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Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841 Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99 N. 16 del 28 aprile 2000 Sommario Ø Applicazione della L. 724/94 obbligo corresponsione interessi sulle prestazioni pensionistiche Ø Agenti in prova Ø Assunzioni di personale presso Europol Applicazione della L.724/94 Obbligo corresponsione interessi sulle prestazioni pensionistiche Rispondiamo ai numerosi quesiti pervenuti in merito riportando di seguito uno stralcio della circolare n. 333-H/N18, del 17.4.2000 che, accogliendo la richiesta del SIULP circa la corresponsione d ufficio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ha fatto chiarezza in merito alle modalità e ai soggetti destinatari di tale istituto. La questione relativa al riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni pensionistiche di natura pubblica pagate con ritardo rispetto alla data di riconoscimento del diritto, è stata caratterizzata nel recente passato, da incertezze normative che hanno originato un abbondante contenzioso con numerosi interventi giurisprudenziali. Per approfondire il problema, si rammenta che con l art. 22, comma 36, della legge 23.12.94, n.724, è stato stabilito che l art. 16, comma 6 della legge 30.12.91, n.412, là dove faceva generico obbligo agli Enti previdenziali di corrispondere gli interessi legali, trovasse applicazione anche agli emolumenti di natura pensionistica il cui diritto fosse maturato dal 1 gennaio 1995.

Numero 16 del 28 aprile 2000 Lo stesso comma 36 dell art. 22, faceva rinvio, in ordine alla determinazione dei criteri e delle modalità applicative, ad apposito decreto ministeriale da emanarsi successivamente. E stato, quindi, pubblicato sulla G.U. n.239 del 13.10.98 il relativo decreto 1.9.98, n.352, del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al riguardo, il Ministero del Tesoro, con circolare 23.12.98, n. 83, pubblicata sulla G.U. n.1 del 2.1.99, nel fornire indicazioni applicative del citato decreto 352/1998, sottolinea la necessità che le Amministrazioni, Enti ed Organismi interessati alla questione adottassero ogni utile intervento idoneo a consentire il tempestivo pagamento di detti accessori onde contenere l aggravio di oneri derivanti alla finanza statale. Peraltro, permanevano ancora dubbi interpretativi sulle problematiche in esame per cui è intervenuto il disposto dell art. 45, comma 6, della legge 23.12.98, n. 448, (finanziaria per l anno 1999), che ha interpretato le disposizioni di cui al citato art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Con tale intervento normativo è stato chiarito che: tra le prestazioni erogate dagli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, sono da ricomprendere anche le pensioni corrisposte ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, nonché le pensioni d invalidità erogate dallo Stato. Con l entrata in vigore di tale normativa si è modificato l ambito applicativo che sulla questione risultava già delineato dalle precedenti disposizioni, con il duplice effetto di individuare nei soli interessi legali gli emolumenti accessori del credito pensionistico tardivamente assolto, nonché di porre l obbligo di corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute alla data dell 1.1.92, (entrata in vigore della medesima L. 412/91). Per l attuazione pratica delle nuove normative a decorrere dall 1.1.99, l INPDAP ha diramato la circolare n. 31 del 17.5.1999, cui si rimanda per una più approfondita valutazione delle questioni ivi trattate in dettaglio. Delineato in sintesi il quadro normativo di riferimento si suggeriscono le seguenti indicazioni per l uniforme trattazione da parte delle Prefetture delle questioni concernenti pratiche di pensioni ordinarie della Polizia di Stato. Dall 1.1.1999, sarà, dunque, l INPDAP a farsi carico del pagamento d ufficio degli interessi in esame. Per rendere possibile tale adempimento da parte di INPDAP, le Prefetture dovranno indicare con carattere di sistematicità, nelle avvertenze dei decreti di pensione ordinaria, la data di decorrenza degli interessi (dies a quo). Pagina 2/5

All uopo si suggerisce di utilizzare la seguente dicitura: In applicazione del D.M. 1.9.1998 n. 352, si indica nel giorno la data dell eventuale corresponsione d ufficio degli interessi legali o rivalutazione monetaria che dovranno calcolarsi con riferimento all importo differenziale tra quanto spettante per effetto dell applicazione del presente provvedimento e quanto già percepito dall interessato. Con tale indicazione di decorrenza è da ritenere si esaurisca l obbligo di provvedere a carico delle Prefetture. Nel particolare, per la pratica indicazione del dies a quo si suggerisce di considerare quanto segue. L art. 3 del regolamento 352/98 stabilisce che gli interessi o la rivalutazione decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto dall art. 2 della legge 241/90. Tale disposizione, peraltro, autorizza le Amministrazioni ad intervenire con proprie disposizioni regolamentari solo in assenza di precedenti norme di carattere primario o regolamentare che abbiano già disposto, per ciascun procedimento, il termine entro il quale il medesimo debba essere concluso. In materia pensionistica ordinaria le norme primarie di riferimento contenenti disposizioni in ordine procedimentale, sono le seguenti: 1) art. 155, 3 comma, del T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (cessazione per limiti d età), come sostituito dall art. 5 del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138; 2) art. 3, della legge 140 del 28 maggio 1997, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, (applicabile a tutte le ipotesi di collocamento a riposo, escluse le cessazioni disposte d ufficio per limiti d età, di servizio, nonché per inabilità derivante, o meno, da causa di servizio o per decesso). Da quanto esposto consegue che i termini che le Amministrazioni hanno fissato in via di autoregolamentazione della propria attività procedimentale ex legge 241/90 sono applicabili limitatamente alle seguenti fattispecie procedimentali: a) dal 28.3.1997, data di entrata in vigore della normativa recata dalla legge 140/97 per i trattamenti conseguenti a dispensa per infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio o a decesso del dipendente, nonché per le riliquidazioni; b) fino al 27.3.1997, per tutte le fattispecie ad eccezione di quelle rientranti nella previsione dell art. 155 del T.U. 1092/73. Per quanto concerne i termini regolamentari ex legge 241/90 del Ministero dell Interno, dovrà farsi riferimento a quelli stabiliti dal D.M. 19.10.1996, n. 702, pubblicato su G.U. n.41 del 19.2.1997 S.O. n. 36 - pag. 57 (vedere quadro riassuntivo, allegato 5). Altro importante aspetto alla questione in esame che merita un pagina 3/5

