E' legittima la segnalazione nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria se il ricorrente ha comunque commesso un illecito

Documenti analoghi
Assegno emesso senza autorizzazione: ultime sentenze. Autore : Redazione. Data: 08/10/2019

LA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.) Forse non tutti conoscono l esistenza della Centrale d allarme interbancaria.

Decisione N del 20 aprile 2017

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Collegio di Milano, 04 giugno 2010, n.493

Violazioni amministrative in materia di assegni bancari e postali

IL PROTESTO CAMBIARIO

COLLEGIO DI PALERMO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

IL COLLEGIO DI MILANO

Trattamento dati personali, tutela d urgenza e inapplicabilità alla persona giuridica

C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria): disciplina sanzionatoria e obblighi del trattario

Gli assegni bancari e la Centrale di Allarme Interbancaria

COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

Decisione N del 15 luglio 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

R.G. n. 4062/2015 Tribunale Ordinario di Roma Sezione III civile Giudice dr.ssa Cecilia Bernardo T. C. Ricorrente B. di C. C. di B.

Legge 15 dicembre 1990, n. 386: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari modificata dal D.lgs n. 507.

C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria): disciplina sanzionatoria e obblighi del trattario

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) LENER Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Assegno privo di timbro sociale: le precisazioni dell Abf di Milano

CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Decisione N del 08 ottobre 2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Gli strumenti di pagamento alternativi al contante

ATP conciliativa medica: primi contrasti giurisprudenziali

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

Assegno privo di timbro sociale: la banca restituisce l'importo

Decisione N del 11 settembre 2015

ORDINANZA N. 319 ANNO 2006

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Pronunce in materia di C.A.I. emanate nel 2007

Come sapere se ho un assegno protestato

Decisione N del 10 novembre 2010 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...

CORTE COSTITUZIONALE

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia. [Estensore]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Decisione N del 25 marzo 2014

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)

Produzione in giudizio di documenti aziendali (Cass. n /2012)

Corte Costituzionale - Sentenza marzo /2003

La definizione agevolata non preclude la sospensione dell esercizio dell attività

PATENTE A PUNTI I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l obbligo della preventiva comunicazione.

Il trattamento contabile e fiscale della penale sugli assegni senza provvista

Cass. SS.UU. n /2010: il preavviso di fermo amm.vo è sempre impugnabile.

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Decisione N del 19 maggio 2016

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente

c YL2G2 AREA III TER SANZIONI AMMINISTRATIvP

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Giornata di studio. Corpo Polizia Municipale di Genova

Preavviso di fermo amministrativo: è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

Cass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità

ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO

E' questo il caso delle modalità applicative dell'esecuzione forzata promossa in base ad una ordinanza di assegnazione di crediti.

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in

Estratto di ruolo, atto non impugnabile

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Decisione N del 20 novembre 2014

Corte Costituzionale - Ordinanza 23 febbraio 2 marzo /2004

CAMBIALE E ASSEGNO BANCARIO. Assegno. Tipi: All ordine Al portatore. Soggetti: Traente Banca trattaria Prenditore. Accettazione: Non prevista

L accertamento va notificato anche al rappresentante della società

lljficio llleciii Aiiimiiu.nritim PRQT ''' "'"^sìsì

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 31 dicembre 2014, n

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Sedi relative all'interpello straordinario per il profilo di assistente giudiziario area II Amministrazione giudiziaria

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documento per la consultazione

Autovelox e Tutor: quale tolleranza applicare? (A. Napoletano) Scritto da Antonio Napoletano Lunedì 23 Marzo :17

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 144 TUB non è equiparabile alla sanzione penale alla stregua della giurisprudenza della CEDU

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro (Cass. n /2013)

DISTRETTO DI ANCONA (2 posti) Sostituto Tribunale Bari. Sostituto Tribunale Macerata DISTRETTO DI BARI (5 posti) Sostituto Tribunale Foggia

VADEMECUM RELATIVO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI VIOLAZIONI RIGUARDANTI L EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

SOMMARIO. Presentazione...

CIRCOLARE N. 52/E INDICE

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480

Rappresentanza processuale Giudicato implicito. Corte di Cassazione, Sez. un., sentenza n del 4 marzo 2016.

A CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE IV PENALE. composta dai magistrati: dott. Renato BRICCHETTI - presidente. dott. Marina CAROSELLI - consigliere

Rideterminazione della pena in materia di stupefacenti: quali i poteri del giudice dell esecuzione?, di Angela Della Bella

AREA III TER SANZIONI AMMINISTRATIvp. Scet L-A. disporre la notificazione al suddetto soggetto e restituirne una copia munita di relata notifica.

