio - articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018). Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 30 aprile 2019, un apposita dichiarazione, utilizzando il modello SA-ST. Per maggiori dettagli si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-riscossione. Cedolare secca immobili commerciali La legge di bilancio 2019 ha stabilito che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa al regime ordinario, essere assoggettato alla cedolare secca, con l aliquota del 21%. Si ricorda, peraltro, che l imposta sostitutiva non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (articolo 1, comma 59, legge 145/2018). 3

Fattura elettronica differita Dal 1 gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni) devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). L entrata in vigore di tale obbligo, peraltro, non ha modificato le disposizioni dettate dal decreto Iva in materia di fatturazione differita (possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione - articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). Pertanto, è possibile emettere una fattura elettronica differita. Ad esempio, in relazione a una cessione di beni eseguita il 20 gennaio 2019, sarà possibile emettere una fattura elettronica differita il 10 febbraio 2019. Inoltre, al momento della cessione (20 gennaio), si dovrà: emettere un documento di trasporto (o altro documento equipollente) che accompagni la merce; datare la fattura elettronica 10 febbraio 2019, con l indicazione dei riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); includere la relativa Iva nella liquidazione del mese di gennaio. Fattura elettronica e consumatore finale Il consumatore finale, privato cittadino senza partita Iva, che chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente; di conseguenza, non è tenuto a fornire un indirizzo di posta elettronica certificata all esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Peraltro, se il consumatore finale chiede la fattura, il fornitore (esercente o professionista) deve emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio (SdI) e fornirne copia cartacea (o anche, ad esempio, un pdf da inviare via email) al cliente. Quest ultima è pienamente valida e non c è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente. Si ricorda, infine, che a partire dal secondo semestre del 2019, l Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche dei consumatori finali un servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Canone TV: addebito sulla pensione 4

Per poter pagare il canone tv mediante addebito sulla pensione, è necessario presentare un apposita richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell anno precedente a quello cui si riferisce l abbonamento. Possono optare per questa modalità di versamento tutti i cittadini con un reddito di pensione, percepito nell anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18mila euro. Per ulteriori informazioni sul canone tv si rinvia alla scheda informativa disponibile sul sito dell Agenzia delle entrate e al sito www.canone.rai.it Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 5