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Sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka Holingová e Vitālijs Drozdovs / Baltikums AAS di Michele Miccoli * La Corte di Giustizia dell Unione europea è stata chiamata a chiarire se una disposizione nazionale, che disciplina l ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale, sia compatibile con le normative dell Unione europea sull assicurazione degli autoveicoli. La prima direttiva dell Unione in materia di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli impone agli Stati membri di provvedere affinché i veicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio siano coperti da un assicurazione; lasciando gli Stati membri liberi di determinare i danni coperti da tale assicurazione e le modalità della stessa. La seconda direttiva sull argomento prevede che l assicurazione copra obbligatoriamente i danni alle persone, per un importo minimo di copertura pari a EUR 1 000 000 per vittima o a EUR 5 000 000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; inoltre è prevista la copertura dei danni alle cose per un importo minimo di 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, nonché dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda

direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte Ue con la sentenza 24 ottobre 2013 nelle cause C-22/12 e C-277/12 ha stabilito che: Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, devono essere interpretati nel senso che l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve coprire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale nei limiti in cui tale risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale. La vicenda nasce da due procedimenti: la prima causa (C-22/12) riguarda un incidente fra un auto immatricolata nella Repubblica slovacca e un automezzo pesante immatricolato nella Repubblica ceca. Il giudice investito della controversia spiega che il diritto civile ceco, applicabile alla fattispecie, consente alla persona fisica di chiedere un risarcimento per il danno morale risultante da una lesione dell integrità personale. Tuttavia, poiché la copertura garantita dall assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli non si estende, secondo la normativa applicabile, al danno morale; la compagnia assicuratrice della sig.ra Holingová rifiuta un risarcimento siffatto. Il Krajský súd v Prešove (giudice regionale di Prešov, Repubblica slovacca), chiede alla Corte di giustizia se l assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba garantire il risarcimento dei danni immateriali sofferti dai congiunti delle vittime, decedute, di un

incidente stradale. Nella sua sentenza la Corte ricorda, anzitutto, che l obbligo di copertura, mediante assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati dagli autoveicoli si distingue dalla questione dell entità del risarcimento degli stessi a titolo di responsabilità civile dell assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale. Di conseguenza, gli Stati membri restano in linea di principio liberi di determinare, nell ambito dei loro rispettivi regimi di responsabilità civile, quali danni causati dai veicoli devono essere risarciti, l entità del risarcimento e le persone aventi diritto. Tuttavia, la Corte sottolinea che al fine di ridurre le disparità tra le legislazioni degli Stati membri circa la portata dell obbligo di assicurazione, l Unione ha imposto la copertura obbligatoria dei danni alle cose e dei danni alle persone, a concorrenza di importi stabiliti nella seconda direttiva. Gli Stati membri sono quindi tenuti a determinare i danni coperti e le modalità dell assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli tenendo conto delle norme del diritto dell Unione. La Corte di Giustizia, inoltre, ha precisato che i danni alla persona, la cui copertura è obbligatoria in forza della seconda direttiva, comprendono ogni danno arrecato all integrità della persona, incluse le sofferenze sia fisiche sia psicologiche. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente al diritto dell Unione figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia.

La Corte conclude, infine, che la tutela garantita dalla prima direttiva è estesa a chiunque abbia diritto, in base alla normativa nazionale sulla responsabilità civile, al risarcimento del danno causato da autoveicoli. Visto che la normativa ceca, secondo le indicazioni fornite dal giudice slovacco, riconosce alla sig.ra Haasová e a sua figlia il diritto al risarcimento del danno immateriale subito a causa del decesso del loro caro, esse dovrebbero poter beneficiare della tutela garantita da tale direttiva. La seconda causa (Causa C-277/12) prende in considerazione un incidente avvenuto in Lettonia nel quale un bambino di dieci anni ha perso i genitori: affidato alla nonna, la tutrice ha invitato la compagnia assicuratrice del responsabile dell incidente a corrispondere un indennizzo di importo pari a LVL 200 000 (circa EUR 284 820) per il danno morale subito dal bambino a causa della perdita dei genitori. In questo caso, il problema consiste nel fatto che in Lettonia, la compagnia assicuratrice del responsabile dell incidente stradale può essere chiamata a risarcire il danno morale per dolori e patimenti psicologici conseguenti al decesso di una persona da cui si dipende economicamente, di una persona a carico o del coniuge. Tuttavia, l ammontare di tale risarcimento è limitato a LVL 100 (circa EUR 142) per ciascun richiedente e per persona deceduta. L Augstākās tiesas Senāts (Senato della Corte suprema, Lettonia), investito della controversia, ha sottoposto alla Corte la stessa questione sollevata dal giudice slovacco nella causa Haasová ed ha chiesto se la limitazione dell importo massimo del risarcimento del danno morale subito a causa di un incidente stradale, stabilita dal diritto lettone, sia compatibile con il diritto dell Unione. Come nella sentenza della causa Haasová, la Corte rileva che se la normativa

nazionale consente ai familiari della vittime di un incidente stradale di chiedere un indennizzo per il danno morale subito, quest ultimo dev essere coperto dall assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli. Orbene, poiché la normativa lettone, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, riconosce al sig. Drozdovs il diritto al risarcimento del danno immateriale subito a causa del decesso dei suoi genitori, egli dovrebbe poter beneficiare della tutela accordata dalla prima direttiva. La Corte di Giustizia ha precisato che se uno Stato membro riconosce il diritto a una compensazione per il danno morale subito, esso non può prevedere per questa specifica categoria di danni, rientranti tra i danni alla persona ai sensi della seconda direttiva, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati in tale direttiva. Infatti, la direttiva non prevede né autorizza una distinzione, tra i danni coperti, oltre a quella stabilita tra danni alle persone e danni alle cose. Avvocato del Foro di Taranto. Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 24 ottobre 2013, causa C-22/12. Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 24 ottobre 2013, causa C-277/12. Direttiva 72/166/CEE. Direttiva 90/232/CEE.