Numero 16 del 28 aprile 2000 approfondimento è quello relativo alla eventuale sussistenza del termine di prescrizione, ex art. 2948 del c.c.. A tal riguardo, è da considerare il caso in cui un pensionato della Polizia di Stato ha già ricevuto nel passato la liquidazione del trattamento pensionistico ordinario per il quale è già stato effettuato il pagamento delle relative somme da parte degli uffici provinciali INPDAP (già Direzioni Provinciali del Tesoro). Qualora il pensionato richieda la corresponsione di interessi per ritardato pagamento di emolumenti pensionistici ordinari, di quali ritiene di aver diritto, si rende necessario inviare la cennata domanda al competente Ufficio Provinciale INPDAP, il quale, dopo aver accertato che non si sia verificata la cennata prescrizione prevista dall art. 2948 c.c., provvederà al calcolo degli interessi moratori sulla differenza percepita in meno dal trattamento di pensione ordinario. Per consentire tale operazione da parte del citato Ufficio Provinciale INPDAP, sarà necessario comunicare, da parte delle Prefetture, la data di decorrenza dei cennati interessi (dies a quo), osservando le indicazioni fornite nelle premesse. Agenti in prova Si trascrive la nota telegrafica n 333-D/9805-D(1)-AP del Dipartimento della P.S. Di seguito alla circolare pari numero datata 8 settembre 1987, concernente l invio delle relazioni nei confronti degli agenti in prova della Polizia di Stato che hanno terminato i prescritti sei mesi di periodo pratico, si rammenta che il 10 maggio 2000 scadrà il termine per i dipendenti provenienti dal corso 149 (Scuola di Brescia). Pertanto gli uffici che hanno in forza il personale in argomento sono pregati di far pervenire improrogabilmente entro il 31 maggio 2000 al Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti - Divisione 1^ - Sezione Stato Giuridico, le notizie richieste con la predetta circolare. Con l occasione si richiama l attenzione sulla necessità di indicare su ogni singola relazione il numero del corso e la scuola di provenienza, nonché esprimere l esplicito parere sull idoneità alla nomina in ruolo. Si rammenta, infine, che per coloro cui è stato prolungato il periodo pratico, dovranno essere indicati i nominativi e i relativi motivi, facendo riserva di trasmettere la relazione al termine del prescritto periodo. Pagina 4/5

Assunzione di personale presso Europol Europol si occupa dello scambio e dell analisi di informazioni e intelligence riguardanti il traffico di droga, di materie radioattive e nucleari, di autoveicoli rubati, di reati relativi all immigrazione clandestina, delle organizzazioni criminali coinvolte e delle attività connesse al riciclaggio di denaro. La convenzione Europol è entrata in vigore il 1 ottobre 1998. Con circolare n 333-C/9041-6-1-(AA.GG.) del Capo della Polizia, è stato reso noto che Europol ha richiesto a tutti gli Stati membri dell Unione Europea l eventuale designazione di personale di Polizia da far partecipare alle seguenti selezioni: a) agente di 1 livello presso l unità TIC (Tecnologia dell Informazione e della Comunicazione) gruppo acquisti. Data di entrata in servizio 1 novembre 2000. b) Agente di 2 livello presso l unità TIC gruppo assistenza utenti. Data di entrata in servizio 1 novembre 2000. c) Agente di 2 livello nel gruppo Tratta di esseri umani. Data di entrata in servizio 1 agosto 2000. I colleghi interessati possono prendere visione della circolare presso gli uffici periferici per verificare i requisiti richiesti per poter partecipare all assegnazione al citato organismo, significando che le domande dovranno essere presentate entro il 13 maggio p.v.. Allegato 5 Quadro riassuntivo per l individuazione del dies a quo per la liquidazione della Pensione ordinaria nei confronti del personale della Polizia di Stato Cessazione Riferimenti normativi Decorrenza interessi legali Limiti di età Art. 155 T.U. 1092/73 Dalla data di cessazione Infermità o decesso Regolamento Amministrazione D.M. 702/96 pag. 57 A domanda D.L. 28.3.97 n. 79 legge di conversione 28.5.97 n.140 - Fino al 27.3.97: Regolamento dell Amministrazione - dal 28.3.97: Entro 30 giorni dalla cessazione dal servizio pagina 5/5