Transcript:

E' legittima la segnalazione nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria se il ricorrente ha comunque commesso un illecito Autore: De Luca Maria Teresa In: Giurisprudenza commentata, Osservatorio diritto bancario Con l'ordinanza ex art. 669septies del 3 aprile 2016 il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Massimo Palescandolo, si è pronunciato in tema di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.). Il giudice ha affrontato, in limine litis, il problema molto dibattuto sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, della possibilità di esperire il rimedio cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione del nominativo dalla C.A.I. sul presupposto dell'illegittimità della segnalazione. Il Tribunale ha osservato che parte della stessa giurisprudenza ritiene che il giudizio vertente sull'attività di illegittima segnalazione alla C.A.I. abbia ad oggetto l'attività di comunicazione che è prevista dall'art. 4 co. 1 lett. l), del D.Lgs. n. 196/2003, c.d. Codice della Privacy, poiché è evidente che l'iscrizione del nome nell'archivio C.A.I. lo rende conoscibile a tutti soggetti fruitori dei dati raccolti in tale banca, vale a dire ad un numero determinato o determinabile di soggetti. In virtù di tanto, le suddette segnalazioni rientrerebbero nel concetto di trattamento dei dati personali, in base a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del Codice della Privacy e per tale motivo, si dovrebbe applicare, in rito, l'art. 152 del D. Lgs. n. 1 di 5

196/2003, che, nel disciplinare la tutela giurisdizionale, utilizza un'espressione tanto generica da consentire di sussumere nella sua previsione tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del citato codice, e di riflesso (in quanto richiamato) l'applicabilità della disciplina para-lavoristica dell'art. 10 D.lgs. n. 150/2011, che al quarto comma contempla la possibilità di sospendere in via cautelare l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo (ex multis, Trib. della Spezia, 29 gennaio 2014; Trib. Verona, 14 gennaio 2013; Trib. Salerno, 23 maggio 2012; Trib. Verona, 22 ottobre 2012; Trib. Bologna, 3 maggio 2007, n. 1039, in Guida al diritto 2007, 30, 47; Trib. Patti, 16 maggio 2005). Ebbene, il Tribunale di Torre Annunziata osserva che la critica principale avanzata dalla giurisprudenza di segno contrario si fonda sulla circostanza che nei giudizi promossi per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dagli archivi C.A.I., i ricorrenti pongono a base della loro richiesta un fatto illecito, ossia l'asserita erroneità o illegittimità della segnalazione. Solitamente, però, i ricorrenti stessi, non contestano le modalità con cui vengono raccolti, trasmessi e gestiti i dati, ma solo l'assenza dei presupposti di fatto che legittimerebbero la segnalazione alla C.A.I.. Da ciò discende che in queste controversie, viene messa in rilievo la violazione del precetto del neminem laedere e non quella delle modalità di trattamento dei dati. Una tale linea di condotta renderebbe senz'altro forzata ricondurre le violazioni stesse all'interno di quelle concernenti il codice della privacy, poiché non si comprenderebbe come possa essere fatto rientrare nella nozione di provvedimento dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 4º, D.Lgs. n. 150/2011, la segnalazione presso la CAI da parte della Banca d'italia (ex multis, Trib. Milano, 15 ottobre 2014; Trib. Bologna, 11 marzo 2014; Trib. Prato, 14 dicembre 2013; Trib. Benevento, 7 maggio 2013; Trib. Verona, 18 marzo 2013; Trib. Roma, 13 dicembre 2011; Trib. Nuoro, 11 gennaio 2011; Trib. Benevento, 7 settembre 2 di 5

2009; Trib. Lecce, 2 luglio 2009; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 maggio 2009; Trib. Pescara, 21 dicembre 2006; Trib. Parma, 21 settembre 2006; Trib. Lecce, 5 febbraio 2006; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 5 febbraio 2006; Trib. Lecce, 25 agosto 2003; Trib. Palermo, 16 giugno 2003; Trib. Milano, 31 luglio 2001; Trib. Roma, 20 marzo 2000; Trib. Cagliari, 28 novembre 1995). Sul punto, il Tribunale di Torre Annunziata mostra di aderire alla giurisprudenza su citata, ritenendola più persuasiva e affermando che, in tal senso, il ricorso è da ritenersi ammissibile non violando il canone della residualità / sussidiarietà in assenza di altro strumento tipico. Pur ritenendo, quindi, lecito il ricorso al rimedio offerto dall'art. 700 c.p.c., il Tribunale afferma che nel merito il ricorso è infondato, condividendo tutte le argomentazioni giuridiche sviluppate dalla banca e aggiungendo che appare singolare la circostanza che parte ricorrente chieda tutela sul presupposto di aver, comunque, commesso un illecito (emissione di assegni privi di data e successivamente completati e portati all incasso, quando il legale rappresentante della società era altro soggetto e pertanto non più legittimato e autorizzato a rappresentare la società e a emettere assegni per conto della stessa). Il Tribunale rammenta che nel sistema dei titoli di credito bancari la principale minaccia alla fiducia dei consociati nell'assegno come strumento di pagamento è costituita dall'emissione di assegni senza autorizzazione ovvero privi di fondi di copertura. Ora, il D.Lgs. n. 507/99 si contraddistingue per una portata innovativa del tutto caratteristica, poiché da un lato ha previsto un sistema di tipo classico che demanda la reazione all'illecito ad una progressione sanzionatoria che si risolve in via generale nell'applicazione, a cura del Prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma che consente nelle ipotesi più gravi il ricorso a misure interdittive sempre di tipo amministrativo, per esitare nella tutela penale nel caso in cui le misure da ultimo richiamate vengano disattese; dall'altro lato la novella si atteggia come innovativa nella misura in cui anticipa l'intervento sanzionatorio consentendo alle banche, nei casi di emissione di assegni senza autorizzazione o in difetto di provvista, di provocare direttamente tramite la revoca generalizzata delle autorizzazioni, 3 di 5

l'allontanamento (temporaneo) dal sistema bancario del soggetto che si è dimostrato inaffidabile violando la fede pubblica L'aspetto più dibattuto dagli interpreti è stato quello da ultimo menzionato, perseguito dal legislatore attraverso le due principali e più importanti novità della riforma, che sono l'istituzione, sotto il controllo della Banca d'italia, di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, c.d. Centrale d'allarme Interbancaria e la revoca di sistema. In particolare l'obbligo di iscrizione nell'archivio è soggetto a una disciplina diversa, a seconda che il mancato pagamento consegua a difetto di autorizzazione ovvero a difetto di provvista; infatti, nella prima ipotesi, non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva del titolo, è prescritto dall'art. 9 della L. 386/90 che l'iscrizione del nominativo del traente, comportante la revoca, non sia soggetta a termini dilatori e debba essere effettuata dalla banca trattaria, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo. L'orientamento prevalente in giurisprudenza, al quale il Tribunale di Torre Annunziata mostra di aderire, ritiene che la non dolosità del comportamento del traente sia irrilevante ai fini della successiva iscrizione del suo nominativo nell'archivio della C.A.I., poiché l'emittente nel momento in cui consegna al prenditore un titolo privo di data, o postdatato, si assume il rischio di tutto quanto possa accadere dal momento in cui lo rilascia e finché non venga pagato (Cfr. Trib. Roma, 14 novembre 2012; Cass., 20 giugno 2007, n. 14322; Trib. Bari, 22 marzo 2006; Trib. Roma, 4 marzo 2005; Trib. Reggio Calabria, 18 gennaio 2004; Giud. Pace Torino, 29 marzo 2002; Cass. (penale), 16 marzo 1999, n. 5333; Cass. (penale), 19 maggio 1998, n. 7988; App. Roma, 25 febbraio 1997; sul punto si veda anche ABF Napoli, 10 gennaio 2014, n. 21; ABF Napoli, 19 febbraio 2013, n. 967; ABF Napoli, 4 gennaio 2013, n. 69; ABF Milano, 3 gennaio 2013, n. 28). Pertanto, l'istituto trattario non ha alcuna discrezionalità nell'effettuare l'iscrizione del nominativo del traente nella C.A.I., né ha il potere-dovere di accertare se l'emissione dell'assegno sia avvenuta per errore; infatti, l'unico accertamento sostanziale imposto alla banca è quello di verificare se al momento 4 di 5

dell'emissione dell'assegno esista la convenzione di chéque ovvero l autorizzazione per quel soggetto, in difetto della quale senz'altro è obbligata ad eseguire l'iscrizione nella C.A.I. del nominativo del traente e tale atto non è solo legittimo ma anche dovuto. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l operato della banca resistente sia assolutamente conforme alla normativa e su questo presupposto ha rigettato il ricorso. https://www.diritto.it/e-legittima-la-segnalazione-nell-archivio-della-centrale-di-allarme-interbancaria-se-ilricorrente-ha-comunque-commesso-un-illecito/ 5 di 5